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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8492/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria Maghernino RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2023, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale che gli è stato negato sulla base di carenze documentali. Il diniego è stato confermato in sede di ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per la concessione della relativa provvidenza in capo al Sig. ; B) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione Parte_1 CP_1
dei ratei mensili maturati e maturandi della provvidenza riconosciuta, con i successivi aumenti previsti dalla legge, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dal termine che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo scaduto, dalle singole scadenze al soddisfo, con decorrenza successiva al termine di
120 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e deducendo, in particolare, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per acquiescenza al diniego non avendo il ricorrente presentato con esito favorevole una successiva domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale e per mancata presentazione della documentazione necessaria pagina 1 di 3 all'istruttoria; infondatezza nel merito e contestando, in via subordinata, decorrenza e misura dovuta della prestazione.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti che seguono.
Preliminarmente, è utile rammentare che l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile …”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno
“stato di bisogno” (cfr. Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Inquadrato l'istituto nei termini che precedono, deve osservarsi come, a seguito delle difese dell' , CP_1
sia emerso che il ricorrente abbia presentato una seconda domanda amministrativa (in data 18.9.2023), accolta dall' , e che, quindi, fruisca della prestazione richiesta con decorrenza da ottobre 2023. CP_1
pagina 2 di 3 Ne deriva che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a detti ratei.
Con riguardo, invece, ai ratei maturati tra la prima richiesta – respinta – e la seconda, ossia i ratei da maggio 2023 (mese successivo alla prima domanda) a settembre 2023 (ultimo mese nel quale il ricorrente è rimasto privo della provvidenza in questione, avendo iniziato, come anzidetto, a beneficiarne dall'ottobre 2023 a seguito della seconda domanda), permane l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul punto.
Dalla documentazione versata in atti emerge il possesso dei requisiti in capo al ricorrente sin dalla presentazione della prima domanda – con la precisazione tuttavia che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, solo a corredo della seconda domanda amministrativa è stata presentata la documentazione necessaria (v. domande amministrative depositate dall' , doc. 1 e 3, la prima CP_1 senza alcuna indicazione di “documenti”, la seconda con tre “documenti acquisiti” relativi alle seguenti tre tipologie: sentenza, stato civile, testo libero, nonché la richiesta d'integrazione documentale dell' con mail del 18.4.2023, doc. 2 fasc. ). CP_1 CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono può quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 per il periodo da maggio a settembre 2023, oltre accessori, con condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso che a fronte di una più diligente condotta in fase amministrativa (ossia la presentazione della prima domanda con i documenti richiesti dall' ), il beneficio di cui trattasi sarebbe stato verosimilmente concesso sin dalla prima CP_1
domanda senza rendere necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai ratei a partire da ottobre 2023;
- accoglie, per il resto, il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 per le mensilità da maggio a settembre 2023, oltre accessori, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8492/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria Maghernino RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2023, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale che gli è stato negato sulla base di carenze documentali. Il diniego è stato confermato in sede di ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per la concessione della relativa provvidenza in capo al Sig. ; B) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione Parte_1 CP_1
dei ratei mensili maturati e maturandi della provvidenza riconosciuta, con i successivi aumenti previsti dalla legge, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dal termine che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo scaduto, dalle singole scadenze al soddisfo, con decorrenza successiva al termine di
120 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e deducendo, in particolare, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per acquiescenza al diniego non avendo il ricorrente presentato con esito favorevole una successiva domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale e per mancata presentazione della documentazione necessaria pagina 1 di 3 all'istruttoria; infondatezza nel merito e contestando, in via subordinata, decorrenza e misura dovuta della prestazione.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti che seguono.
Preliminarmente, è utile rammentare che l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile …”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno
“stato di bisogno” (cfr. Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Inquadrato l'istituto nei termini che precedono, deve osservarsi come, a seguito delle difese dell' , CP_1
sia emerso che il ricorrente abbia presentato una seconda domanda amministrativa (in data 18.9.2023), accolta dall' , e che, quindi, fruisca della prestazione richiesta con decorrenza da ottobre 2023. CP_1
pagina 2 di 3 Ne deriva che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a detti ratei.
Con riguardo, invece, ai ratei maturati tra la prima richiesta – respinta – e la seconda, ossia i ratei da maggio 2023 (mese successivo alla prima domanda) a settembre 2023 (ultimo mese nel quale il ricorrente è rimasto privo della provvidenza in questione, avendo iniziato, come anzidetto, a beneficiarne dall'ottobre 2023 a seguito della seconda domanda), permane l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul punto.
Dalla documentazione versata in atti emerge il possesso dei requisiti in capo al ricorrente sin dalla presentazione della prima domanda – con la precisazione tuttavia che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, solo a corredo della seconda domanda amministrativa è stata presentata la documentazione necessaria (v. domande amministrative depositate dall' , doc. 1 e 3, la prima CP_1 senza alcuna indicazione di “documenti”, la seconda con tre “documenti acquisiti” relativi alle seguenti tre tipologie: sentenza, stato civile, testo libero, nonché la richiesta d'integrazione documentale dell' con mail del 18.4.2023, doc. 2 fasc. ). CP_1 CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono può quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 per il periodo da maggio a settembre 2023, oltre accessori, con condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso che a fronte di una più diligente condotta in fase amministrativa (ossia la presentazione della prima domanda con i documenti richiesti dall' ), il beneficio di cui trattasi sarebbe stato verosimilmente concesso sin dalla prima CP_1
domanda senza rendere necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai ratei a partire da ottobre 2023;
- accoglie, per il resto, il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 per le mensilità da maggio a settembre 2023, oltre accessori, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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