Articolo 1 della Legge 18 agosto 1993, n. 334
Articolo 2
Versione
1 settembre 1993
Art. 1. 1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.
Entrata in vigore il 1 settembre 1993