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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., p.iva , rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Marco Occhiuzzi (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n. 23, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec: avv.
Email_1
- Appellante –
E
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.;
- Appellata contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 42984/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa D'Uva, della IV sez. civile, depositata in data 23/12/2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025, il procuratore dell'appellante, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c., concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 20/05/2021, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, nel procedimento iscritto al n. R.G. 41473/2021, l' Controparte_2
, al fine di ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia delle seguenti cartelle
[...] esattoriali: cartella n. 071 2015 0098969859, ruolo n. 9890/2015, dell'importo complessivo di euro 1.629,40; cartella nr. 071 2017 0052171013, ruolo n. 5413/2017, dell'importo complessivo di euro 332,11; cartella nr. 071 2016 0093260854, ruolo nr. 11505/2016, dell'importo complessivo di euro 2.636,96, tutte relative a contravvenzioni al codice della strada elevate dal Controparte_3
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo relativo alle predette cartelle, l'opponente eccepiva la mancata notifica delle stesse e dei prodromici verbali di contravvenzione al codice della strada, al fine di far accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione, chiedendo, in via preliminare, sospendersi l'esecutività dei ruoli esattoriali e, nel merito, chiedendo l'annullamento delle cartelle n. 071 2015 0098969859, nr. 071 2017 0052171013 e nr. 071 2016 0093260854 e, in ogni caso, chiedendo dichiararsi non dovuta la somma di euro 4.598,47 per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, con condanna della convenuta , al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
L' rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 23.05.2022 la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 42984 depositata il 23.12.2022, il Giudice di Pace di Napoli qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'inammissibilità, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021 e dalla successiva sentenza della Corte di cassazione a SS.UU. n. 26283/2022, ritenendo insussistente l'interesse ad agire dell'opponente, non avendo quest'ultimo né allegato, né provato, l'esistenza di una delle ipotesi previste tassativamente dal legislatore per la rilevanza dell'interesse ad agire, compensando tra le parti le spese processuali, stante la peculiarità della materia.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.01.2023, la impugnava la Parte_1 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'appellante eccepiva l'erronea e/o carente motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, nel caso di specie, sussisterebbe l'interesse del contribuente ad impugnare l'estratto di ruolo, stante la ricorrenza di una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021; eccepiva, inoltre, la nullità della sentenza per omessa motivazione e/o per motivazione apparente, nonché l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito all'eccezione di prescrizione;
impugnava, in ultimo, il capo della sentenza sulle spese processuali, ritenendo erronea la decisione del Giudice di pace sulla compensazione delle spese di giudizio.
Pertanto, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare l'ammissibilità del gravame, con conseguente annullamento delle cartelle n. 071 2015 0098969859, nr. 071 2017 0052171013 e nr. 071 2016 0093260854 e dei relativi ruoli esattoriali, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione. Assegnata la causa alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli, il G.U. disponeva che la prima udienza di comparizione delle parti, fissata per il 14/11/2023, si svolgesse mediante lo scambio di note scritte.
All'udienza del 14/11/2023 il G.U., lette le note scritte depositate dall'appellante e rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di , ne Controparte_1 dichiarava la contumacia, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025.
Con decreto presidenziale n. 37 del 12/03/2025, il presente giudizio veniva scardinato ed assegnato alla Presidente della IX sez. civile per la fissazione di una nuova udienza, che veniva fissata al 03/04/2025.
All'udienza al 03.04.2025, la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c. e, all'esito della discussione, il G.U. rimetteva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' , la Controparte_4 quale, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
§ 2. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
Infatti nel caso in esame, non è condivisibile la decisione del primo giudice, il quale ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire del contribuente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (rectius: azione di accertamento negativo del credito consacrato nella cartella).
Sul punto, si rileva che, dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali relativi all'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, forieri di un clima di assoluta incertezza normativa, è intervenuto il legislatore, il quale, modificando l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”- ha introdotto l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, secondo cui: «…L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione…».
Tale disposizione legislativa - in vigore dal 21 dicembre 2021 -secondo quanto previsto all'art. 1 della legge di conversione – ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella.
In tal modo si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la celeberrima sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – ergo rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo» (conf., ex multis, Cass. nn. 27799/2018, 22507/2019 e 12070/2022).
Tale tutela immediata, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), era stata riconosciuta anche in materia non tributaria nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale non fosse stata regolarmente notificata.
Orbene, in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/73, come novellato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, si approda alla definitiva esclusione di una tale possibilità.
Infatti, malgrado la collocazione sistematica di tale norma, inserita nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito”, ergo in materia tributaria, le nuove regole trovano applicazione per la riscossione di tutte le entrate pubbliche, comprese quelle extratributarie, come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). Pertanto, l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, ed in particolare il comma 4-bis, deve essere considerata norma di carattere generale, concernente tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. .
Le S.U., nella menzionata sentenza, si sono definitivamente pronunciate su una questione di fondamentale importanza, concernente i limiti d'impugnazione dell'estratto di ruolo fissati dall'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, chiarendo la portata applicativa di tale norma ed argomentando sulla legittimità costituzionale della stessa e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti. E invero, come espressamente enunciato dalla sentenza n. 26283/2022 del 06 settembre 2022, n. 26283: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, ha, poi, novellato il predetto comma 4- bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973, ampliando le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente.
In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Orbene, nel nostro caso l'opponente ha dedotto e provato di avere un credito nei confronti di una
PA Nicola Arcella), che non ha potuto incassare per la presenza di un debito di CP_3 CP_5 natura esattoriale, riscontrato in base alle verifiche effettuate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 48bis del DPR del 1973 n. 602 (pec del Comune del 18.12.2019). Va chiarito, inoltre, che, sebbene la prova del pregiudizio subito dal contribuente dall'iscrizione a ruolo sia stata fornita unicamente in grado di appello, la stessa è da considerarsi ammissibile, in quanto risulta provato che l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, nonché la sentenza a SS.UU. della Cassazione n. 26283/2022 che ne ha chiarito la portata applicativa, sono intervenuti successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
In particolare la sentenza n. 26283, con cui le medesime Sezioni Unite hanno chiarito che la prova del pregiudizio subito dal contribuente e, quindi, la prova del concreto interesse ad agire, può essere fornita anche nel corso di giudizi pendenti, è stata pubblicata in data 06 settembre 2022, vale a dire dopo l'udienza del 23 maggio 2022, in cui la causa di primo grado è stata rimessa in decisione e quindi, allorché l'opponente, data l'incertezza interpretativa circa l'immediata applicabilità della norma e il conseguente onere probatorio, non aveva più l'opportunità di svolgere le relative attività di allegazione e di prova, riconosciute dall'arresto delle Sezioni Unite.
Di fronte all'esistenza di un pregiudizio tipizzato, occorre valutare nel merito il motivo di opposizione. Nello specifico, si fa valere l'estinzione del credito portato dalle cartelle impugnate ed asseritamente non notificate, in considerazione dello spirare del termine quinquennale del credito, dovuto a violazione del codice della strada. La contumacia della controparte in primo grado ha impedito che fosse prodotto un qualsiasi atto recettizio che potesse comportare l'interruzione del termine prescrizionale. Infatti, la somma nelle cartelle ha ad oggetto una sanzione per violazione del codice della strada, il cui termine di prescrizione è appunto di cinque anni. Di conseguenza, non essendo stata fornita la prova della notifica né dei verbali di contravvenzione che, dall'estratto di ruolo risultano essere stati elevati tra il 2011 ed il 2013, né delle successive cartelle esattoriali, la prescrizione del diritto di credito risulta ampiamente maturata.
Pertanto, l'appello va accolto, con rivisitazione totale della sentenza di I grado e dichiarazione di estinzione del credito inserito nelle cartelle opposte, che vanno di conseguenza annullate.
Tenuto conto dello ius superveniens e delle conseguenti incertezze interpretative, dipanate solo con la sentenza delle S.U. n. 26283/2022, si ritiene sussistano fondate e gravi ragioni per compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
l.r.p.t., nei confronti di , iscritto al n. R.G. 2152/2023, ogni Controparte_2 contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, in contumacia di
[...]
, così provvede: Controparte_1
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza. n. 42984/2022, resa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 23/12/2022, nel giudizio instaurato da Parte_1 contro , dichiara estinto per prescrizione il diritto di
[...] Controparte_1 procedere ad esecuzione sulla base delle cartelle di pagamento 071 2015 0098969859, nr. 071 2017
0052171013 e nr. 071 2016 0093260854;
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti