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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/12/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile – Area commerciale
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena,
a scioglimento della riserva assunta in data 06 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies u.c.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 717 dell'anno 2022,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
US Calò;
- opponente -
CONTRO in qualità di procuratrice di (C.F. ), con il CP_1 CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Cristian Sgaramella;
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 06 novembre 2025, qui da intendersi ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a il sig. spiegava CP_1 Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1777/2021 r.g. (5141/2021 r.g.), emesso dal Tribunale di Trani in data 15 novembre 2021, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) in via preliminare: - rigettare ogni e qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 abbia a formulare essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) in via principale di merito dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1777/2021 – R.G. 5141/2021, emesso dal Tribunale di Trani,
Pag. 1 di 4 nella persona del Giudice dott. Elio Di Molfetta, in data 15/11/2021 e notificato in data
04/01/2022 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente a causa dei rapporti di conto corrente intercorsi ed oggetto del predetto provvedimento;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatari”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva la carenza di prova del credito azionato, rinveniente da saldo negativo di conto corrente, ritenendo la non sufficienza degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, per converso occorrendo il deposito di tutti gli estratti conto analitici relativi al rapporto, a decorrere dalla data di apertura dello stesso.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia in via preliminare 1) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, munire il decreto ingiuntivo opposto della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.; 2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento;
in via principale, nel merito 3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1777/2021; in via subordinata, nel merito 4) condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte le Parte_1 somme che saranno riconosciute, comunque, dovute anche nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione; IN ogni caso 5) condannare il Sig. al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Parte opposta deduceva in via preliminare di essere cessionaria del credito ingiunto a seguito di acquisto in blocco effettuato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L.
130/1990, evidenziando che non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti del cessionario, eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente, nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso;
nel merito, eccepiva la genericità dei motivi di opposizione, rilevando l'assenza di incertezza in ordine alla sussistenza del credito vantato, corroborato non solo dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto in fase monitoria, ma anche da tutti gli estratti conto analitici afferenti al rapporto sin dalla sua apertura (depositati in corso di causa), contenenti la menzione espressa del saldo iniziale e di quello finale, l'esplicita indicazione degli interessi, oltre alle spese e commissioni applicate al rapporto.
Pag. 2 di 4 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa era rinviata per il tentativo di mediazione obbligatoria. Assolto il relativo onere ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
La società odierna opposta agiva in via monitoria affermandosi titolare di crediti nei confronti di opponente-convenuto in senso sostanziale, dolendosi Parte_1 dell'inadempimento del predetto per il mancato pagamento delle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente n. 614199 (già 3581-12467), sottoscritto con CA Monte Dei
Paschi di Siena S.p.A. ed estinto in data 11/01/2019 (il quale presentava, alla data di estinzione, il saldo debitore di € 29.665,51).
Sotto il profilo dell'onere della prova, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto.
Giova, tuttavia, rilevare che, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le
Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Ciò premesso, nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale assolveva l'onus probandi sulla stessa gravante, producendo, già in sede monitoria, la documentazione comprovante la titolarità e la fondatezza del credito azionato.
In particolare, è adeguatamente documentata l'operazione di cessione cui fa capo il credito oggetto dell'azione monitoria, avendo la prodotto in giudizio gli avvisi di CP_1 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recanti l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco da CA MPS ad e da quest'ultima a di cui l'odierna opposta è CP_3 CP_2 procuratrice e mandataria (atti di cessione, rispettivamente, del 23.12.2019, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 16.01.2020 e del 23.12.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 09.01.2021). È, altresì, in atti la documentazione contrattuale relativa al credito di cui trattasi e, segnatamente, il contratto di conto corrente e il documento di sintesi n.
035811200001, contenenti per esteso le condizioni applicate ed accettate con la sottoscrizione
Pag. 3 di 4 del sig. , l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., la missiva di revoca Parte_1 affidamento, la missiva di messa in mora ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., l'opposta depositava gli estratti dettagliati del conto corrente n. 614199 (già 3581-12467), recanti la ricostruzione integrale del rapporto, sin dalla data di apertura del 23/04/2012.
Va da sé che, a fronte della produzione da parte della banca degli estratti conto analitici contenenti la ricostruzione del rapporto di conto corrente di cui trattasi, l'opponente aveva l'onere di circostanziare gli importi ritenuti non dovuti, indicando le singole ragioni di illegittimità per ogni pagamento contestato, specificando altresì le clausole contrattuali ritenute invalide (Cass. Civile Sez. 1 n. 18842/2025).
Al deposito dell'opposta non seguiva, tuttavia, alcuna precisazione dei motivi di opposizione da parte del sig. , pur avendo lo stesso usufruito dell'appendice scritta ex art. 183, Parte_1 co. 6, c.p.c.
In conclusione, la genericità dell'opposizione e la rilevanza probatoria della documentazione prodotta dalla banca consentono di ritenere provati i fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
L'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il criterio di causalità/soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
come da dispositivo, tenuto conto del D.M. Giustizia n. 55/2014, ss.mm.ii., tenuto
[...] conto della modestia e semplicità delle questioni scrutinate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. 717/2022, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1777/2021 r.g. (5141/2021 r.g.), emesso dal Tribunale di Trani in data
15/11/2021;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 nella qualità di procuratrice di che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfetario (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trani il 05 dicembre 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile – Area commerciale
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena,
a scioglimento della riserva assunta in data 06 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies u.c.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 717 dell'anno 2022,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
US Calò;
- opponente -
CONTRO in qualità di procuratrice di (C.F. ), con il CP_1 CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Cristian Sgaramella;
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 06 novembre 2025, qui da intendersi ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a il sig. spiegava CP_1 Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1777/2021 r.g. (5141/2021 r.g.), emesso dal Tribunale di Trani in data 15 novembre 2021, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) in via preliminare: - rigettare ogni e qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 abbia a formulare essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) in via principale di merito dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1777/2021 – R.G. 5141/2021, emesso dal Tribunale di Trani,
Pag. 1 di 4 nella persona del Giudice dott. Elio Di Molfetta, in data 15/11/2021 e notificato in data
04/01/2022 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente a causa dei rapporti di conto corrente intercorsi ed oggetto del predetto provvedimento;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatari”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva la carenza di prova del credito azionato, rinveniente da saldo negativo di conto corrente, ritenendo la non sufficienza degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, per converso occorrendo il deposito di tutti gli estratti conto analitici relativi al rapporto, a decorrere dalla data di apertura dello stesso.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia in via preliminare 1) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, munire il decreto ingiuntivo opposto della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.; 2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento;
in via principale, nel merito 3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1777/2021; in via subordinata, nel merito 4) condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte le Parte_1 somme che saranno riconosciute, comunque, dovute anche nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione; IN ogni caso 5) condannare il Sig. al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Parte opposta deduceva in via preliminare di essere cessionaria del credito ingiunto a seguito di acquisto in blocco effettuato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L.
130/1990, evidenziando che non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti del cessionario, eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente, nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso;
nel merito, eccepiva la genericità dei motivi di opposizione, rilevando l'assenza di incertezza in ordine alla sussistenza del credito vantato, corroborato non solo dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto in fase monitoria, ma anche da tutti gli estratti conto analitici afferenti al rapporto sin dalla sua apertura (depositati in corso di causa), contenenti la menzione espressa del saldo iniziale e di quello finale, l'esplicita indicazione degli interessi, oltre alle spese e commissioni applicate al rapporto.
Pag. 2 di 4 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa era rinviata per il tentativo di mediazione obbligatoria. Assolto il relativo onere ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
La società odierna opposta agiva in via monitoria affermandosi titolare di crediti nei confronti di opponente-convenuto in senso sostanziale, dolendosi Parte_1 dell'inadempimento del predetto per il mancato pagamento delle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente n. 614199 (già 3581-12467), sottoscritto con CA Monte Dei
Paschi di Siena S.p.A. ed estinto in data 11/01/2019 (il quale presentava, alla data di estinzione, il saldo debitore di € 29.665,51).
Sotto il profilo dell'onere della prova, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto.
Giova, tuttavia, rilevare che, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le
Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Ciò premesso, nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale assolveva l'onus probandi sulla stessa gravante, producendo, già in sede monitoria, la documentazione comprovante la titolarità e la fondatezza del credito azionato.
In particolare, è adeguatamente documentata l'operazione di cessione cui fa capo il credito oggetto dell'azione monitoria, avendo la prodotto in giudizio gli avvisi di CP_1 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recanti l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco da CA MPS ad e da quest'ultima a di cui l'odierna opposta è CP_3 CP_2 procuratrice e mandataria (atti di cessione, rispettivamente, del 23.12.2019, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 16.01.2020 e del 23.12.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 09.01.2021). È, altresì, in atti la documentazione contrattuale relativa al credito di cui trattasi e, segnatamente, il contratto di conto corrente e il documento di sintesi n.
035811200001, contenenti per esteso le condizioni applicate ed accettate con la sottoscrizione
Pag. 3 di 4 del sig. , l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., la missiva di revoca Parte_1 affidamento, la missiva di messa in mora ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., l'opposta depositava gli estratti dettagliati del conto corrente n. 614199 (già 3581-12467), recanti la ricostruzione integrale del rapporto, sin dalla data di apertura del 23/04/2012.
Va da sé che, a fronte della produzione da parte della banca degli estratti conto analitici contenenti la ricostruzione del rapporto di conto corrente di cui trattasi, l'opponente aveva l'onere di circostanziare gli importi ritenuti non dovuti, indicando le singole ragioni di illegittimità per ogni pagamento contestato, specificando altresì le clausole contrattuali ritenute invalide (Cass. Civile Sez. 1 n. 18842/2025).
Al deposito dell'opposta non seguiva, tuttavia, alcuna precisazione dei motivi di opposizione da parte del sig. , pur avendo lo stesso usufruito dell'appendice scritta ex art. 183, Parte_1 co. 6, c.p.c.
In conclusione, la genericità dell'opposizione e la rilevanza probatoria della documentazione prodotta dalla banca consentono di ritenere provati i fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
L'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il criterio di causalità/soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
come da dispositivo, tenuto conto del D.M. Giustizia n. 55/2014, ss.mm.ii., tenuto
[...] conto della modestia e semplicità delle questioni scrutinate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. 717/2022, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1777/2021 r.g. (5141/2021 r.g.), emesso dal Tribunale di Trani in data
15/11/2021;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 nella qualità di procuratrice di che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfetario (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trani il 05 dicembre 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pag. 4 di 4