Sentenza 20 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9164 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09164/2025REG.PROV.COLL.
N. 01503/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2023, proposto da
BR AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Farnararo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Fantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 953/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. RT IC.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. BR AN ha impugnato l’ordinanza n. 458 del 14.5.2018, con cui il Comune di Carrara gli ha ingiunto la demolizione del fabbricato residenziale da lui realizzato senza titolo sul terreno di sua proprietà sito alla via Corvenale, nonché della recinzione della relativa area esterna di pertinenza.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Carrara ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 953/22 il TAR Toscana ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. AN ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 97 e 42 Cost; violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/90; violazione degli artt. 3, 10 e 12 d.P.R. n. 380/01; violazione degli artt. 134, e 142 e 196 L.R. n. 65/14; violazione dell’art. 6 d.l. n. 9/82; violazione dell’art. 142 d. lgs. n. 42/04 e dell’art. 3 L.R. n. 39/2000; violazione dell’art. 7 l. n. 241/90; difetto di motivazione; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Carrara ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso “ … la rilevanza e correttezza dei pareri resi dal Segretario comunale e dall’Ufficio tecnico comunale, volti ad offrire ben diversa prospettazione in ordine all’assetto dei luoghi (nei medesimi viene dato atto della sussistenza di opere di urbanizzazione primaria), alla compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica di riferimento e alla sussistenza della c.d. doppia conformità ai fini della sanatoria ” (atto di appello, p. 11).
L’assunto è infondato.
4. Il Segretario comunale è un organo funzionalmente incompetente ad assumere atti e provvedimenti in materia edilizia. Esso svolge infatti funzioni di generale assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’ente dotati di poteri di amministrazione attiva, ma non assume la cura diretta di interessi demandati alla cura dell’ente.
Pertanto, i suoi pareri, seppur promananti da un organo deputato a garantire la conformità dell’azione amministrativa alla legge e ai regolamenti, non sono dotati di alcun rilievo – men che meno un rilievo vincolante, come invece deduce l’appellante – ai fini dell’emanazione di provvedimenti repressivi in materia edilizia.
Ne consegue che ben può il civico ente assumere diverse e contrarie determinazioni, non avendo neanche l’obbligo di esternare le ragioni per le quali esso abbia inteso discostarsi dalle valutazioni del proprio Segretario.
5. Venendo ora all’esame della relazione del 17.12.2014 del Settore Edilizia privata del Comune, trattasi anzitutto di una relazione informale, in quanto commissionata non già dall’organo titolare di poteri sanzionatori, ma “ … da parte di alcuni Amministratori e dagli eredi del sig. AN ” (cfr. Relazione, sub. All. 14 al fascicolo di primo grado di parte resistente, p. 1).
A ciò aggiungasi altresì che, chiamato ad esprime un parere (si ribadisce: di tipo assolutamente informale) in ordine alla sanabilità delle opere in esame, il responsabile del Settore si è bensì espresso in termini astrattamente possibilistici in merito alla conformità dei manufatti alle norme vigenti al momento della realizzazione. Nondimeno, egli ha soggiunto, da un lato, che accorerebbe a tal fine la “ dimostrazione di assenza di area tutelata per legge (area boschiva) in quanto l'art. 167 del D. Lgs 42/2004 (codice del paesaggio) non consente la sanabilità di nuovi manufatti o volumi ” (cfr. relazione cit, p. 3).
Sotto altro profilo, per quel che attiene alla conformità delle opere alle norme attualmente vigenti, la predetta Relazione si esprime nei termini seguenti: “ essendo la costruzione abusivamente realizzata "non classificata" dalla cartografia di R.U. e non potendo la stessa assimilarla ai "manufatti non pertinenziali regolarmente autorizzati" di cui all'art. 16 delle NTA, a mio parere, non risulta sanabile in quanto sull'area non è prevista la possibilità di nuova edificazione, sebbene inserita all'interno del centro abitato con la variante al R.U. del 2005. Solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza in sanatoria riconosca l'edificato con specifica classificazione o l'area sia zonizzata come edificabile si potrebbe valutare una possibile sanatoria ”.
6. All’evidenza, non solo trattasi di una relazione di tipo informale, ma nel merito essa non supporta in alcun modo le conclusioni cui è addivenuto l’appellante. Il tutto senza sottacere che, oggetto del giudizio in esame è il sindacato sulla legittimità non già del diniego di sanatoria, ma dell’ordine di demolizione, sicché tutti i rilievi di parte appellante in ordine all’asserita sussistenza della doppia conformità sono comunque irrilevanti nella presente sede giudiziale.
7. Per tali ragioni, il primo motivo di appello è infondato, e va dunque disatteso.
8. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta che con il provvedimento ripristinatorio comunale l’Amministrazione abbia inteso espressamente reiterare l’ingiunzione di demolizione 22 aprile 1997, ancorché tale ultimo atto: a) si riferisse a diverso procedimento (istanza di condono); b) concernesse una differente consistenza immobiliare; c) fosse riferito ad una diversa disciplina urbanistica.
L’assunto non coglie nel segno.
9. L’impugnata ordinanza n. 456/18 dà conto di tutte le vicende interessanti i manufatti in esame. In particolare, si dà atto che:
- con provvedimento 2.1.2002 il Comune ha respinto l’istanza di sanatoria presentata dall’appellante in data 18.8.2001;
- all’esito del sopralluogo eseguito in data 10.5.2018 è emersa l’attuale esistenza delle opere abusive (e segnatamente: a) fabbricato in muratura composto da un piano terra di circa 157 mq, e un piano seminterrato di circa 43 mq; b) recinzione dell’area con un muro in cemento armato). Tali opere sono state realizzate successivamente all’istanza di condono edilizio del 30.3.1995, avendo medio tempore l’appellante demolito le opere primigenie e costruito quelle poc’anzi citate;
- secondo l’orientamento giurisprudenziale vigente all’epoca dei fatti, in presenza di istanza di accertamento di conformità di opere abusive respinta, occorreva reiterare l’ordine di demolizione.
10. Per tali ragioni, l’impugnata ordinanza, ancorché si esprima in termini di reiterazione dell’ordine di demolizione del 22.4.1997, costituisce invece diretta conseguenza del diniego di accertamento di conformità emesso dal Comune in data 2.1.2002.
11. In particolare, si legge in detto provvedimento che le opere in esame risultano difformi dalle disposizioni del vigente strumento urbanistico, le quali: “ … non consentono la costruzione di nuovi fabbricati ad uso residenziale nelle aree poste al di fuori del perimetro del centro abitato ”.
Per tali ragioni, l’atto impugnato deve reputarsi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
Ne consegue il rigetto delle relative censure.
12. Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta il difetto di pronuncia da parte del primo giudice in ordine alla circostanza che i manufatti in esame non ricadrebbero (neppure in parte) in area boscata.
Il motivo è inammissibile per irrilevanza, in quanto l’impugnata ordinanza di demolizione si fonda sul presupposto, che riveste carattere assorbente, del divieto di nuova edificazione di “ nuovi fabbricati ad uso residenziale nelle aree poste al di fuori del perimetro del centro abitato ”.
13. Con l’ultimo motivo di gravame l’appellante lamenta la pretermissione delle garanzie partecipative.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, posto che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (C.d.S, VII, 14.4.2025, n. 3168).
14. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione appellata, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
DA BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
RT IC ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT IC ER | DA BE |
IL SEGRETARIO