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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 423/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Carriero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Mondella, 3
ATTRICE OPPONENTE contro
e per essa (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian P.IVA_1
Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Via Correggio, 43
CONVENUTE OPPOSTE
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3032/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 18.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio e per essa Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 3032/2022 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di €
20.597,52=, oltre spese ed interessi, in forza del contratto di finanziamento di finanziamento n. 000864689 del 28.09.2011 per euro
17.535,62 e dal contratto di carta di credito riferito alla carta di credito n. 5267766010183666 sottoscritto il 11.03.2011 per euro 3.061,90=, eccependo la carenza di legittimazione attiva e capacità processuale della convenuta e per non essere stata mai dichiarata decaduta dal beneficio dl termine.
Si costituivano in giudizio e per essa Controparte_1 Controparte_2
le quali chiedevano rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutate la documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
La presente opposizione a decreto ingiuntivo si fonda sostanzialmente sulla eccezione di difetto di legittimazione sostanziale e processuale del creditore, per mancanza di prova di titolarità del credito a seguito di cessione in blocco.
L'opponente difatti non contesta l'esistenza del credito, se non solo che la asserita cessione in blocco sarebbe insufficiente per dimostrare la inclusione dei crediti pretesi dalla convenuta, ivi compreso il contratto di concessione di carta di credito n. 042846444 stipulato originariamente con Agos Ducato Spa.
Al riguardo, si evidenzia come parte attrice opponente non contesti la sottoscrizione del contratto di finanziamento, né del contratto di concessione di carta credito, se non la titolarità in capo alla convenuta, risultante però dalla documentazione prodotta, ovvero estratti conto allegati, contratto di cessione dei crediti, le relative pubblicazioni in
GU, nonché le comunicazioni di cessione alla cliente, oggi attrice in opposizione, (docc. nn. 4 e 10 fascicolo monitorio) nonché l'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex – doc. n. 7) ed i contratti con la Sig.ra Pt_1
Pag. 2 di 5 che comprovano, appunto, l'esistenza e l'esigibilità del credito (docc. nn. 8, 9, 11 e 12 fascicolo monitorio).
Sul punto rilevante è, altresì, la dichiarazione del cedente, avendo la
Corte di Cassazione di recente osservato che la dichiarazione del creditore cedente, confermativa della cessione, è idonea a comprovare la legittimazione attiva (Cass. Civ. n. 10200/2021); e nel caso in esame, parte convenuta ha prodotto la dichiarazione della società cedente attestante l'avvenuto trasferimento del credito (doc. n. 9 parte convenuta).
Significativo è anche il principio della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina dettata per l'efficacia della cessione del credito dall'art. 1264 c.c. per il quale “la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto” (Cass. Civ. n.
7919/2004, n. 28300/2005, n. 28300, n. 31188/2017); e comunque, la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale può sostituire la notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, atteso che l'art. 58 TUB richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ovvero iscritta presso il Registro delle Imprese.
Inoltre, giova evidenziare l'orientamento interpretativo di questo ufficio per il quale la comunicazione della cessione può avvenire anche con la domanda giudiziale (Trib. Modena -Masoni- 4/2/2022, n. 124;
Trib. Modena - Grandi- 23/9/2021, n. 1291).
Per quanto concerne, invece, l'eccepita mancata decadenza del beneficio del termine, essa può ritenersi effettuata con la sola domanda
Pag. 3 di 5 giudiziale di pagamento del debito, stante tra l'altro le incontestate, nonostante la formale intimidazione di pagamento (doc. n. 12 fascicolo monitorio), inadempienze contrattuali da parte dell'opponente.
Con riferimento alla istanza di accertamento delle clausole abusive/vessatorie nei contratti oggetto di causa alla luce della invocata pronuncia n. 937/2024 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, anch'essa non trova accoglimento in quanto tardiva, atteso che detta pronuncia, ad avviso di questo giudice, si riferisce ai casi in cui non è stata proposta regolare opposizione a decreto ingiuntivo ed eccepita la clausola abusiva.
E comunque anche a volere ammettere l'istanza di accertamento nel caso de quo, parte opponente si limita ad una contestazione generica che rende l'azione meramente esplorativa, non avendo assolto all'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, ovvero le poste attive e passive per le quali si assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti o non dovuti affatto.
Ne discende che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, avendo parte convenuta dato prova del fatto costitutivo della sua pretesa e non avendo, di contro, il debitore opponente apportato alcun adeguato supporto probatorio di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore, come richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 423/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 3032/2022, che viene confermato;
Pag. 4 di 5 - condanna alla rifusione in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di giudizio che liquida in complessivi €
3.800,00=, oltre accessori
Modena, 7 giugno 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 423/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Carriero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Mondella, 3
ATTRICE OPPONENTE contro
e per essa (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian P.IVA_1
Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Via Correggio, 43
CONVENUTE OPPOSTE
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3032/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 18.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio e per essa Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 3032/2022 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di €
20.597,52=, oltre spese ed interessi, in forza del contratto di finanziamento di finanziamento n. 000864689 del 28.09.2011 per euro
17.535,62 e dal contratto di carta di credito riferito alla carta di credito n. 5267766010183666 sottoscritto il 11.03.2011 per euro 3.061,90=, eccependo la carenza di legittimazione attiva e capacità processuale della convenuta e per non essere stata mai dichiarata decaduta dal beneficio dl termine.
Si costituivano in giudizio e per essa Controparte_1 Controparte_2
le quali chiedevano rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutate la documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
La presente opposizione a decreto ingiuntivo si fonda sostanzialmente sulla eccezione di difetto di legittimazione sostanziale e processuale del creditore, per mancanza di prova di titolarità del credito a seguito di cessione in blocco.
L'opponente difatti non contesta l'esistenza del credito, se non solo che la asserita cessione in blocco sarebbe insufficiente per dimostrare la inclusione dei crediti pretesi dalla convenuta, ivi compreso il contratto di concessione di carta di credito n. 042846444 stipulato originariamente con Agos Ducato Spa.
Al riguardo, si evidenzia come parte attrice opponente non contesti la sottoscrizione del contratto di finanziamento, né del contratto di concessione di carta credito, se non la titolarità in capo alla convenuta, risultante però dalla documentazione prodotta, ovvero estratti conto allegati, contratto di cessione dei crediti, le relative pubblicazioni in
GU, nonché le comunicazioni di cessione alla cliente, oggi attrice in opposizione, (docc. nn. 4 e 10 fascicolo monitorio) nonché l'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex – doc. n. 7) ed i contratti con la Sig.ra Pt_1
Pag. 2 di 5 che comprovano, appunto, l'esistenza e l'esigibilità del credito (docc. nn. 8, 9, 11 e 12 fascicolo monitorio).
Sul punto rilevante è, altresì, la dichiarazione del cedente, avendo la
Corte di Cassazione di recente osservato che la dichiarazione del creditore cedente, confermativa della cessione, è idonea a comprovare la legittimazione attiva (Cass. Civ. n. 10200/2021); e nel caso in esame, parte convenuta ha prodotto la dichiarazione della società cedente attestante l'avvenuto trasferimento del credito (doc. n. 9 parte convenuta).
Significativo è anche il principio della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina dettata per l'efficacia della cessione del credito dall'art. 1264 c.c. per il quale “la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto” (Cass. Civ. n.
7919/2004, n. 28300/2005, n. 28300, n. 31188/2017); e comunque, la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale può sostituire la notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, atteso che l'art. 58 TUB richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ovvero iscritta presso il Registro delle Imprese.
Inoltre, giova evidenziare l'orientamento interpretativo di questo ufficio per il quale la comunicazione della cessione può avvenire anche con la domanda giudiziale (Trib. Modena -Masoni- 4/2/2022, n. 124;
Trib. Modena - Grandi- 23/9/2021, n. 1291).
Per quanto concerne, invece, l'eccepita mancata decadenza del beneficio del termine, essa può ritenersi effettuata con la sola domanda
Pag. 3 di 5 giudiziale di pagamento del debito, stante tra l'altro le incontestate, nonostante la formale intimidazione di pagamento (doc. n. 12 fascicolo monitorio), inadempienze contrattuali da parte dell'opponente.
Con riferimento alla istanza di accertamento delle clausole abusive/vessatorie nei contratti oggetto di causa alla luce della invocata pronuncia n. 937/2024 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, anch'essa non trova accoglimento in quanto tardiva, atteso che detta pronuncia, ad avviso di questo giudice, si riferisce ai casi in cui non è stata proposta regolare opposizione a decreto ingiuntivo ed eccepita la clausola abusiva.
E comunque anche a volere ammettere l'istanza di accertamento nel caso de quo, parte opponente si limita ad una contestazione generica che rende l'azione meramente esplorativa, non avendo assolto all'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, ovvero le poste attive e passive per le quali si assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti o non dovuti affatto.
Ne discende che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, avendo parte convenuta dato prova del fatto costitutivo della sua pretesa e non avendo, di contro, il debitore opponente apportato alcun adeguato supporto probatorio di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore, come richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 423/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 3032/2022, che viene confermato;
Pag. 4 di 5 - condanna alla rifusione in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di giudizio che liquida in complessivi €
3.800,00=, oltre accessori
Modena, 7 giugno 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 5 di 5