Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente
dott.ssa Maria Angela Marchesiello - Giudice
dott. Antonio Lacatena - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. d'ordine 1766/2022,
TRA
(cod. fisc. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Franco Furore;
- attrice -
E
(cod. fisc. ) con il patrocinio dell'avv. Anna Lucia Controparte_1 C.F._2
Labombarda; - convenuto -
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
- interventore ex lege -
OGGETTO: Querela di falso
Conclusioni di parte attrice: “voglia Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare: stralciare le note di trattazione scritta depositate in data 14.07.2022, evidenziando la mancata comparizione in udienza del convenuto, IG. e per l'effetto dichiararne la Controparte_1 decadenza dalla proposizione di eccezioni preliminari e di merito non rilevabili d'ufficio, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., in virtù della costituzione tardiva dello stesso.
Nel merito:
1. dichiarare la falsità e per l'effetto l'inefficacia/nullità dell'atto di compravendita tra il IG.
e la IG.ra , apparentemente sottoscritto dinanzi al Pubblico Ufficiale Controparte_1 Parte_2 in data 2.2.2018, stante la falsità di quanto attestato dal Pubblico Ufficiale sia in ordine alla data di sottoscrizione sia della presenza personale della venditrice presso l'agenzia auto;
pagina 1 di 7
2. dichiarare la falsità e per l'effetto l'inefficacia/nullità dell'atto di compravendita tra il IG. CP_1
e la IG.ra , apparentemente sottoscritto dinanzi al Pubblico Ufficiale in data
[...] Parte_2
2.2.2018, stante la falsità della firma della IG.ra , evidentemente apocrifa;
Parte_2
3. condannare parte convenuta ex art. 96 cpc al pagamento della somma che il Giudice riterrà di giustizia e liquidata secondo equità stante l'atteggiamento processuale del convenuto;
4. condannare parte convenuta al pagamento dei compensi legali di cui lo scrivente si dichiara antistatario. In via istruttoria, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., co.2, si richiamano quali elementi e prove della falsità i seguenti elementi tutti rinvenienti dalla documentazione già versata:
a) natura apocrifa della firma apposta in calce all'atto di compravendita del 2.2.2018 rilasciato in copia autentica dagli uffici ACI, in alcun modo attribuibile alla defunta IG.ra , come si evince Parte_2 ictu oculi attraverso la semplice comparazione della suddetta sottoscrizione con quella effettivamente apposta dalla medesima IG.ra sul documento di identità, la cui copia di deposita agli Parte_2 atti, oltre che sulla ulteriore documentazione che ci si riserva di depositare in prosieguo (cfr.: Cass., Sez.
II, 26.11.1988, n. 6383; Cass., Sez. II, 11.8.1990, n. 80230);
b) mancata comparizione della IG.ra presso l'agenzia pratiche auto sede dello Sportello Parte_2
Telematico dell'Automobilista sita in Foggia alla via Alberto Testi, n. 6, alla data di asserita conclusione della compravendita del 2.2.2018, alle ore 17.51, in considerazione delle gravissime condizioni di salute in cui versava (condizioni cliniche generali scadenti e comorbilità; presenza di SNG, nutrizione parenterale, stato comatoso, non risvegliabile agli stimoli verbali), tale da risultare totalmente invalidata sotto il profilo fisico e psichico, con conseguente privazione di qualsiasi capacità volitiva e di autodeterminazione, ai fini della stipulazione di qualsiasi compravendita, oltre che della stessa capacità di deambulazione;
il tutto come documentato dalle cartelle cliniche in atti, rilasciate dagli Ospedali
Riuniti di Foggia, struttura presso cui la de cuius era degente il giorno stesso dell'asserita compravendita e ove è deceduta dopo pochissime ore dalla presunta apposizione della suddetta firma.
Sempre in via istruttoria, ove necessario si chiede ai sensi dell'art. 224 c.p.c., che venga ordinato presso i competenti uffici dell'ACI di Foggia il sequestro del documento impugnato di falso (atto di compravendita del 2.2.2018 asseritamente perfezionato tra i IG.ri e con conseguente Controparte_1 Parte_2 redazione del relativo processo verbale ed all'esito disporre CTU grafologica.
Con ogni più ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori in relazione al comportamento processuale del convenuto, fatta salva ogni altra produzione, nonché di attivare apposite iniziative cautelari volte alla conservazione del bene mobile in oggetto, nelle more della definizione del presente giudizio”.
*****
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, respinta e reietta ogni avversa istanza e richiesta: In via preliminare e in diritto.
- accogliere l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto effettuata sulla pec professionale del convenuto. E' per vero, difatti, che la notifica al professionista di atti giudiziari pagina 2 di 7 effettuata a mezzo PEC è nulla se riguarda fatti e/o atti estranei alla professione del destinatario. Si segnala, al riguardo, l'ordinanza dello 07.07.2021 pronunciata dal Tribunale di Bologna “…Omissis… osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente…Omissis”.
- accogliere l'eccezione di inammissibilità della querela per mancanza del potere di rappresentanza in giudizio del legale. Alla stregua del disposto di cui all'art 221 cpc, il giudizio di che trattasi non può essere introdotto direttamente dal difensore munito di mera procura alle liti, essendo necessario che la parte lo costituisca procuratore speciale per la proposizione della querela o dichiari personalmente di volerla proporre. La non osservanza di quanto disposto comporta l'inammissibilità degli atti posti dal legale per difetto di rappresentanza nello specifico giudizio, senza possibilità di sanatoria.
L'inammissibilità della querela di falso avviata da un difensore privo di procura speciale è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, anche a seguito dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite che, nella sentenza n. 13431/2014 ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 182 c.p.c.
- accogliere l'eccezione di nullità dell'atto per mancata osservanza del disposto di cui all'art.221 cpc. Per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità, “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa. L'enunciazione specifica delle ragioni addotte dal querelante a sostegno della falsità del documento, costituisce, infatti, presupposto imprescindibile di ammissibilità della querela. L'onere probatorio di che trattasi, inoltre, non può dirsi assolto con una eventuale CTU, nello specifico giudizio, si è così espressa la Corte di Cassazione secondo la quale il querelante non può assolvere l'onere probatorio, su di esso gravante, limitandosi ad una generica richiesta di disporre una consulenza tecnica (C.C., Sez. Unite, 01.02.2022, n. 3086). Non va dimentico, che ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio con riserva di formare scritture di comparazione può ritenersi valida indicazione di prove della falsità, tutte le volte che il querelante, estraneo al documento e alle persone coinvolte nel falso, non sia in condizione di offrire prove specifiche precostituite (così Tribunale di Milano Sez.VI sentenza n.2417 del 23.03.2021).
Ora è indubbio che la querelante, figlia della , non possa dirsi estranea alle persone Parte_2 coinvolte nel falso.
- accogliere l'eccezione di inammissibilità della querela per mancata produzione dell'originale. Non si impone, difatti, la querela di falso per contestare il contenuto intrinseco o la sottoscrizione della copia fotostatica di un atto pubblico non attestata conforme (come nel caso di specie), perché solo con la produzione dell'originale essa assumerà la natura di atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso (Cass. n. 22058/2019) con conseguente applicabilità dell'art. 2700 c.c.
- accogliere l'eccezione di inammissibilità della memoria integrativa depositata in data 18.10.22, ovvero, successivamente al deposito della memoria istruttoria avvenuto in data 17.10.22. pagina 3 di 7 E' per vero, difatti, che la citata memoria integrativa, anche se depositata nel termine prescritto dalla norma, debba ritenersi inammissibile dovendo ritenersi già consumata la facoltà ivi prevista al momento del rituale e formale deposito della prima memoria istruttoria (tra le altre: Tribunale di Frosinone Sez. civ sentenza 10.10.2014; Tribunale di Mantova sentenza 12.04.2017).
- accogliere l'eccezione di inammissibilità della prodotta consulenza tecnica di parte. per due ordini di motivi:
a. in quanto frutto di una analisi di verifica eseguita dal perito su di atti non acquisiti in atti nei termini di legge, ponendosi pertanto in violazione del principio del contraddittorio tra le parti;
b. in quanto trattandosi di perizia non giurata, la stessa non può assurgere a prova, tanto più in assenza della indicazione del consulente tecnico di parte quale testimone sulle circostanze di fatto accertate nella medesima perizia.
- accogliere l'eccezione di inammissibilità della chiesta prova testimoniale a mezzo del teste IG.
(titolare dell'agenzia pratiche automobilistiche) per incapacità ex art.246 cpc, Testimone_1 ravvisandosi la concreta possibilità di emersione, in relazione ai fatti su cui verte la testimonianza, di una responsabilità ( non solo civile), giacché in relazione al thema decidendum lo stesso è in modo palmare portatore di un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio in qualsiasi veste.
- accogliere l'eccezione di inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art.210 cpc di esibizione di atti notarili, giacché a mezzo di essa controparte tende ad aggirare l'onere probatorio su di essa incombente.
E' per vero difatti che l'ordine di esibizione non può supplire alle carenze probatorie, qualora la parte può di propria iniziativa e a pieno titolo acquisire il documento e produrlo in giudizio, tanto più se il soggetto riveste, come nella specie, la qualità di parte (essendo coerede della defunta) e non di soggetto terzo.
Nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o insussistenza della querela, per le ragioni esposte in atto e l'inammissibilità della domanda di declaratoria dello status di coerede legittima.
Il tutto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite e, condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria”.
FATTO E DIRITTO
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.) le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, allegava di essere erede Parte_1
legittima di (deceduta in Foggia il 03 febbraio 2018) e conveniva in giudizio il Parte_2
germano per ottenere la declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta dalla Controparte_1 venditrice IG.ra in calce all'atto di compravendita in favore di Parte_2 Controparte_1 dell'autoveicolo Jeep Compass tg. EH582LG, trascrittto presso gli atti del Pubblico Registro
Automobilistico alla data del 02 febbraio 2018.
pagina 4 di 7 Con comparsa depositata in data 14 luglio 2022, chiedeva la reiezione delle Controparte_1
domande avversarie, eccependo:
• la nullità della notifica in quanto effettuata sulla pec professionale del IG. CP_1
[...]
• l'inammissibilità della querela per difetto di rappresentanza, essendo l'avvocato incaricato da parte attrice sprovvisto di procura speciale;
• la nullità dell'atto di citazione per inosservanza dell'art. 221 c.p.c. difettando
“l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”;
• l'inammissibilità della querela per mancata produzione dell'originale dell'atto impugnato;
• l'inammissibilità della ultronea domanda di declaratoria dello status di coerede legittima di in morte della genitrice;
Parte_1
• nel merito, l'infondatezza della querela di falso. Depositate le memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed istruita la lite a mezzo di documenti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 05 aprile 2024, previa l'assegnazione alle parti processuali dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La querela di falso va dichiarata inammissibile giacché sprovvista della procura speciale richiesta dall'art. 221 comma 2 c.p.c.
A corredo dell'atto di citazione, è prodotta la procura alle liti del 23 febbraio 2022 nella quale parte attrice “nomina l'avv.to Franco Furore … affinché nella qualità la difenda nella fase giudiziale e stragiudiziale della presente vertenza, nonché in grado di appello e nell'eventuale procedura esecutiva, o di opposizione a D.I., conferendogli ogni facoltà di legge…”.
Come reiteratamente chiarito in giurisprudenza, “il procedimento, particolarmente grave di querela di falso, non può essere introdotto direttamente dal difensore munito di procura alle liti: la parte, infatti, deve a tal fine costituirlo procuratore speciale per la proposizione della querela o deve dichiarare personalmente di volerla proporre… l'eIGenza che l'art. 221 c.p.c., comma 2 mira a garantire, prescrivendo che la querela di falso deve essere proposta dalla parte personalmente o a mezzo di un procuratore speciale è quello di ricondurre con certezza alla sfera cognitiva e volitiva della parte, la querela considerate le gravi implicazioni di una tale iniziativa anche sotto il profilo penale, eventualmente, pure per il querelante. Tuttavia, deve ritenersi che quell'eIGenza è pienamente soddisfatta se, dall'atto di procura speciale risulta che la parte interessata (il rappresentato) ha consapevolezza che taluni documenti (atto pubblico o pagina 5 di 7 scrittura privata autenticata) essenziali nel giudizio civile di cui è parte, siano falsi, indipendente se ritiene che siano falsi nella loro materialità estrinseca o quanto al pensiero espresso in essi, e conferisce mandato ad un difensore di proporre querela di falso per quei documenti, perché una procura siffatta (che da esplicito mandato a proporre querela di falso di un documento che indica) non lascia dubbi che la parte interessata conosce il documento indicato, assume che quel documento sia falso, intende querelarsi per il tramite del suo difensore, cioè non lascia dubbi su quanto vuole che sia compiuto dal suo procuratore per la difesa dei suoi interessi e diritti” (v.
Cass. Civ. Sez. II, 19/08/2015, n. 16919).
Ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., la querela di falso – sia in via principale che in via incidentale – va presentata dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, a pena di nullità rilevabile d'ufficio e non sanabile (Cass. Civ. Sez. VI, 03/07/2013, n. 16674: “La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità”).
Valga precisare che ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.c., “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata” ma ciò non vale, ai sensi del successivo terzo comma, quando – come nel caso qui in scrutinio – “la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale”.
In altri termini, il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. Civ. Sez. Un. n. 13431/2014; Cass. Civ. Sez. II, 29 marzo 2019, n.
8933; Cass. Civ., Sez. III, 20 aprile 2020, n. 7965; Cass. Civ. Sez. I, 06 dicembre 2021, n.
38735).
pagina 6 di 7 Nel caso in parola, non risulta la procura speciale (“Il requisito della specialità deve essere letto in relazione all'area circoscritta della procura alla lite, la quale ultima è indubbiamente speciale in sé, ove raffrontata con uno strumento generale”; v. Cass. Civ. Sez. Un. 21 dicembre 2022, n.
37434), né la procura alle liti menziona in alcun modo la proposizione della querela di falso e non
è ivi esplicitato in alcun modo il conferimento del potere di proporre querela di falso.
In conclusione, per quanto innanzi la querela di falso va dichiarata inammissibile per difetto ab origine di procura speciale rilasciata dalla querelante.
Non risultano integrati e/o provati gli elementi obiettivi e/o subiettivi della responsabilità da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Ogni ulteriore questione e/o domanda, anche preliminare, sollevata dalle parti processuali va dichiarata assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e in favore di con applicazione del d.m. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal d.m. Controparte_1
Giustizia n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile, bassa complessità, tenuto conto della modestia ed unicità della questione preliminare esaminata, del carattere solo documentale dell'istruttoria, degli scritti conclusivi solo riepilogativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata da nei confronti di Parte_1 CP_1
nel procedimento n. 1766/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
[...]
disattesa e/o assorbita, così provvede:
- dichiara la querela di falso inammissibile;
- rigetta la domanda di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1 CP_1
che si liquidano in €.5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva
[...]
e cap se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, così deciso in data 09 ottobre 2024 nella camera di conIGlio della Terza Sezione Civile
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Caterina Lazzara
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