TRIB
Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3231/2024 introdotta da
(ROMA, 12/09/1954) E Parte_1 Parte_2
(PIN (SR), 23/10/1953), entrambi con il patrocinio dell'avv.
MADDALUNA SIMONA;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 15/09/1984 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
al figlio , Persona_1 maggiorenne e autosufficiente, che è l'unico dei figli ancora a vivere nella casa 2
familiare, sarà concesso di abitare nella predetta abitazione fino a quando sarà possibile e/o lo riterrà necessario e/o avrà raggiunto la sua piena autonomia;
2) Il sig. si impegna a corrispondere in favore di le rate relative Parte_1 CP_1 all'affitto dell'immobile di via Val Chisone n. 35 che viene assegnato alla sig.ra e Pt_2 che quindi continuerà ad abitarvi;
il sig. lascerà detto immobile, entro e non Pt_1 oltre la data fissata per la prima udienza di separazione e contestuale divorzio;
3) Le parti rinunciano al reciproco mantenimento provvedendo in autonomia al proprio rispettivo sostentamento;
Valga lo stesso per i figli , e Persona_2 Per_3 Per_1 che hanno ormai una posizione lavorativa autonoma.”
* * *
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
, 12/09/1954) e IN (SR),
[...] Parte_2
23/10/1953), che hanno contratto matrimonio in in data 15/09/1984 Pt_3
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. Pt_3
01237, Parte 2 , Serie *A03, Anno 1984 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3231/2024 introdotta da
(ROMA, 12/09/1954) E Parte_1 Parte_2
(PIN (SR), 23/10/1953), entrambi con il patrocinio dell'avv.
MADDALUNA SIMONA;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 15/09/1984 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
al figlio , Persona_1 maggiorenne e autosufficiente, che è l'unico dei figli ancora a vivere nella casa 2
familiare, sarà concesso di abitare nella predetta abitazione fino a quando sarà possibile e/o lo riterrà necessario e/o avrà raggiunto la sua piena autonomia;
2) Il sig. si impegna a corrispondere in favore di le rate relative Parte_1 CP_1 all'affitto dell'immobile di via Val Chisone n. 35 che viene assegnato alla sig.ra e Pt_2 che quindi continuerà ad abitarvi;
il sig. lascerà detto immobile, entro e non Pt_1 oltre la data fissata per la prima udienza di separazione e contestuale divorzio;
3) Le parti rinunciano al reciproco mantenimento provvedendo in autonomia al proprio rispettivo sostentamento;
Valga lo stesso per i figli , e Persona_2 Per_3 Per_1 che hanno ormai una posizione lavorativa autonoma.”
* * *
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
, 12/09/1954) e IN (SR),
[...] Parte_2
23/10/1953), che hanno contratto matrimonio in in data 15/09/1984 Pt_3
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. Pt_3
01237, Parte 2 , Serie *A03, Anno 1984 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi