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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 776/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VI- Parte_1 C.F._1 GLIOTTA NOLITA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIGLIOTTA NOLITA
ATTORE/I contro
(C.F. , e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. CHEPPI ANNALISA e dell'avv. , elet- C.F._3 tivamente domiciliato in Viale del Tirreno 143 56128 Tirrenia presso il difensore avv.
CHEPPI ANNALISA
TERZO/I CHIAMATO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
₪₪₪
Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio il cui il ricorrente ha chiesto quanto segue: “ che l'Ill.mo IG. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
Voglia: A) in via preliminare, laddove ritenuto necessario, ammettere le prove richieste dal
1 ricorrente nel Ricorso introduttivo e meglio precisate nella memoria istruttoria ex art. 473 bis cpc n' 17 a suo tempo depositata;
B) NEL MERITO: A) disporre la modifica delle con- dizioni di divorzio fra i IGg.ri e e disporre che nessuna Parte_1 CP_1
somma dovrà essere corrisposta da alla IG.ra per il Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia , avendo la stessa raggiunto l'indipendenza eco- Controparte_2
nomica; B) revocare l'assegnazione in favore della IG.ra della casa coniu- CP_1
gale sita in Collesalvetti (Li), Via Roma n' 81 di proprietà del IG. ; C) Parte_1
disporre la restituzione, da parte della IG.ra , in favore del ricorrente, delle CP_1
somme corrisposte per il mantenimento della figlia maggiorenne nelle Controparte_2
more tra il deposito del ricorso introduttivo e la decisione del Tribunale. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Le resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda di modifica.
La domanda va accolta.
Dagli atti di causa prodotti dal ricorrente e acquisiti d'ufficio è emerso che la figlia delle parti dal 2020 ha cessato gli studi e da fine del 2020 ha iniziato a lavorare, la stessa ad oggi non vive più stabilmente dalla madre, ma anzi si trattiene con regolarità presso la casa di una terza persona e può contare su un reddito annuo lordo di circa € 16.000,00.
Tutte queste circostanze, peraltro, contestate in modo del tutto generico dalle resistenti, giu- stificano non solo la revoca del contributo al mantenimento a carico del , ma an- Parte_1
che della assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto la figlia delle CP_1
parti ha un reddito che le permette di mantenersi in modo stabile e anche di vivere con una altra persona.
Ed infatti, come è noto, la assegnazione della abitazione familiare a favore di uno dei geni- tori è posta a tutela della prole, anche maggiorenne, purché la stessa non sia autosufficiente economicamente. In tal senso deve ricordarsi che anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di ancorare il diritto alla assegnazione della casa familiare alla esi- genza di tutela della prole, anche se maggiorenne, purché non economicamente autosuffi- ciente: “In tema di modifica delle condizioni di divorzio, il figlio maggiorenne che assuma di non essere economicamente autosufficiente ha interesse a sostenere le ragioni del geni-
2 tore assegnatario della casa coniugale, nei cui confronti sia formulata domanda di revoca dell'assegnazione, ma il suo intervento è un intervento adesivo dipendente, perché il geni- tore con lui convivente acquista, per effetto dell'assegnazione, un diritto personale di go- dimento, sia pure funzionale all'interesse del figlio, il quale pertanto, anche se può parteci- pare al giudizio, non può proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accogli- mento della domanda di revoca dell'assegnazione.” ( cfr. Corte Cass. Ordinan- za n. 2344 del 25/01/2023).
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, modifica le condizioni di divorzio inter partes nel senso che
1) revoca con decorrenza dalla data di introduzione del procedimento, marzo del 2023, il contributo al mantenimento della figlia a carico del ricorrente;
Controparte_2
2) revoca l'assegnazione della casa familiare, identificata nelle conclusioni del ricorrente, in favore della resistente;
3) condanna le resistenti a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che liquida in €
3809,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in data 8.4.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 776/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VI- Parte_1 C.F._1 GLIOTTA NOLITA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIGLIOTTA NOLITA
ATTORE/I contro
(C.F. , e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. CHEPPI ANNALISA e dell'avv. , elet- C.F._3 tivamente domiciliato in Viale del Tirreno 143 56128 Tirrenia presso il difensore avv.
CHEPPI ANNALISA
TERZO/I CHIAMATO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
₪₪₪
Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio il cui il ricorrente ha chiesto quanto segue: “ che l'Ill.mo IG. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
Voglia: A) in via preliminare, laddove ritenuto necessario, ammettere le prove richieste dal
1 ricorrente nel Ricorso introduttivo e meglio precisate nella memoria istruttoria ex art. 473 bis cpc n' 17 a suo tempo depositata;
B) NEL MERITO: A) disporre la modifica delle con- dizioni di divorzio fra i IGg.ri e e disporre che nessuna Parte_1 CP_1
somma dovrà essere corrisposta da alla IG.ra per il Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia , avendo la stessa raggiunto l'indipendenza eco- Controparte_2
nomica; B) revocare l'assegnazione in favore della IG.ra della casa coniu- CP_1
gale sita in Collesalvetti (Li), Via Roma n' 81 di proprietà del IG. ; C) Parte_1
disporre la restituzione, da parte della IG.ra , in favore del ricorrente, delle CP_1
somme corrisposte per il mantenimento della figlia maggiorenne nelle Controparte_2
more tra il deposito del ricorso introduttivo e la decisione del Tribunale. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Le resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda di modifica.
La domanda va accolta.
Dagli atti di causa prodotti dal ricorrente e acquisiti d'ufficio è emerso che la figlia delle parti dal 2020 ha cessato gli studi e da fine del 2020 ha iniziato a lavorare, la stessa ad oggi non vive più stabilmente dalla madre, ma anzi si trattiene con regolarità presso la casa di una terza persona e può contare su un reddito annuo lordo di circa € 16.000,00.
Tutte queste circostanze, peraltro, contestate in modo del tutto generico dalle resistenti, giu- stificano non solo la revoca del contributo al mantenimento a carico del , ma an- Parte_1
che della assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto la figlia delle CP_1
parti ha un reddito che le permette di mantenersi in modo stabile e anche di vivere con una altra persona.
Ed infatti, come è noto, la assegnazione della abitazione familiare a favore di uno dei geni- tori è posta a tutela della prole, anche maggiorenne, purché la stessa non sia autosufficiente economicamente. In tal senso deve ricordarsi che anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di ancorare il diritto alla assegnazione della casa familiare alla esi- genza di tutela della prole, anche se maggiorenne, purché non economicamente autosuffi- ciente: “In tema di modifica delle condizioni di divorzio, il figlio maggiorenne che assuma di non essere economicamente autosufficiente ha interesse a sostenere le ragioni del geni-
2 tore assegnatario della casa coniugale, nei cui confronti sia formulata domanda di revoca dell'assegnazione, ma il suo intervento è un intervento adesivo dipendente, perché il geni- tore con lui convivente acquista, per effetto dell'assegnazione, un diritto personale di go- dimento, sia pure funzionale all'interesse del figlio, il quale pertanto, anche se può parteci- pare al giudizio, non può proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accogli- mento della domanda di revoca dell'assegnazione.” ( cfr. Corte Cass. Ordinan- za n. 2344 del 25/01/2023).
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, modifica le condizioni di divorzio inter partes nel senso che
1) revoca con decorrenza dalla data di introduzione del procedimento, marzo del 2023, il contributo al mantenimento della figlia a carico del ricorrente;
Controparte_2
2) revoca l'assegnazione della casa familiare, identificata nelle conclusioni del ricorrente, in favore della resistente;
3) condanna le resistenti a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che liquida in €
3809,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in data 8.4.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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