Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 11/02/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMARINO Parte_1 C.F._1 dell'a Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI N 71121 FOGGIA ITALIApresso il difensore avv. CAMMARINO MARIA MICHELA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. Controparte_1
O e dall'Avv. resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 16/01/2024 , dipendente di a tempo Parte_1 CP_1 Pa pieno ed indeterminato a fare data dal 2-7-2004 , mansioni di Capotreno, adiva questa A.G. chiedendo a- accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità alla ricorrente, dell'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31. Punti 4 e 5 Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CA FS 2012, nella parte in cui limitano CP_2 l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5 CA FS del 2012-2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli
1
b- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie dell'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché dagli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, dell'indennità di utilizzazione professionale prevista dall'art. 31. Punti 4 e 5, Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dall'art. 34.8. e dall'art. 31.4., CA FS 2012, dell'indennità scorta vettura eccedenti prevista CP_3 dall' FS del 16.4.2003 e dall'art. 32 CA FS 2012 e 2016 e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno previste dall'art. 36.5 CA FS del 2012-2016 calcolate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute (o nel diverso periodo che dovesse risultare accertato in corso di causa), a far data dal 18.7.2007 al 31 dicembre 2023 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate a detto titolo a decorrere dal 18.7.2007 al 31 dicembre 2023 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorren tributive maturate e maturande a detto titolo a far data dal 18.7.2007 al 31 dicembre 2023 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge…..
Lamentava la ricorrente avere ricevuto, nei periodi feriali, unicamente la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva senza tuttavia gli elementi variabili percepiti durante il normale svolgimento- in periodo non feriale- della prestazione lavorativa.
Vana la costituzione in mora con missiva 21-9-2022.
Invocava- in ragione dell'effetto dissuasivo già valorizzato dalla Giurisprudenza della Corte Europea con riferimento alla Direttiva 2003/88/CE, art.
7- l'illegittimità di tale pratica, in quanto lesiva del carattere irrinunciabile delle ferie e pur trattandosi di indennità collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o che compensino uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni ovvero correlate al peculiare status professionale…
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Non si ravvisano ragioni di inammissibilità della domanda in quanto proposta in forma generica.
Questa A.G. ha già ritenuto (sentenza 1183/2024) che ….il fondamentale criterio di giudizio, nella materia che occupa, è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria.
Il lavoratore, secondo la Giurisprudenza, ha diritto a godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella portato dell'esercizio delle mansioni, pena- in contrario- un inammissibile effetto dissuasivo.
2 Sicchè ogni incomodo collegato alla esecuzione della mansioni deve necessariamente essere considerato ai fini dell'ammontare della retribuzione dovuta nel periodo feriale;
diversamente le voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'esercizio delle mansioni.
Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, n.22401 ha ribadito che relativamente alle 'ferie annuali retribuite', di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, si deve intendere che, per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione. Pertanto, il lavoratore dovrà percepire la retribuzione ordinaria per il periodo di riposo.
La Corte osserva che Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, , l 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- CP_4
o 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
3 Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie Persona_6 te", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). CP_4
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_4
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
4 In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Nè la rilevata esclusione della "gente di mare" dall'ambito di applicazione della Direttiva (oggetto di esame nella memoria per la società) potrebbe condurre ad esiti ricostruttivi differenti, attesa la portata generale dei principi della giurisprudenza comunitaria sopra citata.
Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) - l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_7 la ret complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Da ultimo- proprio con riferimento ad una controversia che vedeva parte l'odierna resistente, la S.C. ha ribadito che Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza. Conseguentemente, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE), comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. In applicazione di tali orientamenti, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 (Cassazione civile sez. lav., 21/05/2024, n.14089).
Ed ancora: la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e
5 professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2024, n.13932).
La seconda decisione (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2024, n.13932) riguarda nello specifico una controversia sollevata da un dipendente di svolgente mansioni di CP_1 capotreno (tali quelle della odierna parte ricorrente).
Nello specifico, a proposito della pertinenza a quelle mansioni tipiche, la Corte ha evidenziato che 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità. 20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione…..
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
La parte ricorrente, ancora nelle note scritte redatte per l'udienza, ha richiamato (se ancora ve ne fosse bisogno) la tipicità di ciascuna delle quattro voci per cui è causa, tutte effettivamente collegate alla mansione di capo treno nei termini indicati.
Rimane da considerare l'ultimo aspetto della vicenda, relativo alla prescrizione.
6 Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, confermativa dell'orientamento in precedenza assunto da questa Corte (cfr. ad es. sentenza n. 376/2019) per cui il motivo di appello è infondato, non essendo maturata alcuna prescrizione visto il periodo di lite. “.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie la domanda;
- dichiarare il diritto della ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta e da corrispondersi nei giorni di ferie delle seguenti indennità:
1. indennità per assenza dalla residenza;
2. indennità di utilizzazione professionale
3. indennità scorta vettura eccedenti;
4. provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate a detto titolo a decorrere dal 18.7.2007 detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 118,50 per spese, € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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