Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.4936/2021
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Zicari,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.4936 del R.G.A.C.2021, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 20.02.2025 con la concessione alle stesse dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dal 17.03.2025 come da ordinanza resa in data 12.03.2024 all'esito della trattazione scritta della predetta udienza e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 e Parte_2
genitoriale sulla minore entrambi elettivamente domiciliati in Gragnano alla via PE
Roma n.85 presso lo studio dell'avv. Amedeo Avitabile, che li rappresenta e difende come da procura posta in calce su foglio separato all'atto di citazione
ATTORI
Controparte_1 in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. del Centro Sportivo "S.
Ciro" sito in Castellammare di Stabia alla via De Nicola n.19 elett.te dom.ta in Castellammare di
Stabia alla via R. Raiola n. 19 presso lo studio dell'avv. Maria Cava che la rappresenta e difende come da procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del procuratore speciale dr. CP_3 elettivamente Controparte_2
dom.ta in Lettere alla via S.Nicola Castello 241 presso l'avv. Sebastiano Giordano e rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Cimmino con studio in Somma Vesuviana alla via Santa Croce n.12 come da procura allegata alla propria comparsa di costituzione;
CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI
come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.09.2021, gli attori n.q. in epigrafe indicata, convenivano in giudizio dinanzi a questo tribunale nella qualità di Controparte_1
proprietario e gestore del centro sportivo San Ciro per ivi sentirla condannare - previa declaratoria di esclusiva responsabilità della stessa nella causazione dell'evento lesivo dedotto in lite ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c.-, al pagamento in loro favore dell'importo pari ad euro 16.407,61 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per le gravi lesioni personali riportate dalla propria figlia PE in conseguenza del sinistro verificatosi in data 29.09.2016 alle ore
18:45 circa presso la predetta struttura sportiva, sita nel Comune di nel Comune di Castellammare di Stabia alla via De Nicola al civico 19. All'uopo, assumevano gli istanti che nelle circostanze spazio temporali suindicate, la minore PE
[...] stava percorrendo il vialetto di accesso al predetto centro sportivo unitamente alla madre
Parte_2 allorquando, a causa della presenza sulla pavimentazione del predetto viale di un liquido untuoso e melmoso, non visibile, né segnalato o altrimenti prevedibile, cadeva rovinosamente al suolo riportando gravi lesioni personali.
Precisavano gli istanti che la pavimentazione del viale di ingresso non era antiscivolo e che l'illuminazione non era funzionante.
Gli attori allegavano poi che a seguito della descritta caduta la minore veniva soccorsa e trasportata presso il presidio ospedaliero “S. Leonardo" di Castellammare di Stabia ove, formulata da parte dei sanitari di turno la seguente prognosi: "Frattura a frammenti angolati della regione metadiafisaria distale del radio, con associata frattura sottoperiostea metaepifisaria distale di ulna,", veniva immobilizzata e, atteso il rifiuto al ricovero opposto dai genitori, dimessa con la seguente diagnosi
"Frattura chiusa dell'estremità distale di radio e ulna, non specificata"; recatasi il giorno seguente presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero Santobono Pausillipon di Napoli ivi la minore veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso il reparto di ortopedia con apposizione di apparecchio gessato;
infine, dimessa e praticata la prescritta terapia riabilitativa veniva giudicata guarita dopo un periodo di circa 102 giorni con postumi valutati nell'atto introduttivo del giudizio nella misura percentuale di invalidità permanente pari al 6% oltre ITT gg.42; ITP al 75%gg.30; ITP al 50% gg.30 oltre danno morale e spese mediche, riabilitative, farmaceutiche di viaggio documentate e non (cfr. verbale di pronto soccorso n. 57817/2016 del 29.09.2016 delle ore 19:51 triage verde;
verbale di p.s. n75940/2016 del 30.09.2016; cartella clinica Santobono di Napoli tutti versati agli atti della produzione attorea).
Deducevano altresì gli istanti di avere provveduto immediatamente a denunciare l'accaduto al convenuto centro sportivo, peraltro coperto da garanzia contro gli infortuni verificatisi al suo interno come da polizza n. 763835470 contratta con la compagnia assicurativa
[...]
Controparte_2
Radicatasi la lite, si costituiva con propria comparsa di costituzione del 14.12.2021 CP_1
[...] in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. del Centro Sportivo S. Ciro, la quale contestando sia l'an che il quantum debeatur concludeva nel merito per il rigetto della domanda risarcitoria attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto. Contestualmente chiedeva il differimento dell'udienza ex art.269 co.2 c.p.c. al fine di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_4 nella qualità di garante della responsabilità civile della struttura sportiva al fine di essere dalla stessa manlevata da qualsiasi obbligo risarcitorio in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea.
Indi, autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa di costituzione del 01.04.2022 la compagnia in persona del legale rapp.te p.t., la quale Controparte_2
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della spiegata domanda di garanzia per carenza di legittimazione passiva della stessa non rientrando l'evento lesivo dedotto in lite tra quelli per i quali può ritenersi operativa la polizza assicurativa nonché per intervenuta decorrenza del termine prescrizionale ex art.2952 c.c. e conseguente estinzione di qualsiasi diritto scaturente dal contratto assicurativo stipulato con il convenuto centro sportivo;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda principale in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di riscontrata operatività della predetta polizza, per una declaratoria di concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo con conseguente riduzione a suo carico della percentuale di danno da risarcire.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza cartolare del 28.04.2022 il giudicante concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. (con decorrenza dal 06.12.2022) rinviando all'uopo la causa all'udienza del 09.05.2023.
Indi, esperito all'udienza del 28.11.2023 l'interrogatorio formale come deferito a parte convenuta
Controparte_1 nonché, raccolta la prova orale mediante l'escussione all'udienza del 23.04.2024 di Controparte_5 quale teste presentato da parte attrice e di Controparte_6
all'udienza fissata in prosieguo del indotto da parte convenuta nonché di CP_7
22.10.2024, all'esito il giudicante, sulla richiesta di ctu formulata da parte attrice, si riservava.
Con ordinanza del 15.11.2024 a scioglimento della riserva istruttoria, ritenuto non necessario l'espletamento di una consulenza medico legale di ufficio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 20.02.2025 ove la stessa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di repliche con decorrenza dal 17.03.2025 come da ordinanza resa in data 12.03.2025.
2. Nel merito.
2.1 Sull'an
Passando ad esaminare il merito, la domanda è infondata e come tale dev'essere rigettata nei termini che seguono. Preliminarmente, si osserva come parte attrice nella spiegata qualità genitoriale abbia agito con azione risarcitoria assumendo che la caduta della figlia minore era stata causata della presenza di liquido untuoso e melmoso non visibile presente lungo il viale di accesso insistente all'interno della struttura sportiva riportando lesioni personali, adducendo la responsabilità ex art.2051 c.c. dell'odierna convenuta, proprietaria del predetto centro, per omessa manutenzione dello stesso.
Ciò detto, giova evidenziare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede pur sempre la prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto, prova che, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697c.c., compete all'attore, gravando sul custode quella del caso fortuito (cui va assimilato il comportamento colposo del danneggiato) solo ove tale presupposto sia stato accertato (v. Trib. Milano, sez. X, 3 dicembre 2009 n. 14571).
Siffatta ipotesi di responsabilità ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (v. Cass. Civ., sez. III, 19/5/2011, n. 11016).
In generale, nei medesimi termini, nel senso che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento nonché dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del
-
danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr.
Cass. Civ., 7 aprile 2010, n. 8229).
In definitiva, in ordine alla prova liberatoria dalla responsabilità per custodia ed in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, è pacifico che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Sempre sul tema della prova liberatoria, e dell'incidenza del comportamento del danneggiato, è stato affermato (v. Cass. Civ., sentenza n. 2430 del 2004) che il profilo del comportamento del custode è,
a rigore, estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Al contempo si sottolinea che, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.2051 c.c..
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro sottolineato che, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.) (cfr. cass. civ. sez.III n.999 del 20.01.2014).
Nel caso in esame l'odierna convenuta è indicata come responsabile ex art.2051 c.c. per essere proprietaria nonché gestore del centro sportivo ove insiste viale di accesso ove, secondo la prospettazione attorea, ebbe a verificarsi l'evento dannoso.
Ora, essendo i principi su illustrati quelli applicabili al caso in esame ed inquadrata l'azione risarcitoria nell'alveo ex art.2051 c.c., con ogni conseguenza in tema di onus probandi, ritiene la scrivente che la domanda non sia meritevole di accoglimento e come tale la stessa debba essere rigettata. Invero, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere raggiunta la prova certa in ordine all'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti da parte attrice né tantomeno può ritenersi dimostrata la riferibilità eziologica dell'infortunio" in cui è rimasta coinvolta la minore alla presenza di liquido non visibile sul predetto viale.
Dalle risultanze processuali in atti è emerso finanche il dubbio in ordine alla veridicità dei fatti come descritti nell'atto introduttivo del giudizio.
Al riguardo, si evidenzia che la disamina del certificato di triage del pronto soccorso allegato alla produzione attorea certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 29.09.2016 da parte di PE nonché della diagnosi ivi indicata;
tuttavia, dalla sua disamina non può dirsi raggiunta la prova certa che le lamentate lesioni siano conseguenza dell'infortunio come descritto in citazione.
Parte_1Dalla disamina del predetto referto ospedaliero si evince come l'attore padre della minore, in merito alla dinamica del sinistro come dedotta in lite nulla riferiva nell'immediatezza ai sanitari circa una sua caduta della minore lungo il viale di ingresso al centro sportivo convenuto, né tantomeno risulta indicato il luogo in cui si sarebbe verificato il presunto sinistro.
Nel predetto verbale di pronto soccorso i riquadri inerenti la dinamica dell'evento, la data/ora evento, il comune, la località nonché le circostanze non risultano compilati ad eccezione della voce
"responsabilità di terzi" ove peraltro risulta riportata la dicitura "NO" (cfr. verbale di pronto soccorso n.57817/2016 in atti).
Ad avvalorare l'insussistenza del fatto storico come descritto vi è poi l'ulteriore dato rappresentato dalla circostanza che in sede di anamnesi riferiva di trauma accidentale senzaParte_1
null'altro aggiungere in merito alla struttura sportiva o alla causa del trauma patito dalla minore.
Né a parere della scrivente, può ritenersi idonea ad avvalorare la prospettazione attorea il riferimento ad un "trauma sportivo" come riportato nell'allegato verbale di pronto soccorso n.75940 del 30.09.2016 del presidio ospedaliero Santobono, e ciò in considerazione sia della maggiore valenza probatoria da riconoscere alle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza, ed in ogni caso dal contrasto della predetta dichiarazione rispetto all'evento narrato in citazione.
Da quanto detto è evidente, pertanto, che alcun elemento può trarsi dalla documentazione medica allegata sicché occorre passare ad esaminare gli ulteriori elementi probatori versati in atti. A parere della scrivente, la ricostruzione come prospettata dagli istanti deve ritenersi indimostrata oltre che smentita dalla prodotta documentazione fotografica ritraente il luogo teatro del dedotto sinistro, ove il predetto viale di ingresso si presentava pavimentato con mattonelle antiscivolo e peraltro dotato di illuminazione artificiale.
Né è possibile pervenire ad una valutazione di attendibilità del teste presentato da parte attorea, risultando le dichiarazioni rese generiche e contraddittorie e come tal probatoriamente inidonee a dare certa dimostrazione del fatto come dedotto in lite.
Giova ricordare che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine alla attendibilità del teste
- che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere ritenuto sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nel caso in esame la deposizione resa da Controparte_5 appare del tutto inattendibile, attesa la genericità della stessa la quale, pur dichiarando di aver assistito al sinistro, perché nelle medesime circostanze si trovava a percorrere unitamente alla figlia il medesimo viale di acceso alla struttura sportiva, dichiarava della caduta al suolo della minore PE senza indicarne il lato;
inoltre il suo narrato laddove dichiarava che ad accompagnare la minore in ospedale fu la madre, appare non credibile se rapportato al dato emerso dalla disamina del certificato ospedaliero ove risulta che ad assistere la minore fu il padre.
Ne consegue che le asserzioni di parte attorea in merito alle modalità di accadimento del sinistro, come descritte in citazione, devono ritenersi prive di valido riscontro positivo e in ogni caso non credibili alla luce dei dubbi emersi in ordine all'autenticità del sinistro, o quantomeno in ordine all'autenticità della dinamica per come descritta (caduta causata da liquido scivoloso).
Risulta dunque quantomeno non sufficientemente provato che la caduta sia stata causata proprio dalla presenza del predetto liquido e non invece dalla condotta autonoma ed imprudente della minore, non correttamente sorvegliata, stante la documentata presenza di un pavimento antiscivolo sui luoghi di causa, nonché dell'illuminazione dei luoghi di causa (cfr. istruttoria in atti). Si deve peraltro aggiungere che non risulta affatto provato che venne data pronta comunicazione al
Centro dell'asserita caduta "dovuta alla presenza di un liquido scivoloso sul vialetto di accesso", infatti a fronte della dedotta caduta che parte attrice assume essere avvenuta il 29 settembre 2016, la prima messa in mora documentata con le suddette indicazioni è del 11 dicembre 2018 (cfr. atti), e dall'istruttoria il teste CP_6 riporta una circostanza non solo generica- priva di tale dettaglio-, ma anche riferitagli e pertanto irrilevante.
Le osservazioni che precedono rendono tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attore sfornito di prova e giustificano pertanto il rigetto della domanda.
2.2. Sulla chiamata in causa.
Il rigetto della domanda attorea comporterebbe l'assorbimento di ogni altra questione anche in ordine alla chiamata in garanzia, che tuttavia va esaminata ai fini delle spese di lite.
Infatti attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cpc, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. 10.6.2005, n. 12301).
Orbene la garanzia in questione, in linea con la volontà delle parti e contrariamente a quanto poi domandato in giudizio, vede la società assicuratrice impegnarsi ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, arrecati da un “Incendio" (e/o eventi nelle forme tassativamente indicate) e “Gli altri danni materiali", senza alcuna previsione per i rischi derivanti dalla responsabilità civile (cfr. pag 1 polizza n. 98704604511). Ne consegue l'iniziativa del tutto arbitraria della chiamata in causa. Di conseguenza le spese di lite della chiamata restano a carico del chiamante.
3. Sulle spese di lite
3.1. Le spese di lite tra parte attrice e convenuta seguono il regime della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sul valore della domanda, ( scaglione 5.2001 a 26.000) sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/14 e 147/22, in favore di Controparte_1 in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. del Centro Sportivo “S. Ciro" con attribuzione al difensore Avv.
Maria Cava dichiaratosi antistatario.
3.2. Le spese della compagnia assicurativa chiamata in garanzia, alla luce di quanto sopra detto, devono essere pose a carico del chiamante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sul valore della domanda, ( scaglione 5.2001 a 26.000) sulla base dei parametri minimi di cui al DM
55/14 e 147/22, attesa la ridotta attività difensiva svolta dalla compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, sezione II civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda di
,in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 e Parte_2
potestà genitoriale sulla minore PE e Parte_2 alla refusione delle spese di lite in favore di
-condanna Parte_1
Controparte_1 in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. del Centro Sportivo "S. Ciro" che liquida in euro 5.077,00 oltre iva e cpa al 15% con attribuzione all'avv. Maria Cava dichiaratasi antistataria;
in proprio e nella qualità di legale Controparte_8 rapp.te p.t. alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 che liquida in euro
2.540,00 oltre iva e cpa al 15%.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7 giugno 2025
Il Giudice
Luisa Zicari