TRIB
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4397/2018 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Via
XXIV Maggio n. 96 presso lo studio dell'avv. Walter Auditore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del titolare – con sede Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in SS, Via Ogliastri s.n.; elettivamente domiciliata in SS, Via D'Amore 4, presso lo studio dell'Avv. Rosa Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Controparte_3
, c.f. con sede legale in SS, Via Ernesto Cianciolo 208/A, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in SS via D'Amore n.4, presso lo studio dell'Avv. Rosa
Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
in persona del Presidente, legale Controparte_4
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. P.IVA_3
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. P.IVA_4 di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, dall'avv. Maria Persona_1
Cammaroto ed elettivamente domiciliato in SS, Via Vittorio Emanuele, 100 presso la
Direzione Provinciale dell'Istituto
Litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17/9/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir Pt_1
condannare le ditte resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra le parti nel periodo gennaio 2011
- aprile 2015 (alle dipendenze della ditta ) e nel periodo 27.04.2015 - CP_1
30.04.2016 (alle dipendenze della ). Controparte_3
Premetteva il di aver prestato la propria opera a servizio delle ditte resistenti quale Pt_1
livello II ex CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile Pt_2
2010, con orario di lavoro 6,30-17 dal lunedì al venerdì.
Precisava, inoltre, che dal 2011 al 2015, alle dipendenze della , il rapporto di CP_1
lavoro veniva regolarizzato soltanto per il periodo marzo 2013 aprile 2013.
A detta del il suddetto rapporto di lavoro si svolgeva senza soluzione di continuità Pt_1
tra i due datori, con vincolo di subordinazione e sotto le direttive e il controllo del sig.
. CP_1
Lamentava il ricorrente che, nel corso del preteso rapporto di lavoro, non godeva di ferie e permessi e non veniva retribuito per lo straordinario prestato;
inoltre, non venivano riconosciuti gli scatti di anzianità, 13^ e 14^ mensilità e non veniva versato il TFR nella misura corretta in ragione degli anni lavorati.
Si costituivano in giudizio le ditte resistenti contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso lamentandone la genericità e l'infondatezza in fatto e diritto.
Eccepivano, altresì, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali che potevano essere rivendicati solo dall'ente di previdenza.
Con ordinanza del 19/01/2021 questo giudice ravvisava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario, disponendone la chiamata in CP_4
causa.
Si costituiva pertanto in giudizio anche l' evidenziando che per il periodo 2011 – 2015 CP_4
era già maturata la prescrizione dei contributi connessi al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In accoglimento delle istanze istruttorie venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti e all'esito delle stesse veniva disposta CTU contabile.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in riserva previo scambio di note scritte.
2 – ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Con la domanda principale il chiede: “Accertare e dichiarare che tra il sig. Pt_1 [...]
la ditta e la si è svolto un Parte_1 CP_1 Controparte_3
rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo di subordinazione senza soluzione di continuità con mansioni di livello II ex CCNL per i dipendenti delle imprese edili Pt_2 ed affini 19 aprile 2010 vigente o, in subordine, secondo l'inquadramento contrattuale ritenuto di giustizia secondo gli orari e le modalità indicate in parte narrativa”.
2.1 – Sulle mansioni svolte dal ricorrente.
Risulta provato in giudizio che il abbia svolto in favore delle ditte resistenti le Pt_1
mansioni di – 2° livello CCNL di categoria. Pt_2
Il dato è confermato, oltre che dalle buste paga relative ai periodi contrattualizzati, anche dai Tes_ testi e Tes_2 Tes_3 2.2 – Sulla durata del rapporto di lavoro.
Il assume di aver lavorato per la ditta e per la ditta Pt_1 CP_1 Controparte_3
semplificata, senza soluzione di continuità, da gennaio 2011 ad aprile 2016.
Sul punto occorre rilevare che il sig. risulta essere il titolare di entrambe le CP_1 ditte, pertanto, è indubbio che il nell'arco temporale considerato, si sia Pt_1
interfacciato sempre con la stessa persona fisica benchè la stessa rappresentasse due soggetti giuridici, formalmente distinti, ma sostanzialmente facenti capo alla stessa persona fisica.
Detto ciò, dalle deposizioni dei testi risulta provato che tra il e le ditte del è Pt_1 CP_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal gennaio 2011 all'aprile 2016.
Tes_ Il teste trascrivendo integralmente la sua deposizione, ha dichiarato:
A D.R. “Vero che il ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità dal gennaio 2011 all'aprile 2015 alle dipendenze della ditta individuale RR IE;
lavoravamo insieme;
b) A. D.R. “Vero che l'attività di lavoro, prestata alle dipendenze di entrambe le resistenti, ditta individuale RR IE e P.F. edilizia Semplificata srl, veniva svolta nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle ore 17:00”.
c) A D.R. Vero che con riferimento alle mansioni di fatto espletate, il ricorrente nei vari cantieri si occupava con assiduità e promiscuità dell'insieme delle opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate), delle opere in ferro e/o legno, del montaggio in opera, in cantiere, e della rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe di scale con l'impiego di attrezzature di sostegno”; il ricorrente era un operaio qualificato.
d) A D.R. Vero che l'attività lavorativa, sia quella prestata alle dipendenze della ditta
che quella prestata alle dipendenze della CP_1 Controparte_3
veniva svolta sotto le direttive e il controllo del sig. cui il ricorrente si CP_1
rapportava, al pari degli altri colleghi, in relazione all'organizzazione del lavoro e che, con riferimento ad eventuali assenze, ritardi o permessi, l'odierno ricorrente informava preventivamente lo stesso sig. .”. CP_5 Questa deposizione deve essere particolarmente valorizzata in quanto proveniente da un collega del ricorrente che lavorava assieme a lui per lo stesso datore di lavoro.
È, inoltre, confermata dal teste il quale, essendo anche lui collega del ricorrente, Tes_3
dichiara:“Vero o non vero che il ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità dal gennaio 2011 all'aprile 2015 alle dipendenze della ditta individuale;
CP_1
a d.r. Confermo che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Sig. , non CP_1
so se fosse o meno ditta individuale, nel periodo indicato in circostanza, che mi viene letto.
b) “Vero che l'attività di lavoro, prestata alle dipendenze di entrambe le resistenti, veniva svolta nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle ore 17:00”.
Io e il sig. eravamo i primi ad arrivare al deposito sito a Pezzolo per prendere gli Pt_1
attrezzi e ad andare a lavorare, c) A D.R. vero che con riferimento alle mansioni di fatto espletate, il ricorrente nei vari cantieri si occupava con assiduità e promiscuità dell'insieme delle opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate), delle opere in ferro e/o legno, del montaggio in opera, in cantiere, e della rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe di scale con l'impiego di attrezzature di sostegno”;
d) A D.R. “Vero che l'attività lavorativa, sia quella prestata alle dipendenze della ditta
che quella prestata alle dipendenze della CP_1 Controparte_3
veniva svolta sotto le direttive e il controllo del sig. cui il ricorrente si CP_1
rapportava, al pari degli altri colleghi, in relazione all'organizzazione del lavoro e che, con riferimento ad eventuali assenze, ritardi o permessi, l'odierno ricorrente informava preventivamente lo stesso sig. .”. CP_1
La superiore deposizione è stata contestata dai ricorrenti che l'hanno tacciata di contraddittorietà e inattendibilità.
Le contestazioni, tuttavia, sono infondate in quanto le dichiarazioni rese dal Tes_3
Tes_ vanno integrate con quelle del teste (non contestate dai ricorrenti) andando a ricostruire il rapporto nella sua interezza. Di nessun rilievo la deposizione del teste il quale, in quanto portiere di uno stabile Tes_2
presso il quale la ditta ha lavorato per un appalto, ha una conoscenza irrilevante, CP_1
riferita peraltro a un non meglio specificato periodo.
In quanto alla deposizione del , lo stesso dichiara: “riferisco che abbiamo Parte_3
lavorato, mio zio ed io, due mesi in un cantiere a Siero Buono, SS, se non erro mesi di marzo – aprile…”.
Dunque, la conoscenza dei fatti di causa appare limitata, anche in questo caso, ad un brevissimo periodo (due mesi) senza, peraltro, specificare l'anno.
2.3 – Sull'orario di lavoro.
Tes_ Anche su tale punto vanno valorizzate le deposizioni dei testi e come sopra Tes_3
riportate.
Gli stessi confermano che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 17.
Come già detto, la deposizione di senso contrario del , non può essere presa in Tes_2
considerazione per svariate ragioni: manca la collocazione temporale;
si riferisce ad un singolo appalto del quale non è nemmeno nota la durata;
il teste non poteva sapere se il ricorrente (come dichiarato dal iniziava la giornata con altre attività per poi Tes_3
recarsi al cantiere del condominio.
Anche la deposizione del appare troppo generica in quanto non ancorata Parte_3
ad un periodo di tempo determinato.
Pertanto, può dirsi raggiunta la prova, sullo straordinario svolto, col necessario rigore richiesto dai principi elaborati in merito dalla giurisprudenza secondo la quale “In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.” (Tribunale Prato sez. lav.,
04/09/2020, n.73).
Nel caso di specie il ricorrente ha preliminarmente provato la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini esposti in ricorso ed ha anche provato il numero di ore lavorate oltre il normale orario di servizio, con esclusione del lavoro domenicale e festivo del quale non vi è traccia nelle dichiarazioni dei testimoni.
2.4 – Sulla quantificazione delle differenze retributive.
Accertata la fondatezza del ricorso riguardo l'an, le differenze retributive possono quantificarsi in accordo alle conclusioni cui è giunto il CTU Dr. che questo giudice Per_2
ritiene di condividere.
Dal suddetto elaborato risulta che il ricorrente ha maturato i seguenti importi:
in ordine al periodo compreso tra l'01.01.2011 ed il 26.04.2015, …Euro 56.901,77, di cui
Euro 47.820,34 a titolo di differenze retributive, gratifica natalizia e lavoro straordinario diurno, ed Euro 9.081,43 a titolo di differenze sul T.f.r.;
Con riferimento al periodo immediatamente successivo, compreso tra il 27.04.2015 ed il
30.04.2016 …Euro 8.759,21, di cui Euro 8.292,90 a titolo di differenze retributive, gratifica natalizia e lavoro straordinario diurno, ed Euro 466,31 a titolo di differenze sul T.f.r..
Per un totale di € 65.660,98.
Dalla superiore somma vanno detratte le differenze riscontrate nelle mensilità coperte dalle buste paga versate in giudizio dalle resistenti che risultano tutte firmate per quietanza dal
[...]
sulle quali, pertanto, non possono essere sollevate contestazioni da parte del ricorrente. Pt_1
Tali differenze ammontano ad € 7.365,80.
L'importo così risultante ammonta a complessivi € 58.295,18 oltre interessi e rivalutazione dal maturato al soddisfo come per legge.
2.5 – Sulla richiesta di condanna solidale delle ditte resistenti. Il in ragione della connessione soggettiva tra le ditte resistenti, entrambe facenti Pt_1
capo alla persona del , chiede riconoscersi la continuità e unicità del rapporto CP_1
di lavoro e la condanna solidale delle imprese al pagamento delle differenze retributive rivendicate in giudizio.
Le ditte datrici eccepiscono di essere soggetti giuridicamente distinti e separati e che nessun evento traslativo è intervenuto tra le due ditte a giustificazione della pretesa continuità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La domanda del è fondata. Pt_1
Risulta pacifico che il fosse titolare di entrambe le ditte a servizio delle quali CP_1
il ricorrente ha lavorato.
Da questo punto di vista appare evidente e non controvertibile che i diversi soggetti imprenditoriali facessero capo ad un unico centro di interesse (il ) in favore CP_1
del quale il prestava, indifferentemente, la sua opera in base alle esigenze del Pt_1
. CP_1
Sul punto possono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e in particolare Cassazione Civile 3899/2019: “In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è infatti individuabile, sulla base di una "concezione realistica", nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi (cfr. in motivazione Cass. 29/11/2011 n. 25270).
7.3. Correttamente, perciò, la Corte di merito ha ritenuto che le diverse società convenute, tutte destinatarie della prestazione lavorativa della D.C. rispondessero solidalmente delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro "ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro" (cfr. al riguardo
Cass. n. 25270/2011 cit. e già Cass. 14/11/2005 n. 22927 e 10/04/2009 n. 8809; più di recente v. anche Cass. 08/09/2016 n.17775 in motivazione).”.
Di conseguenza deve riconoscersi il vincolo della solidarietà passiva a carico delle resistenti in virtù del fatto che il ricorrente ha prestato la propria opera in favore di un unico datore di lavoro di fatto, ovvero il , titolare di entrambe le imprese edili nelle quali il CP_1 [...]
ha lavorato. Pt_1
2.6 – Sulla richiesta di condanna delle resistenti al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro.
L' chiamato in causa solo nel 2021, eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni onere CP_4
contributivo eventualmente derivante dal riconoscimento del rapporto di lavoro non regolarizzato tra il 2011 e il 2015.
L'eccezione è fondata in quanto il rapporto non regolarizzato si è protratto dal gennaio del
2011 al marzo del 2015.
Alla data di notifica della chiamata in causa dell' (27/01/2021) gli obblighi gravanti CP_4
sulle imprese datrici di lavoro si erano prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo.
p.q.m.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Riconosce e dichiarare che tra il sig. la ditta e la Parte_1 CP_1
, nel periodo 01/01/2011 - 30/4/2016 si è svolto un Controparte_3
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, senza soluzione di continuità, con mansioni di livello II come da CCNL per i dipendenti delle Pt_2
imprese edili ed affini del 19 aprile 2010;
2) Conseguentemente condanna in solido la ditta e la CP_1 Controparte_3
al pagamento in favore di a titolo di differenze
[...] Parte_1 retributive, della complessiva somma di € 58.295,18, oltre interessi e rivalutazione dal maturato al soddisfo come per legge;
3) Dichiara prescritte le obbligazioni contributive e previdenziali a carico delle resistenti per il periodo 2011 - 2015; 4) Condanna in solido la ditta e la al CP_1 Controparte_3
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in € 13.395,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario;
5) Pone definitivamente a carico delle resistenti, in solido, le spese di CTU;
6) Compensa le spese tra le parti e l' CP_4
Provvedimento redatto con Consolle del Magistrato il 13.11.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Funzionario addetto all'UPP dott. Persona_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4397/2018 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Via
XXIV Maggio n. 96 presso lo studio dell'avv. Walter Auditore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del titolare – con sede Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in SS, Via Ogliastri s.n.; elettivamente domiciliata in SS, Via D'Amore 4, presso lo studio dell'Avv. Rosa Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Controparte_3
, c.f. con sede legale in SS, Via Ernesto Cianciolo 208/A, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in SS via D'Amore n.4, presso lo studio dell'Avv. Rosa
Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
in persona del Presidente, legale Controparte_4
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. P.IVA_3
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. P.IVA_4 di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, dall'avv. Maria Persona_1
Cammaroto ed elettivamente domiciliato in SS, Via Vittorio Emanuele, 100 presso la
Direzione Provinciale dell'Istituto
Litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17/9/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir Pt_1
condannare le ditte resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra le parti nel periodo gennaio 2011
- aprile 2015 (alle dipendenze della ditta ) e nel periodo 27.04.2015 - CP_1
30.04.2016 (alle dipendenze della ). Controparte_3
Premetteva il di aver prestato la propria opera a servizio delle ditte resistenti quale Pt_1
livello II ex CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile Pt_2
2010, con orario di lavoro 6,30-17 dal lunedì al venerdì.
Precisava, inoltre, che dal 2011 al 2015, alle dipendenze della , il rapporto di CP_1
lavoro veniva regolarizzato soltanto per il periodo marzo 2013 aprile 2013.
A detta del il suddetto rapporto di lavoro si svolgeva senza soluzione di continuità Pt_1
tra i due datori, con vincolo di subordinazione e sotto le direttive e il controllo del sig.
. CP_1
Lamentava il ricorrente che, nel corso del preteso rapporto di lavoro, non godeva di ferie e permessi e non veniva retribuito per lo straordinario prestato;
inoltre, non venivano riconosciuti gli scatti di anzianità, 13^ e 14^ mensilità e non veniva versato il TFR nella misura corretta in ragione degli anni lavorati.
Si costituivano in giudizio le ditte resistenti contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso lamentandone la genericità e l'infondatezza in fatto e diritto.
Eccepivano, altresì, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali che potevano essere rivendicati solo dall'ente di previdenza.
Con ordinanza del 19/01/2021 questo giudice ravvisava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario, disponendone la chiamata in CP_4
causa.
Si costituiva pertanto in giudizio anche l' evidenziando che per il periodo 2011 – 2015 CP_4
era già maturata la prescrizione dei contributi connessi al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In accoglimento delle istanze istruttorie venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti e all'esito delle stesse veniva disposta CTU contabile.
La causa, pertanto, veniva trattenuta in riserva previo scambio di note scritte.
2 – ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Con la domanda principale il chiede: “Accertare e dichiarare che tra il sig. Pt_1 [...]
la ditta e la si è svolto un Parte_1 CP_1 Controparte_3
rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo di subordinazione senza soluzione di continuità con mansioni di livello II ex CCNL per i dipendenti delle imprese edili Pt_2 ed affini 19 aprile 2010 vigente o, in subordine, secondo l'inquadramento contrattuale ritenuto di giustizia secondo gli orari e le modalità indicate in parte narrativa”.
2.1 – Sulle mansioni svolte dal ricorrente.
Risulta provato in giudizio che il abbia svolto in favore delle ditte resistenti le Pt_1
mansioni di – 2° livello CCNL di categoria. Pt_2
Il dato è confermato, oltre che dalle buste paga relative ai periodi contrattualizzati, anche dai Tes_ testi e Tes_2 Tes_3 2.2 – Sulla durata del rapporto di lavoro.
Il assume di aver lavorato per la ditta e per la ditta Pt_1 CP_1 Controparte_3
semplificata, senza soluzione di continuità, da gennaio 2011 ad aprile 2016.
Sul punto occorre rilevare che il sig. risulta essere il titolare di entrambe le CP_1 ditte, pertanto, è indubbio che il nell'arco temporale considerato, si sia Pt_1
interfacciato sempre con la stessa persona fisica benchè la stessa rappresentasse due soggetti giuridici, formalmente distinti, ma sostanzialmente facenti capo alla stessa persona fisica.
Detto ciò, dalle deposizioni dei testi risulta provato che tra il e le ditte del è Pt_1 CP_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal gennaio 2011 all'aprile 2016.
Tes_ Il teste trascrivendo integralmente la sua deposizione, ha dichiarato:
A D.R. “Vero che il ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità dal gennaio 2011 all'aprile 2015 alle dipendenze della ditta individuale RR IE;
lavoravamo insieme;
b) A. D.R. “Vero che l'attività di lavoro, prestata alle dipendenze di entrambe le resistenti, ditta individuale RR IE e P.F. edilizia Semplificata srl, veniva svolta nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle ore 17:00”.
c) A D.R. Vero che con riferimento alle mansioni di fatto espletate, il ricorrente nei vari cantieri si occupava con assiduità e promiscuità dell'insieme delle opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate), delle opere in ferro e/o legno, del montaggio in opera, in cantiere, e della rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe di scale con l'impiego di attrezzature di sostegno”; il ricorrente era un operaio qualificato.
d) A D.R. Vero che l'attività lavorativa, sia quella prestata alle dipendenze della ditta
che quella prestata alle dipendenze della CP_1 Controparte_3
veniva svolta sotto le direttive e il controllo del sig. cui il ricorrente si CP_1
rapportava, al pari degli altri colleghi, in relazione all'organizzazione del lavoro e che, con riferimento ad eventuali assenze, ritardi o permessi, l'odierno ricorrente informava preventivamente lo stesso sig. .”. CP_5 Questa deposizione deve essere particolarmente valorizzata in quanto proveniente da un collega del ricorrente che lavorava assieme a lui per lo stesso datore di lavoro.
È, inoltre, confermata dal teste il quale, essendo anche lui collega del ricorrente, Tes_3
dichiara:“Vero o non vero che il ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità dal gennaio 2011 all'aprile 2015 alle dipendenze della ditta individuale;
CP_1
a d.r. Confermo che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Sig. , non CP_1
so se fosse o meno ditta individuale, nel periodo indicato in circostanza, che mi viene letto.
b) “Vero che l'attività di lavoro, prestata alle dipendenze di entrambe le resistenti, veniva svolta nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle ore 17:00”.
Io e il sig. eravamo i primi ad arrivare al deposito sito a Pezzolo per prendere gli Pt_1
attrezzi e ad andare a lavorare, c) A D.R. vero che con riferimento alle mansioni di fatto espletate, il ricorrente nei vari cantieri si occupava con assiduità e promiscuità dell'insieme delle opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate), delle opere in ferro e/o legno, del montaggio in opera, in cantiere, e della rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe di scale con l'impiego di attrezzature di sostegno”;
d) A D.R. “Vero che l'attività lavorativa, sia quella prestata alle dipendenze della ditta
che quella prestata alle dipendenze della CP_1 Controparte_3
veniva svolta sotto le direttive e il controllo del sig. cui il ricorrente si CP_1
rapportava, al pari degli altri colleghi, in relazione all'organizzazione del lavoro e che, con riferimento ad eventuali assenze, ritardi o permessi, l'odierno ricorrente informava preventivamente lo stesso sig. .”. CP_1
La superiore deposizione è stata contestata dai ricorrenti che l'hanno tacciata di contraddittorietà e inattendibilità.
Le contestazioni, tuttavia, sono infondate in quanto le dichiarazioni rese dal Tes_3
Tes_ vanno integrate con quelle del teste (non contestate dai ricorrenti) andando a ricostruire il rapporto nella sua interezza. Di nessun rilievo la deposizione del teste il quale, in quanto portiere di uno stabile Tes_2
presso il quale la ditta ha lavorato per un appalto, ha una conoscenza irrilevante, CP_1
riferita peraltro a un non meglio specificato periodo.
In quanto alla deposizione del , lo stesso dichiara: “riferisco che abbiamo Parte_3
lavorato, mio zio ed io, due mesi in un cantiere a Siero Buono, SS, se non erro mesi di marzo – aprile…”.
Dunque, la conoscenza dei fatti di causa appare limitata, anche in questo caso, ad un brevissimo periodo (due mesi) senza, peraltro, specificare l'anno.
2.3 – Sull'orario di lavoro.
Tes_ Anche su tale punto vanno valorizzate le deposizioni dei testi e come sopra Tes_3
riportate.
Gli stessi confermano che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 17.
Come già detto, la deposizione di senso contrario del , non può essere presa in Tes_2
considerazione per svariate ragioni: manca la collocazione temporale;
si riferisce ad un singolo appalto del quale non è nemmeno nota la durata;
il teste non poteva sapere se il ricorrente (come dichiarato dal iniziava la giornata con altre attività per poi Tes_3
recarsi al cantiere del condominio.
Anche la deposizione del appare troppo generica in quanto non ancorata Parte_3
ad un periodo di tempo determinato.
Pertanto, può dirsi raggiunta la prova, sullo straordinario svolto, col necessario rigore richiesto dai principi elaborati in merito dalla giurisprudenza secondo la quale “In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.” (Tribunale Prato sez. lav.,
04/09/2020, n.73).
Nel caso di specie il ricorrente ha preliminarmente provato la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini esposti in ricorso ed ha anche provato il numero di ore lavorate oltre il normale orario di servizio, con esclusione del lavoro domenicale e festivo del quale non vi è traccia nelle dichiarazioni dei testimoni.
2.4 – Sulla quantificazione delle differenze retributive.
Accertata la fondatezza del ricorso riguardo l'an, le differenze retributive possono quantificarsi in accordo alle conclusioni cui è giunto il CTU Dr. che questo giudice Per_2
ritiene di condividere.
Dal suddetto elaborato risulta che il ricorrente ha maturato i seguenti importi:
in ordine al periodo compreso tra l'01.01.2011 ed il 26.04.2015, …Euro 56.901,77, di cui
Euro 47.820,34 a titolo di differenze retributive, gratifica natalizia e lavoro straordinario diurno, ed Euro 9.081,43 a titolo di differenze sul T.f.r.;
Con riferimento al periodo immediatamente successivo, compreso tra il 27.04.2015 ed il
30.04.2016 …Euro 8.759,21, di cui Euro 8.292,90 a titolo di differenze retributive, gratifica natalizia e lavoro straordinario diurno, ed Euro 466,31 a titolo di differenze sul T.f.r..
Per un totale di € 65.660,98.
Dalla superiore somma vanno detratte le differenze riscontrate nelle mensilità coperte dalle buste paga versate in giudizio dalle resistenti che risultano tutte firmate per quietanza dal
[...]
sulle quali, pertanto, non possono essere sollevate contestazioni da parte del ricorrente. Pt_1
Tali differenze ammontano ad € 7.365,80.
L'importo così risultante ammonta a complessivi € 58.295,18 oltre interessi e rivalutazione dal maturato al soddisfo come per legge.
2.5 – Sulla richiesta di condanna solidale delle ditte resistenti. Il in ragione della connessione soggettiva tra le ditte resistenti, entrambe facenti Pt_1
capo alla persona del , chiede riconoscersi la continuità e unicità del rapporto CP_1
di lavoro e la condanna solidale delle imprese al pagamento delle differenze retributive rivendicate in giudizio.
Le ditte datrici eccepiscono di essere soggetti giuridicamente distinti e separati e che nessun evento traslativo è intervenuto tra le due ditte a giustificazione della pretesa continuità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La domanda del è fondata. Pt_1
Risulta pacifico che il fosse titolare di entrambe le ditte a servizio delle quali CP_1
il ricorrente ha lavorato.
Da questo punto di vista appare evidente e non controvertibile che i diversi soggetti imprenditoriali facessero capo ad un unico centro di interesse (il ) in favore CP_1
del quale il prestava, indifferentemente, la sua opera in base alle esigenze del Pt_1
. CP_1
Sul punto possono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e in particolare Cassazione Civile 3899/2019: “In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è infatti individuabile, sulla base di una "concezione realistica", nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi (cfr. in motivazione Cass. 29/11/2011 n. 25270).
7.3. Correttamente, perciò, la Corte di merito ha ritenuto che le diverse società convenute, tutte destinatarie della prestazione lavorativa della D.C. rispondessero solidalmente delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro "ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro" (cfr. al riguardo
Cass. n. 25270/2011 cit. e già Cass. 14/11/2005 n. 22927 e 10/04/2009 n. 8809; più di recente v. anche Cass. 08/09/2016 n.17775 in motivazione).”.
Di conseguenza deve riconoscersi il vincolo della solidarietà passiva a carico delle resistenti in virtù del fatto che il ricorrente ha prestato la propria opera in favore di un unico datore di lavoro di fatto, ovvero il , titolare di entrambe le imprese edili nelle quali il CP_1 [...]
ha lavorato. Pt_1
2.6 – Sulla richiesta di condanna delle resistenti al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro.
L' chiamato in causa solo nel 2021, eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni onere CP_4
contributivo eventualmente derivante dal riconoscimento del rapporto di lavoro non regolarizzato tra il 2011 e il 2015.
L'eccezione è fondata in quanto il rapporto non regolarizzato si è protratto dal gennaio del
2011 al marzo del 2015.
Alla data di notifica della chiamata in causa dell' (27/01/2021) gli obblighi gravanti CP_4
sulle imprese datrici di lavoro si erano prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo.
p.q.m.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Riconosce e dichiarare che tra il sig. la ditta e la Parte_1 CP_1
, nel periodo 01/01/2011 - 30/4/2016 si è svolto un Controparte_3
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, senza soluzione di continuità, con mansioni di livello II come da CCNL per i dipendenti delle Pt_2
imprese edili ed affini del 19 aprile 2010;
2) Conseguentemente condanna in solido la ditta e la CP_1 Controparte_3
al pagamento in favore di a titolo di differenze
[...] Parte_1 retributive, della complessiva somma di € 58.295,18, oltre interessi e rivalutazione dal maturato al soddisfo come per legge;
3) Dichiara prescritte le obbligazioni contributive e previdenziali a carico delle resistenti per il periodo 2011 - 2015; 4) Condanna in solido la ditta e la al CP_1 Controparte_3
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in € 13.395,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario;
5) Pone definitivamente a carico delle resistenti, in solido, le spese di CTU;
6) Compensa le spese tra le parti e l' CP_4
Provvedimento redatto con Consolle del Magistrato il 13.11.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Funzionario addetto all'UPP dott. Persona_3