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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 1993/2023 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
Parte_1 col proc. dom. in Venezia avv.to Daniele Grasso ricorrente contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...] con gli avv.ti Paolo Scarpa e Elisabetta Galvan resistenti e contro altresì già Controparte_4 Controparte_5 con avv.ti Gavino Spiga e Catia Cacco resistente con la chiamata in causa di
Controparte_6 con avv.to Roberta Viero terza chiamata in punto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro;
decisa all' udienza del 7.11.2024
FATTO
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 2.11.2023 presso la sezione lavoro del
Tribunale di Venezia ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1 [...]
(già e dei relativi Controparte_7 Controparte_5 soci Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
[...] er ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio sul lavoro
[...] verificatosi in data 16.07.2013 presso l'Isola delle Trezze sita nella Laguna Veneta durante lo svolgimento dell' attività lavorativa quale dipendente della Controparte_9 con mansioni di primo gruista imbarcato nella nave Alfredo, tale da
[...] avere comportato, due giorni più tardi, l'amputazione della gamba destra al di sotto del ginocchio.
Ha agito:
A) descrivendo la dinamica dell' infortunio testualmente nei seguenti termini e con i seguenti richiami ad atti e verbali del procedimento penale :
“ Nel primo pomeriggio del giorno 16.7.2013 il sig. , unitamente al collega, Parte_1 sig. , erano stati chiamati a svolgere attività di supporto nella NE movimentazione di manufatti che, dopo essere stati issati da una gru installata sulla motonave Vega I, dovevano essere ammainati in un luogo diverso dell'isola: in particolare,
i lavoratori, dalla banchina su cui si trovavano, dovevano guidare da terra la calata di palancole forma box in ferro di dimensioni maggiori di 10 metri, provvedere al loro sgancio dalla gru, azionata sig. proprietario e socio dell'azienda Controparte_1
(doc. 1) e formare, quindi, delle cataste (Cfr. p.p. n. 13361/2013 RGNR, verbale udienza del 31.1.2018 pag. 12 teste , doc. 2; verbale udienza del 8.2.2017 pag. 8 Parte_1 teste , doc. 3) Al fine di provvedere all'accatastamento, i sigg.ri NE
e allestivano una sorta di platea vicina ad una catasta già esistente di Pt_1 Tes_1 palancole a forma U, impilate correttamente l'una sopra l'altra e scaricate nel corso della mattina (Cfr. p.p. n. 13361/2013 RGNR, verbale udienza del 31.1.2018 pag. 16 teste
, doc. 2; verbale udienza del 8.2.2017 pag. 17 teste , Parte_1 NE doc. 3). Il sig. sostituitosi al manovratore della gru che aveva Controparte_1 operato al mattino, decideva di non posizionare i manufatti da movimentare sul supporto appositamente creato dai lavoratori, ma collocava le palancole a box sopra quelle a U già impilate, realizzando così cataste non omogenee per forma e carichi aventi altezza di oltre
2 metri (Cfr. p.p. n. 13361/2013 RGNR, verbale udienza del 31.1.2018 pag. 16 e 17 teste
, doc. 2; verbale udienza del 8.2.2017 pag. 9 e 10 teste , Parte_1 NE doc. 3) A nulla sono valsi gli avvertimenti sui rischi di smottamento e di caduta ripetutamente mossi dai sigg.ri e (Cfr. p.p. n. NE Parte_1
13361/2013 RGNR, verbale udienza del 31.1.2018 pagg. 17, 18, 19 teste , Parte_1 doc. 2; verbale udienza del 8.2.2017 pagg. 9, 13, 16, 17 teste , doc. 3), NE come pure ignorate sono rimaste le richieste di quest'ultimi di fermarsi dallo scaricare le
2 palancole box sopra la catasta di palancole a U (Cfr. p.p. n. 13361/2013 RGNR, verbale udienza del 31.1.2018 pagg. 17, 20, 22 teste , doc. 2; verbale udienza del Parte_1
8.2.2017 pagg. 16, 17 teste , doc. 3). Inascoltato rimase, altresì, il NE comandante della motonave Vega I, sig. , il quale non appena accortosi Persona_1 che le catastaste superavano l'altezza d'uomo e che, quindi, i due lavoratori erano costretti
a salirvi per provvedere allo sgancio, rappresentava al gruista sig. Controparte_1
l'inopportunità e i rischi insiti nel continuare a scaricare sopra le stesse. I sigg.
[...]
e , infatti, al fine di sganciare il carico, dapprima si Parte_1 NE recavano ai fianchi della catasta già formata e, successivamente, dato l'innalzamento della quota di posa, erano costretti dal loro datore di lavoro, in virtù dell'arbitraria decisione di quest'ultimo di posizionare le palancole box sopra quelle a U, a salire sul deposito in questione (Cfr. p.p. n. 13361/2013 RGNR, verbale udienza del 31.1.2018 pagg.
19, 20 teste , doc. 2; verbale udienza del 8.2.2017 pagg. 13, 15, 16 teste Parte_1
, doc. 3): i lavoratori non potevano sottrarsi agli ordini che venivano NE loro impartiti dal sig. dal momento che identificavano in Controparte_1 quest'ultimo il proprio datore di lavoro (Cfr. p.p. n. 13361/2013 RGNR, verbale udienza del
31.1.2018 pagg. 16, 19, 22, 24 teste , doc. 2; verbale udienza del 8.2.2017 Parte_1 pagg. 9, 13 teste , doc. 3). Improvvisamente, nel momento in cui i NE lavoratori si trovavano sopra la catasta per sganciare l'ennesima palancola a box, le palancole U che formavano la precaria base di appoggio iniziavano a slittare determinando il rotolamento verso il basso degli elementi BOX: nello specifico, questi ultimi, accatastati alla rinfusa sopra un deposito disomogeneo, si insinuavano nello spazio improvvisamente creato dal cedimento basale delle palancole U (Cfr. p.p. n. 13361/2013
RGNR, verbale udienza del 8.2.2017 pagg. 10, 11 teste , doc. 3) Il sig. NE
, accortosi immediatamente dell'inizio di smottamento, riusciva a NE porsi in salvo: il sig. , al contrario, veniva travolto e schiacciato da un Parte_1 elemento BOX. Allertati i mezzi di soccorso, quest'ultimo veniva trasportato mediante eliambulanza al P.S. dell'Ospedale Civico di Mestre ove gli veniva diagnosticato: “TRAUMA
DA SCHIACCIAMENTO ARTO INF. DX CON FRATTURA ESPOSTA E LESIONE VASCOLARE”
(doc. 4). A causa della comparsa di ischemia irreversibile a carico del piede destro, dopo plurimi tentativi di rivascolarizzazione, il sig. , in data 18.07.2013 subiva, Parte_1
l'amputazione della gamba destra sotto il ginocchio”.
B) allegando di essersi costituito parte civile nel procedimento penale a carico dei tre per le lesioni derivate dall' infortunio, con il seguente esito: CP_1
- il Tribunale di Venezia con sentenza n. 273/21 ha dichiarato la penale responsabilità
3 degli imputati con conseguente condanna in solido al risarcimento del danno in proprio favore quale parte civile, da liquidarsi nel giudizio civile e con provvisionale di euro 300.000,00 e alla rifusione delle spese legali sostenute, e condanna della l pagamento di una sanzione amministrativa pari Controparte_5 ad € 30.000,00;
- la Corte di Appello, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ha assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e ha Controparte_2 dichiarato non doversi procedere nei confronti di e CP_3 Controparte_1 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
ha assolto l'ente
[...]
perché il fatto non sussiste e confermato per il Controparte_5 resto la sentenza n. 273/21 emessa dal Tribunale di Venezia in data 17.2.2021, condannando gli imputati alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio liquidate in euro 1.600,00 oltre accessori di legge.
C) rivendicando in causa il diritto al risarcimento del danno ex art. 2087 c.c.. ;
D) chiedendo l' accoglimento delle seguenti domande di merito: “VIA PRINCIPALE DI MERITO ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art.
2087 c.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'esclusiva responsabilità dei sigg.ri
[...]
e nonché della società Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(già come sopra Controparte_4 Controparte_5 generalizzati, per l'infortunio occorso al sig. in data 16.2.2013 e, per l'effetto, Parte_1 condannare gli stessi in solido fra loro al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 396.199,43 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dallo stesso in conseguenza del sinistro, o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data di deposito del presente ricorso”.
Si sono costituti in giudizio tutti e quattro i convenuti, i tre a mezzo del medesimo CP_1 Cont difensore e la con altra difesa, contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in causa di Controparte_6 Cont
, quale Compagnia della per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti in
[...] ragione della polizza allegata.
La – coinvolta nel giudizio a seguito di autorizzata chiamata in manleva Controparte_6
- si è costituita contestando a sua volta an e quantum della pretesa attorea.
4 La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, ctu medico legale e informazioni da Inps e Inail.
Sono state depositate note finali autorizzate e richiesti all' esito informazioni all' Inps
All' esito di odierna udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Si tratta di infortunio, verificatosi in data 16.7.2013 nello svolgimento di attività lavorativa quale dipendente all' epoca della (poi cessato il Controparte_5
14.11.2013 ex art 359 n. 3 cod della navigazione – vd licenziamento doc 48 ric), per il quale:
➢ è stato aperto procedimento penale a carico dei tre odierni convenuti per CP_1 lesioni colpose gravi, sfociato in dibattimento in cui il si è costituito parte civile, Pt_2 definito in primo grado dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 273/21 di declaratoria di penale responsabilità degli imputati con conseguente condanna in solido al risarcimento del danno patito dal medesimo e provvisionale di euro 300.000, Pt_1
e dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 887/2023 di assoluzione di
[...] dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, dichiarazione non Controparte_2 doversi procedere nei confronti di e per essere il CP_3 Controparte_1 reato estinto per intervenuta prescrizione, assoluzione dell' ente Controparte_5
perché il fatto non sussiste e confermato per il resto la sentenza n. 273/21
[...] emessa dal Tribunale di Venezia in data 17.2.2021, condannando gli imputati alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio liquidate in euro 1.600,00 oltre accessori di legge (sentenze docc 6 e 7 ric);
➢ il ricorrente beneficia di rendita Inail il cui valore complessivo (rendita capitalizzata) ammonta in base a quanto indicato dal ricorrente ad euro 296,685,18, e quanto alla quota parte relativa al danno biologico secondo prospetto Inail acquisito in corso di causa ad euro 264.284,61; Cont
➢ il ricorrente stesso ha già ricevuto a titolo risarcitorio da euro 3.580,00 il
30.10.2013 + euro 7.276,92 il 14.10.2015 e da euro 370.000 Controparte_6 escluse le spese legali (= euro 17.000 su 117.000 circa versati a luglio 2021);
Ciò premesso, l' azionata pretesa risarcitoria ex art 2087 cc appare fondata limitatamente Cont alla richiesta di condanna della datrice per residui euro 372.667,97 oltre ad interessi
5 al tasso legale e con copertura assicurativa in manleva da parte dei , Controparte_6 per i seguenti motivi.
A) LEGITTIMAZIONE PASSIVA
La pretesa fatta valere dal ricorrenti nei confronti dei tre prende le mosse dalla CP_1 condanna in sede penale per il reato di lesioni personali colpose ex art. 40 e 509 commi 1,2
3 c.p. , nonché per la violazione degli artt. 96 comma 10 lett. c) e 71 comma 3 del d.lgs.
81/2008 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro).
Si tratta, tuttavia, di azione risarcitoria ex art 2087 cc, espressamente qualificata come tale, dunque contrattuale riferita all' intercorso rapporto di lavoro, rispetto alla quale unica Cont legittimata passiva è la datrice di lavoro ovvero
Le allegazioni di cui al ricorso e le relative istanze istruttorie non supportano, sul piano civilistico, la prospettata imputazione dell' infortunio ai tre in qualità di datori di CP_1 lavoro.
E infatti nulla depone per la fittizietà del rapporto di lavoro del come formalizzato Pt_1 Cont in capo alla e per la sua riconducibilità alle singole persone fisiche dei anziché CP_1 alla società. Cont
, ora s.r.l. all'epoca del sinistro era una spa e la normativa specifica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevede/consente, in presenza di organi collegiali di rappresentanza societari, una delega specifica ad un componente del Consiglio di
Amministrazione, che assume quindi il ruolo di datore di lavoro in tale ambito.
Nello specifico tale ruolo è stato ricoperto da prima, e Controparte_3 successivamente, a partire dal 17 luglio 2013, da (docc. 7 Controparte_2 dimissioni e doc. 8 verbale di assemblea del 17/7/2013). Controparte_3
Da ciò non discende, tuttavia, la riconducibilità del rapporto di lavoro sotto il profilo della legittimazione passiva al delegato, rimanendo ovviamente datrice di lavoro - e ciò anche ai fini dell' obbligazione contrattuale risarcitoria ex art 2087 cc. - la società.
Dal canto suo quale socio lavoratore LDM con ruolo di gruista ha Controparte_1 al piu' semplicemente diretto le operazioni di movimentazione e accatastamento delle palancole il giorno dell'incidente ed eventualmente impartito al le istruzioni di Pt_1 lavoro, il che ovviamente non fonda automaticamente di per sé la qualifica di datore di lavoro in proprio in luogo della società.
B) RESPONSABILITA'
6 Ciò posto in punto legittimazione passiva, il materiale probatorio raccolto in sede penale fonda, d' altro canto, la piena responsabilità di LDM ex art 2087 cc
A fronte della scelta del lavoratore di costituirsi parte civile nel processo penale anziché adire direttamente il giudice del lavoro ex art 2087 cc così da ottenere in tempi rapidi, a parità di mezzi istruttori (rapporto e testimonianze), il ristoro integrale dei CP_10 gravissimi danni subiti, le dimesse risultanze del lungo iter del procedimento penale hanno quantomeno reso superfluo l' espletamento, nel presente giudizio, di una nuova istruttoria orale. Cont Dalle stesse discende, appunto, la piena responsabilità di nella causazione dell' infortunio.
Si verte - come detto secondo espressa qualificazione in ricorso - nell' ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., che, pur pacificamente non basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione dell' evento lesivo collegato al rischio inerente l' attività svolta, prevede, tuttavia, un regime di prova agevolato a favore del lavoratore, essendo il datore di lavoro gravato dall' onere di provare di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attività lavorativa.
La previsione dell' obbligo contrattuale di sicurezza comporta infatti - in linea con i principi generali in tema di obbligazione vigenti fin dalla nota prenuncia della Cassazione a ss.uu. del 30.10.2001 n. 13533, e già in precedenza applicati nella materia specifica degli infortuni sul lavoro con orientamento consolidato dalla sezione semplice - che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale.
Spetta poi all' imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare tale danno con la conseguenza che solo l' effettiva interruzione del nesso di causalità tra infortunio ( o malattia) e un comportamento colpevole dell' imprenditore esclude la responsabilità di costui non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per condotta negligente o imprudente, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa (o comunque assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un' attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro e/o esorbitante dai limiti di esso.
Il datore di lavoro è in particolare responsabile non solo quando ometta di adottare tutte le idonee misure protettive, imposte da norme prevenzionistiche di settore ovvero dalle conoscenze tecniche e scientifiche del momento, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente non assumendo alcun valore esimente per l' imprenditore l' eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero di responsabilità per il datore stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell' abnormità e dell' assoluta
7 inopinabilità, da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore.
Ciò non comporta l'affermazione di una natura oggettiva della responsabilità del datore di lavoro atteso che detta responsabilità è comunque da collegarsi ad una violazione di doveri di comportamento che traggono la loro fonte nell'art. 2087 c.c. quale norma di chiusura del sistema, e vanno individuati in quei comportamenti e cautele che la tecnica e la scienza suggeriscono in un determinato momento storico.
Nel caso di specie il ricorrente ha assolto al suo onere essendo pacifico che l' azionato infortunio in data 16.7.2013 si è verificato durante lo svolgimento dell' attività lavorativa Cont alle dipendenze di segnatamente durante lo scarico di parancole movimentate tramite gru in supporto alla nave Vega I presso l'Isola delle Trezze, e la sussistenza del danno, già ampiamente provata dalla documentazione medica allegata al ricorso, è confermata dall' espletata c.t.u. medico legale del dr . Persona_2
Parte convenuta, gravata dal relativo onere di prova, non ha dal canto suo provato di avere adottato tutte le idonee misure protettive, imposte da norme prevenzionistiche di settore ovvero dalle conoscenze tecniche e scientifiche del momento, idonee ad evitare il danno.
In senso contrario le risultanze della verifica come da verbale doc. 14 ric e l' CP_10 istruttoria orale svolta in sede penale, in particolare la testimonianza, precisa e coerente, di
, dimostrano che l' infortunio si è verificato per colpa grave ed esclusiva NE della datrice di lavoro, consistita nell' avvenuta esecuzione delle operazioni di scarico delle parancole tramite gru in modo estremamente pericoloso, collocando le parancole box sopra a quella a U, così realizzando una catasta, per forma dei carichi, disomogenea e dunque - data anche la notevole altezza raggiunta (tra 1,80 e 2,50 mt) tale da costringere all' uso di una scala - altamente instabile.
Le richiamate risultanze istruttorie, in particolare la deposizione , attestano in Tes_1 modo inequivocabile che l'operazione è stata così eseguita, non già per inopinata iniziativa del , bensì sulla base delle indicazioni impartite dal socio lavoratore, manovratore Pt_1 nel frangente della gru, oltretutto ignorando le segnalazioni di Controparte_1 pericolo degli stessi e e del comandante della nave Bonaldo . Pt_1 Tes_1 Per_1
Evidente, d' altro canto, il nesso diretto tra l' instabilità della catasta e la caduta del , Pt_1 salito sulla scala per sganciare le parancole e rovinato a terra con conseguente schiacciamento della gamba destra proprio per lo smottamento della catasta. Cont Così come il fatto che da un lato, secondo quanto documentato dagli attestati dalla stessa prodotti sub docc 2, 3 e 4, avesse formato Crosara su mansione assegnata e relativi rischi per la salute e sicurezza, dall' altro, come da docc 22 e 23, avesse regolarmente
8 aggiornato il DVR anche quanto alla movimentazione delle parancole, risultano in concreto irrilevanti, o meglio inidonei ad integrare prova liberatoria ex art 2087 cc tenuto conto della specifica dinamica dell'incidente, essendo lo stesso dipeso - come visto - dalle specifiche, altamente pericolose, modalità di esecuzione delle operazioni disposte nel frangente dal socio lavoratore, manovratore della gru, Controparte_1
C) CP_11 Cont Così ritenuta la piena responsabilità di ex art 2087 cc, dall' espletata ctu medico legale, svolta dal dr è, d' altro canto, confermato che il ricorrente nell' infortunio ha Persona_2 riportato “TRAUMA DA SCHIACCIAMENTO DELL'ARTO INFERIORE DESTRO SEGUITO DA
AMPUTAZIONE DELLA GAMBA”
Si tratta di conseguenze lesive certe avendo il ctu evidenziato l' assenza di questioni sul nesso di causalità materiale e la piena compatibilità del complesso lesivo-menomativo rispetto alle riferite modalità dell'incidente alla luce di quanto coerentemente verbalizzato inizialmente dai medici del P.S. dell'Ospedale di Mestre e poi dagli specialisti durante il periodo di ricovero nosocomiale e durante la convalescenza, oltre a quanto indicato dai sanitari dell'INAIL.
In base a valutazione del medesimo ctu l'iter clinico giustifica un'inabilità lavorativa di 12 mesi sotto tutela dell'INAIL e danno biologico temporaneo da frazionarsi in 90 giorni in forma “totale”, corrispondenti al periodo di ricovero e fase iniziale di riabilitazione + 150 gg in misura “parziale” al 75% + 150 gg al tasso medio del 65% rispetto ad un soggetto sano, con grado della sofferenza soggettiva elevato nei primi otto mesi e medio-elevato poi così come nel cronico, alla luce fra l'altro delle indicazioni della Società Medico Legale del
Triveneto, mentre il grado di invalidità permanente è pari al 55% (cinquantacinque percento) rispetto all'integrità preesistente, comprensivo degli aspetti dinamico- relazionali.
Le spese sostenute sono valutate congrue e pertinenti.
Tali risultanze della ctu sono frutto di indagine rigorosa e corretta sia nei contenuti che nel metodo, dalle parti tramite i ctp nemmeno contestate, e vanno dunque recepite.
D) LIQUIDAZIONE
Passando dunque alla liquidazione, quanto al DANNO NON PATRIMONIALE, dall' ammontare complessivo ai fini del calcolo del differenziale residuo vanno pacificamente detratti:
9 ➢ per rendita capitalizzata a copertura del danno biologico euro 264.284,61 come da prospetto aggiornato trasmesso dall' Inail su ordine di esibizione con ordinanza
23.4.2024 e inserito in pct il 2.5.2024;
➢ il duplice acconto di euro 3.580,00 del 30.10.2013 + euro 7.276,92 del 14.10.2015 Cont corrisposto da
➢ l' importo di 370.000,00 già versato da escluse le spese legali (= Controparte_6 euro 17.000 su 117.000 circa versati a luglio 2021);
Ciò posto quanto alle voci da detrarre ai fini del differenziale, quanto spettante per danno biologico va, d' altro canto, liquidato sulla base delle Tabelle del Tribunale di NO aggiornate al 2024 e il danno differenziale residuato dall'intervento dell'assicuratore sociale va calcolato per poste omogenee come da consolidato orientamento della Cassazione
a far data dalle prime pronunce nn. 27669/2017, 9112/2019 e 17967/2021, seguite da plurime conformi.
E' in particolare da tempo consolidato il principio secondo cui il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Va, d' altro canto, riconosciuto anche il danno morale e il punto base di invalidità temporanea va commisurato al valore massimo risarcibile di euro 173,00 pro die avendo il ctu verificato il patimento di sofferenza soggettiva elevata nei primi otto mesi e poi medio- elevata così come nel cronico.
Va inoltre accordata la richiesta personalizzazione in ragione delle conseguenze devastanti che l'amputazione dell'arto ha sortito nella vita del ricorrente, come evidenziato nelle note finali attoree dettagliatamente descritte a pagine da 19 a 22 del ricorso e confermate dalla testimonianza resa nel processo penale dalla moglie, che sul calvario del marito si è così espressa: “E' stata una caduta negativa, non c'è più mio marito, non è più come prima. Mi
10 dispiace dirlo, ma è una cosa grande per me e mio marito. […] Andavamo in viaggio, andavamo
a fare passeggiate, mio marito andava in bicicletta, camminava tanto, adesso non più”. […]
Quando vado a casa alle 16.00 è un disastro. Dolori, tanti dolori e non dovrebbe essere, bisogna provare questa cose qua, bisogna provare “ … “Perché quando lui si mette la protesi, suda sul moncone e quando che suda viene fuori le vesciche, viene fuori delle cisti grandi come una nosela e da là dopo un po' non può più camminare. Poi io devo fare come un'infermiera, con un ago devo prendere la vescica, bucarla e venire fuori pus e dopo 2 e 3 giorni deve camminare”
(Cfr. p.p. n. 13361/2013 RGNR, verbale udienza del 9.2.2019 pag. 6, teste , Testimone_2 doc. 42 ric ).
Ne deriva la spettanza al , per danno differenziale non patrimoniale il residuo di Pt_1 euro 200.462,21 maggiorato per interessi di euro 40.969,84 e detratti euro 264.284,61 come da prospetto Inail inserito a pct il 2.5.2024 per rendita Inail capitalizzata, determinato come segue come da corretta quantificazione attorea nelle note finali.
In base alle Tabelle di NO 2024 :
Danno biologico permanente al 55% (52
€ 325.376,00 anni alla data del sinistro)
Invalidità temporanea calcolata sul valore di
€ 15.570,00
€ 173,00 pro die
€ 19.462,50 totale per 90 giorni
€ 16.867,00 parziale al 75% per 150 giorni parziale al 65% per 150 giorni
Danno morale € 162.687,00
Personalizzazione del danno calcolata sul
€ 81.344,00
25% del danno biologico
TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE € 621.307,00
Ne deriva la spettanza al ricorrente a titolo di danno non patrimoniale - calcolato su un capitale iniziale pari ad € 621.307,00, devalutato dalla data del sinistro alla data odierna e detratti gli acconti medio tempore percepiti – di euro 200,462,2 oltre ad interessi per euro
40.969,84, come da seguente, corretto, conteggio a pagg 12 e 13 delle note finali attoree:
11 Capitale iniziale da devalutare dalla data
€ 621.307,00 dell'infortunio alla data del 1° acconto pari al totale del danno biologico
Capitale devalutato dalla data del 1° acconto
€ 621.928,93
(30.10.2013), alla data dell'infortunio
(16.7.2013)
Acconto del 30.10.2013 € 3.580,00
Acconto devalutato dalla data
€ 3.583,58 dell'erogazione alla data dell'infortunio
(16.7.2013)
Interessi maturati dal 16.7.2013 al
€ 4.515,37
30.10.2013 sul capitale devalutato alla data del sinistro pari ad € 621.928,93
Capitale da devalutare dalla data del 2°
€ 618.345,35 acconto alla data del 1° acconto da cui è stato detratto l'importo del 1° acconto a sua volta devalutato (621.928,93 – 3.583,58)
Capitale devalutato dalla data del 2° acconto
€ 617.727,62
(13.10.2015), alla data del 1° acconto
(30.10.2013)
Acconto del 13.10.2015 € 7.276,92
Acconto devalutato dalla data
€ 7.276,92 dell'erogazione alla data dell'infortunio
(16.7.2013)
Interessi maturati dal 31.10.2013 al 13.10.2015 sul capitale devalutato alla data del 1° acconto pari ad € 618.345,35 € 11.189,51
Capitale da devalutare dalla data del 3°
€ 610.450,70 acconto alla data del 2° acconto, detratto
12 l'importo del 2° acconto a sua volta devalutato (617.727,62– 7.276,92)
Capitale devalutato dalla data del 3° acconto
€ 614.135,51
(02.02.2016), alla data del 2° acconto
(13.10.2015)
Acconto del 2.2.2016 € 70.000,00
Acconto devalutato dalla data
€ 70.422,54 dell'erogazione alla data dell'infortunio
(16.7.2013)
Interessi maturati dal 14.10.2015 al
€ 762,64
2.2.2016 sul capitale devalutato alla data del
2° acconto pari ad € 610.450,70
Capitale da devalutare dalla data del 4° acconto alla data del 3° acconto, detratto l'importo del 3° acconto a sua volta devalutato (614.135,51– € 70.422,54)
Capitale devalutato dalla data del 4° acconto
€ 535.150,56
(04.09.2017), alla data del 3° acconto
(02.02.2016)
Acconto del 4.9.2017 € 200.000,00
Acconto devalutato dalla data
€ 198.019,80 dell'erogazione alla data dell'infortunio
(16.7.2013)
Interessi maturati dal 03.02.2016 al
€ 1.357,05
4.9.2017 sul capitale devalutato alla data del
3° acconto pari ad € 543.712,97
Capitale da devalutare dalla data odierna
€ 230.932,47 alla data del 5° acconto, detratto l'importo del 5° acconto a sua volta devalutato
(326.993,95– € 96.061,48)
Capitale devalutato dalla data odierna, alla
€ 200.462,21 data del 5°° acconto (12.7.2021)
13 Interessi maturati dal 12.7.2021 alla data
€ 19.141,90 odierna sul capitale devalutato alla data del
5° acconto pari ad € 230.932,47
Da tale ammontare, pari dunque, al netto degli acconti, ad euro 200.462,21 + euro 40.969,84 per interessi, ai fini del differenziale va detratta la quota parte per danno biologico della rendita Inail, pari, come da prospetto aggiornato acquisito in corso di causa inserito a pct il
2.5.2024, ad euro 264.284,61.
Nulla dunque spetta ad oggi al lavoratore per la voce in questione (differenziale).
Ciò posto quanto al danno non patrimoniale, quali voci di il Parte_3 ricorrente chiede il ristoro , da un lato della perdita di lavoro specifica liquidato ai sensi dell'art. 137, 1° comma, D. Lgs. n.209/2055, dall' altro il rimborso delle spese sostenute, nei seguenti termini:
1. per inabilità lavorativa temporanea euro 32.970,45 assoluta calcolati moltiplicando per
12 mesi l'importo di retribuzione giornaliera altrimenti percepita pari ad € 90,33
2. per perdita della capacità di lavoro euro 318.623,52 specifica
3. per riduzione della pensione di euro 182.914,94 anzianità
4. per le spese sostenute euro 21.074,00
E' al riguardo pacifico, e comunque documentale, che in seguito e a causa dell'infortunio il ricorrente è stato sbarcato in data 16.7.2013, licenziato in data 29.11.2013 (doc. 48 ric) e dichiarato permanentemente non idoneo alla navigazione in data 30.7.2014 (cfr. doc. 29 ric).
L' estratto conto Inps aggiornato al 26.10.2023 dimesso sub doc 53 ric dimostra che dal novembre 2013 il ricorrente, fino a tale epoca lavoratore dipendente continuativamente dal
14 1976, non ha piu' svolto attività lavorativa, e ha invece fruito dei seguenti trattamenti pensionistici:
Dalla ctu del dr sono, d' altro canto, confermate, da un lato, la perdita al Persona_2
100% della capacità lavorativa specifica (cfr. pag. 29 dell'elaborato peritale), dall' altro la congruità della somma di euro 13.754,00 sostenuta per le spese di cura, cui il ricorrente aggiunge euro 7.320,00 “per l'assistenza tecnica in causa necessaria a rappresentare le ricadute invalidanti della menomazione nel contraddittorio fra Consulenti”, per un totale quindi di euro 21.074,00 Cont Il danno da incapacita' di lavoro specifica è da e Compagnia assicuratrice contestato siccome asseritamente non provato per non essendo all' uopo sufficiente il mero dato medico-legale data la sussistenza di plurime e variegate possibilità di lavoro e di guadagno, per cui pur in presenza di postumi macropermanenti, non è possibile desumere automaticamente in via presuntiva la diminuzione della capacità di produrre reddito da parte del danneggiato.
La difesa è infondata.
Il danno alla capacità lavorativa specifica si riferisce all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da essa prodotto e come noto consiste nella contrazione
(attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata da lesioni subite, in quanto dopo la lesione ed a causa di essa la vittima che - come nel caso di specie - percepiva un reddito, non è più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
E' quanto accaduto nel caso di specie comprovato, come detto, dall' estratto conto aggiornato al 26.10.2023 doc 53 ric , che attesta che dal novembre 2013 il ricorrente, fino a tale epoca lavoratore dipendente continuativamente dal 1976, non ha piu' svolto attività lavorativa.
Si tratta di riscontro atto a comprovare la perdita di reddito da lavoro che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito, nell' immediato per cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso,
e nel tempo per stato di disoccupazione involontaria e incolpevole.
15 Sussiste infatti ragionevole certezza, visto il pregresso lavorativo dal 1976, che il , Pt_1 se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (cfr da ultimo Cass
4289 del 16/02/2024).
Quanto ai trattamenti pensionistici eventualmente da detrarre, la controversa questione della scomputabilità della pensione categoria Previdenza Marinara certif 09230667, cd pensione marinara, alla luce dei chiarimenti resi dall' Inps su richiesta dello scrivente giudicante all' esito dell' udienza 5.11.2024 in concreto non si pone, ovvero il problema va escluso in radice, nulla essendo stato in concreto a tale titolo erogato al Crosara
L' Inps con nota via pec 24.12.2024, inserita a pct il 27.12.2024 ai chiarimenti richiesti dal
Tribunale ha, infatti, così risposto:
Ne deriva la spettanza al medesimo , per perdita di lavoro specifica liquidato ai sensi Pt_1 dell'art. 137, 1° comma, D. Lgs. n.209/2055 e rimborso spese, dell' importo come quantificato al netto di euro 182.914,94 per riduzione della pensione di anzianità, assorbito nel calcolo della perdita da lavoro specifica e comunque non provato, e dunque :
1. per inabilità lavorativa temporanea euro 32.970,45 assoluta calcolati moltiplicando per
12 mesi l'importo di retribuzione giornaliera altrimenti percepita pari ad € 90,33
2. per perdita della capacità di lavoro euro 318.623,52 specifica
3. per le spese sostenute euro 21.074,00
16 pari a tot euro 372.667,97 oltre a interessi al tasso legale dal fatto al saldo
Per le ragioni sopra dette, l' esborso a favore del lavoratore grava direttamente a carico di uale datrice di lavoro ex art 2087 cc . Controparte_4
E) MANLEVA
A favore di a carico della terza chiamata Controparte_4 CP_6
opera l' azionata manleva attesa la sussistenza di capiente copertura assicurativa in
[...] forza di polizza n. 283496260 per la Responsabilità Civile Generale mod.R60E/02, con decorrenza dalle ore 24 del 20.3.2008 e scadenza 26.1.2010 con la quale, sotto la Rubrica,
“Oggetto dell'assicurazione e descrizione dell'attività”, la Compagnia si è impegnata a tenere indenne l'Assicurata: “fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per
l'esercizio dell'attività di seguito descritta: esercente un'impresa effettuante opere marittime lagunari lacuali e fluviali (ponti, rive, moli, clate, scali, darsene, banchine, fari, bacini di carenaggio con sistemazioni, arginature, scogliere, frangiflutti) con o senza impiego di palombari e di cassoni ad aria compressa compresi palancolati ed uso di battipali” - come da contratto doc. 1 terza chiamata .
Considerato il massimale, quanto alla responsabilità verso prestatori di lavoro RCO, di euro
1.500.000, la copertura è dunque tuttora capiente anche all' esito degli esborsi già effettuati dalla Compagnia, tali - come sopra visto - da coprire interamente il danno non patrimoniale,
e dunque la Compagnia stessa va, quanto al residuo danno patrimoniale come sopra quantificato, condannata alla manleva.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo, anch' esse a carico in manleva di posta l' estraneità alla polizza, ex art 14 della CGA, delle sole Controparte_6 spese legali dei resistenti.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. quanto a e Controparte_1 Controparte_2 [...] rigetta il ricorso a spese compensate;
Controparte_3
2. accertata la responsabilità della (già Controparte_4 [...]
nella causazione dell' infortunio oggetto di causa, Controparte_5 condanna la medesima a versare al ricorrente euro 372.667,97 a titolo di risarcimento
17 del danno patrimoniale oltre a interessi al tasso legale dalla data dell' infortunio al saldo effettivo;
3. condanna la medesima resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 11.500,00 pone a carico della resistente stessa per intero euro 1.220,00 per spese di ctp + euro 118,50 per rimborso CU, e in via definitiva le spese di ctu;
4. pone l' esborso di cui al capi 2 e 3 che precedono in manleva a carico della terza chiamata . Controparte_6
Così deciso in Venezia, 21.1.2025 .
Il Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso
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