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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2024, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2562/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562/2020 promossa da:
, (P.IVA , nella persona del Sindaco in carica p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Marcello G. Feola (C.F. ) e Angelina Scala C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in alla via S. Giovanni De C.F._2 Parte_1
Pratola n. 2, (fax 089.9951509; Email_1
; Email_2
OPPONENTE contro
(P. I. n. , in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Napoli alla Via Giordano Bruno 169, (fax al n. 0810105065;
; Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 19.06.2020, il spiegava opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2020, emesso dal Tribunale Civile di Avellino, in data 21.03.2020
e notificato il 13.05.2020, con il quale veniva ingiunto al il pagamento in Parte_1 favore di quale cessionaria di l'importo di € 187.730,29, Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 a titolo di sorta capitale ed interessi fino al 20/2/20, oltre ulteriori interessi ex artt. 4 e 5 del D. L.vo
231/02, nonché spese e competenze della predetta procedura.
In particolare, l'opponente agiva per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito così provvedere: 1) in rito, disporre la riunione del giudizio di opposizione introdotto con il presente atto al giudizio già pendente dinanzi all'intestato Tribunale (Giudice dott.ssa Aureliana
Di Matteo) iscritto al n. 1141/2020 di R.G.; 2) nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocarsi, annullarsi e dichiararsi inefficace il d.i. n. 411/2020; 3) condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio di
[...] opposizione.”.
Si costituiva tempestivamente la quale deduceva: “- preliminarmente, concedere Controparte_1
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 411/20, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare
l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna del comune opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 02.11.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.10.2021, si negava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto gran parte delle fatture azionate in via monitoria risultavano essere oggetto di diverso decreto ingiuntivo.
All'udienza del 7 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di pagamento avanzata in via monitoria origina dalla cessione del credito in favore della odierna opposta, per il quale la cessionaria emetteva le fatture del valore di euro Controparte_2
187.730,29, relativa alla terza rata dell'opera pubblica commissionatale dal , Parte_1
per il servizio di gestione del ciclo integrato di rifiuti.
L'opponente ha contestato la spettanza delle somme, evidenziando la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario le eccezioni rivolgibili contro il creditore cedente, eccependo la mancanza di un contratto tra le parti in lite e di come le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono state già oggetto di richiesta di pagamento da parte di con decreto n. Controparte_2
1779/2019.
§ Sulla mancanza di forma scritta del contratto stipulato tra il opponente ed Pt_1 Controparte_2
è necessario premettere come nel contratto di appalto, prodotto agli atti, nel procedimento
[...]
monitorio, e da cui origina l'obbligazione dedotta in lite, è stato concordato, in data 02/12/2010, tra la pagina 2 di 6 e la società , affidando a quest'ultima il servizio di gestione del Org_1 Parte_2 CP_2
ciclo integrato di rifiuti per la durata di 30 anni, con decorrenza dall'1/01/2011 al 31/12/2040.
Con il D.L. 195/2009, convertito nella L. 26/2010, le funzioni e i compiti in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono state attribuite ai Presidenti delle province della Regione Campania, con l'espressa previsione della costituzione di società, in via di urgenza, integralmente a partecipazione e controllo da parte delle medesime amministrazioni provinciali.
Nel dettaglio, nasce quale società partecipata al 100% dalla , Controparte_2 Controparte_3 affidataria della gestione dell'intero ciclo di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti nel territorio della Provincia a beneficio di tutti i Comuni, tra i quali il . Parte_1
In particolare, le modalità di esecuzione del servizio sono disciplinate dal contratto di servizio stipulato tra la cedente e la Provincia in data 02.12.2010 rep. N. 117 registrato Controparte_2 Parte_2
al n. 105.
In più concorre la disciplina del Codice dell'ambiente, D. Lgs. 152/2006, all'art. 198 chiarisce come:
“
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani (...). Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità
d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (...) avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267…”. Con l'art. 204 si rende chiaro, ancora di più, l'intento del legislatore di evitare nuovi affidamenti intermedi tra la cessazione delle gestioni esistenti e l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito, laddove statuisce: “1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.”
Questo essendo il quadro normativo, va rigettato il motivo di opposizione fondato sull'assenza di un contratto in forma scritta con il , poiché l'inesistenza di un formale rapporto Parte_1
diretto si giustifica in virtù dell'avocazione alle Province della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, disposta con legge statale al fine di fronteggiare la situazione emergenziale dei rifiuti. Si è in presenza, quindi, di una disciplina di carattere eccezionale e transitorio che ha determinato una traslazione di competenza su uno specifico settore, quello dei rifiuti, consentendo così alle Province di impegnare economicamente i Comuni nei confronti della costituente società a partecipazione provinciale.
pagina 3 di 6 § Occorre preliminarmente precisare come la cessione di credito sia un contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, e, quindi, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario non è conditio sine qua non ai fini del perfezionamento del contratto. Va chiarita anche l'ammissibilità della cessione di credito futuro, atteso che la cessione si perfeziona a prescindere dal trasferimento del credito, effetto che, invece viene differito ad un momento successivo, ossia il venire ad esistenza del credito. Sul punto la giurisprudenza ha previsto come: “Nell'ipotesi di contratto di "factoring" con cessione "pro solvendo" di crediti futuri (nella specie, crediti nascenti in favore di una società dall'esecuzione di un contratto di appalto), ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente (nella specie, la società nuova appaltatrice dei lavori, in quanto cessionaria di un ramo di azienda dell'originaria creditrice), perché il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del "factor" di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell'effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio.”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23175 del
31/10/2014).
Nel caso in esame, il contratto di cessione dei crediti tra e Controparte_2 Controparte_1 prodotto in atti, è stato concluso in data 28.06.2016, con l'espressa previsione alla lettera A) della cessione non solo di crediti esistenti (n.1) ma anche di crediti futuri (n.2.) e, quindi, viene riconosciuta in contratto la possibilità di ingiungere anche il pagamento di crediti futuri;
previsione perfettamente valida, considerato che l'effettivo trasferimento del credito è unicamente differito rispetto alla fattispecie contrattuale della cessione. Pertanto, possono ritenersi ceduti anche i crediti futuri.
§ Sulla effettività delle prestazioni da parte di in favore del Controparte_2 Parte_1
sussiste un difetto di allegazione probatoria.
È stata contestata dal opponente l'avvenuta esecuzione della prestazione ingiunte relative Pt_1 all'anno 2017. La contestazione è chiara e riferita alle prestazioni oggetto di ricorso monitorio, di talché deve ritenersi specifica e rispondente ai requisiti di cui all'art. 115 c.p.c.
A fronte di tale eccezione, opponibile al cessionario, questi non ha fornito adeguata prova dell'effettività delle prestazioni, salvo dedurre che l'eccezione sarebbe aspecifica essendo le fatture state trasmesse nel 2017 e che “nell'anno 2017, oggetto della pretesa creditoria, il Parte_1
era, senza dubbio alcuno, “servito” da per la raccolta dei rifiuti ed ha mantenuto
[...] CP_2
l'imposizione fiscale, pur se denominata come emerge incontestabilmente dagli atti del consiglio CP_4 comunale”, atti non depositati in giudizio.
pagina 4 di 6 Sulla opponibilità al cessionario delle eccezioni, si veda Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24657 del
02/12/2016: “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario”.
Trattandosi di prestazioni asseritamente svolte successivamente alla cessione, tuttavia, non si ritiene preclusa la facoltà di contestarne l'esistenza direttamente al cessionario, come fatto dal Pt_1
Secondo orientamento costante, infatti, nei giudizi di opposizione, le fatture non costituiscono elemento idoneo per la prova del credito, in presenza di specifica contestazione;
si veda sul punto Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
In atti non vi è alcuna prova che documenti l'effettiva prestazione di gestione e smaltimento dei rifiuti.
Né la contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. può dirsi non specifica, atteso che se pure senza ulteriori considerazioni, è stata negata l'esistenza di un fatto, quale l'effettuazione della prestazione della raccolta dei rifiuti. Ne consegue che Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica
o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
La circostanza che le fatture poste a base dell'ingiunzione con il decreto oggetto della presente opposizione siano le medesime attivate nel procedimento monitorio avente R.G. 1779/2019 non è requisito sufficiente a ritenere provato il credito nel suddetto giudizio. Peraltro, tale d.i. non può ritenersi passato in giudicato;
invero il giudicato, coprendo sia il dedotto che il deducibile, si estenderebbe non soltanto all'esistenza del credito azionato, al rapporto di cui esso è oggetto e al titolo su cui il credito e il rapporto si fondano, ma anche all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione.
pagina 5 di 6 Tuttavia, trattandosi di un d.i. opposto per il quale non vi è stata dichiarazione definitiva di esecutorietà, questo non può ritenersi coperto da giudicato. Nel dettaglio: “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando il giudice lo dichiari esecutivo ex art.
647 c.p.c. Anche se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima dell'attività ex art. 647 c.p.c., la quale è necessaria anche nel caso in cui il provvedimento sia stato reso esecutivo in via provvisoria.” (Cassazione, I sez. civ., sentenza n. 20665 del 31.07.2019); “Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.” (Cass. civ.
Sez. III, n. 28318 del 28.11.2017).
Nel caso di specie, il procedimento di opposizione si è concluso con estinzione ed il decreto ingiuntivo opposto, che portava ad esecuzione le medesime fatture azionate nel presente giudizio, come emerge dagli atti depositati dall'opponente, ma in atti non emerge che sia mai stato dichiarato definitivamente esecutivo. Ne discende che lo stesso decreto ingiuntivo opposto non può assurgere a valore di giudicato nella presente opposizione e pertanto non può fungere da prova di avvenuta esecuzione delle prestazioni.
In mancanza di alcuna idonea allegazione probatoria in ordine all'effettività delle prestazioni erogate, come contestate in atti, non può che accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
§Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il D.I. n. 411/2020;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 4.217,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 15 aprile 2024 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562/2020 promossa da:
, (P.IVA , nella persona del Sindaco in carica p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Marcello G. Feola (C.F. ) e Angelina Scala C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in alla via S. Giovanni De C.F._2 Parte_1
Pratola n. 2, (fax 089.9951509; Email_1
; Email_2
OPPONENTE contro
(P. I. n. , in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Napoli alla Via Giordano Bruno 169, (fax al n. 0810105065;
; Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 19.06.2020, il spiegava opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2020, emesso dal Tribunale Civile di Avellino, in data 21.03.2020
e notificato il 13.05.2020, con il quale veniva ingiunto al il pagamento in Parte_1 favore di quale cessionaria di l'importo di € 187.730,29, Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 a titolo di sorta capitale ed interessi fino al 20/2/20, oltre ulteriori interessi ex artt. 4 e 5 del D. L.vo
231/02, nonché spese e competenze della predetta procedura.
In particolare, l'opponente agiva per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito così provvedere: 1) in rito, disporre la riunione del giudizio di opposizione introdotto con il presente atto al giudizio già pendente dinanzi all'intestato Tribunale (Giudice dott.ssa Aureliana
Di Matteo) iscritto al n. 1141/2020 di R.G.; 2) nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocarsi, annullarsi e dichiararsi inefficace il d.i. n. 411/2020; 3) condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio di
[...] opposizione.”.
Si costituiva tempestivamente la quale deduceva: “- preliminarmente, concedere Controparte_1
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 411/20, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare
l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna del comune opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 02.11.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.10.2021, si negava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto gran parte delle fatture azionate in via monitoria risultavano essere oggetto di diverso decreto ingiuntivo.
All'udienza del 7 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di pagamento avanzata in via monitoria origina dalla cessione del credito in favore della odierna opposta, per il quale la cessionaria emetteva le fatture del valore di euro Controparte_2
187.730,29, relativa alla terza rata dell'opera pubblica commissionatale dal , Parte_1
per il servizio di gestione del ciclo integrato di rifiuti.
L'opponente ha contestato la spettanza delle somme, evidenziando la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario le eccezioni rivolgibili contro il creditore cedente, eccependo la mancanza di un contratto tra le parti in lite e di come le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono state già oggetto di richiesta di pagamento da parte di con decreto n. Controparte_2
1779/2019.
§ Sulla mancanza di forma scritta del contratto stipulato tra il opponente ed Pt_1 Controparte_2
è necessario premettere come nel contratto di appalto, prodotto agli atti, nel procedimento
[...]
monitorio, e da cui origina l'obbligazione dedotta in lite, è stato concordato, in data 02/12/2010, tra la pagina 2 di 6 e la società , affidando a quest'ultima il servizio di gestione del Org_1 Parte_2 CP_2
ciclo integrato di rifiuti per la durata di 30 anni, con decorrenza dall'1/01/2011 al 31/12/2040.
Con il D.L. 195/2009, convertito nella L. 26/2010, le funzioni e i compiti in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono state attribuite ai Presidenti delle province della Regione Campania, con l'espressa previsione della costituzione di società, in via di urgenza, integralmente a partecipazione e controllo da parte delle medesime amministrazioni provinciali.
Nel dettaglio, nasce quale società partecipata al 100% dalla , Controparte_2 Controparte_3 affidataria della gestione dell'intero ciclo di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti nel territorio della Provincia a beneficio di tutti i Comuni, tra i quali il . Parte_1
In particolare, le modalità di esecuzione del servizio sono disciplinate dal contratto di servizio stipulato tra la cedente e la Provincia in data 02.12.2010 rep. N. 117 registrato Controparte_2 Parte_2
al n. 105.
In più concorre la disciplina del Codice dell'ambiente, D. Lgs. 152/2006, all'art. 198 chiarisce come:
“
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani (...). Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità
d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (...) avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267…”. Con l'art. 204 si rende chiaro, ancora di più, l'intento del legislatore di evitare nuovi affidamenti intermedi tra la cessazione delle gestioni esistenti e l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito, laddove statuisce: “1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.”
Questo essendo il quadro normativo, va rigettato il motivo di opposizione fondato sull'assenza di un contratto in forma scritta con il , poiché l'inesistenza di un formale rapporto Parte_1
diretto si giustifica in virtù dell'avocazione alle Province della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, disposta con legge statale al fine di fronteggiare la situazione emergenziale dei rifiuti. Si è in presenza, quindi, di una disciplina di carattere eccezionale e transitorio che ha determinato una traslazione di competenza su uno specifico settore, quello dei rifiuti, consentendo così alle Province di impegnare economicamente i Comuni nei confronti della costituente società a partecipazione provinciale.
pagina 3 di 6 § Occorre preliminarmente precisare come la cessione di credito sia un contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, e, quindi, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario non è conditio sine qua non ai fini del perfezionamento del contratto. Va chiarita anche l'ammissibilità della cessione di credito futuro, atteso che la cessione si perfeziona a prescindere dal trasferimento del credito, effetto che, invece viene differito ad un momento successivo, ossia il venire ad esistenza del credito. Sul punto la giurisprudenza ha previsto come: “Nell'ipotesi di contratto di "factoring" con cessione "pro solvendo" di crediti futuri (nella specie, crediti nascenti in favore di una società dall'esecuzione di un contratto di appalto), ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente (nella specie, la società nuova appaltatrice dei lavori, in quanto cessionaria di un ramo di azienda dell'originaria creditrice), perché il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del "factor" di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell'effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio.”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23175 del
31/10/2014).
Nel caso in esame, il contratto di cessione dei crediti tra e Controparte_2 Controparte_1 prodotto in atti, è stato concluso in data 28.06.2016, con l'espressa previsione alla lettera A) della cessione non solo di crediti esistenti (n.1) ma anche di crediti futuri (n.2.) e, quindi, viene riconosciuta in contratto la possibilità di ingiungere anche il pagamento di crediti futuri;
previsione perfettamente valida, considerato che l'effettivo trasferimento del credito è unicamente differito rispetto alla fattispecie contrattuale della cessione. Pertanto, possono ritenersi ceduti anche i crediti futuri.
§ Sulla effettività delle prestazioni da parte di in favore del Controparte_2 Parte_1
sussiste un difetto di allegazione probatoria.
È stata contestata dal opponente l'avvenuta esecuzione della prestazione ingiunte relative Pt_1 all'anno 2017. La contestazione è chiara e riferita alle prestazioni oggetto di ricorso monitorio, di talché deve ritenersi specifica e rispondente ai requisiti di cui all'art. 115 c.p.c.
A fronte di tale eccezione, opponibile al cessionario, questi non ha fornito adeguata prova dell'effettività delle prestazioni, salvo dedurre che l'eccezione sarebbe aspecifica essendo le fatture state trasmesse nel 2017 e che “nell'anno 2017, oggetto della pretesa creditoria, il Parte_1
era, senza dubbio alcuno, “servito” da per la raccolta dei rifiuti ed ha mantenuto
[...] CP_2
l'imposizione fiscale, pur se denominata come emerge incontestabilmente dagli atti del consiglio CP_4 comunale”, atti non depositati in giudizio.
pagina 4 di 6 Sulla opponibilità al cessionario delle eccezioni, si veda Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24657 del
02/12/2016: “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario”.
Trattandosi di prestazioni asseritamente svolte successivamente alla cessione, tuttavia, non si ritiene preclusa la facoltà di contestarne l'esistenza direttamente al cessionario, come fatto dal Pt_1
Secondo orientamento costante, infatti, nei giudizi di opposizione, le fatture non costituiscono elemento idoneo per la prova del credito, in presenza di specifica contestazione;
si veda sul punto Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
In atti non vi è alcuna prova che documenti l'effettiva prestazione di gestione e smaltimento dei rifiuti.
Né la contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. può dirsi non specifica, atteso che se pure senza ulteriori considerazioni, è stata negata l'esistenza di un fatto, quale l'effettuazione della prestazione della raccolta dei rifiuti. Ne consegue che Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica
o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
La circostanza che le fatture poste a base dell'ingiunzione con il decreto oggetto della presente opposizione siano le medesime attivate nel procedimento monitorio avente R.G. 1779/2019 non è requisito sufficiente a ritenere provato il credito nel suddetto giudizio. Peraltro, tale d.i. non può ritenersi passato in giudicato;
invero il giudicato, coprendo sia il dedotto che il deducibile, si estenderebbe non soltanto all'esistenza del credito azionato, al rapporto di cui esso è oggetto e al titolo su cui il credito e il rapporto si fondano, ma anche all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione.
pagina 5 di 6 Tuttavia, trattandosi di un d.i. opposto per il quale non vi è stata dichiarazione definitiva di esecutorietà, questo non può ritenersi coperto da giudicato. Nel dettaglio: “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando il giudice lo dichiari esecutivo ex art.
647 c.p.c. Anche se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima dell'attività ex art. 647 c.p.c., la quale è necessaria anche nel caso in cui il provvedimento sia stato reso esecutivo in via provvisoria.” (Cassazione, I sez. civ., sentenza n. 20665 del 31.07.2019); “Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.” (Cass. civ.
Sez. III, n. 28318 del 28.11.2017).
Nel caso di specie, il procedimento di opposizione si è concluso con estinzione ed il decreto ingiuntivo opposto, che portava ad esecuzione le medesime fatture azionate nel presente giudizio, come emerge dagli atti depositati dall'opponente, ma in atti non emerge che sia mai stato dichiarato definitivamente esecutivo. Ne discende che lo stesso decreto ingiuntivo opposto non può assurgere a valore di giudicato nella presente opposizione e pertanto non può fungere da prova di avvenuta esecuzione delle prestazioni.
In mancanza di alcuna idonea allegazione probatoria in ordine all'effettività delle prestazioni erogate, come contestate in atti, non può che accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
§Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il D.I. n. 411/2020;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 4.217,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 15 aprile 2024 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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