Ordinanza cautelare 3 maggio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 10801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10801 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03144/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3144 del 2022, proposto da Union Security S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Collevecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. FGI_010 del 10.12.2021 con il quale l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa ha respinto l'istanza di accesso al fondo ex art. 37 del D.L. n. 41/2021, come convertito, precedentemente depositata dalla ricorrente (prot. n. FGI_0010 del 22.10.2021);
- ove e per quanto occorra, della nota del 10.12.2021, con la quale è stato trasmesso il provvedimento sub a);
- ove e per quanto occorra, della nota del 17.11.2021, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Invitalia S.p.A.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2022 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’agenzia interessata, resistendo al ricorso.
Con memoria depositata dalla ricorrente il 18 aprile 2025, la società ricorrente domandava la dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresentando che:
- “ con provvedimento del 23.06.2022, [Invitalia] ha deliberato “di annullare in funzione di autotutela ... la delibera di rigetto adottata in data 10.12.2021 nei confronti di Union Security”. Trattasi della delibera di rigetto prot. FGI_010 del 10.12.2021 con la quale è stata respinta l’istanza di accesso al fondo ex art. 37 del D.L. n. 41/2021 depositata dalla ricorrente (prot. n. FGI_0010 del 22.10.2021), oggetto del presente gravame ”.
A tale richiesta aderiva anche Invitalia, con memoria del 28 aprile 2025, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, stante la soddisfazione delle pretese di parte ricorrente dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Stante la natura della controversia e le sopravvenienze che hanno portato all’adozione dell’atto di riesame, le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO