Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3865 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a Fiorenzuola Parte_1
d'Arda (PC), codice fiscale: , con gli avv.ti Gianluca Andrea P.IVA_1
Ambrosino e Antonio Giustiniani
-ATTRICE-
E
DEDALE con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), codice fiscale: CP_1
P.IVA_2
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
nel merito, accertato e dichiarato il pagamento ad opera della Società attrice per la consegna di 2 (due) chilogrammi di vitamina B12, accertato e dichiarato
1
vitamina B12 di cui alla conferma d'acquisto n. 2020 8412 in data 09.12.2020, ritenere e dichiarare l'inadempimento della nella fornitura di due CP_2
chilogrammi di vitamina B12 di cui al contratto inter partes e, per l'effetto,
dichiarare la risoluzione parziale del contratto per cui è causa e condannare in persona del suo legale rappresentante a restituire alla Società Controparte_2
attrice l'importo di € 5.856,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria a far data dal 11.12.2020 giorno dell'intervenuto pagamento;
condannare in persona del suo legale rappresentante al Controparte_2
pagamento in favore della attrice dell'importo di € 4.758,00 di cui alla Pt_2
fatt. n. 31768 del 24.08.2020 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria a far data dal 24.08.2020;
con vittoria di spese e competenze di lite.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe ha rassegnato le conclusioni pure in epigrafe trascritte deducendo:
-di avere ordinato alla convenuta due chilogrammi di vitamina B12 per il prezzo complessivo di Euro 21.228,00 di cui concretamente pagati
Euro 16.470,00, avendo la controparte autorizzato la compensazione della somma di Euro 4.758,00 per la fattura n. 31768 del 24/08/2020 emessa dall'istante a carico della Controparte_2
-che tuttavia è stato effettivamente consegnato un solo chilogrammo di vitamine per un valore pari alla metà del prezzo pattuito;
-che ogni tentativo di ottenere lo spontaneo adempimento è rimasto senza esito e che in ogni caso, stante il tempo trascorso, l'esponente non ha più interesse a conseguire la merce mancante;
-che, pertanto, l'attrice ha diritto alla restituzione della somma di Euro
5.856,00 pari alla differenza tra quanto corrisposto (Euro 16.470,00) e il valore della metà dei prodotti acquistati (Euro 21.228,00/2 = Euro 10.614,00), oltre che al pagamento della predetta fattura n. 31768 del 24/08/2020 di
Euro 4.758,00.
Indi nella contumacia della convenuta e senza lo svolgimento di attività
istruttoria la causa è stata posta in decisione, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito non vi è dubbio che il contratto di vendita deve intendersi risolto, limitatamente alla partita non consegnata, per grave inadempimento della convenuta, posto che l'attrice, secondo i noti principi in tema di inadempimento delle obbligazioni, deve soltanto allegare il fatto,
mentre ricade sulla controparte l'onere di dimostrare che invece la prestazione
3 a suo carico è stata esattamente adempiuta o, in alternativa, il verificarsi di una causa legale e/o convenzionale che giustifichi l'inadempimento.
Dunque, tenuto conto della prova del dedotto pagamento di Euro 16.470,00
(doc. 4: elenco bonifici Unicredit) e della bolla di consegna di un solo chilogrammo di merce per un corrispettivo di Euro 10.614,00 (doc. 6), va senz'altro accolta la richiesta di condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 5.856,00 maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284,
comma quarto, cod. civ. con decorrenza dalla domanda e quindi dalla citazione notificata il 23/01/2023, trattandosi di un credito da indebito e non invece da prestazione resa da un professionista.
Parimenti dovuto è l'ulteriore importo di Euro 4.758,00 di cui alla fattura n. 31768 del 24/08/2020 (doc. 5), riconosciuto come dovuto dalla convenuta nella propria fattura “proforma” n. 8412 del 09/12/2020 (doc. 3), oltre gli interessi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal trentesimo giorno successivo e perciò dal 23/09/2020.
Attesa la natura dei crediti, tutti relativi a debiti di valuta, non spetta la chiesta rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
dei seguenti importi: Parte_1
-Euro 5.856,00 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, cod. civ.
con decorrenza dal 23/01/2023;
4 -Euro 4.758,00 oltre interessi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 23/09/2020;
2)condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in Euro 264,00 per Parte_1
esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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