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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa SC Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, iscritta al n. 768 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Fabrica di Roma (VT), alla C.F._1
Via A. Manzoni n. 13 – Loc. Faleri, presso lo studio dell'avv. Marco Massaini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in IV AS (VT), alla C.F._2
Via Mons. Romero n. 1, presso lo studio dell'Avv. Daniela Piunti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 23 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 luglio 1992 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Castel Sant'Elia (VT), parte II, serie A, n. 32).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
il 17 maggio 1993, e il 28 luglio 1999, entrambi
[...] Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 1110/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 23 settembre 2019; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“a) Revoca dell'obbligo paterno al contributo di mantenimento per i figli SC
in ragione della conseguita autonomia reddituale;
Per_2
b) in riforma del punto 9 delle condizioni di separazione, stante l'attuale condizione lavorativa della signora revoca del contributo posto a carico del sig. CP_1
per il suo mantenimento in suo favore con decorrenza dal mese di Pt_1
gennaio 2025, restando quello di dicembre 2024 l'ultimo assegno da corrispondere nei termini e misura in sentenza di separazione;
c) nel caso di cessazione di occupazione lavorativa della signora il sig. CP_1
corrisponderà alla stessa l'assegno divorzile di euro 600,00, con Pt_1
decorrenza dalla cessazione e fino a reperimento di nuovo impiego, entro il giorno
5 di ogni mese alle coordinate dalla signora indicate, con rivalutazione Istat di legge.
La misura dell'assegno sarà ridotta ad euro 400,00 mensili qualora il reddito percepito ad ogni titolo dalla signor sia inferiore ad euro € 600,00. Nel CP_1
caso in cui la SI.ra abbia reperito nuova occupazione lavorativa verrà CP_1
nuovamente revocato il contributo erogato dal SI per riprendere, come Pt_1
sopra, alla cessazione di ogni nuova occupazione;
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
d) la SI.ra stante l'accordo verbale con il SI. e l'accordo CP_1 Pt_1
transattivo, rinuncia, a proprio titolo, alla ripetizione di tutti gli arretrati dovuti dal
SI di cui all'atto di precetto. Le parti, con il presente atto, dichiarano di Pt_1
aver regolato tutte le pendenze economiche tra di loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto;
e) il sig. anche nella qualità di proprietario ed amministratore della Pt_1
si obbliga a corrispondere ai figli, mediante inserimento in busta Controparte_2
paga, la somma mensile di euro 150,00 ciascuno a decorrere dal mese di gennaio
2025. In caso di nuovo matrimonio da parte del SI lo stesso si Parte_1
impegna a trasferire ai figli la ditta Antonini S.r.l.;
f) il SI. continuerà nel pagamento integrale della rata mensile Parte_1
di ammortamento del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa familiare fino a sua estinzione, senza nulla pretendere dalla signor e con rinuncia CP_1
alla restituzione o ripetizione di quanto versato;
g) il sig. a garanzia del completo ed esatto adempimento dell'impegno Pt_1
assunto in sede di separazione (punto 6) per la liquidazione della partecipazione all'impresa coniugale, che viene confermato e mantenuto, si impegna a fornire con scadenza annuale il prospetto dettagliato ed estratto conto del Fondo Pensione in essere presso la Intesa San Paolo spa allo stesso intestato, a partire dal 2024. Nel caso di designazione da parte del sig di beneficiari terzi e diversi dai figli, Pt_1
lo stesso decadrà dal beneficio di ratizzazione, con conseguente obbligo di versamento dell'intero residuo maggiorato di interessi. Resta fermo che l'effetto liberatorio per il sig. si produrrà solo con il puntuale e completo Pt_1
pagamento, della somma sopra indicata e convenuta tra le parti, alla sig.ra
CP_1
h) restano immutate le altre condizioni in sentenza di separazione che ivi sono da intendersi riproposte e trascritte;
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
i) le spese di lite sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivono per autentica della sottoscrizione dei rispettivi assistiti e per rinunzia alla solidarietà ex art. 13 comma 8 L. n. 247/2012;
l) le condizioni riportate nel presente ricorso saranno per i coniugi vincolanti dal momento della sua sottoscrizione, preventivamente dichiarando di rinunciare alla proposizione dell'appello o di qualsiasi altra forma di gravame avverso il
Provvedimento che verrà emanato all'esito del presente procedimento”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Castel Sant'Elia (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa SC Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, iscritta al n. 768 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Fabrica di Roma (VT), alla C.F._1
Via A. Manzoni n. 13 – Loc. Faleri, presso lo studio dell'avv. Marco Massaini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in IV AS (VT), alla C.F._2
Via Mons. Romero n. 1, presso lo studio dell'Avv. Daniela Piunti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 23 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 luglio 1992 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Castel Sant'Elia (VT), parte II, serie A, n. 32).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
il 17 maggio 1993, e il 28 luglio 1999, entrambi
[...] Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 1110/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 23 settembre 2019; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“a) Revoca dell'obbligo paterno al contributo di mantenimento per i figli SC
in ragione della conseguita autonomia reddituale;
Per_2
b) in riforma del punto 9 delle condizioni di separazione, stante l'attuale condizione lavorativa della signora revoca del contributo posto a carico del sig. CP_1
per il suo mantenimento in suo favore con decorrenza dal mese di Pt_1
gennaio 2025, restando quello di dicembre 2024 l'ultimo assegno da corrispondere nei termini e misura in sentenza di separazione;
c) nel caso di cessazione di occupazione lavorativa della signora il sig. CP_1
corrisponderà alla stessa l'assegno divorzile di euro 600,00, con Pt_1
decorrenza dalla cessazione e fino a reperimento di nuovo impiego, entro il giorno
5 di ogni mese alle coordinate dalla signora indicate, con rivalutazione Istat di legge.
La misura dell'assegno sarà ridotta ad euro 400,00 mensili qualora il reddito percepito ad ogni titolo dalla signor sia inferiore ad euro € 600,00. Nel CP_1
caso in cui la SI.ra abbia reperito nuova occupazione lavorativa verrà CP_1
nuovamente revocato il contributo erogato dal SI per riprendere, come Pt_1
sopra, alla cessazione di ogni nuova occupazione;
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
d) la SI.ra stante l'accordo verbale con il SI. e l'accordo CP_1 Pt_1
transattivo, rinuncia, a proprio titolo, alla ripetizione di tutti gli arretrati dovuti dal
SI di cui all'atto di precetto. Le parti, con il presente atto, dichiarano di Pt_1
aver regolato tutte le pendenze economiche tra di loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto;
e) il sig. anche nella qualità di proprietario ed amministratore della Pt_1
si obbliga a corrispondere ai figli, mediante inserimento in busta Controparte_2
paga, la somma mensile di euro 150,00 ciascuno a decorrere dal mese di gennaio
2025. In caso di nuovo matrimonio da parte del SI lo stesso si Parte_1
impegna a trasferire ai figli la ditta Antonini S.r.l.;
f) il SI. continuerà nel pagamento integrale della rata mensile Parte_1
di ammortamento del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa familiare fino a sua estinzione, senza nulla pretendere dalla signor e con rinuncia CP_1
alla restituzione o ripetizione di quanto versato;
g) il sig. a garanzia del completo ed esatto adempimento dell'impegno Pt_1
assunto in sede di separazione (punto 6) per la liquidazione della partecipazione all'impresa coniugale, che viene confermato e mantenuto, si impegna a fornire con scadenza annuale il prospetto dettagliato ed estratto conto del Fondo Pensione in essere presso la Intesa San Paolo spa allo stesso intestato, a partire dal 2024. Nel caso di designazione da parte del sig di beneficiari terzi e diversi dai figli, Pt_1
lo stesso decadrà dal beneficio di ratizzazione, con conseguente obbligo di versamento dell'intero residuo maggiorato di interessi. Resta fermo che l'effetto liberatorio per il sig. si produrrà solo con il puntuale e completo Pt_1
pagamento, della somma sopra indicata e convenuta tra le parti, alla sig.ra
CP_1
h) restano immutate le altre condizioni in sentenza di separazione che ivi sono da intendersi riproposte e trascritte;
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
i) le spese di lite sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivono per autentica della sottoscrizione dei rispettivi assistiti e per rinunzia alla solidarietà ex art. 13 comma 8 L. n. 247/2012;
l) le condizioni riportate nel presente ricorso saranno per i coniugi vincolanti dal momento della sua sottoscrizione, preventivamente dichiarando di rinunciare alla proposizione dell'appello o di qualsiasi altra forma di gravame avverso il
Provvedimento che verrà emanato all'esito del presente procedimento”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Castel Sant'Elia (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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