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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 2648/2024, promosso con ricorso depositato in data 4.06.2024 da:
(c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Regina Pierobon, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima
n. 52;
- ricorrente - contro
(c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Benzi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Castelfranco Veneto (TV), Via Bastia
Vecchia n. 2/b;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 1/4/2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In via principale
Accertata l'autosufficienza economica delle parti, disporre che nessun assegno sarà reciprocamente dovuto.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice accerti l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra ridurre l'importo già previsto in sede di separazione consensuale a titolo di CP_1
assegno di mantenimento a non più di € 50,00 mensili o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alla produzione dei documenti dimessi da parte avversaria sub doc 23-24 per le ragioni su esposte.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria n. 1 ex art. 473bis.17. Si insiste per il rigetto integrale di tutte le istanze probatorie richieste da parte resistente, in quanto inconferenti e irrilevanti;
nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accolta l'istanza di prova testimoniale avversa, si chiede di essere in ogni caso ammessi a prova contraria con i testimoni indicati.
Per parte resistente:
NEL MERITO: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castelfranco
Veneto tra la sig.ra e il sig. - atto trascritto nei relativi registri dell'anno 1995, Controparte_1 Parte_1
n. 18, parte II, serie A - ordinando all'ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla relativa annotazione, alle seguenti
CONDIZIONI
1. disporsi un assegno mensile di mantenimento in favore della sig.ra a carico del sig. Controparte_1 Parte_1
nella misura di € 350,00, o in quella diversa ritenuta dovuta o di giustizia, oltre a rivalutazione secondo gli indici
[...]
ISTAT;
2. con vittoria di spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1. vero che da quando sono nati i figli (1996 e 1997) ha fatto la casalinga sino all'anno 2019, Controparte_1
prendendosi cura della crescita dei figli e del marito, facendo i lavori di casa, preparando da mangiare, facendo la spesa, lavando e stirando per i componenti di tutta la famiglia;
2. vero che , quando nel 2000, la suocera si è traferita a vivere nella casa del figlio perché non Controparte_1
autosufficiente e in grado di badare a se stessa, si è presa cura pure della stessa, della sua igiene personale, facendole da mangiare, lavando e stirando suoi capi di abbigliamento e ciò sino al suo decesso avvenuto nel 2017;
3. vero che, d'accordo con il marito, la sig.ra nel febbraio del 2019 ha ripreso a lavorare venendo Controparte_1
assunta da un'impresa di pulizie Kristal Srl di Camposampiero e poi nel giugno del 2019 da una stireria (Geyser Srl di
Piombino Dese) e che da aprile 2020 hai iniziato a lavorare presso Via Vai Group Cooperativa Sociale di Castelfranco
Veneto, ove lavora tuttora, facendo sempre accreditare il proprio stipendio sul conto corrente cointestato con il marito;
4. vero che il sig. coltiva i propri terreni e anche quelli limitrofi della cugina con i mezzi Parte_1 Parte_2
agricoli acquistati dalla moglie e che da essi ricava fieno che ripone nel magazzino di cui alla fotografia che si esibisce al teste
(cfr. doc. 8) e che poi vende.
Si indicano a testi i sigg.ri , residente a [...], e residente a [...]. Testimone_1 Testimone_2
Si chiede ordinarsi al sig. e/o a l'esibizione in giudizio delle movimentazioni relative Parte_1 Controparte_2
agli ultimi 3 anni del libretto postale n. 000053542455 intestato a generalizzato in atti Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/6/2014, il GN adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la GNa il CP_1
23/04/1995 a Castelfranco Veneto (TV). Dalla loro unione erano nati i figli il 23/2/1996, e Tes_1
il 3/2/1997, entrambi da anni autonomi e autosufficienti. Tes_2
Il ricorrente dava atto di essersi separato dalla moglie consensualmente, previo mutamento del rito, alle condizioni concordate con l'accordo definito in data 18/05/2022, omologate dal Tribunale di Treviso con decreto del 25/5/2022. Le condizioni della separazione prevedevano a carico del sig. la corresponsione di un assegno Parte_1
di mantenimento in favore della sig.ra per € 450,00 mensili, la corresponsione dell'importo di € CP_1
51.270,00 in favore della sig.ra in relazione al conto corrente, ai fondi comuni di investimento e CP_1
alle varie polizze assicurative in essere, oltre al versamento della somma di € 25.000,00, quale corrispettivo per l'acquisto di alcuni mezzi agricoli intestati alla moglie.
Oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto alla ex moglie in sede di separazione, data l'autosufficienza economica di entrambe le parti. Affermava, infatti, che le condizioni economiche della sig.ra rano migliorate, CP_1
essendo la stessa proprietaria di un patrimonio di oltre € 70.000,00, oltre a percepire uno stipendio di circa € 1.300,00 netti mensili.
Si costituiva per la fase presidenziale la GNa aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le ulteriori allegazioni e domande attoree e sostenendo, il proprio diritto a godere di un assegno divorzile che quantificava nella misura di € 477,00, pari a quello già concordato il 18/5/2022, in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 14/11/2024, entrambe le parti comparivano personalmente, discutevano la causa e si rimettevano alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
Il Giudice, ordinato il deposito degli estratti conto delle parti e delle ultime buste paga della ricorrente da gennaio 2024 a novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20/3/24 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. per il deposito di memorie.
* * *
1) Della cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898. Emerge dagli atti, infatti, che a seguito dell'omologa della separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2) Dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente e della capacità economica delle parti
Il ricorrente si oppone alle domande della resistente che vorrebbe vedersi riconosciuto un assegno divorzile, in ragione del fatto che la stessa avrebbe già ricevuto la quota dei beni facenti parte della comunione legale, oltre ad essere occupata in attività lavorativa a tempo indeterminato per cui percepirebbe uno stipendio mensile fino ad € 1.300,00; la sig.ra inoltre, disporrebbe di riserve CP_1
patrimoniali, per oltre € 70.000,00.
Secondo il ricorrente, le condizioni reddituali e patrimoniali della sig.ra le garantirebbero CP_1
l'autosufficienza economica e non le consentirebbero di invocare l'applicazione del criterio assistenziale a sostegno della domanda di assegno divorzile.
Non sarebbero nemmeno invocabili nel caso de quo i criteri compensativo e perequativo, dato che la resistente godrebbe di risorse reddituali e patrimoniali sufficienti a far fronte ai propri bisogni quotidiani: il marito, peraltro, avrebbe già provveduto a compensare e perequare la moglie in sede di separazione consensuale per il contributo dato nel corso del matrimonio.
Il sig. , per parte sua, dichiara di percepire pensione il cui importo, di € 2.100,00, è rimasto Parte_1
pressoché immutato rispetto alla data della separazione;
i suoi risparmi, inoltre, si sarebbero ridotti a seguito della ripartizione con la moglie in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione.
Le altre condizioni non sarebbero cambiate e, secondo parte ricorrente, le capacità patrimoniali e reddituali degli ex coniugi sarebbero sostanzialmente paritarie.
Presa visione degli atti e della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio è giunto a diverse conclusioni.
A differenza della sig.ra il sig. è proprietario dell'immobile in cui vive e di terreni (oltre CP_1 Parte_1
20.000 mq); egli è titolare di un'azienda Agricola che produce entrate, anche per contributi (cfr. Per_1
estratti conti anno 2024 e aprile 2023 all.ti ricorrente) La sig.ra vive in un appartamento condotto in locazione per cui paga un canone mensile di € CP_1
540,00, non possiede immobili ed è proprietaria dell'autovettura Citroen C3 targata FY963YH.
Lo stipendio mensile della convenuta è stato documentato in causa nell'importo di euro 1.100,00 – 1.300 circa: la donna che ha compiuto cinquntasei anni, e che ha ripreso il lavoro nel febbraio 2019, dopo aver cessato ogni attività lavorativa dopo la nascita dei figli (1996 - 1997) di comune accordo con il marito, non avendo versato contributi pensionistici, potrà maturare il diritto a percepire la sola pensione minima.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sig.ra non può ritenersi autosufficiente in CP_1
ragione delle somme accantonate dopo la separazione dal marito. I conti correnti dimessi in giudizio dalla resistente attestano, infatti, che gli introiti provenienti dall'attività lavorativa non le consentono di far fronte ai propri fabbisogni, per cui la stessa deve attingere alle somme ricavate dallo scioglimento della comunione dei coniugi: di qui la necessità di continuare a beneficiare di un assegno mensile a carico del sig. . Parte_1
Tutto ciò premesso, il Collegio giudicante ritiene fondata la pretesa di parte resistente a vedersi riconoscere un assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) hanno individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
Ciò significa che l'assegno divorzile, di norma, può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti, e sempre che tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia e per consentire all'altro di sviluppare il patrimonio familiare, sacrifici la cui entità incide proporzionalmente sul quantum dell'assegno medesimo.
In mancanza di prova di un divario economico o della riconducibilità dello stesso ai richiamati sacrifici,
l'assegno nondimeno potrà essere riconosciuto in considerazione della residuale funzione assistenziale, sempre che il richiedente non abbia i mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli.
Applicando tali principi al caso in esame, deve giungersi al riconoscimento del diritto in capo alla GNa
i godere di un assegno divorzile di natura perequativa a carico del GN . CP_1 Parte_1 La ricorrente, infatti, ha fornito la prova – in primis – del divario esistente tra la capacità economica propria e quella del marito e, in secondo luogo, che tale divario sia riconducibile – quantomeno in parte – a sacrifici che la stessa ha effettuato, d'accordo con il marito, nell'interesse della famiglia.
I GNi e i sono sposati nel 1995. All'epoca, l'odierna resistente lavorava in una stireria. Parte_1 CP_1
Dopo la nascita dei figli, la sig.ra ha cessato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla famiglia, CP_1
prendendosi cura anche della suocera convivente a partire dal 2000 e fino al 2017, quando è deceduta.
Queste circostanze non sono state contestate dal ricorrente che conferma di aver concordato con la moglie che la stessa si occupasse dei figli e della casa, lasciando il proprio lavoro.
La scelta, dunque, è stata assunta di comune accordo tra i coniugi.
Il GN , quindi, ha potuto dedicarsi al proprio lavoro e allo sviluppo delle proprie attività Parte_1
lavorative, nella consapevolezza del fatto che la moglie, rinunciando a svolgere un proprio lavoro, era costantemente presente in casa per i figli, oltre che della suocera, per un certo periodo, occupandosi in via esclusiva della loro cura psicofisica, della loro educazione e della loro formazione.
Inoltre, la GNa avendo svolto attività lavorativa solo per un breve periodo, non può contare su CP_1
alcun accantonamento previdenziale né potrà godere di un trattamento pensionistico adeguato, a differenza dell'ex marito.
Con riferimento al quantum, questo Collegio stima congruo individuare nella somma di € 250,00
l'ammontare dell'assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
Nella determinazione dell'importo suddetto si è tenuto conto di tutti gli indici previsti dall'art. 5 l. div., ovvero le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi ed anche la durata del matrimonio.
In primo luogo, si è già visto come i redditi del GN , siano di certo sufficientemente elevati Parte_1
da consentire il versamento di un siffatto importo (soprattutto se si considera che, finora, il GN
ha sostenuto il pagamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 477,00, importo quasi Parte_1
doppio rispetto a quanto stabilito in questa sede). La GNa al contrario, con il proprio stipendio deve provvedere al proprio mantenimento e a CP_1
sostenere la spesa del canone di locazione dell'immobile in cui vive.
Il matrimonio tra i GNi e è poi durato ventisette anni e dalla loro unione sono nati Parte_1 CP_1
due figli.
Si è già ampiamente visto come l'apporto della resistente sia stato fondamentale per la conduzione della vita familiare, la crescita dei figli e la cura della casa, e ciò ha consentito al ricorrente di potersi dedicare con serenità alla propria attività lavorativa.
Non può, peraltro, tralasciarsi il fatto che la GNa per oltre ventisette anni, ha vissuto in una CP_1
condizione di solidarietà familiare a cui la stessa ha fatto affidamento, impostando su di essa la propria vita.
3) Delle spese di lite
Nella regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, deve tenersi conto della reciproca soccombenza sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum dell'assegno divorzile in favore della resistente. Il ricorrente ne chiedeva la revoca, mentre la resistente ne chiedeva la conferma per un valore superiore rispetto a quello riconosciuto dal Collegio giudicante.
In merito alle residue domande, invece, le conclusioni delle parti sono sostanzialmente sovrapponibili.
Per tale ragione, il Collegio ritiene congruo porre a carico del sig. i 2/3 delle spese di lite che Parte_1
quantifica in euro 3.000,00 e compensare tra le parte il residuo 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castelfranco Veneto tra la sig.ra e il sig. - atto trascritto nei relativi registri dell'anno Controparte_1 Parte_1
1995, n. 18, parte II, serie A pone a carico di , con decorrenza dalla data della presente decisione, l'obbligo di Parte_1
corrispondere a a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00, Controparte_1 rivalutabili annualmente in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore;
condanna alla rifusione, in favore di di 2/3 delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti, per la restante parte, le spese di lite.
Ordina all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 1/4/2025.
Il Presidente
Luca Deli
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 2648/2024, promosso con ricorso depositato in data 4.06.2024 da:
(c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Regina Pierobon, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima
n. 52;
- ricorrente - contro
(c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Benzi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Castelfranco Veneto (TV), Via Bastia
Vecchia n. 2/b;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 1/4/2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In via principale
Accertata l'autosufficienza economica delle parti, disporre che nessun assegno sarà reciprocamente dovuto.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice accerti l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra ridurre l'importo già previsto in sede di separazione consensuale a titolo di CP_1
assegno di mantenimento a non più di € 50,00 mensili o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alla produzione dei documenti dimessi da parte avversaria sub doc 23-24 per le ragioni su esposte.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria n. 1 ex art. 473bis.17. Si insiste per il rigetto integrale di tutte le istanze probatorie richieste da parte resistente, in quanto inconferenti e irrilevanti;
nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accolta l'istanza di prova testimoniale avversa, si chiede di essere in ogni caso ammessi a prova contraria con i testimoni indicati.
Per parte resistente:
NEL MERITO: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castelfranco
Veneto tra la sig.ra e il sig. - atto trascritto nei relativi registri dell'anno 1995, Controparte_1 Parte_1
n. 18, parte II, serie A - ordinando all'ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla relativa annotazione, alle seguenti
CONDIZIONI
1. disporsi un assegno mensile di mantenimento in favore della sig.ra a carico del sig. Controparte_1 Parte_1
nella misura di € 350,00, o in quella diversa ritenuta dovuta o di giustizia, oltre a rivalutazione secondo gli indici
[...]
ISTAT;
2. con vittoria di spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1. vero che da quando sono nati i figli (1996 e 1997) ha fatto la casalinga sino all'anno 2019, Controparte_1
prendendosi cura della crescita dei figli e del marito, facendo i lavori di casa, preparando da mangiare, facendo la spesa, lavando e stirando per i componenti di tutta la famiglia;
2. vero che , quando nel 2000, la suocera si è traferita a vivere nella casa del figlio perché non Controparte_1
autosufficiente e in grado di badare a se stessa, si è presa cura pure della stessa, della sua igiene personale, facendole da mangiare, lavando e stirando suoi capi di abbigliamento e ciò sino al suo decesso avvenuto nel 2017;
3. vero che, d'accordo con il marito, la sig.ra nel febbraio del 2019 ha ripreso a lavorare venendo Controparte_1
assunta da un'impresa di pulizie Kristal Srl di Camposampiero e poi nel giugno del 2019 da una stireria (Geyser Srl di
Piombino Dese) e che da aprile 2020 hai iniziato a lavorare presso Via Vai Group Cooperativa Sociale di Castelfranco
Veneto, ove lavora tuttora, facendo sempre accreditare il proprio stipendio sul conto corrente cointestato con il marito;
4. vero che il sig. coltiva i propri terreni e anche quelli limitrofi della cugina con i mezzi Parte_1 Parte_2
agricoli acquistati dalla moglie e che da essi ricava fieno che ripone nel magazzino di cui alla fotografia che si esibisce al teste
(cfr. doc. 8) e che poi vende.
Si indicano a testi i sigg.ri , residente a [...], e residente a [...]. Testimone_1 Testimone_2
Si chiede ordinarsi al sig. e/o a l'esibizione in giudizio delle movimentazioni relative Parte_1 Controparte_2
agli ultimi 3 anni del libretto postale n. 000053542455 intestato a generalizzato in atti Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/6/2014, il GN adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la GNa il CP_1
23/04/1995 a Castelfranco Veneto (TV). Dalla loro unione erano nati i figli il 23/2/1996, e Tes_1
il 3/2/1997, entrambi da anni autonomi e autosufficienti. Tes_2
Il ricorrente dava atto di essersi separato dalla moglie consensualmente, previo mutamento del rito, alle condizioni concordate con l'accordo definito in data 18/05/2022, omologate dal Tribunale di Treviso con decreto del 25/5/2022. Le condizioni della separazione prevedevano a carico del sig. la corresponsione di un assegno Parte_1
di mantenimento in favore della sig.ra per € 450,00 mensili, la corresponsione dell'importo di € CP_1
51.270,00 in favore della sig.ra in relazione al conto corrente, ai fondi comuni di investimento e CP_1
alle varie polizze assicurative in essere, oltre al versamento della somma di € 25.000,00, quale corrispettivo per l'acquisto di alcuni mezzi agricoli intestati alla moglie.
Oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto alla ex moglie in sede di separazione, data l'autosufficienza economica di entrambe le parti. Affermava, infatti, che le condizioni economiche della sig.ra rano migliorate, CP_1
essendo la stessa proprietaria di un patrimonio di oltre € 70.000,00, oltre a percepire uno stipendio di circa € 1.300,00 netti mensili.
Si costituiva per la fase presidenziale la GNa aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le ulteriori allegazioni e domande attoree e sostenendo, il proprio diritto a godere di un assegno divorzile che quantificava nella misura di € 477,00, pari a quello già concordato il 18/5/2022, in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 14/11/2024, entrambe le parti comparivano personalmente, discutevano la causa e si rimettevano alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
Il Giudice, ordinato il deposito degli estratti conto delle parti e delle ultime buste paga della ricorrente da gennaio 2024 a novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20/3/24 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. per il deposito di memorie.
* * *
1) Della cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898. Emerge dagli atti, infatti, che a seguito dell'omologa della separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2) Dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente e della capacità economica delle parti
Il ricorrente si oppone alle domande della resistente che vorrebbe vedersi riconosciuto un assegno divorzile, in ragione del fatto che la stessa avrebbe già ricevuto la quota dei beni facenti parte della comunione legale, oltre ad essere occupata in attività lavorativa a tempo indeterminato per cui percepirebbe uno stipendio mensile fino ad € 1.300,00; la sig.ra inoltre, disporrebbe di riserve CP_1
patrimoniali, per oltre € 70.000,00.
Secondo il ricorrente, le condizioni reddituali e patrimoniali della sig.ra le garantirebbero CP_1
l'autosufficienza economica e non le consentirebbero di invocare l'applicazione del criterio assistenziale a sostegno della domanda di assegno divorzile.
Non sarebbero nemmeno invocabili nel caso de quo i criteri compensativo e perequativo, dato che la resistente godrebbe di risorse reddituali e patrimoniali sufficienti a far fronte ai propri bisogni quotidiani: il marito, peraltro, avrebbe già provveduto a compensare e perequare la moglie in sede di separazione consensuale per il contributo dato nel corso del matrimonio.
Il sig. , per parte sua, dichiara di percepire pensione il cui importo, di € 2.100,00, è rimasto Parte_1
pressoché immutato rispetto alla data della separazione;
i suoi risparmi, inoltre, si sarebbero ridotti a seguito della ripartizione con la moglie in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione.
Le altre condizioni non sarebbero cambiate e, secondo parte ricorrente, le capacità patrimoniali e reddituali degli ex coniugi sarebbero sostanzialmente paritarie.
Presa visione degli atti e della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio è giunto a diverse conclusioni.
A differenza della sig.ra il sig. è proprietario dell'immobile in cui vive e di terreni (oltre CP_1 Parte_1
20.000 mq); egli è titolare di un'azienda Agricola che produce entrate, anche per contributi (cfr. Per_1
estratti conti anno 2024 e aprile 2023 all.ti ricorrente) La sig.ra vive in un appartamento condotto in locazione per cui paga un canone mensile di € CP_1
540,00, non possiede immobili ed è proprietaria dell'autovettura Citroen C3 targata FY963YH.
Lo stipendio mensile della convenuta è stato documentato in causa nell'importo di euro 1.100,00 – 1.300 circa: la donna che ha compiuto cinquntasei anni, e che ha ripreso il lavoro nel febbraio 2019, dopo aver cessato ogni attività lavorativa dopo la nascita dei figli (1996 - 1997) di comune accordo con il marito, non avendo versato contributi pensionistici, potrà maturare il diritto a percepire la sola pensione minima.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sig.ra non può ritenersi autosufficiente in CP_1
ragione delle somme accantonate dopo la separazione dal marito. I conti correnti dimessi in giudizio dalla resistente attestano, infatti, che gli introiti provenienti dall'attività lavorativa non le consentono di far fronte ai propri fabbisogni, per cui la stessa deve attingere alle somme ricavate dallo scioglimento della comunione dei coniugi: di qui la necessità di continuare a beneficiare di un assegno mensile a carico del sig. . Parte_1
Tutto ciò premesso, il Collegio giudicante ritiene fondata la pretesa di parte resistente a vedersi riconoscere un assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) hanno individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
Ciò significa che l'assegno divorzile, di norma, può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti, e sempre che tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia e per consentire all'altro di sviluppare il patrimonio familiare, sacrifici la cui entità incide proporzionalmente sul quantum dell'assegno medesimo.
In mancanza di prova di un divario economico o della riconducibilità dello stesso ai richiamati sacrifici,
l'assegno nondimeno potrà essere riconosciuto in considerazione della residuale funzione assistenziale, sempre che il richiedente non abbia i mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli.
Applicando tali principi al caso in esame, deve giungersi al riconoscimento del diritto in capo alla GNa
i godere di un assegno divorzile di natura perequativa a carico del GN . CP_1 Parte_1 La ricorrente, infatti, ha fornito la prova – in primis – del divario esistente tra la capacità economica propria e quella del marito e, in secondo luogo, che tale divario sia riconducibile – quantomeno in parte – a sacrifici che la stessa ha effettuato, d'accordo con il marito, nell'interesse della famiglia.
I GNi e i sono sposati nel 1995. All'epoca, l'odierna resistente lavorava in una stireria. Parte_1 CP_1
Dopo la nascita dei figli, la sig.ra ha cessato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla famiglia, CP_1
prendendosi cura anche della suocera convivente a partire dal 2000 e fino al 2017, quando è deceduta.
Queste circostanze non sono state contestate dal ricorrente che conferma di aver concordato con la moglie che la stessa si occupasse dei figli e della casa, lasciando il proprio lavoro.
La scelta, dunque, è stata assunta di comune accordo tra i coniugi.
Il GN , quindi, ha potuto dedicarsi al proprio lavoro e allo sviluppo delle proprie attività Parte_1
lavorative, nella consapevolezza del fatto che la moglie, rinunciando a svolgere un proprio lavoro, era costantemente presente in casa per i figli, oltre che della suocera, per un certo periodo, occupandosi in via esclusiva della loro cura psicofisica, della loro educazione e della loro formazione.
Inoltre, la GNa avendo svolto attività lavorativa solo per un breve periodo, non può contare su CP_1
alcun accantonamento previdenziale né potrà godere di un trattamento pensionistico adeguato, a differenza dell'ex marito.
Con riferimento al quantum, questo Collegio stima congruo individuare nella somma di € 250,00
l'ammontare dell'assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
Nella determinazione dell'importo suddetto si è tenuto conto di tutti gli indici previsti dall'art. 5 l. div., ovvero le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi ed anche la durata del matrimonio.
In primo luogo, si è già visto come i redditi del GN , siano di certo sufficientemente elevati Parte_1
da consentire il versamento di un siffatto importo (soprattutto se si considera che, finora, il GN
ha sostenuto il pagamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 477,00, importo quasi Parte_1
doppio rispetto a quanto stabilito in questa sede). La GNa al contrario, con il proprio stipendio deve provvedere al proprio mantenimento e a CP_1
sostenere la spesa del canone di locazione dell'immobile in cui vive.
Il matrimonio tra i GNi e è poi durato ventisette anni e dalla loro unione sono nati Parte_1 CP_1
due figli.
Si è già ampiamente visto come l'apporto della resistente sia stato fondamentale per la conduzione della vita familiare, la crescita dei figli e la cura della casa, e ciò ha consentito al ricorrente di potersi dedicare con serenità alla propria attività lavorativa.
Non può, peraltro, tralasciarsi il fatto che la GNa per oltre ventisette anni, ha vissuto in una CP_1
condizione di solidarietà familiare a cui la stessa ha fatto affidamento, impostando su di essa la propria vita.
3) Delle spese di lite
Nella regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, deve tenersi conto della reciproca soccombenza sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum dell'assegno divorzile in favore della resistente. Il ricorrente ne chiedeva la revoca, mentre la resistente ne chiedeva la conferma per un valore superiore rispetto a quello riconosciuto dal Collegio giudicante.
In merito alle residue domande, invece, le conclusioni delle parti sono sostanzialmente sovrapponibili.
Per tale ragione, il Collegio ritiene congruo porre a carico del sig. i 2/3 delle spese di lite che Parte_1
quantifica in euro 3.000,00 e compensare tra le parte il residuo 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castelfranco Veneto tra la sig.ra e il sig. - atto trascritto nei relativi registri dell'anno Controparte_1 Parte_1
1995, n. 18, parte II, serie A pone a carico di , con decorrenza dalla data della presente decisione, l'obbligo di Parte_1
corrispondere a a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00, Controparte_1 rivalutabili annualmente in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore;
condanna alla rifusione, in favore di di 2/3 delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti, per la restante parte, le spese di lite.
Ordina all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 1/4/2025.
Il Presidente
Luca Deli
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi