Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 458/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Sara CAZZANTI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Massimiliano SITTA e dell'avv. Cristiana CP_1 SITTA appellato
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c. posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 22/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1. Con ricorso depositato il 16/03/2022 , premesso di essere Agente Generale Parte_1 di Generali Italia S.p.A., agenzia di Ferrara Baluardi, conveniva in giudizio CP_1
, cui aveva conferito, con decorrenza dal 19.11.2019, l'incarico di
[...] Parte_2
, avente ad oggetto la “produzione di affari di assicurazione nei rami vita e
[...] danni” per conto dell' , poi revocato con PEC del 23.2.2021. Pt_3
Esponeva che la convenuta aveva iniziato a svolgere attività con qualifica di collaboratore di intermediario (cioè la stessa ricoperta in precedenza con l'Agenzia), presso ABC di AR BO, CO OL e BA RI s.n.c., Agenzia di assicurazione di Ferrara facente capo al gruppo , sviando la propria ex CP_2 clientela Generali presso la nuova compagnia assicuratrice, in violazione del patto di
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1) € 457,93 a titolo di refusione degli addebiti provvigionali ai sensi dell'art. 10 comma 6 della lettera di nomina;
2) € 20.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista per l'uso illegittimo dei dati della clientela agenziale;
3) € 4.500,00 a titolo di restituzione del corrispettivo percepito per il patto di non concorrenza (PNC) contrattualmente pattuito, aumentato del 50%, come previsto in contratto;
4) € 3.690,20, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale derivante dalle disdette e dalle richieste di riscatto pervenute dalla clientela gestita dalla
CP_1
Chiedeva inoltre la condanna di al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale e l'inibitoria ex art. 2599 c.c.
2. si costituiva in giudizio, resistendo alla proposta azione e CP_1 contestando gli assunti attorei. Deduceva di avere svolto attività di produttrice nel diverso territorio di Rovigo, avendo la due agenzie, una con sede a Ferrara ed una con sede nella città Controparte_3 veneta e di non conoscere la maggior parte dei soggetti di cui alle disdette e richieste di riscatto di polizze prodotte dal ricorrente. Deduceva inoltre che la transizione di pochi clienti che l'avevano seguita doveva considerarsi fisiologica a fronte del rapporto personale instauratosi in mancanza di una sollecitazione diretta da parte sua e di un utilizzo sistematico delle informazioni acquisite durante il rapporto con l'agenzia. Sosteneva che dagli estratti conto menzionati dal ricorrente emergeva un saldo positivo a suo favore a titolo di provvigioni, per la complessiva somma di € 1.200,00 di cui chiedeva il pagamento in via riconvenzionale”. Il Tribunale, esperite prove orali e disposta CTU, ha respinto il ricorso, ritenendo non esservi prova né dei presupposti per gli invocati storni provvigionali né dell'attività in concorrenza lamentata dal ricorrente, nè in violazione del patto, ne in violazione della norma codicistica (art. 2958 n. 3 c.c.), condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado, con modesta compensazione. 2. Ha proposto appello il sulla scorta di due articolati motivi, riferiti il Parte_1 primo alla “erronea valutazione circa la violazione del patto di non concorrenza” (per l'affermata “ingiusta e illogica interpretazione del concetto di “territorio”, irrilevanza dell'effettivo sviamento di clientela, irragionevolezza della sentenza per contraddittorietà e illogicità dell'iter istruttorio”) con reiterazione delle richieste restitutorie e risarcitorie svolte in prime cure e “aggiornate” alla luce della svolta CTU,
pag. 2 di 5 oltre al maggior danno e il secondo riferito al danno derivante dall'illegittimo uso dei dati della clientela agenziale da parte della CP_1
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che ha contestato le ragioni del ricorrente, reiterando a propria volta le difese vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. L'appello – passate in giudicato le statuizioni diverse da quelle riferite alla parte di domanda fondata sul patto di non concorrenza – è parzialmente fondato. Va premesso il tenore della pattuizione (art. 10 bis della lettera di incarico): “Il produttore si obbliga, per il periodo di due anni a decorrere dalla cessazione del presente contratto, a non prestare, né direttamente, né indirettamente in forma autonoma o subordinata, alcuna attività che possa trovarsi in concorrenza con l'attività di questa Agenzia generale nel territorio della Provincia di Ferrara. A titolo di corrispettivo per l'applicazione del patto di non concorrenza nei termini sopra previsti, viene corrisposta al Produttore un'indennità pari ad euro 200,00 facente parte del contributo mensile. Fermo restando quanto sopra e fatta salva la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, in caso di violazione del presente patto il Produttore sarà soggetto all'applicazione di una penale di ammontare pari al 50% di quanto percepito per la suddetta indennità, oltre all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.” L'interpretazione del PNC deve avere riguardo alla ragionevole possibilità di sua esecuzione e rispondere all'interesse delle parti, secondo criteri di utilità e di normalità. Sarebbe dunque improprio leggere la clausola come riferita alla sola ubicazione territoriale dell'agenzia di destinazione perchè – come noto e diffuso in molti settori del terziario e in particolare in quello assicurativo, che opera spesso in situazioni di urgenza per la necessità di rispettare termini quantomai rilevanti - molti contratti vengono conclusi da remoto e le stesse proposte commerciali vengono fatte a distanza, con rinvio a condizioni generali reperibili su siti aziendali ovvero a mezzo di invio di documenti per posta elettronica. Deve dunque ritenersi che la sola lettura possibile del patto, perchè lo stesso potesse avere utilità anche per il fosse quella di inibire un'attività di promozione Parte_1 assicurativa nel territorio di Ferrara, rendendo irrilevante il fatto che la sede fisica di nuova occupazione della fosse in altra provincia (notandosi peraltro che si CP_1 tratta qui di quella di Rovigo, anche geograficamente assai vicina alla prima). Conferma della necessità di questa lettura del patto si ha – dicasi paradossalmente
– dalle modalità di sua violazione e dalla confessione della afferma infatti CP_1 quest'ultima nel corso della conversazione registrata1: “... tra l'altro noi saremmo
pag. 3 di 5 sotto Rovigo, ma lavoriamo su Ferrara, per il semplice fatto di comodità, per o, siamo a Rovigo”. La possibilità di “lavorare su Ferrara” è data proprio dalle modalità con cui l'attività si svolge e di questo occorre tenere conto in una lettura del patto secondo buona fede, al fine – ripetesi – di non vanificare l'interesse dell'atro contraente. Così ritenuto il perimetro del patto e rilevata la manifesta sua violazione, la decisione va riformata laddove ha negato al l diritto alla restituzione del corrispettivo Parte_1 del patto e al pagamento della prevista penale (pari al 50% del corrispettivo erogato). Parimenti da riconoscere è il mancato incasso delle polizze stornate, indicato dal CTU nella somma di €.2.862,40 (relative alle posizione effettivamente transitate da una ad altra agenzia e da riferirsi – secondo una ricostruzione probabilistica di immediata credibilità logica – proprio all'attività concorrenziale della . CP_1
Diversamente dicasi per la voce di danno pretesa per l'asserito utilizzo illegittimo di dati aziendali: l'attività di concorrenza si è esplicata come visto e alla stessa è stata sufficiente la diffusione della diversa collocazione della il che bene può essere CP_1 stato indipendente dall'utilizzo di informazioni riservate aziendali, soprattutto vista la piccola realtà territoriale. Neppure sono liquidabili in via equitativa danni ulteriori, di cui manca prova e, prima ancora, allegazione. La convenuta/appellata deve dunque essere condannata al pagamento della somma di €.4.500,00 per la violazione del patto di non concorrenza e di €.2.862,40 per il danno ulteriore a questa conseguito – da maggiorarsi di accessori come per legge. Da rigettare sono altresì non meglio spiegate domande di storni provvigionali, già respinte in prime cure e sulle quali l'appellante non ha articolato specifici motivi.
4. Le spese del doppio grado – da liquidarsi secondo il valore della domanda accolta – tengono conto della parziale reciprocità della soccombenza, evidentemente in maggior misura in capo alla CP_1
della conversazione è avvenuta nell'abitazione privata di soggetto (cliente ) che ha Testimone_1 espressamente dichiarato di avere autorizzato l'ascolto nascosto del colloquio intercorso tra lei, suo marito
, e la parte convenuta CP_4 CP_1
... che la fattispecie è associabile a quella della registrazione in presenza;
che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, la registrazione di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5259 del 01/03/2017, Rv. 643180 – 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018, Rv. 647355 – 01)”] e ricordato che “la registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., quindi di prove ammissibili nel processo civile, così come lo sono in quello penale, atteso che - alla luce della giurisprudenza delle Sezioni penali di questa S.C. - la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo” (Cassazione civile sez. lav., 29/12/2014, n.27424
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 144/2024 del Tribunale Parte_1 di Ferrara resa in data e pubblicata il giorno 2/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza impugnata,
1. condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di €.4.500,00 oltre interessi legali dalla notifica della domanda di primo grado al saldo;
2. la condanna altresì al pagamento della somma di €.2.862,40 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda ad oggi e sul totale, dalla data odierna, i soli interessi legali sino al saldo;
3. la condanna infine al pagamento dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l'intero in €.4.500,00 per compenso di primo grado e in
€.4.000,00 per compenso del presente grado di appello, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Bologna, 22/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ritenuto che l'ammissibilità della registrazione sia elemento non più controverso, stante la mancanza di qualsiasi censura all'ordinanza del 25/7/23 [di sua ammissione sulla scorta del rilievo “che l'intercettazione