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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2608/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT TO MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3921/2024 depositato il 24/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230091583910000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1387/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 (C.F. P.IVA_1) con sede legale in Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1, nata a [...] il Data_1 (C.F. CF_1) ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma ed Agenzia delle Entrate
Riscossione per l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento N. 097 2023 00915839 10
000, notificata in data 28 dicembre 2023, sollevando i motivi di cui al ricorso in atti.
2. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso per l'infondatezza dei motivi proposti;
quindi, con memoria ritualmente depositata, chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il perfezionamento della conciliazione giudiziale ex art. 48 d. lgs. n. 546 del 1992 comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 23 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di Montrone dott. Antonino La Malfa
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT TO MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3921/2024 depositato il 24/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230091583910000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1387/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 (C.F. P.IVA_1) con sede legale in Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1, nata a [...] il Data_1 (C.F. CF_1) ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma ed Agenzia delle Entrate
Riscossione per l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento N. 097 2023 00915839 10
000, notificata in data 28 dicembre 2023, sollevando i motivi di cui al ricorso in atti.
2. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso per l'infondatezza dei motivi proposti;
quindi, con memoria ritualmente depositata, chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il perfezionamento della conciliazione giudiziale ex art. 48 d. lgs. n. 546 del 1992 comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 23 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrelli Palombi di Montrone dott. Antonino La Malfa