Articolo 13 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526
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2 febbraio 2000
Art. 13. Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128 1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e' sostituito dal seguente:
"2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione".
Nota all'Art. 13:
- Il testo vigente dell' Art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997), come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 25 (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 ). - 1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione; b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete. 4. L'effettuazione di servizi in difformita' da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali. 5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , l'autorita' puo' sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'autorita' procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'autorita' rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni. 6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi, 1, 5 e 6; 9, commi 1 , 2 , 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni".
Entrata in vigore il 2 febbraio 2000