TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4022/2024 R.G. promosso da nato a [...], (RS), Brasile, il 10.11.1981, (CPF. Parte_1
000.807.070-92) e residente in [...], 1452, Apto 42, Campos Eliseos, San Paolo,
(SP), Brasile;
nata a [...], (RS), Brasile, il 29.12.1977, (CPF. Controparte_1
) in proprio e, unitamente a , nato a [...], (RS), C.F._1 Controparte_2
Brasile, il 15.12.1976, (CPF. 905.271.860-15) quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...], (RS), Brasile, il 09.12.2014, (CPF. Persona_1
600.295.160.13), residenti in Rua Professor Cristiano Fischer, 2062, Apto 1025, Porto, Alegre, (RS),
Brasile; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via Rl. 24, Numero 8, presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del foro di Palermo, ( ), come da procura in C.F._2
atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale Rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nato a [...]_1
Alegre, (RS), Brasile, il 10.11.1981, (C.F. CPF. 000.807.070-92) e residente in [...]
Limera, 1452, Apto 42, Campos Eliseos, San Paolo, (SP), Brasile nata Controparte_1
a Porto Alegre, (RS), Brasile, il 29.12.1977, (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._3
Pag. 1 di 9 Cristiano Fischer, 2062, Apto 1025, Porto, Alegre, (RS), Brasile;
nata Controparte_1
a Porto Alegre, (RS), Brasile, il 29.12.1977, (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._3
Cristiano Fischer, 2062, Apto 1025, Porto,Alegre, (RS), Brasile, e , nato a [...]
Porto Alegre, (RS), Brasile, il 15.12.1976, (C.F. CPF. 905.271.860-15) e residente in [...]
Cristiano Fischer, 2062, Apto 1025, Porto, Alegre, (RS), Brasile, entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...], (RS), Persona_1
Brasile, il 09.12.2014, (C.F. CPF. 600.295.160.13) e residente in [...],
2062, Apto 1025, Porto, Alegre, (RS), Brasile;
- per l'effetto, ordinare al e, Controparte_3 per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5/04/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di (ovvero Persona_2
, nato il [...] a [...], Fraz. di Borgo a Mozzano, (LU), da Persona_3 Per_4
e in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi
[...] Persona_5
brasiliano, (docc.3-4).
Con decreto del 30/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 28/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 24/03/2025 unitamente a prova della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 5/02/2025 al
[...]
presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto CP_3
non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
Con note depositate il 26/03/2025 il procuratore dei ricorrenti ha precisato come “la discendenza di
è materna, in quanto nasce dal matrimonio di e Persona_6 Persona_7 [...] nel 1946”, (rectius 1945). Persona_8
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla Pag. 2 di 9 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite del figlio Persona_2 alla figlia di quest'ultimo nata in [...] nel 1923 ed ivi sposatasi Persona_9 Persona_7
con cittadino straniero nel 1945 e dai cui figli gli attori discendono.
Quanto alla posizione delle ricorrenti e Controparte_1 Persona_1
discendenti di la trasmissione è sicuramente per via femminile dal Persona_6
momento che il loro dante causa è nato in [...] precostituzionale. Quindi le stesse hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da Controparte_3
reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948,
Pag. 3 di 9 data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al ricorrente discendente di Parte_1 Persona_10
nato nel 1957, almeno in teoria non vi sarebbero difficoltà ad ottenere il riconoscimento per
[...]
via amministrativa. Risulta tuttavia dalla documentazione riversata agli atti come anche il Consolato
Generale d'Italia di Porto Alegre, competente a ricevere la domanda in base alla residenza del ricorrente, versi in una situazione di notevole ritardo, quantificabile in alcuni anni, nel convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (docc.16-17-18).
Ritiene questo giudicante come l'interesse ad agire debba ritenersi sussistente anche per quest'ultimo ricorrente. Ciò in quanto, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i
Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli in Brasile, egli si trova in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale gli attori hanno dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1851, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla
Pag. 4 di 9 trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che (ovvero Persona_2 Per_3
, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
[...]
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei suddetti elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di per i quali si è registrato un Persona_2
passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata,
Pag. 5 di 9 della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che nipote del capostipite italiano, non solo ha conservato la Persona_7
cittadinanza trasmessale dal padre nonostante il matrimonio con cittadino straniero, Persona_9
ma è stata anche in grado di trasmetterla ai suoi due figli dai quali i richiedenti discendono.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che dalla unione fra (ovvero , e Persona_2 Persona_3 Per_11
nasceva in Brasile, in data 23.03.1900, (doc. 5), che in data 23.12.1922 si
[...] Persona_9
sposava con (doc. 6), con la quale generava la figlia nata il Controparte_4 Persona_7
Pag. 6 di 9 14.10.1923 nella città di Porto Alegre, (doc.7). Quest'ultima contraeva matrimonio con Persona_8
in data 30.06.1945 (doc.8); dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: i) in data
[...]
18.07.1946 (doc.9); ii) in data 11.05.1957 Persona_6 Persona_10
(doc.14).
[...]
in data 14.04.1974 ha sposato , (doc. Persona_6 Persona_12
10), con la quale ha generato la ricorrente nata il [...] a [...] Controparte_1
Alegre, (RS), Brasile, (doc.11), la quale in data 15.08.2008 ha contratto matrimonio con
[...]
, (doc.12), con cui ha generato la ricorrente , nata il [...] a CP_2 Persona_1
Porto Alegre, (RS), Brasile, minorenne rappresentata dai genitori, (doc.13).
Dall' unione fra e è nato il ricorrente Persona_10 Persona_13
il 10.11.1981a Porto Alegre, (RS), Brasile, (doc.15). Parte_1
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_2
italiana come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della
Pag. 7 di 9 persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in
Pag. 8 di 9 giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_3
giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 2.4.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 9 di 9