Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1014/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2025
DA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI ENRICA
E
rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
FABBRI ENRICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di omologare le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, i predetti, di comune accordo stabiliscono che la casa familiare sita in Mantova, Via Gaetano Benzoni n. 46 rimarrànella disponibilità del signor i relativi arredi, d'atro Parte_2 canto, la signora trasferirà a vivere in Parte_3 appartamento sito in Mantova di cui verranno forniti i recapiti in occasione della celebrazione dell'udienza Presidenziale. Il contratto di affitto di quest'ultimo appartamento verrà intestato al signore e ciò sino a quando la Parte_1 moglie, signora non avrà trovato stabile impiego Controparte_1
-un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 20,00 sino al lunedì mattina quando ilpadre lo accompagnerà a scuola;
-quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo anche in luogo di villeggiatura (con reciproco impegno per i coniugi a comunirsi entro il 31 maggio di ogni anno l'organizzazione delle vacanze estive); -una settimana anche non consecutiva nel periodo natalizio;
-tre giorni anche non conseguivi nel periodo pasquale;
-le festività quali Natale, Vigilia, Santo Stefano, 31 dicembre, primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, nonché, altre festività da calendario ad anni alterni con un genitore e con l'altro.
3) Il signor verserà alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 200,00 mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo dirimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: -1a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
SSN, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi
(sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi compreseeventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola nido/infanzia, elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alle gite scolastiche senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese Babysitter (solo se entrambi i genitori lavorano o sono impossibilitati); spese per il conseguimento della patente di guida;
-2 c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure –anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche –erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ecc..) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le
2 modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego motivato di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. 5) I coniugi concordemente pattuiscono che l'Assegno Unico verrà interamente riscosso dalla signora con impegno di entrambe le Controparte_1 parti di adempiere a tutte le pratiche necessarie.Tuttavia, sino a quando la signora avrà formalizzato il cambio di residenza, per Parte_4 reciproca praticità, l'Unico verrà riscosso dal signor che Parte_1 provvederà a trasferire l'intera somma alla moglie Controparte_1 quindi, a cambio di residenza perfezionato da parte di quest'ultima si ribadisce l'intera e diretta riscossione da parte della medesima con espletamento di ogni pratica necessariaal proposito. 6) I coniugi concordemente pattuiscono che l'indennità di frequenza scolastica ADHD riscossa nell'interesse del figlio minore verrà incassata e gestita al 50% ciascuno.
7) Detrazioni fiscali al 50%
8) I coniugi concordemente pattuiscono che i presenti accordi di separazione diventeranno operativi dal momento in cui i coniugi cominceranno a vivere separati ciò, all'occorrenza anche prima dello svolgimento dell'udienza Presidenziale.
9) Spese legali del presente procedimento divise a metà per ciascun coniuge.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 14/07/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 817, parte I, serie A, anno) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del
3 procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.5.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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