Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2603/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto
…………………………. SOMMINISTRAZIONE, pendente TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE, 126 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. D'ADAMO ANTONIO (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._1
APPELLANTE E
(P.IVA ), RO P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in VIA ANDREA TORTORA N°120 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. LL FO (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec l'1/5/2017, la società
[...]
(già ), ha proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 5593/2016, rep 160/2017, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 12.07.2016, depositata in data 15.11.2016, con la quale, in parziale accoglimento della domanda attorea, la società è stata Parte_2 condannata a pagare la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese di lite, in favore dalla società e . RO RO RO
Parte appellante censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi: Errata interpretazione ed applicazione degli art. 2697 cod. civ.; art. 115 comma I cpc;
art. 116 cpc.; Omessa ed errata applicazione dell'art.
3.2 Delibera AEEG 04/2008; Omessa,
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 1
Errata interpretazione dell'art. 1218 cod. civ. – Errata individuazione della responsabilità della società odierna appellante. Errata ricostruzione dei fatti oggetto di controversia;
Errore su un fatto decisivo per la decisione. Parte appellante eccepisce l'erronea motivazione della sentenza impugnata, per avere il primo giudice ignorato le risultanze della documentazione offerta dalla società oggi appellante, come pure le indicazioni fornite circa la struttura del mercato dell'energia elettrica e le specifiche caratteristiche dei soggetti che ad esso partecipano. In primo luogo, ha evidenziato come è una società Parte_2 appositamente costituita per l'esercizio della sola attività di vendita dell'energia elettrica, i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alle attività di vendita, mentre è rimasta proprietaria e gestore delle reti elettriche a media e Controparte_2 bassa tensione. Pertanto, il Distributore è l'unico soggetto che, gestendo gli impianti di trasmissione e consegna della corrente elettrica, rileva i consumi degli utenti finali, per poi mettere a disposizione dei vari venditori i dati rilevati, con la conseguenza che eventuali errori nelle letture dei consumi non possono essere ad essa addebitati. Pertanto, in relazione alle doglianze della società appellata circa un'eventuale, errata rilevazione dei consumi dell'utenza indicata in atti, la cui dimostrazione incombe, comunque, su controparte, la società odierna appellante difetta di legittimazione passiva. Evidenzia che la società era titolare di una fornitura di energia elettrica P_ all'indirizzo di Via Mangioni n. 4 in Pagani (SA) per usi diversi in virtù di contratto stipulato in data 24.03.1993 contraddistinto da n. cliente 862351151, potenza impegnata Kw 6.; che, in data 11.01.2014, sulla base delle letture inviate dal Distributore competente, , ha emesso fattura a credito n. Parte_2
0653501050122619 di euro - 256,73, relativa ai consumi del periodo 04.12.2012 – 31.10.2013, al netto di quelli già fatturati in acconto.
La fattura in questione era stata così formata: ultima lettura rilevata dal misuratore in via telematica 29.02.2012: lettura kWh 18151- kWh 10345- kWh 41254; lettura calcolata dal distributore su consumi stimati al 31.10.2013: lettura kWh 20633- kWh 11503- kWh 43240 (tale lettura è stata stimata in modalità unbundling, allorquando è avvenuta, proprio il 31.10.2013, la separazione amministrativa e contabile tra
[...]
ed ); kWh consumati 5.626 - acconti Parte_2 Controparte_2 fatturati sulle precedenti fatture dal 29.02.2012 al 09.10.2013 kWh detratti 9.249 = Kwh a conguaglio a credito cliente -3.623. La fattura a credito di euro - 256,73 risulta regolarmente rimborsata al cliente con Contr assegno n.6072205992 del 03.07.2014 emesso da regolarmente incassato in data 21.07.2014. In data 11.09.2014 ha ricevuto le letture reali rilevate dal Parte_2 distributore, sulla scorta delle quali è stata emessa fattura n. 0653501050122615 del 10/11/14 di euro 1.495,37 relativa ai consumi dal 31.10.2013 (data lettura stimata unbundling) al 11.09.2014.
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 2 Nel mese di novembre 2014 il Distributore, dopo aver effettuato le verifiche del caso, ha corretto le letture precedentemente comunicate ad per l'unbundling del CP_4
31.10.2013. Sulla scorta di tali nuovi dati si è proceduto con l'emissione della fattura n. 65350105012261A del 27.03.2015 di euro -13,10 con cui si sono rifatturati tutti i consumi dal 29.02.2012 al 11.9.2014 per un totale sempre di kwh 17.734 ma distribuiti su un periodo più lungo. In data 17.02.2015 ha inviato il sollecito di pagamento per Parte_2 il credito vantato di euro 1.495,37 e successivamente, in data 03.03.2015, la raccomandata di preavviso di distacco.
in data 04.03.2015, ha contattato il servizio clienti di P_ [...]
, chiedendo la rateizzazione della fattura oggetto della diffida. Parte_2
Il rateizzo veniva concesso da secondo le modalità stabilite Parte_2 dall'art. 12 della delibera n. 200/99 e s.m. dell'AEEG. In data 09.03.2015 la ha inviato reclamo per contestare la fattura P_
n.0653501050122615 del 10.11.2014 di euro 1.495.37.
ha risposto in data 30.03.2015, confermando la correttezza Parte_2 della fatturazione, sulla base delle letture inviate dal Distributore e chiarendo l'utilizzo delle note di credito emesse a rettifica della stessa fatturazione, i cui importi sono stati utilizzati sulla fattura successiva. L'accoglimento della richiesta di rateizzo prevedeva, quale accettazione definitiva, il pagamento dell'acconto di euro 448,61 entro il 03.04.2015. Non ricevendo tale pagamento da parte del cliente, il sistema informatico di
[...]
ha provveduto alla cancellazione del rateizzo per inesigibilità. Parte_2
Infatti, il rateizzo era subordinato al versamento dell'acconto sicché, mancando tale pagamento, è venuto meno il beneficio per il cliente, e sono proseguite le azioni di tutela precedentemente avviate, che la semplice proposta non aveva bloccato. Successivamente, in data 27.04.15, ha richiesto al Parte_2 distributore territorialmente competente la sospensione della fornitura, effettuata in data 04.05.2015. Ricevuta la dimostrazione del pagamento effettuato il 05.05.2015, Parte_2
ha proceduto, in pari data, ad inviare l'ordine di ripristino della fornitura
[...] al distributore, che ha eseguito l'attivazione in data 06.05.2015, quindi nel rispetto della delibera ARG/ELT 198/11 dell'AEEG. Successivamente al distacco, i sistemi informatici di hanno Parte_2 addebitato, come da delibera, gli oneri dell'operazione, pari ad euro 61,22, presenti sulla fattura n. 653501050122619 del 09.05.2015 di euro 324.52. In data 02.07.2015 ha ricevuto invito alla negoziazione Parte_2 assistita ex art. 2 L. 162/2014. Sempre in data 02.07.2015 è stata ricevuta lettera AR della BAGEV srl con la richiesta di chiarimenti sulla fattura n. 0653501050122615 del 10.11.2014. ha trasmesso, in data 12.08.15, comunicazione a Parte_2 controparte per confermare la correttezza del proprio operato.
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 3 La società ha pure provveduto allo storno degli oneri Parte_2 contrattuali con l'emissione della fattura n. 065350105012261A del 15.07.2015 di euro
-72,49 compensata con la fattura 0653501050122611 del 09.07.2015 di euro 324,52, e con il rimborso dell'indennizzo per ritardo della risposta al reclamo del 02.07.15 con la fattura n. 0653501050122612 del 06.08.2015 di euro 20.00, quest'ultimo accreditato per importo esiguo sulla fattura 0653501050122613 del 09.09.2015 di euro 348,73. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, Parte_2 ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni dell'AEEG, oltre che delle clausole
[...] contrattuali poste a disciplina del rapporto con la società P_
Riguardo i rilievi di lettura, occorre evidenziare che la disciplina di tale incombente è contenuta nell'Art. 3 delle condizioni generali del contratto di fornitura. L'art.
3.1 dispone che il distributore effettui almeno una volta all'anno il tentativo di lettura del contatore per forniture con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW e almeno una volta al mese per quelle con potenza superiore. L'art.
3.2 dispone che cliente per il quale è prevista la lettura annuale possa provvedere anche all'autolettura del contatore, a mezzo del servizio telematico per la comunicazione delle letture, qualora attivo, secondo le modalità comunicate dal fornitore mediante avviso in bolletta o eventuale idonea comunicazione scritta. In caso di invalidità dell'autolettura il fornitore ne dà comunicazione al cliente. Relativamente alla modalità e tempistica delle letture, in nessun caso il venditore rileva,
o ha l'obbligo di rilevare, la lettura dei clienti finali, a ciò ostando le precise attribuzioni del distributore riguardo alla gestione dei sistemi di misura del consumo dei clienti finali. Infatti, le letture dei gruppi di misura sono effettuate, ai sensi dell'art. 21.2 delibera 348/07 AEEG, esclusivamente dal distributore, che provvede a trasmettere i dati di consumo al fornitore ai fini della fatturazione. Nel caso in cui il fornitore, dovendo emettere fattura, non disponga di un dato di consumo reale, è legittimato a calcolare la quantità di energia erogata attraverso stime.
Tale procedura è regolata dall'articolo 5 delibera AEEG n. 200/99: la stima è effettuata partendo dai consumi storici del cliente;
in mancanza dei dati storici del cliente, il venditore deve fondare la stima su una serie di informazioni in suo possesso, fornitegli dal cliente stesso all'atto della stipula del contratto di fornitura (destinazione d'uso dell'energia elettrica, numero dei componenti del nucleo familiare, ecc.). Una volta acquisito un nuovo dato di consumo effettivo, il fornitore emetterà una nuova fattura sulla base di esso. Comunque, il sistema permette al cliente, che voglia evitare una fatturazione presuntiva, di effettuare in prima persona la lettura del contatore e comunicare il dato al proprio fornitore. Ai sensi dell'articolo 3.4 della Delibera 200/99, l'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso. Per quanto concerne le rettifiche di fatturazione, la Delibera n. 333/07 stabilisce in 90 giorni il limite temporale entro cui devono essere soddisfatte le richieste di rettifica
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 4 della fatturazione. I contratti di fornitura, pertanto, prevedono che la fatturazione dei corrispettivi per l'energia fornita avvenga sulla base dei dati di prelievo del sito resi disponibili dal distributore. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile per l'emissione delle relative fatture, il fornitore procederà alla fatturazione sulla base dei consumi presunti stimati dal fornitore medesimo. Nel caso specifico, il mancato rilievo della lettura non costituisce omissione addebitabile ad , che ha garantito la continuità del proprio Parte_2 servizio di fatturazione calcolando, ove necessario, i consumi dei clienti finali in stima. I rimborsi e le compensazioni operate dalla società fornitrice nell'ambito del rapporto intercorso con parte appellata sono dipesi unicamente al rispetto per le specifiche previsioni normative dettate relativamente ai tempi di risposta dei reclami avanzati da controparte, senza che il compimento di tali incombenti possa essere assunto a sintomo della non corretta azione di . Parte_2
Eccepisce altresì che pure il distacco della fornitura dell'utenza della società è stato eseguito nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali P_ applicabili al caso di specie. L'art.
3.2 dell'Allegato A della Delibera 04/2008 dell'AEEG, (come modificato dalle delibere n. 191/2009, n. 67/2013 e n. 173/13 impone di trasmettere il preavviso di distacco a mezzo lettera raccomandata, e non raccomandata con ricevuta di ritorno, con ciò esonerando la società venditrice dall'onere di verificare la ricezione della comunicazione.
ha trasmesso alla società a fronte Pt_2 Parte_2 P_ dell'insoluto della fattura n. 0653501050122615, sollecito di pagamento del 17.02.2015. e la ricezione di tale missiva da parte della società BAGEV srl trova conferma negli scritti difensivi depositati in primo grado da controparte, nei quali si riferisce della ricezione della comunicazione in commento. Perdurando la morosità di controparte, ha inviato lettera Parte_2 raccomandata n. 61397548477-0 del 03.03.2015 con la diffida al pagamento della fattura insoluta e l'espresso avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto al distacco della fornitura. Proprio relativamente al compimento di tale incombente, eccepisce la sussistenza di un errore di fatto contenuto nella sentenza oggi appellata, dal momento che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, risulta presente in atti la raccomandata di diffida n. 61397548477-0, trasmessa da a Parte_2 Parte_2 per sollecitare il pagamento della fattura n. 0653501050122615 di euro P_
1.495,37, è del 03.03.2015. Infine, la fattura n. 0653501050122615 di euro 1.495,37, oggetto delle comunicazioni del 17.02.2015 e del 03.03.2015, risulta prodotta in atti. Parte_2
Come documentato in primo grado, la società ha chiesto di poter P_ rateizzare l'importo della fattura insoluta, beneficio accordato da Parte_2
e comunicato con la missiva del 05.03.2015, nella quale veniva
[...] chiaramente indicato che, in caso di mancato versamento dell'acconto di euro 448,61
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 5 entro la data del 03.04.2015, il beneficio sarebbe stato considerato come non accettato. La società ha omesso di versare l'acconto, sicché il beneficio della P_ rateizzazione è venuto meno e le azioni preannunciate con la raccomandata del 03.03.2015 sono proseguite con il distacco della fornitura di energia elettrica al cliente moroso. Evidenzia poi che lo storno dei costi di distacco e riallaccio della fornitura di parte appellata non costituisce affatto riconoscimento, da parte della società Parte_2
, di una condotta scorretta o difforme dalle prescrizioni dell'AEEG,
[...] avendo sempre agito, la società appellante, nel rispetto delle disposizioni applicabili al caso di specie. È stata unicamente una forma di attenzione commerciale verso il cliente, posta in essere onde evitare di gravare, con ulteriori spese, un soggetto che ha continuato a fornirsi dalla società . Parte_2
Evidenzia che pure il riallaccio della fornitura della società è avvenuto P_ nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 90 della Delibera 198/2011 dell'AEEG, di guisa che il comportamento di appare corretto anche con Parte_2 riferimento a tale aspetto della vicenda in discussione. Altro motivo di appello è l' errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1175 cod. civ. e 1375 cod. civ. e degli artt. 115 cpc e 116 cpc;
. Secondo l'appellante il primo giudice ha errato nel ritenere i comportamenti, tenuti dalla società appellante, in contrasto con le regole di correttezza e buona fede, avendo la società , nel gestire la vicenda culminata con il distacco Parte_2 ed il riallaccio della fornitura di energia elettrica di puntualmente P_ osservato le disposizioni normative e contrattuali applicabili al caso di specie. Altro motivo di appello e l'errata individuazione e quantificazione del danno patito dalla società attrice in prime cure, nonché l'errata interpretazione ed applicazione degli art. 1218 cod. civ.; art. 1225 cod. civ.; l'errata interpretazione degli art. 2697 cod. civ.; art. 116 cpc;
errato accertamento del danno patrimoniale. Violazione dell'art. 132 n. 4 cpc - Omessa motivazione. Il pregiudizio patito dalla società viene individuato dal primo giudice P_ nella perdita delle derrate alimentari conservate nel frigorifero dell'azienda, ubicata presso il mercato di Pagani. Il deperimento degli alimenti in questione viene considerato provato, dal Giudicante di prime cure, tramite le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, e . RO NE
Evidenzia che l'errore insito nello specifico passaggio della sentenza in esame è macroscopico, giacché vengono richiamate, a fondamento della decisione, le dichiarazioni di un teste espressamente dichiarato inammissibile. Infatti, il teste , ascoltato all'udienza del 26.02.2016, era stato RO dichiarato inammissibile dal Giudice di Pace, stante la sua qualità di socio della società di e . P_ RO RO
Il teste pure ascoltato all'udienza del 26.02.2016, ha reso NE dichiarazioni sostanzialmente irrilevanti, in quanto ha riferito di aver ascoltato il sig.
, legale rapp.te della società attrice, parlare a telefono con un, non RO
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 6 meglio precisato, ufficio per formulare le proprie rimostranze. Pt_2
Il contenuto della telefonata è stato riferito al teste dallo stesso sig. , sicché P_ il testimone ha, in buona sostanza, riportato quanto narrato dalla parte stessa, con conseguente nullità della testimonianza vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. Infine, il teste , ascoltato all'udienza del 01.04.2016, ha espressamente Testimone_2 ammesso di aver prestato una occasionale consulenza informatica alla società attrice, sicché l'effettiva conoscenza dei fatti di causa, da parte del testimone, deve essere, giocoforza, limitata. Peraltro, anche il teste ha ammesso di conoscere del contenuto delle Tes_2 telefonate fatte a non meglio precisati uffici er esserne stato informato dal legale Pt_2 rappresentate della società attrice. Pertanto, anche sulle vicende successive a tali telefonate il teste ha ammesso di riferire quanto narrato dal sig. . P_
Trattasi, dunque di testimonianza de relata partium, quindi, sostanzialmente, della ripetizione di quanto narrato dalla parte stessa, e non di accadimenti di cui il teste ha avuto diretta conoscenza ed esperienza. Eccepisce che una corretta e prudente valutazione delle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto portare il Giudice di Pace a ritenere come non provato il danno lamentato dalla società per effetto P_ del distacco della fornitura di corrente elettrica. Evidenzia, poi, che con riguardo alla quantificazione del danno, la richiesta dell'attrice in prime cure riguardava il ristoro del danno patito a seguito della perdita di derrate alimentari, conservate in frigoriferi, e deperite per effetto del mancato funzionamento dei refrigeratori, riamasti senza corrente. Il Giudicante di prime cure afferma che, mancando prova certa sulla quantità di derrate alimentari deperite, il pregiudizio lamentato dalla andrebbe liquidato P_ in euro 2.500,00, e ciò ex art. 1226 cod. civ. Eccepisce che una simile prospettazione trascura completamente di considerare che la quale soggetto professionalmente dedito al commercio di frutta e P_ verdura, deve sottostare a specifiche procedure per lo smaltimento degli alimenti avariati, come pure per l'appostamento, in bilancio, della relativa perdita. Lo smaltimento degli alimenti avariati è disciplinato da una procedura che prevede l'intervento del Servizio di Igiene e degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), istituito presso ogni e che culmina con il rilascio di un certificato, da parte del CP_5 responsabile del SIAN, attestante lo smaltimento della merce avariata. La quale soggetto esercente professionalmente il commercio di P_ alimenti, avrebbe dovuto doverosamente smaltire la merce, risultata avariata, secondo la procedura sopra indicata. L'effettivo quantitativo di frutta e verdura andato a male, quindi, ben poteva essere oggetto di minuziosa prova, da parte della tramite la documentazione P_ in parola.
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 7 Eccepisce poi che, parimenti, la perdita economica patita dall'attrice in prime cure poteva essere dimostrata puntualmente attraverso l'esibizione della documentazione contabile necessaria a poter correttamente portare in bilancio la distruzione della merce divenuta inservibile. Tale operazione contabile è analiticamente disciplinata dal D.P.R. 10.11. 1997 n. 441, e la in qualità di soggetto esercente professionalmente l'attività P_ commerciale, doveva necessariamente uniformarvisi. Evidenzia che il Giudicante di prime cure avrebbe dovuto verificare la mancanza di qualsivoglia documentazione riguardante l'effettuazione degli incombenti di cui sopra e, quindi, ritenere indimostrato, anche nel quantum, il pregiudizio lamentato dalla
RO
La determinazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. non avrebbe dovuto trovare spazio nel giudizio di primo grado, stante la possibilità, per la imprenditore P_ commerciale, di dimostrare analiticamente il valore della perdita di dettare alimentari, andate avariate per effetto della mancata refrigerazione. Evidenzia poi che la società appellante, avuto conoscenza della sentenza oggi impugnata, ha provveduto a pagare a controparte le somme da versare in ossequio alla sentenza oggi impugnata, onde evitare un'inutile esecuzione, con espressa riserva di gravame avverso la pronuncia oggi in contestazione, chiedendo, pertanto, all'esito della riforma la condanna alla restituzione delle somme corrisposte in ossequio della sentenza n. 5593/2016 G.d.P. Nocera Inferiore. La richiesta di restituzione delle somme versate dalla società appellante viene rivolta, per quanto di ragione, anche nei confronti del difensore antistatario di primo grado dell'odierna appellata, cui sono stati direttamente pagati gli onorari e le spese di lite liquidate dalla sentenza oggi in contestazione, oltre accessori di legge. Pertanto conclude chiedendo: Voglia l'on. Tribunale adito, quale giudice di secondo grado, previa declaratoria di ammissibilità e proponibilità del presente appello, in accoglimento dei motivi sopra esposti, riformare integralmente, annullare, ovvero dichiarare di nessuna efficacia la sentenza n.
5593/2016, rep. 160/2017, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore dott.
[...] in data 12.07.2016, depositata in Cancelleria in data 15.11.2016, mai notificata al Per_1 domicilio eletto in primo grado dalla società odierna appellante, in virtù della quale è stato deciso il giudizio n. RG 9083/2015 incardinato dalla società RO nei confronti della società , e la società odierna
[...] Parte_2 appellante è stata condannata a pagare la somma di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario. Vorrà l'on. Tribunale adito, ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando ogni pretesa di controparte perché infondata in fatto ed in diritto. Pertanto, chiede al Tribunale di voler così pronunciare: “In accoglimento dell'appello, ed in riforma radicale della sentenza impugnata, rigetta ogni pretesa avanzata dalla società P_ di e sul presupposto del distacco della fornitura di corrente RO RO elettrica occorso in data 04.05.2014.” In accoglimento della richiesta di ripetizione delle somme pagate per effetto della sentenza oggi
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 8 impugnata, espressamente si chiede all'on. Tribunale di condannare parte appellata a restituire alle appellanti quanto percepito a titolo di sorta capitale ed onorari di lite. Tale richiesta viene avanzata, per quanto di ragione, anche nei confronti del difensore della società appellata in primo grado, antistatario delle spese e degli onorari di lite nella sentenza oggi in contestazione. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Si costituiva l'appellata eccependo l'erroneità della determinazione assunta dalla controparte in merito alla vicenda connessa alle note di credito rilasciate in favore della comparente. In particolare, evidenzia la totale non pertinenza rispetto ai fatti di giudizio dell'avvenuto rimborso in favore della tramite assegno P_
n°6072205992 del 03.07.2014, della nota di credito di € 256,73, i cui effetti contabili, relativi ai consumi del periodo dal 04.12.2012 al 31.10.2013, non hanno alcuna attinenza con l'erroneo computo di quelli certificati nella fattura n°0653501050122615 del 10.11.2014. Al riguardo, ribadisce che la determinazione che portava l'
[...] ad emettere in favore della le note di credito di cui agli Parte_2 P_ allegati n°7 della produzione di parte di primo grado, veniva assunta in seguito alla verifica delle legittime ragioni di contestazioni della fattura n°0653501050122615 del 10.11.2014 formalizzate con la nota raccomandata A/R n°15000034793180 del 06.03.2015 . A tale contestazione, invero, l'appellante replicava con comunicazione, recante numero pratica 00028992569, nel corpo della quale, dopo essersi scusata per l'accaduto, riconosceva espressamente l'esistenza di un errore in tale fattura riferibile al computo di consumi maggiori rispetto a quelli effettivamente accertati e precisava di avere rettificato l'importo dovuto con il conseguente riconoscimento in favore dell'appellata di due note di credito per complessivi € 335,70 (importo derivante dalla sommatoria delle due note di credito, - € 13,10 di cui alla fattura n°06535010502261 del 27.03.2015, ed - € 322,60 di cui alla fattura n°0653501050122618 del 28.03.2015). Tale importo veniva, poi, così come riferito dall' nella sua Parte_2 successiva comunicazione del 31.03.2015, portato in parziale compensazione con la somma di € 534,63 di cui alla successiva fattura n°0653501050122617 del 09.03.2015.
Evidenza che, non corrisponde a vero la circostanza secondo cui l'impresa appellante, a fronte delle reiterate richieste di chiarimento avanzate dall'appellata, sia telefonicamente, sia tramite comunicazioni racc.te A/R n°15000034793180 del 06.03.2015 e n°15000035827529 dell'11.05. in merito all'anomalia dei dati di consumo riscontrata nella contestata fattura n°0653501050122615 del 10.11.2014, avrebbe fornito, con le note di riscontro del 30.03.2015 e del 30.07.2015, elementi utili tali da ritenere senza ombra di dubbio ineccepibile la propria condotta contrattuale e commerciale. Eccepisce che, se effettivamente nella fattura n°0653501050122615 del 10.11.2014, fossero stati erroneamente conteggiati consumi maggiori rispetto a quelli dovuti tanto da indurre l' ad emettere in favore della odierna appellata Parte_2 le due note di credito da portare in compensazione con gli importi delle fatture successive, tale operazione avrebbe dovuto interessare, diversamente da quanto capziosamente assunto dalla controparte, la fattura de qua e non certamente quelle immediatamente successive, tra l'altro, non oggetto di alcuna censura, con la
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 9 conseguente specificazione del saldo effettivamente dovuto. Pertanto, la B.A.G.E.V. di e , così RO RO conclude: Voglia Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice di Appello, ogni contraria richiesta, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, in via principale, A) rigettare l'appello del
[...] in quanto, per il complesso dei motivi esposti nella comparsa di costituzione e Parte_2 richiamati nella presente memoria, pretestuoso, infondato ed inammissibile in fatto ed in diritto;
B) confermare in toto l'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n°5593/2016, emessa all'esito del giudizio civile portante R.G. n°9063/2015; C) rigettare, per l'effetto, la richiesta di ritorno delle somme, già corrisposte, come complessivamente liquidate nel corpo della sentenza di primo grado nella duplice fattispecie di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e di condanna al pagamento delle spese e compensi di lite distratte con clausola di attribuzione, dichiarando che nulla è dovuto all' per tali specifiche Parte_2 causali;
D) condannare l' a versare in favore della comparente Parte_2
i e spese e compensi di lite del presente P_ RO RO
Giudizio di Appello da distrarsi con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore”. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. Ritiene questo giudice di dover decidere il presente appello alla stregua della ragione più liquida alla luce della palese fondatezza del motivo di gravame relativo alla prova ed alla quantificazione del danno effettuata dal primo giudice. Nel caso di specie il giudice ha provveduto a liquidare secondo equità il danno patito, ricorrendo allo strumento della c.d. equità integrativa o correttiva. L'art. 1226 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dispone che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa. Nel caso di equità c.d. integrativa il legislatore rimette al Giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso, ovvero la liquidazione del danno patito. Il presupposto per la valutazione equitativa del danno consiste nella certezza dell'an, ricadendo l'incertezza solo sull'entità del quantum. Nel caso di specie, in primo luogo, deve ritenersi non vi sia certezza nel verificarsi del danno, non essendo probatorie sul punto le dichiarazioni testimoniali rese. Il deperimento degli alimenti in questione viene considerato provato, dal Giudice di primo grado sulla base le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, P_
e .
[...] NE
In primo luogo, va rilevato che le non possono essere tenute in considerazione le dichiarazioni del teste , espressamente dichiarato inammissibile dal RO
Giudice di Pace, stante la sua qualità di socio della società di P_
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 10 e . RO RO
Né sono dirimenti le dichiarazioni rese dai testi e , NE Testimone_3 che hanno sostanzialmente riferito circostanze apprese da parte attrice. Secondo Cass. sez. 1 civ. 15.1.2015 n. 569 “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”. Il teste ha infatti riferito di aver ascoltato il sig. NE P_
, legale rapp.te della società attrice, parlare a telefono con un, non meglio
[...] precisato, ufficio per formulare le proprie rimostranze. Pt_2
Il contenuto della telefonata è stato riferito al teste dallo stesso sig. , sicché P_ il testimone ha, in buona sostanza, riportato quanto narrato dalla parte stessa. Il teste ha ammesso di conoscere del contenuto delle telefonate fatte Testimone_2
a non meglio precisati uffici er esserne stato informato dal legale rappresentate Pt_2 della società attrice. Pertanto, anche sulle vicende successive a tali telefonate il teste ha ammesso di riferire quanto narrato dal sig. . P_
Anche con riferimento alla quantificazione del danno l'attore, nel corso del giudizio di primo grado, ben avrebbe potuto dare piena prova del danno asseritamente patito, così da ottenere il risarcimento richiesto. La infatti, quale soggetto professionalmente dedito al commercio di P_ frutta e verdura, deve sottostare a specifiche procedure per lo smaltimento degli alimenti avariati, come pure per l'appostamento, in bilancio, della relativa perdita. Lo smaltimento degli alimenti avariati è disciplinato da una procedura che prevede l'intervento del Servizio di Igiene e degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), istituito presso ogni e che culmina con il rilascio di un certificato, da parte del CP_5 responsabile del SIAN, attestante lo smaltimento della merce avariata. La quale soggetto esercente professionalmente il commercio di P_ alimenti, avrebbe dovuto doverosamente smaltire la merce, risultata avariata, secondo la procedura sopra indicata. L'effettivo quantitativo di frutta e verdura andato a male, quindi, ben poteva essere oggetto di minuziosa prova, da parte della tramite la documentazione P_ in parola. Parimenti, la perdita economica patita dall'attrice poteva essere dimostrata puntualmente attraverso l'esibizione della documentazione contabile necessaria a poter correttamente portare in bilancio la distruzione della merce divenuta inservibile. Tale operazione contabile è analiticamente disciplinata dal D.P.R. 10.11. 1997 n. 441, e la in qualità di soggetto esercente professionalmente l'attività P_ commerciale, doveva necessariamente uniformarvisi. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto verificare la mancanza di qualsivoglia documentazione riguardante l'effettuazione degli incombenti di cui sopra e, quindi, ritenere indimostrato, anche nel quantum, il pregiudizio lamentato dalla P_
[...]
N.R.G. 2603/2017 - G.M. DOTT.SA LUCIA ESPOSITO 11 La determinazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. non avrebbe dovuto trovare spazio nel giudizio di primo grado, stante la possibilità, per la imprenditore P_ commerciale, di dimostrare analiticamente il valore della perdita di dettare alimentari, andate avariate per effetto della mancata refrigerazione. L'appello va pertanto accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata. Dall'accoglimento dell'appello discende altresì l'obbligo di parte appellata di restituire all'appellante le somme da questa versate in forza della sentenza di primo grado, oggi riformata.
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria per il secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2603/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra Parte_1
, di e ,
[...] P_ RO RO ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'appello e per l'effetto:
2. condanna RO
, in persona del legale pro tempore, alla restituzione, in favore di
[...] [...]
, in persona del legale pro tempore, delle somme da Parte_1 questa versate in forza della sentenza di primo grado, oggi riformata:
3. condanna RO
, in persona del legale pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese di giudizio di primo grado che si Parte_1 liquidano in € 1265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna RO
, in persona del legale pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese di giudizio di secondo grado che si Parte_1 liquidano in € 147,00 per spese ed € 1265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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