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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Magistrati: dott.ssa LO SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2321/2023, in grado di appello, promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco C.F._1
Impelluso del Foro di Milano (c.f. ), p.e.c. C.F._2
elettivamente domiciliato presso Email_1 lo studio dell'avvocato Massimo Dragone del Foro di Venezia, in Venezia
Mestre, Corso del Popolo n. 67/59 (c.f. p.e.c. C.F._3
Email_2 appellante contro
, (c.f. – P.IVA n. ) in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani (c.f. ), p.e.c. C.F._4
RI LZ (c.f. ), p.e.c. Email_3 C.F._5
(c.f. ), Email_4 Controparte_2 C.F._6
p.e.c. dell'Avvocatura dell'Ente e del Foro Email_5 di , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio CP_1
1 Sartori del Foro di Venezia, in Venezia, San Polo 2464/O (c.f.
, p.e.c. C.F._7 Email_6 appellata e contro Con (P. IVA ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo
Brancato del Foro di Venezia (C.F.: ), p.e.c. C.F._8
elettivamente domiciliata presso il Email_7 suo studio in Venezia Mestre, P.le Cialdini n. 2 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 2351/2023 del Tribunale di Vicenza, depositata il 23/11/2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della Sentenza n. 2351/2023 del Tribunale di
Vicenza, resa nel giudizio avente n. di R.G. 5916/2020, pubblicata il 23 Co novembre 2023 e notificata da bilità, priva di attestazione di conformità, il 30 novembre 2023, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare: in via principale e nel merito per i motivi e i titoli di cui in narrativa accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del suo Controparte_1
Presidente pro-tempore, con sede in , Contà Gazzolle n. 1, e/o della CP_1
Con
in persona del suo legale rappresentante pro- CP_5 CP_6 tempore, con sede in , via Zamenhof n.829 ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c., in ordine ai danni subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro avvenuto il 21 gennaio 2017 in Sarcedo (VI), via Bassano del Grappa - SP
VIII -; per l'effetto, condannare le appellate, in via tra loro solidale ex art. 2055 c.c. per i titoli meglio specificati in atti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'appellante, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del
2 danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al
5% o ad altro determinato di giustizia ed alla restituzione di quanto dalle stesse percepito dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con riferimento alle spese legali.
In via subordinata: per i motivi e i titoli di cui in narrativa accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del suo Controparte_1
Presidente pro-tempore, con sede in , Contà Gazzolle n.1 e/o della CP_1
Con società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_6 con sede in , via Zamenhof n.829 ai sensi dell'art. 2043 c.c., in CP_1 ordine ai danni subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro avvenuto il
21 gennaio 2017 nel Comune di Sarcedo (VI) via Bassano – SP VIII -; per l'effetto, condannare le appellate in via solidale tra loro ex art.2055 c.c. per i titoli meglio specificati in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'appellante, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al
5% o ad altro determinato di giustizia ed alla restituzione di quanto dalle stesse percepito dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con riferimento alle spese legali.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Marco
Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria: ammettersi tutte le prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 non ammesse in primo grado:
A).- ammissione di CTU tecnica volta ad accertare la dinamica del sinistro per cui è lite, verificando lo stato del manto stradale e la compatibilità di quest'ultimo con la dinamica dello stesso;
3 B).- ammissione delle prove orali articolate con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e non ammesse, con i testi ivi indicati, sui capitoli n. 1 e da n. 10 a n. 16, qui di seguito riportati:
1).- la via Bassano del Grappa nel Comune di Sarcedo il 21 gennaio 2017 presentava le buche e gli avvallamenti di cui al fascicolo fotografico prodotto sub doc.3 che mi si rammostra;
10).- tutta l'area in cui si è consumato il sinistro era disseminata da avvallamenti e buche come da doc. n. 3 che mi si rammostra;
11).- Notavo una buca profonda 3 cm, larga 12 cm. sita a 50 cm dalla linea di margine con screpolature e rattoppi;
12).- percorrendo, in autovettura, il luogo dove è avvenuto il sinistro, notavo la presenza di avvallamenti sul manto stradale;
13).- nelle medesime circostanze di cui al capitolo 11, sentivo rumore proveniente dai pneumatici;
14).- a bordo nella mia autovettura notavo la presenza di avvallamenti e buche all'interno di una ragnatela di rattoppi;
15).- successivamente alla data del sinistro, 21 gennaio 2017 la via Bassano del Grappa nel Comune di Sarcedo veniva riasfaltata come da foto che mi si rammostra (cfr doc.29);
16).- la pista ciclopedonale presente in via Bassano del Grappa viene utilizzata da bambini e persone anziane.
17).- era iscritto della Centro Sport & benessere “la Parte_1
Torre” di Sandrigo (VI) sino a dicembre 2016;
18).- si allenava e praticava quotidianamente sport Parte_1 come ciclismo e nuoto;
19).- quanto al ciclismo, si allenava due volte alla Parte_1 settimana percorrendo 100 km al giorno;
20).- nei mesi successivi al sinistro doveva essere Parte_1 assistito anche nelle attività quali: l'igiene personale, la vestizione, la svestizione, l'alimentazione, l'espletamento delle attività fisiologiche e la
4 successiva fase di pulizia;
per questo motivo mostra e manifesta Parte_1 disagio e vergogna;
21).- , madre di , successivamente al ricovero di Persona_1 Parte_1 quest' ultimo, lo ha assistito per tutto l'iter clinico e diagnostico;
22).- , accompagnava il figlio alle visite di controllo e lo Persona_1 accudiva quotidianamente;
23).- dopo la dimissione dal nosocomio doveva Parte_1 rimanere sdraiato in un letto o su un divano per il periodo di convalescenza e lamentava diffusa dolorosità;
24).- attualmente manifesta disagio, ritrosia, Parte_1 imbarazzo e difficoltà a rapportarsi con le altre persone causa delle lesioni riportate in seguito al sinistro;
25).- nello svolgimento delle attività quotidiane Parte_1
(lavarsi, vestirsi, mangiare) deve ricorrere all'aiuto della madre e per questo motivo mostra e manifesta ritrosia e imbarazzo;
26).- ha smesso di praticare il ciclismo;
Parte_1
27).- successivamente a quanto occorso nel gennaio 2017 Parte_1 svolge una vita ritirata entro le mura di casa;
28).- dopo il gennaio 2017 ha smesso di frequentare la piscina;
Parte_1
29).- mostra e manifesta disinteresse rispetto al Parte_1 proprio futuro;
30).ND ha smesso di praticare ogni forma di sport e di Parte_1 attività di svago come bricolage e occuparsi dell'orto di casa sua;
31).- riferisce di essere a disagio per la propria Parte_1 attuale condizione fisica;
32).- a causa della limitazione al braccio e al Parte_1 complesso scapolare destro aveva difficoltà ad interagire con il volante e con il cambio della sua autovettura;
33).- ha dovuto acquistare un'auto con ausili speciali Parte_1 per la guida in seguito al deficit all'arto superiore destro;
5 34).- per la circostanza di cui al capitolo sopra, Parte_1 manifesta ed afferma di provare vergogna.
Si indicano a testi:
- residente a [...]; sui capitoli Testimone_1 da n. 1 a n.11, 15 e 16 ;
- domiciliato c/o Stazione Carabinieri RE in Testimone_2
36042 RE, via Ferrarin n. 25 sui capitoli n. 1 e da n.10 a n. 16;
- Ing. , dom.to in 36100 Vicenza (VI), via Folgore n. 28 sui Testimone_3 capitoli da n.8 a n. 11 e sul cap.lo n. 15;
- , res. in 36056 Tezze sul Brenta (VI) in via Laghi 88; su tutti i Tes_4 capitoli da n. 17 a n.34;
- , res. in 36042 RE (VI) in via Roncaggia 24 su tutti i Persona_1 capitoli da n. 17 a n.34;
C).- disporsi CTU medico legale sulla persona di volta Parte_1 ad accertare:
i).- la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
ii).- la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse e/o limitate indicando il grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
iii).- se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico- relazionale), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme) ed il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; iv). - se i postumi permanenti incidano sulla capacità lavorativa della vittima;
v). - la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future.
Per la Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE:
6 Rigettare l'appello proposto da perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2351/2023 pubblicata il
23/11/2023;
IN SUBORDINE:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante e di Con riforma della sentenza, condannare la società a manlevare la CP_6
nella rifusione integrale di tutti i danni eventualmente Controparte_1 dovuti all'attore;
IN OGNI CASO:
- rigettare qualsiasi ulteriore istanza, istruttoria o nel merito, proposta nei confronti della RO;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante ribadendo le eccezioni formulate in atti e si reiterano le istanze istruttorie riproposte nella comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio di appello, già formulate con la memoria depositata ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e riproposte nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate nel primo grado di giudizio: “si chiede di provare per testi le seguenti circostanze:
• 1. VERO CHE a decorrere dal 01.09.2001 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera rete viaria provinciale, ivi compreso il tratto oggetto Con del sinistro di causa, è posta in essere dalla società CP_6
• 2. VERO CHE dalla citata data l'intero settore - comprensivo di uomini e mezzi - della RO addetto alla gestione viabilistica è stato trasferito Co alla società CP_6
• 3. VERO CHE, conseguentemente alla Convenzione Rep. n. 35.541/2001 Con del Segretario Generale, la società è l'unica titolare della CP_6 competenza di gestione dell'intera rete viaria provinciale;
7 • 4. VERO CHE, alla Convenzione rep. n. 35541/2001 ha fatto seguito
l'integrazione alla Convenzione a prot. n. 44700 del 27/07/2006 sottoscritta Co dalla e da con la quale è stato specificato il CP_1 CP_6 contenuto degli obblighi assunti dalla società affidataria attraverso la
Convenzione; Con
• 5. VERO CHE la società è dotata di personale tecnico CP_6 addetto alla sorveglianza sullo stato di manutenzione e sulla sicurezza della rete viaria provinciale;
• 6. VERO CHE i controlli periodici vengono effettuati in via autonoma, senza un preventivo ordine degli organi della RO di . CP_1
Co Si indicano quali testi l'Ing. Direttore Generale di Tes_5 CP_6
e l'Ing. Filippo Squarcina, Dirigente dell'Area Tecnica della RO di
. Si chiede l'interrogatorio formale sulle medesime circostanze da 1 CP_1
a 6 della Dott.sa Presidente del Consiglio di Amministrazione Persona_2
Co di CP_6
Si ribadisce l'inammissibilità della produzione documentale di parte attrice
(doc. n. 85), allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di primo grado, in quanto tardiva, come già eccepito nelle note di udienza cartolare del 11/05/2021 avanti al Tribunale di Vicenza”.
Si precisa che, alla data del deposito delle presenti note scritte, il Presidente del C.d.A. pro tempore di è Ivan Storti, cui andrà deferito CP_7
l'interrogatorio, ove ammesso.
Per Vi. CP_6
Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto,
[...] confermandosi l'appellata sentenza.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'appellata Vi. dichiarare la prevalente corresponsabilità CP_6 dell'appellante nella causazione del sinistro per cui è causa, contenendosi comunque nell'ambito del giusto e del provato il risarcimento dovuto all'appellante medesimo.
8 Ancora in via subordinata: respingere la domanda di manleva svolta in via subordinata dalla poiché infondata e non provata. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria: si chiede che l'adita Corte d'Appello voglia autorizzare l'acquisizione dei verbali delle prove orali assunte nel giudizio penale definito con la sentenza n. 203/2022 depositata il 16.1.2023 del Giudice di
Pace di . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 2351/2023, ha respinto la domanda di volta ad accertare la responsabilità, in Parte_1
Con solido tra loro, della e della società ex Controparte_1 CP_6 art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.), per i danni - patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi - conseguenti ad un sinistro occorsogli in data 21/01/2017, mentre conduceva la propria bicicletta da corsa lungo via Bassano del Grappa, nel territorio del Comune di Sarcedo, in direzione RE.
Sosteneva l'attore nell'atto di citazione di primo grado di aver sbandato e perso il controllo del mezzo a causa della presenza di una buca sul manto stradale, così finendo per collidere contro un palo della pubblica illuminazione posto sullo stesso lato della strada che stava percorrendo.
In conseguenza della narrata caduta faceva presumere i danni di cui chiedeva ristoro.
2. Si costituivano ritualmente le convenute contestando in fatto e in diritto le pretese attoree, insistendo per l'integrale rigetto delle stesse.
La RO di chiedeva, altresì, in via di subordine, di essere CP_1
Con manlevata da quale soggetto tenuto alla manutenzione CP_6 ordinaria e straordinaria delle strade provinciali.
3. Istruita la causa documentalmente e mediante escussione testimoniale, il Tribunale rigettava la domanda attorea per difetto nell'assolvimento dell'onere probatorio in merito alla dinamica dell'evento.
9 Osservava infatti il giudice di primo grado che “benché sia stata svolta una fase di istruttoria orale, non pare raggiunta quella necessaria prova del fatto storico nel suo accadimento, né di conseguenza del nesso di causalità fra tale fatto e gli eventi dannosi, e ciò, oggettivamente, poiché il sinistro accadde evidentemente senza alcun testimone oculare”, con la precisazione che “una domanda di risarcimento presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'onere di provare l'esatta dinamica di accadimento del fatto storico: … quanto meno la prova del nesso causale intercorrente fra la res ed il danno, sicché non si può prescindere da una compiuta dimostrazione delle modalità precise del sinistro … D'altra parte, non può essere condivisa
l'argomentazione dell'attore, che vorrebbe fondare l'accoglimento delle sue domande (quanto meno) sulla base di un'indagine presuntiva, così articolata: • in primo luogo, la presenza dell' il giorno 21 gennaio Parte_1
2017, ore 14.00, nella via Bassano del Grappa a Sarcedo (VI) direzione
RE (sulla base delle dichiarazioni dei testi, e degli atti penali); • poi la perdita improvvisa di controllo del velocipede da parte di un ciclista pur esperto;
• poi la presenza di dissesto dell'arteria stradale e di una buca di dimensioni di 13 centimetri e 3 di profondità a circa 50 cm dal margine destro della carreggiata della detta via (cfr. gli atti penali); • poi l'impatto tra l'attore e il palo dell'illuminazione pubblica a circa 11 metri dalla buca
(sulla base soprattutto della perizia medico legale di parte); • infine i danni alla persona dallo stesso riportati … una serie di elementi non provati, o contestati, o dubbi, non possono formare una concatenazione valida ai fini di un ragionamento presuntivo…” (pagg. 6 – 9 della sentenza).
4. Avverso questa sentenza ha interposto appello Parte_1 contestando al Tribunale di aver: i) “erroneamente applicato i principi dettati in materia di ripartizione dell'onere probatorio e di valutazione delle prove in ordine all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., così violando, oltre a tale ultima norma, gli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché le disposizioni dettate in tema di prova presuntiva ex artt. 2727 c.c.
e 2729 c.c.”; e in subordine di aver ii) “erroneamente applicato i principi
10 dettati in materia di ripartizione dell'onere probatorio e di valutazione delle prove in ordine all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., così violando, oltre a tale ultima norma, anche in tal caso gli art. 115 e 116
c.p.c. e 2697 c.c., nonché le disposizioni dettate in tema di prova presuntiva ex artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.” (pag. 12 atto d'appello).
L'appellante ha perciò articolato un unico motivo di gravame (pagg. 14 –
32), denunciando l'errata applicazione dell'onere probatorio (anche in ordine al valore della prova presuntiva) nella determinazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, ex art. 2043
c.c.), vieppiù per quanto attinente alla dimostrazione del nesso eziologico del sinistro sul presupposto di una ricostruzione logico-deduttiva della dinamica dell'evento, argomentando una diversa valutazione delle emergenze istruttorie che avrebbe dovuto portare all'accoglimento della domanda risarcitoria, con rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di CC.TT.UU. cinematica e medico-legale.
5. Si sono costituite le appellate, contestando la fondatezza dell'impugnazione ed insistendo in via principale per il rigetto del gravame, reiterando altresì le istanze istruttorie formulate in primo grado.
La , in via di subordine, ha riproposto la domanda di Controparte_1
Co essere manlevata da la quale, in via gradata, nella denegata CP_6 ipotesi di accertamento di una propria responsabilità, ha chiesto che venisse comunque dichiarata la prevalente corresponsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro, con condanna risarcitoria da contenersi nei limiti del danno effettivamente provato.
6. La causa, svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 05/11/2025 – previa sostituzione della , trasferito presso altro Ufficio, e Controparte_8 conseguente riassegnazione del fascicolo con decreto del 17/01/2025 - sulle conclusioni come sopra rassegnate.
7. La censura dell'appellante è infondata.
11 L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità
(oggettiva) che prescinde dal connotato di colpa del custode, sicché incombe sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Per l'effetto, incombe(va) sull' fornire una prova rigorosa del Parte_1 nesso eziologico, dimostrando che la caduta era stata causata direttamente e in modo inequivocabile dalla specifica anomalia stradale (la buca), provando il luogo esatto e la dinamica precisa dell'evento, mentre non può assurgere la responsabilità del custode a sollievo contro ogni tipo di sinistro laddove difetti la prova della derivazione del danno dalla cosa, quale elemento costitutivo della fattispecie ex art. 2051 c.c.
7.1 Nel dettaglio questo è mancato, in assenza di dimostrazione del nesso causale fra la cosa in custodia (la strada, con la buca o avvallamento) e l'evento dannoso verificatosi (caduta con danni alla bicicletta e lesioni al conducente della stessa).
Non si desumono, in atti, elementi dai quali possa evincersi un'adeguata prova della riconducibilità del sinistro alle condizioni della strada e non alla condotta imprudente del conducente della bicicletta, non sussistendo poi neppure né adeguata deduzione, né prova che l'attraversamento del manto stradale sia avvenuto proprio in uno specifico punto irregolare.
L'escussione testimoniale (ud. 13/01/2022) non ha consentito di addivenire all'accertamento del “fatto storico nel suo accadimento, né di conseguenza del nesso di causalità fra tale fatto e gli eventi dannosi, e ciò, oggettivamente, poiché il sinistro accadde evidentemente senza alcun testimone oculare” (come osservato dal Giudice di primo grado, pag. 6 della sentenza).
Il teste ha precisato di aver soccorso l'attore che era a terra Testimone_1 ma di non aver assistito alla caduta, aggiungendo peraltro di non ricordare la presenza di avvallamenti e/o buche, vieppiù con particolare riferimento a quella invocata quale causa della caduta (sub. capp. 3, 4, 5, 7 e 8 della
12 memoria di secondo termine ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. attorea), mentre ancor più inconferenti sono state le deposizioni di e Testimone_3 [...]
– rispettivamente consulenti di parte dell'attore e della convenuta Tes_6
Con
– che non erano presenti all'evento e che hanno solo CP_6 successivamente effettuato dei rilievi tecnici, peraltro, a supporto delle difese dei rispettivi clienti (con rilevanza probatoria al più valutabile quale mero atto difensivo di parte).
7.2 Pertanto, in base alle risultanze istruttorie non può ritenersi dimostrato che la caduta sia avvenuta proprio in corrispondenza del punto che pare indicato nelle fotografie, né è provata la dinamica esatta dell'interazione tra la bicicletta e la presunta insidia. Contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante, la sola esistenza di un'alterazione della strada non può o poteva dirsi bastevole ad acclarare che questa avesse cagionato la caduta del ciclista. In particolare, si ribadisce, è rimasto ignoto il punto di caduta e quale avvallamento la avesse in tesi causata, né il solo fatto che il ciclista sia andato a collidere, viaggiando a velocità non moderata come dallo stesso riferito in sede penale (cfr. § 9), contro il palo dell'illuminazione
(pag. 29 appello) dimostra alcunché di preciso sulla dinamica, sicché i dati fattuali prospettati non si configurano affatto quali presunzioni gravi, precise e concordanti da cui trarre la prova del nesso causale-fatto ignoto.
Ad ulteriore supporto della mancata dimostrazione che la caduta sia stata provocata proprio dalla irregolarità di un punto specifico del manto stradale, va infatti aggiunto che chiaramente si evince dalle fotografie prodotte la presenza di più alterazioni, non particolarmente profonde, del manto stradale, sicché il contesto fattuale allegato e descritto è talmente generico da non consentire affatto di appurare quale sia l'esatta ricostruzione dei fatti e, soprattutto, quale avvallamento avesse causato, in tesi, la caduta dalla bicicletta da corsa dell'appellante, il quale, di conseguenza, non ha dimostrato la derivazione del danno dalla cosa.
8. Osserva, altresì, la Corte che l'onere della prova del nesso eziologico in merito alla causa del sinistro afferisce tanto al disposto di cui all'art. 2051
13 c.c., quanto alla disciplina ex art. 2043 c.c. (in tema di responsabilità extracontrattuale, grava sul danneggiato fornire supporto probante agli elementi costitutivi del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva), atteso che, anche in presenza di insidia o trabocchetto, la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento mancante nel caso di specie per quanto si è detto.
Pertanto, il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, ha correttamente accertato la carenza probatoria sul nesso di causalità tra la caduta e l'asserita buca, tenuto anche conto che, stando alla ricostruzione attorea, non venne neppure richiesto l'intervento in loco delle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso (onde cristallizzare con un verbale ufficiale i dettagli del sinistro per agevolare la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità del caso).
In questo contesto di complessiva incertezza, all'evidenza correttamente il
Tribunale non ha dato ingresso alla C.T.U. dinamico-ricostruttiva, che, per costante giurisprudenza di legittimità, non può essere esplorativa e sopperire alle carenze istruttorie delle parti.
9. Ad abundantiam si osserva che l' aveva riconosciuto di aver Parte_1 percorso in precedenza quel tratto di strada in bicicletta e di essere a conoscenza pure del fatto che vi era una pista ciclabile adiacente alla strada, ma aveva riferito di aver volutamente omesso di andarvi, non perché in senso di marcia contrario al suo, ma perché “con la bici da corsa si fanno i percorsi normali, è difficile percorrere la pista ciclabile;
è comunque una bici con cui si va veloce … nella circostanza stavo correndo anche se sono un cicloamatore non professionista” (cfr. doc. 84 di parte attrice: esame testimoniale dell' nel procedimento penale avanti al G.d.P. di Parte_1
Vicenza, nr. R.G. 180/19 GDP). Detta condotta si configura idonea ad interrompere il nesso causale, atteso che l'attore avrebbe comunque potuto evitare di percorrere, a velocità non moderata, il manto stradale con la
14 biciletta, anche in virtù del principio di solidarietà che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cass. n. 17443/2019) e a procedere “con la necessaria avvedutezza”
(Cass. n. 9410/2022).
10. In conclusione l'appello va rigettato in punto an debeatur e resta assorbita ogni altra questione, anche istruttoria con riferimento al quantum.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento
(indeterminato, complessità bassa, valore medio), per tre fasi, esclusa quella istruttoria, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata. Non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria in appello, giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: - la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione; - l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione;- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali;
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55.
Ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, è ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze
15 stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Sussistono, infine, i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_9 CP_6
Vicenza 23 novembre 2023 n. 2351, così pronuncia:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese del presente grado a Parte_1
Co favore di e liquidate, per ciascuna, in € Controparte_1 CP_6
6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge;
3. dichiara che è obbligato a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
La Presidente est.
LO SE
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