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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6006/2022
R.G.
Tribunale di Torre
Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6006/2022 R.G., vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Boscotrecase, in Via Matrone n. 29, elettivamente domiciliato in Boscotrecase, in Via Casavitelli
n. 70 presso lo studio dall'Avv. Giovanni Imparato che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Salaria n. 213 presso lo studio dell'Avv. Nicola
Maione che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: pagamento indennizzo assicurativo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 2 gennaio 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale per sentirla condannare al pagamento della somma di Controparte_1
euro 20.000,00 a titolo di liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita n.
50011074966, oltre al risarcimento del danno e le spese di lite;
inoltre, chiedeva condannarsi la convenuta, in caso di resistenza in giudizio, per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che in data 23.6.2016 , nato a Parte_2
Boscoreale (NA) il 14.5.1943 , e padre di , reinvestiva la somma di euro Parte_1
12.495,90, maturata alla scadenza della polizza “ , nella polizza di Parte_3 assicurazione sulla vita n. 50011074966, denominata “postafuturo Fedeltà II”, con effetti dal
6.6.2016 e con un tasso di rendimento annuo del 2,949%, indicandovi come unico beneficiario nominativo il signor deduceva inoltre che in data 1.4.2022 Parte_1
l'assicurato decedeva e pertanto l'odierno attore, in qualità di unico beneficiario, Parte_2 denunciava il sinistro a e , dopo essersi recato presso l'ufficio postale di Controparte_1
Boscoreale, dove si identificava indicando le proprie generalità, provvedeva ad inviare all'odierna convenuta la documentazione richiesta al fine di ottenere la liquidazione dell'importo totale della polizza vita suindicata, senza tuttavia ricevere alcun pagamento;
infine, esperito inutilmente un tentativo di mediazione con la convenuta, l'attore agiva in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la quale , pur CP_1 non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale né della sorte capitale reinvestita nella polizza assicurativa sulla vita e oggetto del presente giudizio, deduceva l'impossibilità di procedere alla liquidazione di tale somma per carenza della documentazione a tal fine necessaria, in particolare allegava che la buona fede richiesta all'Assicuratore imponeva a quest'ultimo quanto meno di procedere al pagamento solo all'esito dell'acquisizione di tutta la documentazione prevista ai sensi di contratto e della esatta individuazione ed identificazione del soggetto legittimato, mentre dalla documentazione presente sul GED l'identificazione del Sig.
risultava pervenuta in data 27/05/2022, e “tale identificazione era stata ritenuta dal Parte_1
non congrua in quanto pervenendo le precedenti richieste da parte di procuratori CP_2
l'identificazione doveva essere riferita agli stessi”.; contestava, inoltre, la somma di euro
20.000,00 pretesa da parte attrice, atteso che dal sistema e in ragione degli interessi e tassi applicati, l'importo dovuto risultava contenuto nella somma di euro 13.635, 55.
Parte convenuta concludeva per il rigetto. Emessa ordinanza ex art. 186 bis con la quale si ingiungeva a il pagamento CP_1 della sola sorte capitale pari ad € 12.495,90 , concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ed esperita la CT IL , la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 2.1.2025 e all'esito trattenuta in decisione previa assegnazione di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica a decorrere dal 30.1.25.
2. Nel merito.
In punto di diritto, va rammentato che per costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. ex multis Cass. 826/2015; S.U. 13533/2001).
Nella specie parte attrice ha adempiuto all'onere di provare il rapporto assicurativo e ha allegato l'inadempimento della . CP_1
Inoltre, il rapporto fondamentale non è mai stato contestato dall'odierna comparente e pertanto risulta provato ex art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie, la contestazione va limitata al quantum EA .
A seguito della espletata CT IL è stato determinata la sorta capitale nonché gli interessi dovuti all'attore tenuto conto del pagamento della sorta capitale avvenuto il 29.3.23 a seguito dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc.
Con riferimento agli interessi l'ausiliare li ha quantificati nella somma di euro 1.516,83 così determinati: “Dalla data di emissione della polizza (23.06.2016) fino alla data del decesso del
Sig. (01.04.2022) gli interessi sono stati calcolati secondo le disposizioni Parte_2
contrattuali (commissioni annuali del 0,90% e rendimento calcolato in funzione della
Gestione Separata Posta Valore Più). Dalla data del 01.04.2022 e fino alla data di emissione dell'assegno in favore del Sig. 29.3.2023 sul capitale rivalutato annuale sono Parte_1
stati calcolati gli interessi legali di mora. Dal 29.3.2023 e fino alla data del 30.6.2024 sul differenziale di euro 1.443,93, che avrebbe dovuto riconoscere a titolo di CP_1 interesse all'erede, sono stati calcolati gli interessi legali di mora. Pertanto, gli importi dovuti, per effetto della polizza oggetto di causa, oltre alla sorta capitale di euro 12.495,90 già riconosciuta, sono dovuti interessi da al Sig. per un CP_1 Parte_1 ammontare complessivo di euro 1.516,83”. (cfr. pag. 13 CT del 2.10.2024 depositata in atti).
Occorre evidenziare che nessuna osservazione è stata sollevata in contestazione alla CT dalle parti in merito alle risultanze della consulenza svolta e la valutazione del CT non contestata dalle parti - le quali non hanno ritenuto di proporre osservazioni alla relazione peritale loro comunicata in bozza - può essere fatta propria dal giudicante ai fini della decisione del giudizio.
Ne consegue che oltre alla sorte capitale di € 12.495,90 , già versata a seguito dell'ordinanza ex art. 186 bis cpc , è dovuto anche l'importo di € 1.516,83 a titolo di interessi (per la somma complessiva di € 14.012,73) oltre agli interessi legali di mora successivi al 30.6.24 da calcolarsi unicamente sull'importo differenziale di € 1443,93 e non contabilizzati dal CT .
3. Sulla domanda attorea di risarcimento per lite temeraria.
Non può essere accolta la domanda dell'attore di condanna della controparte al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria. Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (malafede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo.
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422).
La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15- 2-2007, n.
3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
Nel caso in esame del resto parte convenuta ha chiarito che l'“identificazione era stata ritenuta dal non congrua in quanto pervenendo le precedenti richieste da parte di procuratori CP_2
l'identificazione doveva essere riferita agli stessi”, inoltre parte attrice aveva chiesto l'importo di € 20.000,00 , mentre è stato liquidato – all'esito della CT - un importo inferiore a quello richiesto., e parte convenuta non ha contestato l'importo dovuto a titolo di sorta capitale.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, come da nota spese depositata in atti, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. atteso che l'Avv. Imparato si è dichiarato antistatario.
Le spese di CT devono essere poste a carico di parte convenuta avendovi dato causa.
5. Sulla domanda di liquidazione delle spese stragiudiziali.
Con riferimento infine alla richiesta di liquidazione delle spese relative alla fase pregiudiziale
, nella nota spese depositata, sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito, in continuità con giurisprudenza delle Sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Ne consegue che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Orbene anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n.
9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n.
14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande" (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 10 luglio 2017, n. 16990).
Ne consegue che nel caso in esame le spese stragiudiziali , anche se poi poste nella nota spese depositata, possono essere liquidate poiché tempestivamente richieste dall'attore e comunque riferite ad una causa in materia assicurativa, dove l'attività stragiudiziale è necessaria alla proposizione della domanda ( mediazione ) per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Accoglie la domanda e per l'effetto accertato che è tenuta al pagamento di € CP_1
14.012,73 in favore di , condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 Pt_1
di quanto del predetto importo non ancora corrisposto e cioè € 1.516,83 oltre agli
[...] interessi legali di mora successivi al 30.6.24 da calcolarsi unicamente sull'importo differenziale di € 1443,93 e non contabilizzati dal CT;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite giudiziali in favore di CP_1 Pt_1
che liquida in euro 6.600,10, oltre spese generali al 15% , Iva e cpa se dovute per
[...] legge, da distrarsi in favore dell'avv. Imparato Giovanni;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite stragiudiziali per la mediazione in CP_1
favore di che liquida in euro 3.043,00, oltre spese generali al 15% , Iva e cpa se Parte_1
dovute per legge;
4. Pone le spese del CT definitivamente a carico di;
CP_1
5. Rigetta la domanda formulata ex art. 96 cpc.
Torre Annunziata, 5 aprile 2025
Il giudice monocratico
dott. ssa Luisa Zicari