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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1792/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 12/05/2025
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FILANNINO VITO e BORRACCINO Parte_1
ANTONIO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Libertà n. 73, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAPURSO MARIA CRISTINA, giusta procura CP_1 in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via S. Antonio n. 35, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio civile in Barletta il 12/1/2016 (atto CP_1
n. 2, parte I, anno 2016).
Con decreto del 14/5/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
15/5/2025. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 12/9/2025, si è costituita non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione personale, ma chiedendo in parte il rigetto delle domande proposte nel ricorso introduttivo.
Nelle more del giudizio, con deposito telematico del 17/10/2025, i procuratori hanno rappresentato l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni di separazione, sottoscritto dalle stesse in data 16/10/2025.
All'udienza del 22/10/2025 le parti, presenti personalmente, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla predetta convenzione, sottoscritta il 16/10/2025 e depositata telematicamente il 17/10/2025.
Quindi, la causa è stata riservata al Collegio, essendovi stata espressa rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori nata l'[...], e , nata il [...], non sono in contrasto Per_1 Per_2 con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Barletta il 12/1/2016, alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta dalle parti il 16/10/2025 e depositata telematicamente il 17/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 12/05/2025
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FILANNINO VITO e BORRACCINO Parte_1
ANTONIO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Libertà n. 73, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAPURSO MARIA CRISTINA, giusta procura CP_1 in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via S. Antonio n. 35, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio civile in Barletta il 12/1/2016 (atto CP_1
n. 2, parte I, anno 2016).
Con decreto del 14/5/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
15/5/2025. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 12/9/2025, si è costituita non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione personale, ma chiedendo in parte il rigetto delle domande proposte nel ricorso introduttivo.
Nelle more del giudizio, con deposito telematico del 17/10/2025, i procuratori hanno rappresentato l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni di separazione, sottoscritto dalle stesse in data 16/10/2025.
All'udienza del 22/10/2025 le parti, presenti personalmente, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla predetta convenzione, sottoscritta il 16/10/2025 e depositata telematicamente il 17/10/2025.
Quindi, la causa è stata riservata al Collegio, essendovi stata espressa rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori nata l'[...], e , nata il [...], non sono in contrasto Per_1 Per_2 con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Barletta il 12/1/2016, alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta dalle parti il 16/10/2025 e depositata telematicamente il 17/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia