Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
1875/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Antonietta Caputo e dalla p. avv. Noemi D'Esposito, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Sant'Agnello, alla via A. Balsamo n. 35
RICORRENTE
E
, c.f. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 alla Via Alberi n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Fiengo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cercola (NA) al Corso Domenico Riccardi n.
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RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8.01.2025, le parti dichiaravano di volersi separare consensualmente, rinunciando alle rispettive richieste, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto congiuntamente in data 20.12.2024.
1
Il Pubblico Ministero, in data 16.01.2025, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi recependo le condizioni dagli stessi concordate.
MOTIVI N FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il resistente in Piano di Sorrento (NA) il 07.10.1989, nel corso del quale sono nati i figli (nata il [...] a [...] e (nato il [...] a [...] Persona_1 Persona_2
Equense), esponeva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale del matrimonio a causa di divergenze ed insanabili fratture, allegando, in particolare, l'intrattenimento da parte del marito di una relazione extra coniugale. Aggiungeva che il coniuge, primo ufficiale di coperta, per ragioni lavorative trascorreva gran parte dell'anno lontano da casa;
pertanto, in occasione della pandemia che aveva costretto i due a condividere per un lungo periodo la casa familiare, la crisi matrimoniale si era acuita, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione con assegnazione a sé della casa coniugale e di stabilire a carico del coniuge un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno mensile di euro 800,00 in Persona_1
proprio favore.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla richiesta di separazione, opponendosi alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente. In particolare, sosteneva di essere stato, sin dall'inizio della vita matrimoniale, un marito amorevole e di non aver mai tradito la fiducia della moglie;
deduceva, altresì,
l'indipendenza economica della figlia ritenendo, pertanto, che nessun obbligo di Per_1
mantenimento gravasse a proprio carico nei confronti della stessa;
chiedeva rigettarsi le richieste economiche così come formulate dalla ricorrente e non si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla moglie.
All'udienza presidenziale del 20.09.2023, le parti venivano sentite e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori. I coniugi, pertanto, venivano autorizzati a vivere separatamente;
nulla veniva disposto in ordine alla domanda della ricorrente diretta a porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della figlia primogenita con ella convivente, stante il suo inserimento nel mondo del lavoro, mentre veniva Per_1 determinato nell'importo di euro 800,00 mensili l'assegno a carico del resistente, quale contributo al mantenimento della moglie;
nulla veniva disposto, in ragione della autosufficienza economica dei figli, in ordine all'assegnazione della casa familiare;
dichiarava, infine, inammissibile, visto il difetto
2 di connessione con il presente giudizio, la domanda della ricorrente di divisione in parti uguali delle giacenze presenti sul conto corrente.
Le parti venivano rimesse innanzi al Giudice istruttore.
Con memoria del 06.12.2023, parte ricorrente avanzava domanda di addebito e rimodulava la richiesta di mantenimento in suo favore, domandando di porre a carico del marito un assegno di euro
2.500,00. Insisteva, infine, nella domanda di assegnazione della casa coniugale.
Con memoria del 18.12.2023, il resistente si opponeva alla richiesta di addebito e si riportava alla comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto delle richieste economiche così come formulate dalla ricorrente.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. rigettava le istanze di prova testimoniale articolate dalle parti e rinviava all'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.12.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, di volersi separare consensualmente rinunciando alle rispettive richieste;
il G.I., con ordinanza resa all'esito di udienza cartolare, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto opportuno integrare lo stesso con la specifica previsione della rinuncia alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, rinviava all'udienza del
8.01.2025 onde verificare il deposito dell'accordo, invitando i difensori a rassegnare conclusioni congiunte. Le parti, con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 8.01.2025, provvedevano ad apportare le opportune modifiche all'accordo sottoscritto e chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò detto, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Infatti, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale. La separazione, stante la rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito, va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie relative alle condizioni di separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare, le parti hanno concordato il versamento in favore della ricorrente dell'importo mensile di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento e che la casa coniugale,
3 costituita dall'immobile sito in Meta alla via Alberi n. 2, colorata in blu nella piantina allegata all'accordo, sia assegnata a , la quale vi abiterà unitamente ai figli, mentre al sig. Parte_1
viene assegnata l'altra porzione della proprietà designata dal colore rosso;
che la manutenzione Per_1
delle parti comuni di detta proprietà sarà affidata a terzi e posta a carico del sig. . Si dà altresì Per_1
atto che le parti hanno dichiarato che è stata sciolta la comunione per le cose comuni e che i coniugi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e il raggiungimento dell'accordo, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata il [...] a [...] e Parte_1
(nato il [...] a [...]); Controparte_1
2) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di mantenimento di euro 1.500,00 a mezzo bonifico sul conto corrente di quest'ultima;
3) dà atto che le parti hanno regolato i loro reciproci rapporti patrimoniali come indicato in parte motiva;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 56, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1989);
5) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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