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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con l'avvocato Giovanni Bonato Parte_5 Parte_6 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1 nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “- i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (anche chiamato o ), cittadino italiano, nato a [...]_2 Persona_3
Capergnanica, (provincia di Cremona) in data 26/05/1853 (v. all. 3). - (o Persona_1 [...]
o ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai Per_2 Persona_3 naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). - (o o ) ha contratto Persona_1 Persona_2 Persona_3 matrimonio con nella città di Florianópolis (Brasile), in data Controparte_2
13/02/1892 (v. all. 5). - dall'unione coniugale tra (o o Persona_1 Persona_2 [...]
) e (o o ) è nata: Per_3 Controparte_2 Controparte_3 Persona_4
● , nata in data [...], nella città di Florianópolis (Brasile). Nonostante Persona_5 approfondite ricerche non è stato rinvenuto l'atto di matrimonio tra (o Persona_5 [...]
o o e Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
come risulta dal certificato negativo di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché
[...] tradotto e apostillato (v. all. 6 e 7). - dall'unione coniugale tra (o Persona_6 [...]
o e è nata: ● Persona_7 Per_5 Persona_8 Persona_9 [...]
nata in data [...], nella città di Florianópolis (Brasile), dove ha contratto Per_10 matrimonio con , in data 15/09/1958 (v. all. 8 e 9). Successivamente al Persona_11 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . - da Persona_10 Persona_12 [...]
e da padre sconosciuto è nato in data [...], nella città di Per_10 Persona_13
Florianópolis (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_14
22/12/1973, nella città di Imaruí, Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio,
passerà a chiamarsi con il nome da - dall'unione Persona_14 Per_14 Persona_15 coniugale tra e sono nati: ● la Persona_13 Persona_16 Parte_2 ricorrente, nata in data [...], nella città di Florianópolis, Brasile (v. all. 12). ●
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Florianópolis, Brasile, Parte_3 dove ha contratto matrimonio con in data 03/12/2004 (v. all. 13 e Persona_17
14). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Per_17 Persona_17 nome ● il ricorrente, nato in [...]_17 Parte_7 Parte_1
29/01/1995, nella città di São José, Brasile (v. all. 15). - dall'unione coniugale tra Parte_3
e sono nati: ● la
[...] Controparte_4 Parte_4 ricorrente, nata in data [...], nella città di Florianópolis, Brasile (v. all. 16). ●
[...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Florianópolis, Brasile (v. Parte_5 all. 17). la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_5
Florianópolis, Brasile (v. all. 18)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte resistente, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 3 Persona_1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. 4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente, che si è rimessa alla decisione del giudice, abbia dato causa all'affare.
Le spese processuali vanno compensate.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e sono cittadini italiani.
[...] Parte_5 Parte_6
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa le spese processuali.
Brescia, 25.9.2025
Il giudice
Christian Colombo