Articolo 3 della Legge 10 ottobre 1950, n. 877
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 novembre 1950
Art. 3.
Sono a totale carico degli allievi delle Accademie le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonche' quelle di carattere personale e straordinario.
Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno di volta in volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.
Entrata in vigore il 28 novembre 1950