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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 /37917
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 23.05.2025, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Attenzione distrazione delle spese di lite a favore di legale di CP_1
Milano, 11.06.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/37917
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37917/2024, promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 PartitaIVA_1
con il patrocinio del'avv. Luce Meola ( ) ed CP_3 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Verga n. 14.
ATTORE/I
Contro
(C.f. ), in persona del Sindaco pro tempore , Controparte_4 P.IVA_2 Persona_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello Mandarano (C.f. ), Maria C.F._2
Rosa Sala (C.f. ) e Vincenza Palmieri (C.f. ), presso C.F._3 C.F._4
i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via Della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura
Comunale.
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: rassegnate come da note scritte depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec al di Milano in data 23.10.2024, CP_4 Controparte_2 ha inteso impugnare l'ingiunzione di pagamento n. 20240430996682881428050, di Euro 29.146,74, notificata in data 2.10.2024, riferentesi a n. 106 sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia Locale di Milano negli anni 2020 - 2021 per infrazioni al Codice della Strada. Parte attrice opponente ha dedotto la nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione, in quanto i verbali di accertamento delle violazioni non sono stati allegati, ma semplicemente richiamati con indicazione numerica, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 della L. n. 689/1981, l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata regolare notifica dei verbali di accertamento, con conseguente mancata formazione del titolo e irregolarità di formazione del ruolo.
La difesa di parte attrice ha, pertanto, concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta e nel merito di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/infondatezza della pretesa creditoria azionata dal in Controparte_4 subordine di dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 13.12.2024 il , che Controparte_4 ha dedotto ed eccepito quanto segue.
L'ingiunzione impugnata è stata emessa in relazione a complessive n. 106 sanzioni amministrative, comminate nei confronti della società opponente dalla Polizia Locale di Milano, nel periodo 6.1.2020
– 12.05.2021, per accertate violazioni, contestate con altrettanti verbali, tutti regolarmente notificati all'attrice entro il termine di legge nel periodo 12.02.2020 – 16.06.2021, come comprovato dalla documentazione agli atti al soggetto risultato intestatario / locatario dei veicoli con i quali erano state commesse le violazioni, ossia la la notifica veniva effettuata a mezzo PEC alla Controparte_2 società debitrice.
In particolare, dalle verifiche espletate presso il PRA e la Motorizzazione Civile, alla data delle violazioni, è risultata proprietaria del veicolo targato EN061AV, mentre è risultata CP_1 proprietaria del veicolo targato FF865KY la società , la quale ha Controparte_5 provveduto a comunicare alla Polizia Locale i dati della quale locataria Parte_1 del veicolo stesso nel periodo delle infrazioni sottese.
Non risultando intervenuto il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione dei verbali e non essendo stati gli stessi impugnati con ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.), gli stessi sono pertanto diventati “titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, come disposto dall'art. 203 C.d.S., acquisendo il carattere di assoluta intangibilità.
Parte opposta ha dedotto la legittima applicazione dell'art. 27 L. 689/1981, atteso che le somme ingiunte hanno natura di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
La difesa del ha pertanto concluso chiedendo di non accogliere l'istanza di sospensione CP_4 dell'esecutività dell'atto impugnato e nel merito di respingere l'opposizione perché infondata.
Depositate le memorie istruttorie, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., nel corso della prima udienza del 1.04.2025 il giudice, constatata la natura documentale della controversia, rinviava per il combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c c.p.c., assegnando termine perentorio per il deposito di note sostitutive d'udienza al 22.05.2025.
A scioglimento della riserva assunta in data 23.05.2025 il giudice, verificato il deposito delle note d'udienza, ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che la difesa del ha documentalmente provato l'avvenuta CP_4 regolare notifica di tutti e 106 i verbali di accertamento delle infrazioni commesse;
dalle allegazioni documentali depositate tutte originariamente con la comparsa di costituzione (doc. 1 del e CP_4 poi integrate a seguito delle eccezioni svolte da parte convenuta con le memorie istruttorie, emerge che i verbali di contestazione sono stati regolarmente e tempestivamente notificati al trasgressore, che risulta essere in quanto proprietaria, ovvero locataria dei veicoli con i quali le suddette Controparte_2 infrazioni sono state commesse, mediante notificazione all'indirizzo PEC della società.
Il convenuto ha chiarito che, trattandosi di accertamenti effettuati in assenza del trasgressore CP_4
(alcune a mezzo impianti di rilevazione automatica), non è stato possibile contestare immediatamente le violazioni all'interessato, violazioni che sono state in ogni caso notificate nei termini, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., a mezzo PEC inviate all'indirizzo digitale della società attrice opponente.
In particolare, si rileva che il doc. 1 allegato dalla difesa del alla comparsa di costituzione CP_4 contiene copia del Verbale di Accertamento d'Infrazione al Codice della Strada, relativa relazione di notifica contenente il corrispondente numero di verbale, messaggio di posta elettronica, anch'esso contenente il numero di riferimento del verbale, messaggio corredato sia dalla ricevuta di accettazione che dalla ricevuta di consegna, entrambe complete di tutti gli elementi (ed in ogni caso contenenti il numero di riferimento del singolo verbale). Tutto ciò per ciascuno del 106 verbali di contestazione prodromici al provvedimento impugnato.
Questo giudice ritiene, pertanto, che parte convenuta abbia provato la regolare, tempestiva notifica di tutti i verbali già con l'atto di costituzione in giudizio e che i successivi depositi, avvenuti con la seconda e la terza memoria istruttoria siano consistiti nella produzione dei medesimi atti in formato differente, escludendo che la parte sia incorsa in preclusioni o decadenze.
Pertanto, i 106 verbali, pur correttamente notificati, non sono stati impugnati nei termini dall'odierna opponente, né la stessa ha provveduto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Alla luce delle evidenze documentali si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido.
In altri termini, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini di legge, i 106 verbali di accertamento sono divenuti definitivi.
Dalla definitività dei titoli esecutivi discende l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti azionati, atteso che tutti i verbali sono stati notificati nel 2020 – 2021 e l'ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910 è stata notificata in data 2.10.2024.
Parimenti non sono fondati e non possono trovare accoglimento i motivi d'impugnazione formulati da parte attrice con riferimento al difetto di motivazione o a presunti vizi dell'ingiunzione fiscale.
Sul punto si osserva che l'ingiunzione fiscale è stata adottata ai sensi dell'art. 3, R.D. n. 639/1910, il cui presupposto giuridico è rappresentato dai verbali divenuti definitivi, che la stessa contiene tutti gli elementi previsti per legge, compresa l'indicazione delle fonti del credito del le norme CP_4 applicate e i termini per l'impugnazione. Del resto la giurisprudenza è costante nell'affermare che, l'obbligo di motivazione sancito, in via generale, dall'art. 3, primo comma, l. 241/90 concerne i soli atti di natura "provvedimentale", tra i quali non possono essere ricompresi gli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni del C.d.S. (C. Stato, Sez. III, 11 febbraio 1997, n. 121; Sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6160; Sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1786); in particolare il Supremo Collegio ha stabilito che: “…. in tema di violazione delle norme del codice della strada, a rendere legittima la contestazione è sufficiente che il relativo atto contenga "gli estremi necessari ad individuare
l'imputazione e il processo verbale di riferimento" (Cass. 10 luglio 2003, n. 10858), il quale, d'altro canto, contrariamente a quel che sembra supporre la ricorrente, non deve contenere l'indicazione analitica delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'incolpazione, ma solo la "sommaria" esposizione del fatto (art. 385, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495)…” (Corte Cassazione 30 dicembre 2004, n. 24263).
Altrettanto infondato è il motivo addotto da parte attrice opponente di illegittimità dell'atto impugnato perché mancante dell'indicazione del responsabile del procedimento, motivo peraltro smentito documentalmente, atteso che alla pagina 8 dell'ingiunzione impugnata (doc. 1 di entrambo le parti)
è indicato il nominativo del responsabile del procedimento, individuato nel “Dirigente responsabile della riscossione”, ovvero il Dott. autore della sottoscrizione Persona_2 dell'ingiunzione, in qualità di Direttore di Area . Parte_2
Quanto all'ulteriore doglianza della società attrice di nullità dell'ingiunzione impugnata per illecita maggiorazione del 10% ex art. 27 Legge n. 689/1981, si osserva quanto segue.
L'art. 206 del Codice della Strada dispone che “Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”. Ai sensi dell'art. 27 L. 689/1981, "in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti". È evidente come la ratio della norma sia quella di scoraggiare le inadempienze e stimolare la spontanea osservanza delle sanzioni pecuniarie.
La Corte Costituzionale ha precisato che la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dal citato art. 27, comma 6, a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (ordinanza n. 308/1999 del 7 luglio 1999).
L'applicazione della maggiorazione in questione, pertanto, in ragione della sua natura di sanzione aggiuntiva, presuppone la (sola) ricorrenza di taluni elementi oggettivi (la esigibilità della sanzione principale, il ritardo rispetto ai termini di pagamento indicati nel provvedimento sanzionatorio) come soggettivi (imputabilità e volontarietà del ritardo stesso).
Nel caso in esame, in ragione della prova dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative, può ritenersi integrato il presupposto previsto dall'art. 206 Codice della Strada. La società attrice, infatti, avendo regolarmente ricevuto la notifica dei 106 verbali di accertamento avrebbe potuto esercitare la scelta di pagare in misura ridotta.
Sul punto la Corte di Cassazione si è pronunciata due volte, dando indicazioni opposte: una prima volta con sentenza 3701/2007 con la quale in poche righe, ha ritenuto che l'art. 203 C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%; una seconda volta con sentenza 22100/2007 con la quale, sempre in poche righe, ha ritenuto il contrario, evidenziando che la somma di cui all'art. 203, co. 3, viene aumentata di un decimo per ogni semestre ai sensi dell'art. 27 in esame;
la giurisprudenza di questo Tribunale, invece, si è espressa nel senso di ritenere applicabile l'art. 27 L. 689/81 (sentenze
9937/12 e 9357/2009).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato (cfr. Sentenza n. 1884 del
01/02/2016 - Rv. 639142) che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo,
e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; la Corte ha osservato che debbono essere applicate le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell'art. 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.
Quanto poi al momento di decorrenza della sanzione aggiuntiva, vale richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. sent. n. 23318 del 04/11/2009 - Rv.
609819) secondo la quale “in tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (previsto dall'art. 23 della legge n. 689/1981) non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della P.A. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione. Ne deriva che nel caso in cui il giudice eserciti siffatto potere, riducendo l'ammontare della sanzione irrogata, il termine iniziale al quale occorre fare riferimento per l'accertamento di un eventuale ritardo nel pagamento da parte del soggetto sanzionato e, dunque, del diritto dell'ente a conseguire le maggiorazioni previste dall'art. 27 della citata legge, è costituito dalla data di emissione del provvedimento amministrativo opposto e non dalla data in cui è diventata esecutiva la sentenza che ha deciso sull'opposizione; in particolare il termine iniziale al quale occorre fare riferimento per l'accertamento di un eventuale ritardo nel pagamento da parte del soggetto sanzionato e, dunque, del diritto dell'ente a conseguire le maggiorazioni previste dall'art. 27 della citata Legge, è costituito dalla data di emissione del provvedimento amministrativo opposto”.
In definitiva, per quanto attiene al caso di specie, l'art. 206 C.d.S. è norma chiara e non necessita di interpretazione: sia nel caso in cui il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, non effettui il pagamento della somma pari al minimo fissato dalle singole norme (pagamento in misura ridotta come consentito dall'articolo 202, co. 1, C.d.S.), sia nel caso in cui il trasgressore entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione adottata dal prefetto a seguito di ricorso ai sensi dell'articolo 203 C.d.S., alla quale si ritiene del tutto equiparabile l'ordinanza ingiunzione adottata sulla base del R.D. n. 639/1910, non effettui il pagamento della somma ingiunta, determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, come previsto dall'art. 204, la riscossione delle somme dovute è regolata dall'articolo 27 della legge 689/81.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento con la conseguenza che essa va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'impugnazione proposta da avverso l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 20240430996682881428050, di Euro 29.146,74, notificata in data 2.10.2024, confermandola;
- condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del delle spese di lite, Controparte_4 che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
Milano.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 23.05.2025, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Attenzione distrazione delle spese di lite a favore di legale di CP_1
Milano, 11.06.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/37917
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37917/2024, promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 PartitaIVA_1
con il patrocinio del'avv. Luce Meola ( ) ed CP_3 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Verga n. 14.
ATTORE/I
Contro
(C.f. ), in persona del Sindaco pro tempore , Controparte_4 P.IVA_2 Persona_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello Mandarano (C.f. ), Maria C.F._2
Rosa Sala (C.f. ) e Vincenza Palmieri (C.f. ), presso C.F._3 C.F._4
i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via Della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura
Comunale.
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: rassegnate come da note scritte depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec al di Milano in data 23.10.2024, CP_4 Controparte_2 ha inteso impugnare l'ingiunzione di pagamento n. 20240430996682881428050, di Euro 29.146,74, notificata in data 2.10.2024, riferentesi a n. 106 sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia Locale di Milano negli anni 2020 - 2021 per infrazioni al Codice della Strada. Parte attrice opponente ha dedotto la nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione, in quanto i verbali di accertamento delle violazioni non sono stati allegati, ma semplicemente richiamati con indicazione numerica, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 della L. n. 689/1981, l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata regolare notifica dei verbali di accertamento, con conseguente mancata formazione del titolo e irregolarità di formazione del ruolo.
La difesa di parte attrice ha, pertanto, concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta e nel merito di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/infondatezza della pretesa creditoria azionata dal in Controparte_4 subordine di dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 13.12.2024 il , che Controparte_4 ha dedotto ed eccepito quanto segue.
L'ingiunzione impugnata è stata emessa in relazione a complessive n. 106 sanzioni amministrative, comminate nei confronti della società opponente dalla Polizia Locale di Milano, nel periodo 6.1.2020
– 12.05.2021, per accertate violazioni, contestate con altrettanti verbali, tutti regolarmente notificati all'attrice entro il termine di legge nel periodo 12.02.2020 – 16.06.2021, come comprovato dalla documentazione agli atti al soggetto risultato intestatario / locatario dei veicoli con i quali erano state commesse le violazioni, ossia la la notifica veniva effettuata a mezzo PEC alla Controparte_2 società debitrice.
In particolare, dalle verifiche espletate presso il PRA e la Motorizzazione Civile, alla data delle violazioni, è risultata proprietaria del veicolo targato EN061AV, mentre è risultata CP_1 proprietaria del veicolo targato FF865KY la società , la quale ha Controparte_5 provveduto a comunicare alla Polizia Locale i dati della quale locataria Parte_1 del veicolo stesso nel periodo delle infrazioni sottese.
Non risultando intervenuto il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione dei verbali e non essendo stati gli stessi impugnati con ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.), gli stessi sono pertanto diventati “titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, come disposto dall'art. 203 C.d.S., acquisendo il carattere di assoluta intangibilità.
Parte opposta ha dedotto la legittima applicazione dell'art. 27 L. 689/1981, atteso che le somme ingiunte hanno natura di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
La difesa del ha pertanto concluso chiedendo di non accogliere l'istanza di sospensione CP_4 dell'esecutività dell'atto impugnato e nel merito di respingere l'opposizione perché infondata.
Depositate le memorie istruttorie, ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., nel corso della prima udienza del 1.04.2025 il giudice, constatata la natura documentale della controversia, rinviava per il combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c c.p.c., assegnando termine perentorio per il deposito di note sostitutive d'udienza al 22.05.2025.
A scioglimento della riserva assunta in data 23.05.2025 il giudice, verificato il deposito delle note d'udienza, ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che la difesa del ha documentalmente provato l'avvenuta CP_4 regolare notifica di tutti e 106 i verbali di accertamento delle infrazioni commesse;
dalle allegazioni documentali depositate tutte originariamente con la comparsa di costituzione (doc. 1 del e CP_4 poi integrate a seguito delle eccezioni svolte da parte convenuta con le memorie istruttorie, emerge che i verbali di contestazione sono stati regolarmente e tempestivamente notificati al trasgressore, che risulta essere in quanto proprietaria, ovvero locataria dei veicoli con i quali le suddette Controparte_2 infrazioni sono state commesse, mediante notificazione all'indirizzo PEC della società.
Il convenuto ha chiarito che, trattandosi di accertamenti effettuati in assenza del trasgressore CP_4
(alcune a mezzo impianti di rilevazione automatica), non è stato possibile contestare immediatamente le violazioni all'interessato, violazioni che sono state in ogni caso notificate nei termini, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., a mezzo PEC inviate all'indirizzo digitale della società attrice opponente.
In particolare, si rileva che il doc. 1 allegato dalla difesa del alla comparsa di costituzione CP_4 contiene copia del Verbale di Accertamento d'Infrazione al Codice della Strada, relativa relazione di notifica contenente il corrispondente numero di verbale, messaggio di posta elettronica, anch'esso contenente il numero di riferimento del verbale, messaggio corredato sia dalla ricevuta di accettazione che dalla ricevuta di consegna, entrambe complete di tutti gli elementi (ed in ogni caso contenenti il numero di riferimento del singolo verbale). Tutto ciò per ciascuno del 106 verbali di contestazione prodromici al provvedimento impugnato.
Questo giudice ritiene, pertanto, che parte convenuta abbia provato la regolare, tempestiva notifica di tutti i verbali già con l'atto di costituzione in giudizio e che i successivi depositi, avvenuti con la seconda e la terza memoria istruttoria siano consistiti nella produzione dei medesimi atti in formato differente, escludendo che la parte sia incorsa in preclusioni o decadenze.
Pertanto, i 106 verbali, pur correttamente notificati, non sono stati impugnati nei termini dall'odierna opponente, né la stessa ha provveduto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Alla luce delle evidenze documentali si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido.
In altri termini, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini di legge, i 106 verbali di accertamento sono divenuti definitivi.
Dalla definitività dei titoli esecutivi discende l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti azionati, atteso che tutti i verbali sono stati notificati nel 2020 – 2021 e l'ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910 è stata notificata in data 2.10.2024.
Parimenti non sono fondati e non possono trovare accoglimento i motivi d'impugnazione formulati da parte attrice con riferimento al difetto di motivazione o a presunti vizi dell'ingiunzione fiscale.
Sul punto si osserva che l'ingiunzione fiscale è stata adottata ai sensi dell'art. 3, R.D. n. 639/1910, il cui presupposto giuridico è rappresentato dai verbali divenuti definitivi, che la stessa contiene tutti gli elementi previsti per legge, compresa l'indicazione delle fonti del credito del le norme CP_4 applicate e i termini per l'impugnazione. Del resto la giurisprudenza è costante nell'affermare che, l'obbligo di motivazione sancito, in via generale, dall'art. 3, primo comma, l. 241/90 concerne i soli atti di natura "provvedimentale", tra i quali non possono essere ricompresi gli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni del C.d.S. (C. Stato, Sez. III, 11 febbraio 1997, n. 121; Sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6160; Sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1786); in particolare il Supremo Collegio ha stabilito che: “…. in tema di violazione delle norme del codice della strada, a rendere legittima la contestazione è sufficiente che il relativo atto contenga "gli estremi necessari ad individuare
l'imputazione e il processo verbale di riferimento" (Cass. 10 luglio 2003, n. 10858), il quale, d'altro canto, contrariamente a quel che sembra supporre la ricorrente, non deve contenere l'indicazione analitica delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'incolpazione, ma solo la "sommaria" esposizione del fatto (art. 385, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495)…” (Corte Cassazione 30 dicembre 2004, n. 24263).
Altrettanto infondato è il motivo addotto da parte attrice opponente di illegittimità dell'atto impugnato perché mancante dell'indicazione del responsabile del procedimento, motivo peraltro smentito documentalmente, atteso che alla pagina 8 dell'ingiunzione impugnata (doc. 1 di entrambo le parti)
è indicato il nominativo del responsabile del procedimento, individuato nel “Dirigente responsabile della riscossione”, ovvero il Dott. autore della sottoscrizione Persona_2 dell'ingiunzione, in qualità di Direttore di Area . Parte_2
Quanto all'ulteriore doglianza della società attrice di nullità dell'ingiunzione impugnata per illecita maggiorazione del 10% ex art. 27 Legge n. 689/1981, si osserva quanto segue.
L'art. 206 del Codice della Strada dispone che “Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”. Ai sensi dell'art. 27 L. 689/1981, "in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti". È evidente come la ratio della norma sia quella di scoraggiare le inadempienze e stimolare la spontanea osservanza delle sanzioni pecuniarie.
La Corte Costituzionale ha precisato che la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dal citato art. 27, comma 6, a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (ordinanza n. 308/1999 del 7 luglio 1999).
L'applicazione della maggiorazione in questione, pertanto, in ragione della sua natura di sanzione aggiuntiva, presuppone la (sola) ricorrenza di taluni elementi oggettivi (la esigibilità della sanzione principale, il ritardo rispetto ai termini di pagamento indicati nel provvedimento sanzionatorio) come soggettivi (imputabilità e volontarietà del ritardo stesso).
Nel caso in esame, in ragione della prova dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative, può ritenersi integrato il presupposto previsto dall'art. 206 Codice della Strada. La società attrice, infatti, avendo regolarmente ricevuto la notifica dei 106 verbali di accertamento avrebbe potuto esercitare la scelta di pagare in misura ridotta.
Sul punto la Corte di Cassazione si è pronunciata due volte, dando indicazioni opposte: una prima volta con sentenza 3701/2007 con la quale in poche righe, ha ritenuto che l'art. 203 C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%; una seconda volta con sentenza 22100/2007 con la quale, sempre in poche righe, ha ritenuto il contrario, evidenziando che la somma di cui all'art. 203, co. 3, viene aumentata di un decimo per ogni semestre ai sensi dell'art. 27 in esame;
la giurisprudenza di questo Tribunale, invece, si è espressa nel senso di ritenere applicabile l'art. 27 L. 689/81 (sentenze
9937/12 e 9357/2009).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato (cfr. Sentenza n. 1884 del
01/02/2016 - Rv. 639142) che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo,
e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; la Corte ha osservato che debbono essere applicate le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell'art. 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.
Quanto poi al momento di decorrenza della sanzione aggiuntiva, vale richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. sent. n. 23318 del 04/11/2009 - Rv.
609819) secondo la quale “in tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (previsto dall'art. 23 della legge n. 689/1981) non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della P.A. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione. Ne deriva che nel caso in cui il giudice eserciti siffatto potere, riducendo l'ammontare della sanzione irrogata, il termine iniziale al quale occorre fare riferimento per l'accertamento di un eventuale ritardo nel pagamento da parte del soggetto sanzionato e, dunque, del diritto dell'ente a conseguire le maggiorazioni previste dall'art. 27 della citata legge, è costituito dalla data di emissione del provvedimento amministrativo opposto e non dalla data in cui è diventata esecutiva la sentenza che ha deciso sull'opposizione; in particolare il termine iniziale al quale occorre fare riferimento per l'accertamento di un eventuale ritardo nel pagamento da parte del soggetto sanzionato e, dunque, del diritto dell'ente a conseguire le maggiorazioni previste dall'art. 27 della citata Legge, è costituito dalla data di emissione del provvedimento amministrativo opposto”.
In definitiva, per quanto attiene al caso di specie, l'art. 206 C.d.S. è norma chiara e non necessita di interpretazione: sia nel caso in cui il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, non effettui il pagamento della somma pari al minimo fissato dalle singole norme (pagamento in misura ridotta come consentito dall'articolo 202, co. 1, C.d.S.), sia nel caso in cui il trasgressore entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione adottata dal prefetto a seguito di ricorso ai sensi dell'articolo 203 C.d.S., alla quale si ritiene del tutto equiparabile l'ordinanza ingiunzione adottata sulla base del R.D. n. 639/1910, non effettui il pagamento della somma ingiunta, determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, come previsto dall'art. 204, la riscossione delle somme dovute è regolata dall'articolo 27 della legge 689/81.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento con la conseguenza che essa va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'impugnazione proposta da avverso l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 20240430996682881428050, di Euro 29.146,74, notificata in data 2.10.2024, confermandola;
- condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del delle spese di lite, Controparte_4 che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
Milano.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo