Articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 708Articolo 701
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Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti, sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119 .
3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.
(46) (62) ((101)) -------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 , come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio". -------------- AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3". -------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 nel modificare l' art. 7, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 11, lettera b)) che "Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
[...]
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' incrementato di 24 unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".
Entrata in vigore il 25 maggio 2023
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