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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 6262/2022 promossa con atto di citazione depositato in data 11/10/2022
da
(C.F. ), con _1 P.IVA_1
l'Avv. MARANGONI ALESSANDRO, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TAGLIO DI PO
(RO)
- parte attrice - contro
(C.F. , con l'Avv. PALADIN FRANCESCO, CP P.IVA_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in SAN VENDEMIANO (TV)
- parte convenuta -
***
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni di parte attrice:
- per : “Voglia il Tribunale adito, _1 respin e difesa: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta (C.F. e P. CP IVA: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 in S ia A. Palladio, 3 in quanto reSasi inadempiente rispetto all'obbligazione di consegnare l'autoveicolo marca Corvette, modello convertibile, targato CW722RL, colore blu, interni nocciola, alimentazione benzina, Km percorsi 71500 circa venduto all'attrice (ora _1 CP_2 [...]
per le ragioni descritte in proemio;
_1
1 2) Conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta (C.F. e P. IVA: ) in persona del legale rappresentante CP P.IVA_2 pro tempore, con sede in San Fior (TV) via A. Palladio, 3 per il danno subito dall'attrice (ora _1 CP_2 _1
derivante dalla mancata vendita del veicolo stesso per le ragioni
[...] di cui in proemio;
3) Per l'effetto condannare la convenuta (C.F. e P. IVA: CP
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2 ia A. Palladio, 3 in favore dell'attrice _1 al risarcimento dei danni dalla stessa patiti quantificati in €
[...] 20.000,00 ovvero nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in proemio;
4) Con vittoria delle spese e compensi di lite.”
Conclusioni di parte convenuta:
- per “In via principale CP Rigettarsi tutte le domande avversarie anche in via istruttoria. Condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In via subordinata Ridurre la richiesta risarcitoria di controparte ex art. 1227 c.c. o in via equitativa da parte del Giudice. In ogni caso Spese e compensi professionali rifusi. In via istruttoria […]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'attrice deduce che in data 01.09.2021 l'impresa di _1 CP_2
ha sottoscritto una proposta di acquisto di un autoveicolo usato dalla
[...]
corrispondendo il prezzo complessivo di € 30.000,00, con CP
l'accordo che la consegna del mezzo sarebbe avvenuta a seguito di una riparazione alla cappotta, da effettuarsi ad opera della venditrice. allega, quindi, di avere rivenduto, in data 21.09.2021, il _1 medesimo veicolo ad un terzo al prezzo di € 40.000,00, incassando l'importo di
€ 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
In data 20.10.2021 l'azienda dell'impresa è Controparte_3 confluita nella neo-costituita società , _1 odierna attrice.
L'attrice deduce che l'auto non le sarebbe stata consegnata dalla convenuta tempestivamente, ma solo in data 22.12.2021, cosicché il terzo acquirente avrebbe risolto il contratto, pretendendo il pagamento del doppio della caparra corrisposta. Pertanto, imputa a la responsabilità _1 CP dei danni subiti, quantificati in € 10.000,00 a titolo di mancato guadagno sul
2 prezzo concordato per la rivendita del veicolo ed € 20.000,00 pari al doppio della caparra corrisposta al terzo acquirente.
1.2 si è tempestivamente costituita, eccependo, in primo luogo, CP il difetto di legittimazione attiva in capo a _1
CF , giacché titolare del contratto era
[...] P.IVA_3 Controparte_3
(P.IVA ).
[...] P.IVA_4
Deduce, in ogni caso, l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, atteso che le parti avevano concordato la necessità della riparazione, senza però prevedere una data per la consegna dell'automobile, e che l'intervento aveva richiesto del tempo a causa della necessità di ordinare un pezzo di ricambio direttamente alla casa madre produttrice dell'auto negli Stati Uniti ed in periodo Covid, circostanza di cui l'attrice era stata informata. eccepisce, poi, la simulazione assoluta o comunque l'inefficacia CP del contratto tra di ed il terzo acquirente, contratto _1 CP_2 concluso prima ancora del perfezionamento della proposta di acquisto attorea, datata 01.09.2021, senza che il terzo avesse nemmeno visionato l'auto e ad un prezzo fuori mercato.
La convenuta rileva, inoltre, che la responsabilità dei danni asseritamente subiti da sarebbe riconducibile all'attrice stessa, che non avrebbe _1 agito con la diligenza del professionista nell'avere compravenduto un bene non nella sua materiale disponibilità e del quale non poteva garantire al proprio acquirente l'immediata consegna. Contesta, in ogni caso, la misura del danno e, in subordine, chiede che il risarcimento venga diminuito ex art. 1227 c.c., per concorso colposo del creditore.
Conclude, quindi, per il rigetto delle domande attoree, nonché per la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
1.3. Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sono state ritenute inammissibili sia le istanze di prova orale formulate dalle parti che l'accertamento richiesto in ordine alla conformità all'originale di pag. 2 del doc.
1 di parte convenuta;
ai fini della prova del danno lamentato da parte attrice, è stato ordinato a di esibire l'estratto del conto corrente Controparte_4 intestato al terzo acquirente sig. ed a parte attrice Persona_1
l'esibizione degli estratti di conto corrente intestati a di _1 CP_5
[...
[...] (P.IVA ) ed a (C.F.
[...] P.IVA_4 _1
). P.IVA_3
All'esito, è emerso che né l'assegno di € 10.000,00 consegnato dal terzo acquirente a a titolo di caparra né l'assegno di € 20.000,00 _1 consegnato da al terzo acquirente quale restituzione del doppio _1 della stessa sono stati incassati.
2. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento di data
22.11.2024.
2.1. Preliminarmente, va osservato che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire individua il diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare (cfr. art. 24 Cost., art. 2097 c.c. e art. 81 c.p.c.); alla carenza di tale prospettazione, consegue l'inammissibilità dell'azione. Per converso, la titolarità del rapporto, sia attiva che passiva, attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda proposta;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, soggiace alla ripartizione dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.
Nel presente giudizio, non vi è dubbio che _1 abbia agito affermando di aver diritto al risarcimento del danno
[...] che ritiene esserle stato arrecato da cosicché la legittimazione CP attiva è sussistente.
Ciò che i convenuti hanno contestato è in realtà che Pt_1 [...] non sia mai stata titolare del contratto asseritamente _1 inadempiuto, contratto sottoscritto dalla terza Pt_1 Pt_1 CP_2
Tuttavia, sin dalla propria costituzione in giudizio, l'attrice ha dedotto e documentato che, al momento della costituzione della Società, in data
20.10.2021, quando il veicolo non era ancora stato materialmente consegnato ma era già stato compravenduto all'attrice, con conseguente trasferimento del Part diritto di proprietà, la socia aveva conferito alla l'azienda della propria impresa individuale di ed espressamente anche il _1 CP_2 veicolo oggetto della presente controversia (cfr. doc. 4 attrice, pag. 3). Tale circostanza non è mai stata specificamente contestata da parte convenuta.
4 Pertanto, risulta provata la legittimazione dell'attrice a far valere nell'odierno giudizio le pretese risarcitorie su cui ci si soffermerà meglio nel prosieguo.
2.2. Quanto al preteso inadempimento del contratto da parte della convenuta, va rilevato che la “proposta di acquisto di autoveicolo usato” avanzata da nei confronti di il 01.09.2021 (cfr. doc. 1 _1 CP attrice) non conteneva alcun termine per la consegna del bene.
Solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, in particolare, nella formulazione del capitolo di prova n. 5, l'attrice ha indicato che le parti si erano accordate verbalmente per la consegna del veicolo entro il giorno
08.09.2021. Tale deduzione, intervenuta quando erano già maturate le preclusioni assertive, pacificamente individuate nel termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., non può essere tenuta in considerazione.
Altresì nessun rilievo ha il disconoscimento operato dall'attrice ex artt. 2712
e 2719 c.c. della conformità rispetto all'originale della copia della proposta d'acquisto depositata da parte convenuta (cfr. doc. 1 convenuta). Invero, la prima pagina di tale documento è identica a quella depositata da parte attrice sub doc. 1 (eccetto che per l'indicazione a penna del numero di matricola del venditore, nella parte in basso a sinistra del foglio, irrilevante in questa sede), mentre la seconda pagina contiene le condizioni generali di vendita ed il consenso al trattamento dei dati personali (rispetto ai quali l'attrice non solleva alcuna contestazione), ma non reca alcuna puntuale indicazione sui tempi di consegna.
È pacifico, in quanto dedotto da entrambe le parti in causa, che l'autovettura dovesse essere consegnata a ad avvenuta riparazione, _1
a cura di del meccanismo di sollevamento della cappotta. CP
Ebbene, non ha dedotto l'inerzia nell'effettuazione della _1 riparazione da parte di , che per converso ha giustificato il tempo CP trascorso con la necessità di ordinare un pezzo di ricambio (braccetto sollevatore della cappotta), diverso da quello che era già disponibile (motorino che azionava il meccanismo di apertura e chiusura della cappotta), direttamente alla casa madre produttrice dell'auto negli Stati Uniti ed in periodo Covid.
5 Né si è premurata di chiedere al giudice di stabilire un termine _1 per l'adempimento, come era sua facoltà ai sensi dell'art. 1183 c.c.
Pertanto, non sussiste alcun inadempimento della convenuta, che ha consegnato l'autoveicolo alla società acquirente in data 22.12.2021 una volta eseguita la riparazione concordata, a distanza di poco più di due mesi dal perfezionamento della vendita, e conseguentemente non sussiste alcun diritto risarcitorio in capo all'attrice connesso al fatto di non avere potuto consegnare prima l'auto al terzo, cui si era nel frattempo obbligata a cederla (seppur il documento 2 attoreo sia intitolato “contratto di vendita”, deve infatti ritenersi che si trattasse soltanto di un contratto preliminare di vendita, tanto che in esso sono espressamente menzionate le “spese inerenti e conseguenti l'atto definitivo di compravendita”, ancora da stipulare).
Ad abundantiam, si aggiunga che, in ogni caso, il danno lamentato dall'attrice non risulta dimostrato: da un lato, quanto al danno corrispondente al doppio della caparra che l'attrice avrebbe dovuto versare al terzo, per l'importo di € 20.000,00, Banca Intesa Sanpaolo, a seguito dell'ordine di esibizione disposto nei suoi confronti, ha dichiarato che il relativo assegno non
è mai stato incassato dal terzo (né l'attrice ha documentato Persona_1 che esso sia stato in altro modo addebitato sul suo conto, riconoscendo, per contro, a verbale dell'udienza in data 19.3.2024, che l'assegno non è stato incassato dal terzo, seppur sia ancora nella sua disponibilità, malgrado siano decorsi addirittura più di tre anni). Dall'altro lato, quanto al danno da mancato guadagno, quantificato nell'importo di € 10.000,00, la circostanza che la convenuta non si fosse impegnata alla consegna dell'auto all'attrice entro un dato termine non consente di ritenere che la “risoluzione del contratto” (così definita dal terzo nella missiva di cui al doc. 6 attoreo, seppur si tratti piuttosto di un recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c.) da parte del terzo sia imputabile alla convenuta. Si aggiunga che le particolarità che caratterizzano detta vendita a favore del terzo (acquisto senza avere preventivamente visionato l'auto, mancato incasso della caparra da parte dell'attrice, come dichiarato dalla Banca a seguito dell'ordine di esibizione, mancato incasso del doppio della caparra da parte del terzo acquirente a distanza di quasi tre anni, malgrado nella missiva sub doc. 6, risalente al
6 29.11.2021, egli si riservasse di agire in giudizio per ottenerla) consentono di mettere in dubbio l'efficacia del contratto intercorso con il terzo.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n.
55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore e della relativa complessità della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.), del numero di udienze e di atti depositati, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e a quelli minimi per la fase istruttoria.
4. Deve altresì accogliersi la domanda di parte convenuta di condanna di parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero l'attrice, all'udienza del 19.3.2024, solo dopo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito dal giudice, ha ammesso che, contrariamente a quanto dichiarato nei precedenti atti, né l'assegno di € 10.000,00 consegnato dal terzo acquirente a a titolo di caparra, né l'assegno di € _1
20.000,00 consegnato da al terzo acquirente quale restituzione del _1 doppio della stessa, erano stati incassati.
Inoltre, nelle sue note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2024, dopo aver dichiarato “la disponibilità di . a versare a _1 Pt_1 CP la somma omnia di euro 5.000,00 al fine di chiudere il presente contenzioso”
[...]
(importo pressoché pari ai minimi tariffari, con accessori inclusi), parte attrice non ha affatto rinunciato agli atti del giudizio demandando al Giudice la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 306, ult.co., c.p.c., insistendo - anzi - per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'azione è stata, quindi, contraddistinta da una condotta processuale consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da giustificare la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel quantificare la sanzione in discorso secondo un criterio di proporzionalità con i compensi legali liquidabili, parametrati al valore di causa (cfr., ex multis, Cass. civ. n.
38528/2021, n. 25737/2021, n. 31075/2019, n. 29812/2019).
7 Anche la Corte Costituzionale, nel giudicare infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in discorso, sollevata dal Tribunale
Ordinario di Verona, per l'assenza di indicazione dell'entità minima e massima della somma oggetto della condanna e quindi per l'imprevedibilità delle conseguenze potenzialmente gravanti sul soccombente, ha condiviso detta interpretazione (C. Cost. 06/06/2019, n. 139).
Pertanto, parte attrice viene altresì condannata a corrispondere a parte convenuta l'importo di € 700,00, pari a circa il 10% dei compensi liquidati, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da parte attrice
[...] nei confronti della convenuta _1 CP
2) condanna parte attrice alla _1 rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si CP liquidano nell'importo di € 6.713,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) condanna parte attrice al _1 pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 700,00 CP ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Treviso, il 24 maggio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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