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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 546/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. De Stefano Parte_1 C.F._1
Pasquale (C.F. ) e dell'Avv. D'Alise Giuseppe (C.F. C.F._2
); C.F._3
ATTRICE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Arcucci ONroparte_1 P.IVA_1
Gennaro (C.F. , dell'Avv. Marcolongo Dimitri (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. Silvestri Chiara ( ); C.F._5 C.F._6
CONVENUTA
OGGETTO: ONratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 26.01.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1
la chiedendo di accertare la nullità o l'annullabilità di tutti gli ONroparte_2
acquisiti di azioni e obbligazioni del predetto istituto bancario, con conseguente condanna del medesimo alla restituzione dell'importo di € 135.030,67, pari al valore investito in tali titoli.
1 1.1 – A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
• è titolare di un rapporto di conto corrente presso la filiale della sita in ONroparte_1
Casalnuovo di Napoli al corso Umberto I, n, 475;
• su proposta del direttore della filiale, ha acquistato azioni e obbligazioni della ONroparte_1
negli anni compresi tra il 2009 e il 2014;
[...]
• l'istituto di credito non ha fornito alla cliente le informazioni precontrattuali relative agli investimenti effettuati, non l'ha resa edotta della sussistenza di un conflitto di interessi e non ha tenuto conto dell'inadeguatezza dei prodotti proposti al profilo della cliente, inducendola a sottoscrivere i titoli in parola in violazione della normativa vigente.
1.2 – Con comparsa depositata in data 21.04.2027, si è costituita in giudizio la ONroparte_2
eccependo quanto segue:
[...]
• improcedibilità delle domande, in virtù dell'omesso espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione;
• incompetenza del Giudice adito, poiché la controversia avrebbe dovuto essere devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa;
• inammissibilità delle domande, poiché riferite ai singoli ordini di investimento;
• prescrizione dell'azione di annullamento, relativamente agli ordini di investimento anteriori al
2011;
• corretto adempimento da parte dell'istituto di credito di tutti gli obblighi informativi gravanti a suo carico, anche con riferimento alla sussistenza di un conflitto di interessi e alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza degli investimenti;
• infondatezza delle avverse domande di nullità e di annullamento degli ordini di investimento;
• concorso colposo della cliente nella determinazione del pregiudizio economico.
1.3 – All'esito della prima udienza, le parti sono state invitate all'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
alla successiva udienza, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata ammessa e acquisita la prova testimoniale articolata da parte attrice;
successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 All'esito dell'udienza del 25.11.2024, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Invero, il procedimento obbligatorio di mediazione è stato regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice all'esito della prima udienza, e si è concluso con esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro del 14.07.2017, depositato da parte attrice in data 21.12.2017.
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta.
3.1 – Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n. 22340).
3.2 – Conseguentemente, la presente controversia, riguardando contratti di investimento finanziario e non rapporti societari, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
4 – Sempre in via preliminare, deve essere esaminata la questione sollevata da parte conventa, relativa all'ammissibilità delle azioni di nullità e di annullamento, con riferimento ai singoli ordini di investimento.
4.1 – Sul punto, è necessario osservare che i singoli ordini di investimento devono essere qualificati come contratti autonomi, esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario.
In effetti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, hanno evidenziato che queste ultime, pur costituendo il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione, possono consistere in atti di natura negoziale (cfr.
3 Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724; Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n.
26725).
Inoltre, le successive pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno evidenziato che non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: il contratto quadro definisce il contenuto delle operazioni che potranno essere poste in atto in futuro e determina l'insorgenza di taluni obblighi, ma è con il singolo ordine che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario; tale efficacia autonoma impone di ritenere che i singoli ordini di investimento costituiscano distinti negozi giuridici, attuativi del contratto quadro (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/04/2016, n. 8394; Cassazione civile sez. I, 07/07/2017, n. 16861).
Alla luce di tale considerazione, deve essere affermata l'ammissibilità delle azioni di impugnativa negoziale non soltanto con riferimento al contratto quadro, ma anche con riguardo ai singoli ordini di investimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/01/2023, n. 2530; Cassazione civile sez. I,
31/03/2021, n. 8997).
4.2 – Ne consegue che le domande formulate da parte attrice con riferimento ai singoli ordini di investimento con cui è stato disposto l'acquisto di azioni e obbligazioni della ONroparte_2
sono ammissibili.
[...]
5 – Nel merito, non essendo contestata la stipulazione in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 TUF, del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento (allegati da parte convenuta alla propria comparsa di costituzione), l'attrice ha chiesto di dichiarare la nullità degli ordini di investimento in parola, deducendo la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi posti a suo carico, anche con riferimento alla sussistenza di un conflitto di interessi e all'inadeguatezza dei prodotti al profilo della cliente.
Tale domanda è infondata.
5.1 – Al riguardo, si evidenzia che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha da tempo chiarito che le norme dettate dalla legge in materia di intermediazione mobiliare hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. Cionondimeno, la violazione di una o più tra dette norme non comporta automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col
4 cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità.
Conseguentemente, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative;
se tali infrazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti, ricorre un ipotesi di responsabilità precontrattuale con il conseguente obbligo di risarcimento;
quando, invece, le violazioni riguardano operazioni di investimento (o disinvestimento) compiute in esecuzione del contratto, si configura una responsabilità contrattuale che può eventualmente condurre alla risoluzione dello strumento negoziale (cfr.
Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724; Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n.
26725; Cassazione civile sez. I, 16/05/2016, n. 9981; Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, n.
4484).
5.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'azione di nullità formulata dall'attrice deve essere rigettata, in quanto le doglianze sollevate, attenendo alla violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, non sono idonee a dar luogo all'invalidità degli ordini di investimento, potendo soltanto integrare, ove effettivamente sussistenti, i presupposti di un'azione di responsabilità, non esercitata nel presente giudizio.
6 – L'attrice ha chiesto, altresì, l'annullamento degli ordini di investimento in esame, deducendo
ON di essere stata “indotta dai funzionari della a sottoscrivere i tioli”, attraverso la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario. In altri termini, la stessa ha prospettato la realizzazione di un dolo contrattuale ai suoi danni, essendo stata spinta a
5 sottoscrivere gli ordini di investimento tramite raggiri finalizzati a farle credere che i titoli acquistati avevano caratteristiche diverse da quelle reali.
Anche tale domanda deve essere rigettata.
6.1 – Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.. Il dolo può configurarsi anche in forma omissiva, integrando una mera reticenza, soprattutto nelle ipotesi in cui sussistono degli obblighi informativi posti dalla legge.
Cionondimeno, deve osservarsi che il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus. Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto
(cfr. Cassazione civile sez. II, 11/04/2022, n. 11605).
In ogni caso, per produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/03/1996, n.
1955; Cassazione civile sez. I, 23/06/2022, n. 20231). In altri termini, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
pertanto, l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n. 5734).
6 Ai sensi dell'art. 2697 c.c., dunque, la parte che chiede l'annullamento del contratto per dolo, è gravata, da un lato, dell'onere di provare gli artifici e i raggiri che sono stati posti in essere ai suoi danni, il cui accertamento deve essere particolarmente rigoroso, non potendo fondarsi su mere presunzioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/05/1969, n. 1570; Cassazione civile sez. I,
19/06/1972, n. 1931); dall'altro lato, essa è tenuta a dimostrare che la sussistenza di una falsa rappresentazione della realtà, causalmente dipendente da tali raggiri e determinante ai fini della prestazione del consenso.
Nel caso di specie, tale onere non è stato soddisfatto.
6.2 – In primo luogo, non è stato provato che sono stati posti in essere artifizi o raggiri ai danni dell'odierna attrice. In effetti, il teste escusso nel corso del presente giudizio, indicato dalla stessa parte attrice, ha affermato di aver interloquito direttamente con in qualità di Parte_1
direttore della filiale della egli ha affermato: “La prima volta che la ONroparte_1
signora è venuta in banca le venne spiegata l'operazione, ricordo che era da sola, come sempre;
dopo lei ha chiesto a casa ad una nipote o ad un nipote, e successivamente è tornata per sottoscrivere la prenotazione;
(…) la prima volta che è venuta le scrissi l'offerta su un pezzo di carta e le diedi un prospetto informativo quando venne a sottoscrivere la prenotazione;
preciso che in ogni caso i prospetti informativi erano già nella sua disponibilità in ragione delle operazioni pregresse già effettuate;
(…) preciso che alla signora venivano illustrate tutte le caratteristiche dei prodotti offerti, sia i rischi che i benefici”.
Dalla testimonianza in questione, dunque, non emerge alcuna condotta fraudolenta ai danni dell'attrice, finalizzata a indurre nella stessa una rappresentazione errata in merito alle caratteristiche dei titoli che ha sottoscritto;
in particolare, non si evince alcun comportamento orientato a creare nella cliente la convinzione che i prodotti acquistati presentassero caratteri differenti da quelli desumibili dai prospetti informativi. Peraltro, lo stesso teste ha confermato che la correntista ha ricevuto i prospetti informativi relativi agli investimenti effettuati e che la stessa, dopo averli esaminati, ha assunto le proprie determinazioni;
tale circostanza trova riscontro all'interno dei documenti versati in atti da parte convenuta (in particolare, allegati 6 e
13), in cui la correntista ha dichiarato di aver ricevuto i prospettivi informativi in parola.
Peraltro, pur ammettendo che le informazioni rese alla correntista siano state parziali e incomplete, come affermato da parte attrice, non sarebbe comunque dimostrato che tale reticenza
7 si sia inserita in una condotta complessivamente preordinata a trarre in inganno la cliente;
tali omissioni potrebbero soltanto integrare, eventualmente, un inadempimento degli obblighi informativi posti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario, foriero di responsabilità risarcitoria e non incidente sulla validità del negozio.
Del resto, le indagini espletate dalla competente Procura della Repubblica sulla condotta del direttore della filiale della a seguito della denuncia sporta da ONroparte_1 Pt_1
per truffa e circonvenzione di incapace, si sono concluse con decreto di archiviazione
[...]
(allegato 25 di parte convenuta). Ciò conferma l'insussistenza di una condotta fraudolenta.
6.3 – In secondo luogo, non è stato neppure provato che l'attrice abbia sottoscritto gli ordini di investimento, credendo erroneamente che i titoli acquistati presentassero caratteristiche differenti da quelle reali e che, in particolare, implicassero un rischio inferiore rispetto a quello effettivo.
In effetti, il teste escusso ha evidenziato che l'odierna attrice era una investitrice abituale, già da diversi anni;
egli ha sostenuto: “Non era assolutamente alle prime armi perché ricordo che già nel
2000 la signora aveva un conto titoli con il banco di Napoli, e aveva già fatto una serie di operazioni, forse anche fondi cointestati con il fratello;
(…) ricordo che la signora ha Pt_1
fatto una serie di operazioni, più volte le abbiamo formulato delle offerte, anche diverse rispetto a quelle che mi sono state menzionate ora;
ricordo che talvolta quando vi era un margine di guadagno inferiore veniva in filiale e si lamentava;
lei era sempre molto attenta;
veniva in filiale almeno due volte l'anno e su un foglio A4, dietro sua richiesta, le venivano segnati da me o da miei colleghi i dati relativi al suo patrimonio;
è capitato che abbia fatto investimenti più rischiosi, gestioni patrimoniali, operazioni strutturate, assicurazioni index, ma comunque la parte più consistente del suo patrimonio aveva ad oggetto investimenti meno rischiosi;
nel 2014 la signora aveva già azioni della che erano andate bene, e pertanto lei voleva ripetere CP_1
l'operazione”.
Da tali dichiarazioni non è possibile desumere che l'attrice abbia falsamente ritenuto che i titoli acquistati presentassero un basso profilo di rischio, giacché il teste non ha riferito tale circostanza, ma, al contrario, ha riferito che nonostante l'età avanzata e il grado Parte_1
di istruzione, ha iniziato a compiere operazioni finanziarie quasi 10 anni prima rispetto ai fatti di causa, come documentalmente confermato dal contratto quadro del 27.01.2000 (allegato 3 di parte convenuta); ha evidenziato che la cliente ha maturato un certa esperienza finanziaria,
8 diversificando il proprio portafoglio e sottoscrivendo anche prodotti caratterizzati da un rischio elevato, tenendosi costantemente aggiornata sull'andamento degli investimenti effettuati.
L'istruttoria espletata, dunque, non ha consentito di accertare che la sottoscrizione degli ordini di investimento è stata cagionata da una falsa rappresentazione della loro natura, da parte dell'attrice.
6.4 – D'altra parte, pur volendo ritenere che la domanda di annullamento sia stata formulata, ai sensi dell'art. 1428 c.c., in virtù di un errore commesso dalla correntista a causa della mancanza di informazioni sui prodotti acquistati, essa sarebbe infondata.
Infatti, in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/05/2023, n. 13446).
6.5 – In definitiva, anche l'azione di annullamento deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti necessari per il suo accoglimento.
7 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di parte attrice;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 40%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, alla luce del valore della lite, pari a circa la metà del valore massimo previsto per la fascia di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
9 - condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in € 8.461,80 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 546/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. De Stefano Parte_1 C.F._1
Pasquale (C.F. ) e dell'Avv. D'Alise Giuseppe (C.F. C.F._2
); C.F._3
ATTRICE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Arcucci ONroparte_1 P.IVA_1
Gennaro (C.F. , dell'Avv. Marcolongo Dimitri (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. Silvestri Chiara ( ); C.F._5 C.F._6
CONVENUTA
OGGETTO: ONratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 26.01.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1
la chiedendo di accertare la nullità o l'annullabilità di tutti gli ONroparte_2
acquisiti di azioni e obbligazioni del predetto istituto bancario, con conseguente condanna del medesimo alla restituzione dell'importo di € 135.030,67, pari al valore investito in tali titoli.
1 1.1 – A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
• è titolare di un rapporto di conto corrente presso la filiale della sita in ONroparte_1
Casalnuovo di Napoli al corso Umberto I, n, 475;
• su proposta del direttore della filiale, ha acquistato azioni e obbligazioni della ONroparte_1
negli anni compresi tra il 2009 e il 2014;
[...]
• l'istituto di credito non ha fornito alla cliente le informazioni precontrattuali relative agli investimenti effettuati, non l'ha resa edotta della sussistenza di un conflitto di interessi e non ha tenuto conto dell'inadeguatezza dei prodotti proposti al profilo della cliente, inducendola a sottoscrivere i titoli in parola in violazione della normativa vigente.
1.2 – Con comparsa depositata in data 21.04.2027, si è costituita in giudizio la ONroparte_2
eccependo quanto segue:
[...]
• improcedibilità delle domande, in virtù dell'omesso espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione;
• incompetenza del Giudice adito, poiché la controversia avrebbe dovuto essere devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa;
• inammissibilità delle domande, poiché riferite ai singoli ordini di investimento;
• prescrizione dell'azione di annullamento, relativamente agli ordini di investimento anteriori al
2011;
• corretto adempimento da parte dell'istituto di credito di tutti gli obblighi informativi gravanti a suo carico, anche con riferimento alla sussistenza di un conflitto di interessi e alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza degli investimenti;
• infondatezza delle avverse domande di nullità e di annullamento degli ordini di investimento;
• concorso colposo della cliente nella determinazione del pregiudizio economico.
1.3 – All'esito della prima udienza, le parti sono state invitate all'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
alla successiva udienza, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata ammessa e acquisita la prova testimoniale articolata da parte attrice;
successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 All'esito dell'udienza del 25.11.2024, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Invero, il procedimento obbligatorio di mediazione è stato regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice all'esito della prima udienza, e si è concluso con esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro del 14.07.2017, depositato da parte attrice in data 21.12.2017.
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta.
3.1 – Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n. 22340).
3.2 – Conseguentemente, la presente controversia, riguardando contratti di investimento finanziario e non rapporti societari, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
4 – Sempre in via preliminare, deve essere esaminata la questione sollevata da parte conventa, relativa all'ammissibilità delle azioni di nullità e di annullamento, con riferimento ai singoli ordini di investimento.
4.1 – Sul punto, è necessario osservare che i singoli ordini di investimento devono essere qualificati come contratti autonomi, esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario.
In effetti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, hanno evidenziato che queste ultime, pur costituendo il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione, possono consistere in atti di natura negoziale (cfr.
3 Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724; Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n.
26725).
Inoltre, le successive pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno evidenziato che non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: il contratto quadro definisce il contenuto delle operazioni che potranno essere poste in atto in futuro e determina l'insorgenza di taluni obblighi, ma è con il singolo ordine che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario; tale efficacia autonoma impone di ritenere che i singoli ordini di investimento costituiscano distinti negozi giuridici, attuativi del contratto quadro (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/04/2016, n. 8394; Cassazione civile sez. I, 07/07/2017, n. 16861).
Alla luce di tale considerazione, deve essere affermata l'ammissibilità delle azioni di impugnativa negoziale non soltanto con riferimento al contratto quadro, ma anche con riguardo ai singoli ordini di investimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/01/2023, n. 2530; Cassazione civile sez. I,
31/03/2021, n. 8997).
4.2 – Ne consegue che le domande formulate da parte attrice con riferimento ai singoli ordini di investimento con cui è stato disposto l'acquisto di azioni e obbligazioni della ONroparte_2
sono ammissibili.
[...]
5 – Nel merito, non essendo contestata la stipulazione in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 TUF, del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento (allegati da parte convenuta alla propria comparsa di costituzione), l'attrice ha chiesto di dichiarare la nullità degli ordini di investimento in parola, deducendo la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi posti a suo carico, anche con riferimento alla sussistenza di un conflitto di interessi e all'inadeguatezza dei prodotti al profilo della cliente.
Tale domanda è infondata.
5.1 – Al riguardo, si evidenzia che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha da tempo chiarito che le norme dettate dalla legge in materia di intermediazione mobiliare hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. Cionondimeno, la violazione di una o più tra dette norme non comporta automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col
4 cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità.
Conseguentemente, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative;
se tali infrazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti, ricorre un ipotesi di responsabilità precontrattuale con il conseguente obbligo di risarcimento;
quando, invece, le violazioni riguardano operazioni di investimento (o disinvestimento) compiute in esecuzione del contratto, si configura una responsabilità contrattuale che può eventualmente condurre alla risoluzione dello strumento negoziale (cfr.
Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724; Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n.
26725; Cassazione civile sez. I, 16/05/2016, n. 9981; Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, n.
4484).
5.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'azione di nullità formulata dall'attrice deve essere rigettata, in quanto le doglianze sollevate, attenendo alla violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, non sono idonee a dar luogo all'invalidità degli ordini di investimento, potendo soltanto integrare, ove effettivamente sussistenti, i presupposti di un'azione di responsabilità, non esercitata nel presente giudizio.
6 – L'attrice ha chiesto, altresì, l'annullamento degli ordini di investimento in esame, deducendo
ON di essere stata “indotta dai funzionari della a sottoscrivere i tioli”, attraverso la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario. In altri termini, la stessa ha prospettato la realizzazione di un dolo contrattuale ai suoi danni, essendo stata spinta a
5 sottoscrivere gli ordini di investimento tramite raggiri finalizzati a farle credere che i titoli acquistati avevano caratteristiche diverse da quelle reali.
Anche tale domanda deve essere rigettata.
6.1 – Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.. Il dolo può configurarsi anche in forma omissiva, integrando una mera reticenza, soprattutto nelle ipotesi in cui sussistono degli obblighi informativi posti dalla legge.
Cionondimeno, deve osservarsi che il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus. Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto
(cfr. Cassazione civile sez. II, 11/04/2022, n. 11605).
In ogni caso, per produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/03/1996, n.
1955; Cassazione civile sez. I, 23/06/2022, n. 20231). In altri termini, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
pertanto, l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n. 5734).
6 Ai sensi dell'art. 2697 c.c., dunque, la parte che chiede l'annullamento del contratto per dolo, è gravata, da un lato, dell'onere di provare gli artifici e i raggiri che sono stati posti in essere ai suoi danni, il cui accertamento deve essere particolarmente rigoroso, non potendo fondarsi su mere presunzioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/05/1969, n. 1570; Cassazione civile sez. I,
19/06/1972, n. 1931); dall'altro lato, essa è tenuta a dimostrare che la sussistenza di una falsa rappresentazione della realtà, causalmente dipendente da tali raggiri e determinante ai fini della prestazione del consenso.
Nel caso di specie, tale onere non è stato soddisfatto.
6.2 – In primo luogo, non è stato provato che sono stati posti in essere artifizi o raggiri ai danni dell'odierna attrice. In effetti, il teste escusso nel corso del presente giudizio, indicato dalla stessa parte attrice, ha affermato di aver interloquito direttamente con in qualità di Parte_1
direttore della filiale della egli ha affermato: “La prima volta che la ONroparte_1
signora è venuta in banca le venne spiegata l'operazione, ricordo che era da sola, come sempre;
dopo lei ha chiesto a casa ad una nipote o ad un nipote, e successivamente è tornata per sottoscrivere la prenotazione;
(…) la prima volta che è venuta le scrissi l'offerta su un pezzo di carta e le diedi un prospetto informativo quando venne a sottoscrivere la prenotazione;
preciso che in ogni caso i prospetti informativi erano già nella sua disponibilità in ragione delle operazioni pregresse già effettuate;
(…) preciso che alla signora venivano illustrate tutte le caratteristiche dei prodotti offerti, sia i rischi che i benefici”.
Dalla testimonianza in questione, dunque, non emerge alcuna condotta fraudolenta ai danni dell'attrice, finalizzata a indurre nella stessa una rappresentazione errata in merito alle caratteristiche dei titoli che ha sottoscritto;
in particolare, non si evince alcun comportamento orientato a creare nella cliente la convinzione che i prodotti acquistati presentassero caratteri differenti da quelli desumibili dai prospetti informativi. Peraltro, lo stesso teste ha confermato che la correntista ha ricevuto i prospetti informativi relativi agli investimenti effettuati e che la stessa, dopo averli esaminati, ha assunto le proprie determinazioni;
tale circostanza trova riscontro all'interno dei documenti versati in atti da parte convenuta (in particolare, allegati 6 e
13), in cui la correntista ha dichiarato di aver ricevuto i prospettivi informativi in parola.
Peraltro, pur ammettendo che le informazioni rese alla correntista siano state parziali e incomplete, come affermato da parte attrice, non sarebbe comunque dimostrato che tale reticenza
7 si sia inserita in una condotta complessivamente preordinata a trarre in inganno la cliente;
tali omissioni potrebbero soltanto integrare, eventualmente, un inadempimento degli obblighi informativi posti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario, foriero di responsabilità risarcitoria e non incidente sulla validità del negozio.
Del resto, le indagini espletate dalla competente Procura della Repubblica sulla condotta del direttore della filiale della a seguito della denuncia sporta da ONroparte_1 Pt_1
per truffa e circonvenzione di incapace, si sono concluse con decreto di archiviazione
[...]
(allegato 25 di parte convenuta). Ciò conferma l'insussistenza di una condotta fraudolenta.
6.3 – In secondo luogo, non è stato neppure provato che l'attrice abbia sottoscritto gli ordini di investimento, credendo erroneamente che i titoli acquistati presentassero caratteristiche differenti da quelle reali e che, in particolare, implicassero un rischio inferiore rispetto a quello effettivo.
In effetti, il teste escusso ha evidenziato che l'odierna attrice era una investitrice abituale, già da diversi anni;
egli ha sostenuto: “Non era assolutamente alle prime armi perché ricordo che già nel
2000 la signora aveva un conto titoli con il banco di Napoli, e aveva già fatto una serie di operazioni, forse anche fondi cointestati con il fratello;
(…) ricordo che la signora ha Pt_1
fatto una serie di operazioni, più volte le abbiamo formulato delle offerte, anche diverse rispetto a quelle che mi sono state menzionate ora;
ricordo che talvolta quando vi era un margine di guadagno inferiore veniva in filiale e si lamentava;
lei era sempre molto attenta;
veniva in filiale almeno due volte l'anno e su un foglio A4, dietro sua richiesta, le venivano segnati da me o da miei colleghi i dati relativi al suo patrimonio;
è capitato che abbia fatto investimenti più rischiosi, gestioni patrimoniali, operazioni strutturate, assicurazioni index, ma comunque la parte più consistente del suo patrimonio aveva ad oggetto investimenti meno rischiosi;
nel 2014 la signora aveva già azioni della che erano andate bene, e pertanto lei voleva ripetere CP_1
l'operazione”.
Da tali dichiarazioni non è possibile desumere che l'attrice abbia falsamente ritenuto che i titoli acquistati presentassero un basso profilo di rischio, giacché il teste non ha riferito tale circostanza, ma, al contrario, ha riferito che nonostante l'età avanzata e il grado Parte_1
di istruzione, ha iniziato a compiere operazioni finanziarie quasi 10 anni prima rispetto ai fatti di causa, come documentalmente confermato dal contratto quadro del 27.01.2000 (allegato 3 di parte convenuta); ha evidenziato che la cliente ha maturato un certa esperienza finanziaria,
8 diversificando il proprio portafoglio e sottoscrivendo anche prodotti caratterizzati da un rischio elevato, tenendosi costantemente aggiornata sull'andamento degli investimenti effettuati.
L'istruttoria espletata, dunque, non ha consentito di accertare che la sottoscrizione degli ordini di investimento è stata cagionata da una falsa rappresentazione della loro natura, da parte dell'attrice.
6.4 – D'altra parte, pur volendo ritenere che la domanda di annullamento sia stata formulata, ai sensi dell'art. 1428 c.c., in virtù di un errore commesso dalla correntista a causa della mancanza di informazioni sui prodotti acquistati, essa sarebbe infondata.
Infatti, in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/05/2023, n. 13446).
6.5 – In definitiva, anche l'azione di annullamento deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti necessari per il suo accoglimento.
7 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di parte attrice;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 40%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, alla luce del valore della lite, pari a circa la metà del valore massimo previsto per la fascia di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
9 - condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in € 8.461,80 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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