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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE RE P U B B L I C A IT A L I A N A IN NO M E DE L PO P O L O IT A L I A N O Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici: Dr. PP TO Presidente Dr.ssa Rosella Nocera Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 4517/2022 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra tra rappresentato e difeso dall' avv. Pietro Accettura, in virtù di Parte_1 mandato in atti, presso il cui studio in Bari, alla via De Mattias n.1, è elettivamente domiciliato
-ricorrente- e rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Traversa, Controparte_1 in virtù di mandato in atti, presso il cui studio in Bari, alla via Trevisani n.106, è elettivamente domiciliata
-resistente- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
/// Conclusioni: come da note depositate dalle parti all'esito della trattazione scritta disposta per la data 14.05.2025, all'esito della quale la causa, sulle conclusioni rassegnate, era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa acquisizione del parere del PM.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 04.04.2022 premesso Parte_1 che:
- in data 07.04.1991 aveva contratto matrimonio concordatario (trattasi in realtà di matrimonio civile come evincibile dai certificati in atti – cfr. all. 1 al ricorso ) con la sig.ra , Controparte_1 optando per il regime della separazione dei beni;
Per_
- dall'unione tra i coniugi era nato l'[...];
- ormai da diversi anni i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale;
- con ricorso del 25.09.2009 la sig.ra Controparte_1 aveva adito il Tribunale di Bari affinch é pronunciasse la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
- il giudizio di separazione giudiziale si era concluso con l'emissione della sentenza n. 4274/2016 con la quale il Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
- egli, con successivo ricorso, depositato l'11/12/2017, aveva adito il Tribunale di Bari affinché modificasse le statuizioni della sentenza di separazione revocando l'assegno di mantenimento del coniuge e l'assegnazione della casa coniugale e riducendo l'assegno in favore del figlio;
- con decreto del 27.03.2018 il Tribunale di Bari aveva accolto parzialmente il ricorso e, a modifica delle statuizioni assunte dalla sentenza di separazione giudiziale, aveva revocato l'assegno di mantenimento in favore della IE;
- la Corte di Appello di Bari aveva rigettato integralmente il reclamo proposto dalla IE avverso il suddetto provvedimento di modifica;
Per_
- il figlio , ormai maggiorenne , non necessitava più del versamento di nessun tipo di sostentamento mensile in quanto economicamente autosufficiente e dipendente della TERA srl dall'01.10.2019;
- l'abitazione coniugale, sita in Bari – Torre a Mare alla via Fenicia n. 15, era di sua esclusiva proprietà;
- la IE , come riconosciuto dal Tribunale era “non CP_1 soltanto dotata di capacità lavorativa”, ma anche “sicuramente produttrice di reddito quantunque probabilmente non dichiarato al fisco;
- la continuava ad esercitare il lavoro di stiratrice CP_1 presso la ditta “Lavanderia Azzurro”, oltre a lavori extra come sarta;
Pagina 2 di 8 - egli non godeva di una florida condizione economica stante il suo precario stato di salute che gli impediva di esercitare qualsiasi attività lavorativa;
tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est lo scioglimento), assegnare l'uso esclusivo dell'abitazione coniugale in suo favore, legittimo ed unico proprietario;
eliminare l'obbligo posto a suo carico di Per_ versare l'assegno mensile per il mantenimento del figlio , dichiarare che nulla era dovuto a titolo di assegno divorzile a favore della
. CP_1
Con decreto del 05.05.2022 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente per l'udienza del 06.07.2022. Con memoria del 14.06.2022 si costituiva in giudizio CP_1
la quale, aderendo all'avversa domanda sullo status, chiedeva
[...] il rigetto delle avverse richieste anche in relazione alla revoca del mantenimento del figlio, di assegnare in suo favore la casa coniugale, dichiarare tenuto il ricorrente al versamento a titolo di assegno divorzile della somma di €400,00 mensili. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, di stabilire la quota di T.F.R. del marito a lei spettante e di stabilire le somme anticipate al 50% per l'acquisto dell'immobile di proprietà del ricorrente Parte_1
A sostegno delle proprie pretese, l a resistente rappresentava che l' le CP_2 aveva riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa del 74% e che, pertanto, attualmente era disoccupata e senza reddito proprio, vive ndo solo grazie agli aiuti del figlio. Aggiungeva di aver svolto in passato un lavoro saltuario in lavanderia terminato nel 2019, con guadagni irrisori, di non possedere immobili, rendite o investimenti . Precisava che il percepiva una pensione mensile di circa 1.600 euro, senza Parte_1 essere gravato da spese rilevanti al di fuori del mantenimento , e che questi nel 2011 aveva percepito un TFR di circa 70.000 euro;
sosteneva, ancora, che e prime rate di mutuo (circa 5.386 euro) relative all'abitazione coniugale, sita in Bari-Torre a Mare, via Fenicia 15, acquistata nel 1990 in regime di comunione dei beni , erano state pagate da entrambi i coniugi fino allo scioglimento della comunione nel 1992. A seguito dell'udienza presidenziale del 06.07.2022, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il Presidente emetteva ordinanza con la quale revocava l'assegnazione della casa coniugale stante l'autosufficienza economica del figlio della coppia;
disponeva che a far data dal mese di rilascio dell'abitazione coniugale occupata dalla resistente, il ricorrente versasse un assegno divorzile provvisorio di
€300,00 mensili. Instaurato ritualmente il contraddittorio , con ordinanza del 02.11.2022 il
Pagina 3 di 8 G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. La causa era istruita a mezzo della prova per interpello di entrambe le parti (udienza del 04.10.2023) e con l'ascolto del teste indicato da parte resistente (udienza del 14.02.2024) All'udienza del 14.05.2025, tenutasi a “trattazione scritta”, dopo riassegnazione del fascicolo, il G.I., lette le note scritte con le quali le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM.
***** La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. Dalla documentazione in atti emerge che, dalla data della separazione giudiziale dichiarata con sentenza del 28.07.2016, i coniugi non si sono più riconciliati, né hanno ripreso, seppur temporaneamente, alcuna convivenza. Deve ritenersi, dunque, che quella comunione materiale e spirituale che caratterizza il rapporto di coniugio sia venuta definitivamente meno e che sia presumibilmente impossibile il suo ricostituirsi. È, inoltre, decorso un periodo di oltre quindici anni dall'udienza presidenziale in sede separativa (tenutasi il 18.12.2009) e non constano fatti interruttivi della separazione. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015 tali da giustificare la richiesta pronuncia . Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la IE perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Quanto al figlio , nato dall'unione coniugale, quest'ultimo, di anni Per_1
32, deve ritenersi ormai pienamente autosufficiente economicamente e non bisognoso di alcun contributo al mantenimento da parte dei genitori. Tanto si evince sia dalle dichiarazioni delle parti sia dalle dichiarazioni rese Per_ dallo stesso figlio sentito quale testimone all'udienza del 14.02.2024. Ed invero, non risulta contestato che il figlio ormai da Persona_2 diversi anni abbia trovato occupazione lavorativa (cfr. pag. 4 ricorso introduttivo) avendo la stessa resistente dichiarato che il figlio con i propri redditi l'ha nel tempo sostenuta economicamente e che i redditi
Pagina 4 di 8 evincibili dalle dichiarazioni ISEE del nucleo familiare sono esclusivamente riferibili all'attività lavorativa di questi. Oltretutto,
, escusso come testimone, ha dichiarato in udienza di non Persona_2 aver più vissuto con la madre presso l'abitazione coniugale in un periodo di convivenza con la propria fidanzata, con ciò dimostrando la propria piena indipendenza sia economica che di vita , circostanza evincibile dall'età ormai adulta del figlio. L'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, come già disposto dal Presidente con i provvedimenti temporanei e urgenti, deve essere revocata non sussistendo più i presupposti per l'utilizzabilità da parte del coniuge che non ne sia proprietario in ragione dell'assenza di figli minori o non economicamente autosufficienti. Pertanto , l'uso della casa coniugale dovrà seguire il titolo di proprietà, dovendo essere in questa sede rigettate le reciproche domande delle parti di assegnazione dell'abitazione familiare, non ricorrendovi i presupposti. Inammissibile è in questa sede la richiesta della resistente volta a stabilire le somme dalla stessa corrisposte in costanza di matrimonio per il pagamento del mutuo per l'acquisto dell'abitazione in commento perché questione che esula dalla domanda di divorzio . Venendo alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente, si osserva quanto di seguito. In punto di diritto va premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono differenti da quelli che presiedono all'attribuzione dell'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione con il quale deve assicurarsi al coniuge più debole la conservazione, almeno tendenziale, del pregresso tenore di vita, richiedendosi in questa sede, in primo luogo, la prova non soltanto della mancanza in capo al richiedente di mezzi adeguati per vivere dignitosamente, ma altresì dell'oggettiva impossibilità da parte sua a procurarseli. Invero, a norma dell'art. 5, co. 6 della l. n. 898/1970, la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o, comunque, di non poterseli procurare per ragioni oggettive. La S.C. osserva sul punto che “La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudizia le, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli
Pagina 5 di 8 obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di rif erimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11.09.2001, n. 11575). Anche a seguito degli approdi interpretativi delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione no rmativa citata (condizioni dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi, tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio) ed avendo riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che è, per un verso, assistenziale (e, dunque, fondata sui principi di solidarietà, libertà, auto - responsabilità e pari dignità) e, per altro verso, compensativa e perequativa. La S.C. ha al riguardo ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…). Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno dei coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 3852/2021). Poste tali coordinate ermeneutiche, n el caso di specie appare congruo riconoscere alla resistente un assegno divorzile, stabilendolo nella misura di € 400,00 mensili. Va, infatti, evidenziato, che tale somma appare congrua rispetto ai redditi del ricorrente , il quale percepisce una pensione di € 1.600,00 Parte_1 mensili (somma calcolata su 12 mensilità – cfr. documentazione reddituale in atti), è proprietario dell'ex casa coniugale e non deve più affrontare spese ulteriori a quelle necessarie al proprio sostentamento in ragione della cessazione del contributo al mantenimento del figlio. Di contro, la resistente non ha mai avuto una stabile occupazione , avendo CP_1 sempre prestato attività lavorativa occasionale presso una lavanderia, ma ciononostante contribuendo sempre al ménage familiare e alla cura del figlio. Inoltre, la resistente, ormai di anni 63, è stata riconosciuta invalida al 50%, come attestato dal verbale dell'08.11.2018 (all. 7 comparsa CP_2
Pagina 6 di 8 di costituzione), sicché non appare in grado di procurarsi autonomamente quanto necessario al proprio sostentamento;
tale assegno trova giustificazione, inoltre, nella perdita della assegnazione della casa coniugale rispetto al momento della separazione e nella lunga durata del matrimonio (18 anni). Quanto, in ultimo, alla domanda volta alla percezione di una quota di TFR, la stessa non può trovare accoglimento. Parte resistente, ha dichiarato che il ha percepito il tfr in data antecedente alla presentazione del Parte_1 ricorso divorzile, essendo andato in pensione nell'anno 2010, e segnatamente già nel corso del giudizio di separazione (ed invero, dalla sentenza di separazione del 19-28 luglio 2016 emerge che il Parte_1 percepiva il TFR nel 2011, circostanza valorizzata dal Tribunale per la determinazione degli assegni di mantenimento riconosciuti in favore del figlio e del coniuge). Ebbene, il diritto alla quota di tfr sorge solo se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche s e esso sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come – nella specie – in pendenza del giudizio di separazione, potendo in tal caso la riscossione della indennità incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione (Cass. Civ. 29 settembre 2005, n. 19046; Cass. 25520/2010). Né può sostenersi l'erronea revoca da parte del Tribunale, adito in sede di modifica (il cui provvedimento è stato poi confermato da parte della Corte d'Appello), dell'assegno muliebre sia perché trattasi di contestazione non rilevante in questa sede sia perché la percezione del TFR in costanza di matrimonio o di giudizio separativo è elemento valutabile ai fini dell'esame delle capacità reddituali delle parti e può assumere rilevanza nella determinazione del quantum dell'assegno muliebre ove, tuttavia, ne ricorrano i relativi presupposti. Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza (il ricorrente è soccombente rispetto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale e all'assegno di divorzio e la resistente in relazione alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, al mantenimento del figlio e al riconoscimento di una quota di tfr), devono integralmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4517/2022 introdotto con ricorso del 04.04.2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
Pagina 7 di 8 , con l'intervento del P.M., ogni ulteriore istanza ed eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Rotondella (MT) il 07.04.1991 tra e Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Bari (anno 1991, parte I, n. 1);
2. dichiara che la IE perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. revoca l'obbligo posto in capo al di contribuire la Parte_1 Per_ mantenimento del figlio;
5. rigetta le reciproche domande di assegnazione della casa familiare;
6. pone a carico del l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla , entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di CP_1
€400,00 oltre adeguamento annuale istat, a titolo di assegno di divorzio;
7. dichiara inammissibile in questa sede la domanda relativa alla determinazione delle somme corrisposte dalla resistente a titolo di pagamento dei ratei di mutuo afferente alla casa coniugale;
8. respinge la domanda di pagamento della quota del tfr;
9. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
10.dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025, nella camera di consiglio della 1° sezione civile del Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore Tiziana Di Gioia Il Presidente
PP TO
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