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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- Dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- Dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- Dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3333/2022 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 05.12.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.08.1971 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Casoria
(NA) alla Via Caserta n. 34, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Rea, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di C.F._2 appello;
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
già , Controparte_1 Controparte_1
R.G. n° 3333/2022
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
P.IVA con sede in Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del P.IVA_1
Legale Rappresentante pro tempore, Avv. Francesco Leggiadro, nella qualità di institore, in virtù dei poteri conferiti con procura per Notaio Dr. del 02.07.2012, Persona_1
Rep. n. 78346; Racc. 19744, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza G. Rodinò n.
18 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cesare, C.F. , che la C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 4715/2022 - emessa a definizione della causa R.G. n. 21756/2018, pubblicata il 12.05.2022 e notificata all'odierna appellante, con atto di precetto, in data
15.06.2022 - il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla domanda di rivendica proposta da nei confronti di - dichiarata Controparte_1 Parte_1 preliminarmente la contumacia della convenuta - la accoglieva, condannando la predetta convenuta al rilascio immediato, in favore della società attrice, dell'immobile sito in Napoli alla Via Stadera n. 33, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio 1, p.lla 215, sub 25; rigettava la domanda risarcitoria attorea;
condannava al Parte_1 rimborso, in favore della società attrice, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.804,00, di cui euro 7.254,00 per compensi ed euro 550,00 per esborsi, oltre IVA e c.p.a., se documentate con fattura, e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, ponendo definitivamente a carico di , nei rapporti interni tra le parti, le Parte_1 spese di C.T.U., già liquidate con decreto di pagamento ex artt. 8, 1° co., D.P.R. n.
115/2002, 52 e 53 disp. att. c.p.c..
Segnatamente, la società attrice aveva dedotto di essere proprietaria del suindicato cespite che, senza alcun titolo, era stato occupato dalla convenuta, dal mese di maggio 2001, con la conseguente impossibilità di locare l'immobile a terzi e con un danno stimato per l'occupazione abusiva in € 100,00 mensili. Aveva, inoltre, precisato che la convenuta aveva versato spontaneamente, a titolo di indennità, a decorrere dal 01.05.2011, fino al dicembre
2017, la complessiva somma di € 11.928,15, trattenuta in acconto sul maggior credito dalla
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stessa vantato a titolo di indennità di occupazione, da imputarsi a quello maturato nei primi nove anni e nove mesi di occupazione fino al 01.01.2011. Aveva, dunque, dedotto che esisteva un credito fino a luglio 2018, in proprio favore, a titolo risarcitorio, per l'occupazione sine titulo, di euro 8.400,00, al quale doveva essere aggiunta l'indennità che si andava accumulando per il periodo successivo, fino al rilascio.
La società attrice aveva, quindi, chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni subiti per l'illecita occupazione nella misura di €
100,00 mensili o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo
C.T.U., a decorrere dal mese di gennaio 2011, fino all'esecuzione del rilascio.
Nel corso del giudizio, veniva escusso il teste indicato dalla rivendicante e veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Nel decidere la controversia, con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale osservava, in punto di qualificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, che non integra un'azione di restituzione, ma di rivendicazione, quella con cui l'attore chiede la declaratoria di abusiva ed illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà ad opera della parte convenuta, con condanna della stessa al rilascio del bene, senza dedurre l'esistenza ab origine di un rapporto di natura negoziale, successivamente venuto meno o caducato;
evenienza appunto verificatasi nella fattispecie, in cui la parte attrice aveva appunto ed esclusivamente sostenuto di essere proprietaria dell'immobile, illegittimamente detenuto dalla , senza alcun titolo giustificativo, proponendo pertanto un'azione di Parte_1 rivendicazione ex art. 948 c.c., sottoposta all'onere della probatio diabolica.
Precisava tuttavia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il rigore della probatio diabolica deve considerarsi attenuato nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato ad un comune dante causa, non dovendo, in tal caso, il rivendicante provare il diritto dei suoi autori fino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto.
Nel caso di specie, la società attrice aveva allegato, per dimostrare il proprio titolo di acquisto, una serie di vicende traslative, alcune di fonte legale ed altre di fonte convenzionale, che unitamente alle risultanze testimoniali, emergenti dall'audizione del teste dipendente della società attrice assegnato alla gestione del patrimonio Testimone_1 immobiliare, escusso all'udienza del 13.11.2019- che aveva confermato l'avvenuta occupazione senza titolo del suddetto immobile da parte della convenuta dal 2001 - consentivano di ritenere raggiunta un'idonea prova.
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Con riferimento alla domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di un'indennità, il primo Giudice affermava che il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un immobile non può ritenersi “in re ipsa”, dovendo essere allegata e provata l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, dandolo in locazione a soggetti disposti a pagare il relativo corrispettivo.
Evidenziava che tale intenzione era stata semplicemente dichiarata dalla parte attrice, che non aveva nemmeno specificato per quale canone avrebbe inteso stipulare una locazione, avendo semplicemente fatto riferimento ad una indennità di occupazione dell'importo di €
100,00 mensili;
né, ad avviso del primo Giudice, poteva porsi riferimento alla stima operata dall'ausiliario giudiziale che, non essendo riuscito ad entrare nell'immobile, aveva determinato il valore locativo solo sulla base di accertamenti catastali. Il Tribunale riteneva poi che il momento finale per la liquidazione del danno, trattandosi di danno da responsabilità extracontrattuale, non potesse essere individuato nella data dell'effettivo rilascio, non ancora conseguito, essendo possibile, nel vigente ordinamento processuale, emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o a una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione; la sentenza condizionata non sarebbe pertanto ammissibile, ad avviso del primo Giudice, qualora con essa si pronunci una condanna da valere per il futuro se e in quanto risulti giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, integrato nel caso di specie dal rilascio che, costituendo oggetto della domanda principale, non risultava essere stato ancora eseguito.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello , deducendo a Parte_1 sostegno quattro motivi.
L'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, e, nel merito, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza gravata, l'accertamento e la declaratoria di nullità, inammissibilità ed improponibilità dell'atto di citazione, per la nullità della notifica di tale atto e per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria, nonché l'annullamento della sentenza gravata e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di C.T.U. e delle spese legali;
l'accertamento e la declaratoria di legittimità della propria occupazione dell'immobile sito
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in Napoli alla Via Stadera n. 33, in virtù di rapporto di locazione, essendo subentrata da molti anni nel contratto di locazione del defunto zio, nonché il rigetto Persona_2 delle eventuali avverse eccezioni ed istanze, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, con distrazione.
3. L'atto di appello veniva notificato, in data 14.07.2022, alla società appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Massimiliano Cesare.
L'appellata era convenuta per il giorno 22.11.2022 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 22.07.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, depositata in data
27.10.2022, si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello principale, per la sua inammissibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, e per l'accoglimento del proprio appello incidentale, con il quale ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del danno da essa patito per essere stata spogliata abusivamente del godimento del proprio bene, con la conseguente impossibilità di locarlo a terzi, e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, quantificato nella somma di euro 14.466,61, a tutto il
2019, oltre l'indennità di euro 114,16 mensili, con decorrenza dal 01.01.2020, fino al rilascio, con vittoria di spese.
5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato alla società appellata in data
14.07.2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 15.06.2022.
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere infatti notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata. (Cass. sez. 3, sentenza n. 6571 del 14/03/2013; Cass. sez. 2, sentenza n. 4894 del 02/03/2007; Cass. sez. 3, sentenza n. 5682 del 15/03/2006; Cass. sez.
2, sentenza n. 4975 del 18/04/2000).
6. Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto da Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2022, nel rispetto
[...]
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del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 22.11.2022, fissata in citazione. Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 1127 del
22.01.2015).
7. Tanto debitamente premesso, mentre l'impugnazione principale è infondata, merita parziale accoglimento l'impugnazione incidentale.
7.1 Segnatamente, con il primo motivo del gravame principale – intitolato “nullità della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione e mancata notifica dell'ordinanza di rilascio immobile”- l'appellante ha dedotto l'erroneità della declaratoria della sua contumacia, protestando che, come riportato nella denuncia querela da lei sporta, non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, né la notifica dell'ordinanza di rilascio dell'immobile del 06.12.2018, come pure l'avviso di rilascio di cui all'art. 660 c.p.c.; l'appellata non aveva mai esibito, né depositato la notifica di tale ordinanza di rilascio che di fatto non le sarebbe mai stata notificata.
Ha protestato che i successivi atti istruttori, tra cui la nomina del C.T.U. e i vari accessi eseguiti dallo stesso non le erano mai stati notificati e che pertanto non ne era a conoscenza, in totale dispregio del suo diritto di difesa.
Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato che non si tratterebbe di occupazione senza titolo, essendo stato riportato nell'atto di citazione che per un lungo periodo di tempo, ossia dal 2001 al 2017, la aveva corrisposto somme mensili Parte_1 in favore dell'appellata proprio per l'occupazione del suddetto appartamento e che dal 2017 non avrebbe corrisposto più nulla;
mentre, in realtà, occupava regolarmente l'unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione, in cui era subentrata dopo la morte dello zio avendo sempre pagato regolarmente il canone di locazione e gli oneri Persona_2 condominiali.
Ha lamentato che sarebbe stata dichiarata illegittimamente contumace nel giudizio di primo grado, non potendosi pertanto difendere;
erroneamente, pertanto, il Tribunale avrebbe riscontrato un'occupazione senza titolo del cespite oggetto di causa che, per converso, la occupava regolarmente da molti anni, risiedendovi dal 1988 ed essendo Parte_1
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subentrata, alla morte dello zio, in qualità di erede convivente, nel contratto di locazione da questi stipulato.
Ha dedotto - richiamando l'art. 6 della Legge n. 392/1978, alla cui stregua, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi - che la successione nel contratto avviene ipso iure, nel momento in cui il conduttore viene a mancare, non essendo pertanto necessario alcun ulteriore atto o contratto che intercorra con il locatore che, quindi, non potrebbe rifiutarsi di proseguire nella locazione. Ha denunciato che l'appellata, avendo da lei mensilmente percepito il canone di locazione, era a conoscenza di tale circostanza che non sarebbe stata menzionata in giudizio.
7.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha poi denunciato la nullità della sentenza impugnata per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria.
Ha protestato che nel giudizio di primo grado non sarebbe stata espletata dalla parte attrice, né sarebbe stata disposta d'ufficio dal Giudice, la procedura di mediazione obbligatoria e che, pertanto, la sentenza impugnata sarebbe nulla.
7.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente motivato l'accoglimento della domanda attorea di rivendica e di condanna al rilascio immediato del bene.
Ha lamentato che il Tribunale si sarebbe basato unicamente sulla dichiarazione resa dal teste dipendente di parte attrice, che, rendendo delle false dichiarazioni, aveva Testimone_1 riferito dell'occupazione senza titolo dell'immobile, oggetto di causa, a decorrere dal 2001; al riguardo ha ribadito che nel 1988 era andata a vivere con il marito nell'immobile, oggetto di causa, che era l'abitazione dello zio, formalizzando tale sua Persona_2 residenza in data 09.02.1999, come risulterebbe dal certificato di residenza;
che lo zio era deceduto il 29.06.1998 e che lei aveva continuato ad abitare in tale appartamento, insieme al marito, in qualità di parente convivente e residente da molti anni, pagando regolarmente il canone di locazione all'appellata, in qualità di erede dello zio.
7.4 Con il quarto motivo di gravame – intitolato “nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in merito alle contestazioni svolte;
richiesta riforma della sentenza”-
l'appellante ha infine censurato la sentenza impugnata assumendo che, avendo il Tribunale dichiarato la sua contumacia, sebbene non avesse ricevuto la notifica dell'atto di citazione, né la notifica degli atti successivi, non aveva potuto esercitare il suo diritto di difesa, dimostrando, con il deposito della documentazione, che – difformemente da quanto
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falsamente dichiarato dall'unico teste escusso, -non aveva mai occupato Testimone_1 senza titolo tale immobile, ma che lo occupava in virtù di contratto di locazione, avendo corrisposto regolarmente i canoni di locazione e gli oneri condominiali.
8. Per evidenti ragioni di priorità logico giuridica, si impone la preventiva disamina delle censure svolte con il primo e il quarto motivo del gravame principale, con cui è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata, assumendosi la contumacia involontaria dell'impugnante principale che, non avendo ricevuto la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto adeguatamente difendersi, comprovando il subingresso in un contratto di locazione relativo all'unità immobiliare oggetto di causa.
Tali censure sono evidentemente infondate.
Risulta infatti pienamente documentata - in conformità di quanto verificato anche dal
Giudice di prime cure, con l'ordinanza declaratoria della contumacia della convenuta, depositata in data 7 dicembre 2018 – la piena ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., all'indirizzo in
Napoli, alla via Stadera n. 33, coincidente con quello ove è ubicato il cespite oggetto di causa, ed ove la , come dalla stessa ripetutamente affermato, pacificamente ed Parte_1 effettivamente risiedeva all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Invero l'impugnante principale, genericamente protestando la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitata a dedurre di non aver ricevuto la predetta notificazione, non allegando uno specifico vizio del procedimento notificatorio, preclusivo della conoscenza - rectius della conoscibilità – della proposizione della lite.
Al riguardo non può che osservarsi che la società appellata ha versato in atti non solo l'atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., corredato dalla relazione dell'ufficiale giudiziario attestante il ricorso dei presupposti di cui all'art. 140 c.p.c. e l'espletamento degli adempimenti ivi disciplinati, ma anche l'avviso di ricevimento della successiva raccomandata informativa che, in difetto di consegna dell'atto al destinatario o alle persone abilitate, comprova l'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza del piego presso l'ufficio postale – come desumibile dall'annotazione “mod 26”, sottoscritta dall'agente postale- ed il mancato ritiro dello stesso nel termine fissato, come desumibile dall'annotazione “al mittente per compiuta giacenza”.
Al riguardo occorre premettere che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e
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sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale (cfr. Cass. n. 2683 del 2019).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
per effetto di tale pronuncia, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, fermo restando, però, che, in quest'ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notizia al destinatario dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.
Cass. n. 10672 del 2020).
Ai fini di quest'ultimo adempimento, è necessario che sia documentato, attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento, che la raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del
2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del
2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che il medesimo destinatario (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del
2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.).
Infatti, atteso che il presupposto della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è la condizione di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la prova del fatto che la raccomandata informativa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del medesimo è raggiunta tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, con conseguente deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
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La Corte di legittimità ha poi ripetutamente precisato che "nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso"
(Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.464; Cass. n.32201 del 2018; Cass. n. 2959 del
2012). Si è infatti osservato che se la validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dipendesse dalle stesse norme previste dalla L. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, fra l'ipotesi dell'art. 140 c.p.c. e quella dell'art. 149 c.p.c. non vi sarebbe altra differenza se non un aggravio di forme, a danno della prima, ormai deprivate di giustificazione e sostanzialmente vane, dipendendo l'esito positivo della notifica dall'attività svolta dell'agente postale (così Cass. n. 2959 del 2012 in motivazione).
Da ciò l'evidente ritualità della notificazione eseguita, e l'esclusione della dedotta nullità della sentenza impugnata.
Evidentemente irrilevanti, poi, ai fini della rituale instaurazione del giudizio, sono le deduzioni svolte dall'appellante in ordine all'omessa notifica dell'avviso ex art. 660 c.p.c., trattandosi di norma evidentemente dettata con riferimento ad ipotesi diverse da quella oggetto di causa, e cioè alle intimazioni di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità; come pure in ordine alla mancata notificazione dell'ordinanza di nomina dell'ausiliario giudiziale, e degli accessi da quest'ultimo fissati, trattandosi di atti di cui non
è prescritta la notificazione al contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
Deve pertanto escludersi, in difetto di una contumacia involontaria e a fronte della ritualità della notificazione dell'atto introduttivo della lite, qualsiasi illegittimo pregiudizio delle facoltà difensive dell'appellante, con conseguente infondatezza anche del quarto motivo di gravame.
9. Né merita miglior sorte il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha denunciato la nullità della sentenza impugnata in ragione dell'omesso rilievo del mancato espletamento
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della mediazione obbligatoria, vizio che avrebbe comportato l'improcedibilità delle domande proposte da Controparte_1
La censura non può essere accolta, apparendo l'eccezione sollevata dall'impugnante principale indubitabilmente tardiva.
Deve infatti escludersi di poter dichiarare- come preteso dall'appellante – l'improcedibilità della domanda, in ragione dell'omesso espletamento del tentativo di mediazione, non avendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, proposto Parte_1 tempestivamente tale eccezione, nel giudizio di prime cure.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, infatti,
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, e cioè nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ( cfr. in esatti termini, Cassazione civile, sez. III, 13/05/2021, n. 12896; Cass., 30/08/2018, n.
21381; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2017, n. 9557, non massimata).
Nel caso di specie, tale eccezione non risulta sollevata nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado, stante la contumacia, né l'impugnante ha in alcun modo dedotto la relativa rilevazione alla prima udienza;
da ciò l'inammissibilità della censura sollevata nel presente grado.
10. Parimenti infondate, infine, sono le censure attinenti il merito della pronuncia impugnata
– contenute, per quanto sopra esposto, sia nel primo che nel terzo motivo di gravame - e segnatamente la statuizione di accoglimento della domanda di rivendicazione.
Nel contestare la correttezza della condanna al rilascio, l'impugnante principale ha infatti allegato di occupare regolarmente l'unità immobiliare, pagando i canoni di locazione e gli oneri condominiali, risiedendovi dal 1988 ed essendo subentrata, alla morte dello zio, in qualità di erede convivente, nel contratto di locazione da questi stipulato.
Ha dedotto - richiamando l'art. 6 della Legge n. 392/1978, alla cui stregua, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi - che la successione nel contratto avviene ipso iure, nel momento in cui il conduttore viene a mancare, non essendo pertanto necessario alcun ulteriore atto o contratto che intercorra con il locatore che, quindi, non potrebbe rifiutarsi di proseguire
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nella locazione. Ha lamentato che il Tribunale si sarebbe basato unicamente sulla dichiarazione resa dal teste dipendente di parte attrice, che, rendendo delle Testimone_1 false dichiarazioni, aveva riferito dell'occupazione senza titolo dell'immobile, oggetto di causa, a decorrere dal 2001; al riguardo ha ribadito che nel 1988 era andata a vivere con il marito nell'immobile, oggetto di causa, che era l'abitazione dello zio, Persona_2 formalizzando tale sua residenza in data 09.02.1999, come risulterebbe dal certificato di residenza;
che lo zio era deceduto il 29.06.1998 e che lei aveva continuato ad abitare in tale appartamento, insieme al marito, in qualità di parente convivente e residente da molti anni, pagando regolarmente il canone di locazione all'appellata.
La prospettazione della parte impugnante, in ordine al dedotto subentro nel contratto di locazione che si assume intercorso tra e la società attrice, proprietaria del Persona_2 cespite rivendicato, non può essere condivisa, difettando la prova di una relazione di convivenza tra l'impugnante principale e l'originario conduttore, all'epoca del decesso di quest'ultimo.
Integra un principio pacifico, infatti, l'assunto secondo cui la convivenza con il conduttore defunto, cui, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza "stabile ed abituale", da una "comunanza di vita", preesistente al decesso, che peraltro non è riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell'abitazione locata soltanto per ragioni transitorie ( Cass. sez.
3, sentenza n. 3251 dell'11/02/2008).
Inoltre, l'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione), quegli è un detentore precario della "res locata" al "de cuius", sicché nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale. (Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 26670 del 10/11/2017).
Sulla scorta di tali pacifiche premesse, appare indubitabile che, al fine di suffragare la fondatezza di una tale prospettazione – comunque presupponente l'inequivoca ammissione del diritto di proprietà in capo alla rivendicante- la parte impugnante avrebbe dovuto offrire tempestiva prova di una convivenza con il preesistente al suo decesso, come detto Per_2 risalente al 29.06.1998 - circostanza incontestata e documentata dal certificato di morte versato in atti – prova che per converso la pretesa subentrante, rimasta contumace nel
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giudizio di primo grado, non ha in alcun modo fornito. Anzi, a smentire un tale assunto valgono le stesse allegazioni contenute nel gravame principale, laddove la , pur Parte_1 narrando di una convivenza preesistente al decesso, come detto non provata, ha poi precisato di aver trasferito la propria residenza nell'appartamento alla via Stadera, n.33 solo in data 9.2.1999 (come da certificato di residenza storico versato in atti), e cioè in epoca successiva al decesso di Persona_2
Da ciò l'infondatezza del gravame principale e la conferma in parte qua della sentenza impugnata.
11. Merita per converso parziale accoglimento l'appello incidentale proposto da
[...]
, volto a censurare la statuizione della sentenza impugnata con cui è Controparte_1 stata rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Con l'unico motivo di appello incidentale, la società appellata ha dunque censurato il capo della sentenza gravata con il quale il Tribunale ha rigettato la propria domanda risarcitoria, volta ad ottenere il ristoro del danno per la mancata disponibilità del bene immobile occupato dalla . Parte_1
Ha dedotto che la ricorrenza del diritto al risarcimento può essere accertata dal Giudice sulla base di elementi presuntivi, facendo riferimento al cd. danno figurativo, considerando il valore locativo del cespite abusivamente occupato.
Ha protestato che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione illegittima, l'esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato.
Per quanto attiene, poi, alla concreta stima del danno, ha chiesto di porre riferimento al valore locativo come determinato dal CTU.
Ha, pertanto, invocato, in parziale riforma della sentenza gravata, l'accertamento del danno da essa patito, con decorrenza dal 2001, per la perpetrata occupazione sine titulo, e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, al netto di quanto dalla stessa già corrisposto a titolo di pagamento spontaneo.
I rilievi che precedono appaiono in ampia misura condivisibili, non apparendo la statuizione di rigetto adottata sul punto dal primo Giudice - che ha escluso di poter accogliere la domanda risarcitoria, non essendo ravvisabile un danno in re ipsa, e ritenendo insufficienti
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le allegazioni svolte al riguardo dalla proprietaria del cespite – conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Mette conto richiamare infatti la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022) che, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, sulla configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, ha affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
e che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state dunque chiamate a comporre un contrasto manifestatosi tra le sezioni seconda e terza, involgente la problematica del danno in re ipsa con riferimento al danno emergente (danno da perdita subita - del godimento), secondo un'impostazione, contrastata dalle più recenti pronunce della sezione terza, tesa ad individuare l'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che il proprietario sia stato privato della facoltà di godimento a causa dell'occupazione abusiva dell'oggetto del suo diritto .
In particolare la giurisprudenza, soprattutto della Seconda Sezione Civile, favorevole al danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo di immobile tendeva a mettere in risalto la natura fruttifera del bene (Cass. 25 maggio 2022, n. 6359; 31 luglio 2019, n.
20708; 6 agosto 2018, n. 20545; 28 agosto 2018, n. 21239; 17 novembre 2011, 24100; 10 febbraio 2011, n. 3223; 11 febbraio 2008, n. 3251).
Pure nel caso di preclusione dell'uso, anche solo potenziale, della res da parte del comproprietario ad opera di altro comproprietario, si discorreva in alcune pronunce di danno in re ipsa, liquidabile in base ai frutti civili ritraibili dal bene (Cass. 28 settembre
2016, n. 19215; 12 maggio 2010, n. 11486; 30 ottobre 2009, n. 23065).
Sempre secondo la giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, era data però al convenuto la possibilità di fornire la prova contraria del danno in re ipsa allegato, dimostrando che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile (Cass. 22 aprile 2022, n.
12865; 15 febbraio 2022, n. 4936; 31 gennaio 2018, n. 2364; 9 agosto 2016, n. 16670; 15 ottobre 2015, n. 20823; 7 agosto 2012, n. 14222). In questo quadro è stato precisato che non
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può sostenersi che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione “danno in re ipsa” rinvia «all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile» (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39).
Proprio le Sezioni Unite hanno pertanto dato atto che nella stessa Seconda Sezione Civile è emerso un più recente orientamento secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno normale” o “danno presunto”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Il Giudice nomofilattico, nel rimarcare che la questione posta dal contrasto era se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, fosse suscettibile di tutela risarcitoria, ha dato dunque risposta positiva al quesito, “nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione
Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39;
20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865)”.
Secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite, “tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” quale riflesso processuale della distinzione sostanziale fra regole di proprietà
(property rules) e regole di responsabilità (liability rules).
Se, come ripetutamente affermato dalla Sezione Terza, la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza, poiché la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c., ai fini della definizione del danno risarcibile da violazione dell'ordine giuridico, deve muoversi, ad avviso delle Sezioni Unite,
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dalla distinzione fra la lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà e la lesione del contenuto stesso del diritto.
Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
L'evento di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
pertanto “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale.”
Secondo quanto precisato dalla Corte nomofilattica, “l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo
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rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare senz'altro accoglibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla dall'appellante incidentale.
Vengono al riguardo in rilievo, non solo le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove appunto espressamente ci si duole che le a Controparte_1 far data dall'anno 2001 sono state impossibilitate a locare a terzi l'appartamento; ma anche gli elementi indiziari univocamente desumibili dalle circostanze pacifiche tra le parti, quali la pacifica pregressa e prolungata destinazione dell'immobile a fini locativi, comprovata dallo stesso risalente contratto di locazione invocato dall'impugnante, oltre che le caratteristiche del soggetto proprietario, che è un operatore economico che normalmente destina - come pure desumibile dalla deposizione del teste appunto addetto alla Tes_1 gestione del patrimonio immobiliare della società - a fini di profitto il proprio patrimonio immobiliare.
Quanto alla determinazione del dovuto, deve in primo luogo rimarcarsi che l'impugnante incidentale non ha in alcun modo censurato la specifica statuizione - contenuta nella sentenza impugnata e da ritenersi ormai coperta dal giudicato interno - secondo cui una tal pronuncia risarcitoria non avrebbe potuto giammai emettersi in futuro, e cioè fino alla data dell'effettivo rilascio.
Muovendo poi dalla determinazione del canone locativo operata dalla società attrice, nell'importo mensile di € 100,00, che ha ricevuto sostanziale avallo dalle risultanze dell'espletata consulenza tecnica (ove si trova quantificato un canone annuo oscillante da €
1.037,62, per l'anno 2001, ad € 1.360,48, per l'anno 2018), questa Corte reputa di condividere il conteggio contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che - difformemente da quello “aggiornato” al 2019, recepito nel gravame incidentale, che espone un importo sensibilmente maggiore e non tiene conto dei pagamenti medio tempore intervenuti, dopo il luglio 2018, parzialmente documentati in atti - contiene specifica determinazione degli importi corrisposti da fino a tale data, oggetto di Parte_1 detrazione ( per un importo complessivo pari ad € 11.928,15). Di tali pagamenti dovrà infatti senz'altro tenersi conto, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa
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dell'effettivo pregiudizio risarcibile, pervenendosi per questa via alla determinazione di un credito, a titolo risarcitorio, pari ad € 8.400,00, correlato al danno maturato a tutto luglio
2018 (epoca di introduzione del giudizio di primo grado).
Il predetto importo di € 8.400,00 - che può dunque essere senz'altro riconosciuto, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno ed alla luce delle richieste formulate dalla società rivendicante- deve essere poi, tenuto conto della sua natura di debito di valore, e della relativa quantificazione all'epoca dell'introduzione giudizio di primo grado, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, da computarsi sul capitale progressivamente rivalutato - sulla scorta dei criteri sanciti dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883) - a far data dall'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado (luglio 2018), alla pronuncia della presente sentenza.
Sulla scorta dei criteri che precedono, andrà condannata al pagamento Parte_1 in favore dell'appellante incidentale del complessivo Controparte_1 importo di € 10.951,00, di cui € 1.528,80 a titolo di rivalutazione monetaria, ed € 1.022,30 a titolo di interessi.
Per effetto della condanna al pagamento, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, saranno poi dovuti sul complessivo importo liquidato gli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
11. Volgendo infine al governo delle spese di lite, può senz'altro essere tenuto ferma, quanto al giudizio di primo grado, la statuizione di condanna di Parte_1 contenuta nella sentenza impugnata;
anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante principale alla relativa refusione in favore della società appellante incidentale.
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
12. Essendo stato rigettato l'appello principale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il
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versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 4715/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale:
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna al Parte_1 pagamento in favore dell'appellante incidentale del Controparte_1 complessivo importo di € 10.951,00 (comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale sul complessivo importo liquidato dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo:
3) Fermo il governo delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, contenuto nella sentenza impugnata, condanna l'appellante principale al Parte_1 pagamento in favore dell'appellante incidentale delle spese di lite relative al presente grado, che liquida nell'importo di € 355,50 per esborsi ed € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- Dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- Dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- Dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3333/2022 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 05.12.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.08.1971 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Casoria
(NA) alla Via Caserta n. 34, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Rea, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di C.F._2 appello;
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
già , Controparte_1 Controparte_1
R.G. n° 3333/2022
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
P.IVA con sede in Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del P.IVA_1
Legale Rappresentante pro tempore, Avv. Francesco Leggiadro, nella qualità di institore, in virtù dei poteri conferiti con procura per Notaio Dr. del 02.07.2012, Persona_1
Rep. n. 78346; Racc. 19744, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza G. Rodinò n.
18 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cesare, C.F. , che la C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 4715/2022 - emessa a definizione della causa R.G. n. 21756/2018, pubblicata il 12.05.2022 e notificata all'odierna appellante, con atto di precetto, in data
15.06.2022 - il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla domanda di rivendica proposta da nei confronti di - dichiarata Controparte_1 Parte_1 preliminarmente la contumacia della convenuta - la accoglieva, condannando la predetta convenuta al rilascio immediato, in favore della società attrice, dell'immobile sito in Napoli alla Via Stadera n. 33, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio 1, p.lla 215, sub 25; rigettava la domanda risarcitoria attorea;
condannava al Parte_1 rimborso, in favore della società attrice, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.804,00, di cui euro 7.254,00 per compensi ed euro 550,00 per esborsi, oltre IVA e c.p.a., se documentate con fattura, e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, ponendo definitivamente a carico di , nei rapporti interni tra le parti, le Parte_1 spese di C.T.U., già liquidate con decreto di pagamento ex artt. 8, 1° co., D.P.R. n.
115/2002, 52 e 53 disp. att. c.p.c..
Segnatamente, la società attrice aveva dedotto di essere proprietaria del suindicato cespite che, senza alcun titolo, era stato occupato dalla convenuta, dal mese di maggio 2001, con la conseguente impossibilità di locare l'immobile a terzi e con un danno stimato per l'occupazione abusiva in € 100,00 mensili. Aveva, inoltre, precisato che la convenuta aveva versato spontaneamente, a titolo di indennità, a decorrere dal 01.05.2011, fino al dicembre
2017, la complessiva somma di € 11.928,15, trattenuta in acconto sul maggior credito dalla
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stessa vantato a titolo di indennità di occupazione, da imputarsi a quello maturato nei primi nove anni e nove mesi di occupazione fino al 01.01.2011. Aveva, dunque, dedotto che esisteva un credito fino a luglio 2018, in proprio favore, a titolo risarcitorio, per l'occupazione sine titulo, di euro 8.400,00, al quale doveva essere aggiunta l'indennità che si andava accumulando per il periodo successivo, fino al rilascio.
La società attrice aveva, quindi, chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni subiti per l'illecita occupazione nella misura di €
100,00 mensili o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo
C.T.U., a decorrere dal mese di gennaio 2011, fino all'esecuzione del rilascio.
Nel corso del giudizio, veniva escusso il teste indicato dalla rivendicante e veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Nel decidere la controversia, con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale osservava, in punto di qualificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, che non integra un'azione di restituzione, ma di rivendicazione, quella con cui l'attore chiede la declaratoria di abusiva ed illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà ad opera della parte convenuta, con condanna della stessa al rilascio del bene, senza dedurre l'esistenza ab origine di un rapporto di natura negoziale, successivamente venuto meno o caducato;
evenienza appunto verificatasi nella fattispecie, in cui la parte attrice aveva appunto ed esclusivamente sostenuto di essere proprietaria dell'immobile, illegittimamente detenuto dalla , senza alcun titolo giustificativo, proponendo pertanto un'azione di Parte_1 rivendicazione ex art. 948 c.c., sottoposta all'onere della probatio diabolica.
Precisava tuttavia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il rigore della probatio diabolica deve considerarsi attenuato nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato ad un comune dante causa, non dovendo, in tal caso, il rivendicante provare il diritto dei suoi autori fino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto.
Nel caso di specie, la società attrice aveva allegato, per dimostrare il proprio titolo di acquisto, una serie di vicende traslative, alcune di fonte legale ed altre di fonte convenzionale, che unitamente alle risultanze testimoniali, emergenti dall'audizione del teste dipendente della società attrice assegnato alla gestione del patrimonio Testimone_1 immobiliare, escusso all'udienza del 13.11.2019- che aveva confermato l'avvenuta occupazione senza titolo del suddetto immobile da parte della convenuta dal 2001 - consentivano di ritenere raggiunta un'idonea prova.
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Con riferimento alla domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di un'indennità, il primo Giudice affermava che il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un immobile non può ritenersi “in re ipsa”, dovendo essere allegata e provata l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, dandolo in locazione a soggetti disposti a pagare il relativo corrispettivo.
Evidenziava che tale intenzione era stata semplicemente dichiarata dalla parte attrice, che non aveva nemmeno specificato per quale canone avrebbe inteso stipulare una locazione, avendo semplicemente fatto riferimento ad una indennità di occupazione dell'importo di €
100,00 mensili;
né, ad avviso del primo Giudice, poteva porsi riferimento alla stima operata dall'ausiliario giudiziale che, non essendo riuscito ad entrare nell'immobile, aveva determinato il valore locativo solo sulla base di accertamenti catastali. Il Tribunale riteneva poi che il momento finale per la liquidazione del danno, trattandosi di danno da responsabilità extracontrattuale, non potesse essere individuato nella data dell'effettivo rilascio, non ancora conseguito, essendo possibile, nel vigente ordinamento processuale, emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o a una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione; la sentenza condizionata non sarebbe pertanto ammissibile, ad avviso del primo Giudice, qualora con essa si pronunci una condanna da valere per il futuro se e in quanto risulti giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, integrato nel caso di specie dal rilascio che, costituendo oggetto della domanda principale, non risultava essere stato ancora eseguito.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello , deducendo a Parte_1 sostegno quattro motivi.
L'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, e, nel merito, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza gravata, l'accertamento e la declaratoria di nullità, inammissibilità ed improponibilità dell'atto di citazione, per la nullità della notifica di tale atto e per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria, nonché l'annullamento della sentenza gravata e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di C.T.U. e delle spese legali;
l'accertamento e la declaratoria di legittimità della propria occupazione dell'immobile sito
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in Napoli alla Via Stadera n. 33, in virtù di rapporto di locazione, essendo subentrata da molti anni nel contratto di locazione del defunto zio, nonché il rigetto Persona_2 delle eventuali avverse eccezioni ed istanze, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, con distrazione.
3. L'atto di appello veniva notificato, in data 14.07.2022, alla società appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Massimiliano Cesare.
L'appellata era convenuta per il giorno 22.11.2022 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 22.07.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, depositata in data
27.10.2022, si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello principale, per la sua inammissibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, e per l'accoglimento del proprio appello incidentale, con il quale ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del danno da essa patito per essere stata spogliata abusivamente del godimento del proprio bene, con la conseguente impossibilità di locarlo a terzi, e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, quantificato nella somma di euro 14.466,61, a tutto il
2019, oltre l'indennità di euro 114,16 mensili, con decorrenza dal 01.01.2020, fino al rilascio, con vittoria di spese.
5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato alla società appellata in data
14.07.2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 15.06.2022.
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere infatti notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata. (Cass. sez. 3, sentenza n. 6571 del 14/03/2013; Cass. sez. 2, sentenza n. 4894 del 02/03/2007; Cass. sez. 3, sentenza n. 5682 del 15/03/2006; Cass. sez.
2, sentenza n. 4975 del 18/04/2000).
6. Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto da Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2022, nel rispetto
[...]
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del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 22.11.2022, fissata in citazione. Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 1127 del
22.01.2015).
7. Tanto debitamente premesso, mentre l'impugnazione principale è infondata, merita parziale accoglimento l'impugnazione incidentale.
7.1 Segnatamente, con il primo motivo del gravame principale – intitolato “nullità della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione e mancata notifica dell'ordinanza di rilascio immobile”- l'appellante ha dedotto l'erroneità della declaratoria della sua contumacia, protestando che, come riportato nella denuncia querela da lei sporta, non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, né la notifica dell'ordinanza di rilascio dell'immobile del 06.12.2018, come pure l'avviso di rilascio di cui all'art. 660 c.p.c.; l'appellata non aveva mai esibito, né depositato la notifica di tale ordinanza di rilascio che di fatto non le sarebbe mai stata notificata.
Ha protestato che i successivi atti istruttori, tra cui la nomina del C.T.U. e i vari accessi eseguiti dallo stesso non le erano mai stati notificati e che pertanto non ne era a conoscenza, in totale dispregio del suo diritto di difesa.
Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato che non si tratterebbe di occupazione senza titolo, essendo stato riportato nell'atto di citazione che per un lungo periodo di tempo, ossia dal 2001 al 2017, la aveva corrisposto somme mensili Parte_1 in favore dell'appellata proprio per l'occupazione del suddetto appartamento e che dal 2017 non avrebbe corrisposto più nulla;
mentre, in realtà, occupava regolarmente l'unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione, in cui era subentrata dopo la morte dello zio avendo sempre pagato regolarmente il canone di locazione e gli oneri Persona_2 condominiali.
Ha lamentato che sarebbe stata dichiarata illegittimamente contumace nel giudizio di primo grado, non potendosi pertanto difendere;
erroneamente, pertanto, il Tribunale avrebbe riscontrato un'occupazione senza titolo del cespite oggetto di causa che, per converso, la occupava regolarmente da molti anni, risiedendovi dal 1988 ed essendo Parte_1
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subentrata, alla morte dello zio, in qualità di erede convivente, nel contratto di locazione da questi stipulato.
Ha dedotto - richiamando l'art. 6 della Legge n. 392/1978, alla cui stregua, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi - che la successione nel contratto avviene ipso iure, nel momento in cui il conduttore viene a mancare, non essendo pertanto necessario alcun ulteriore atto o contratto che intercorra con il locatore che, quindi, non potrebbe rifiutarsi di proseguire nella locazione. Ha denunciato che l'appellata, avendo da lei mensilmente percepito il canone di locazione, era a conoscenza di tale circostanza che non sarebbe stata menzionata in giudizio.
7.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha poi denunciato la nullità della sentenza impugnata per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria.
Ha protestato che nel giudizio di primo grado non sarebbe stata espletata dalla parte attrice, né sarebbe stata disposta d'ufficio dal Giudice, la procedura di mediazione obbligatoria e che, pertanto, la sentenza impugnata sarebbe nulla.
7.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente motivato l'accoglimento della domanda attorea di rivendica e di condanna al rilascio immediato del bene.
Ha lamentato che il Tribunale si sarebbe basato unicamente sulla dichiarazione resa dal teste dipendente di parte attrice, che, rendendo delle false dichiarazioni, aveva Testimone_1 riferito dell'occupazione senza titolo dell'immobile, oggetto di causa, a decorrere dal 2001; al riguardo ha ribadito che nel 1988 era andata a vivere con il marito nell'immobile, oggetto di causa, che era l'abitazione dello zio, formalizzando tale sua Persona_2 residenza in data 09.02.1999, come risulterebbe dal certificato di residenza;
che lo zio era deceduto il 29.06.1998 e che lei aveva continuato ad abitare in tale appartamento, insieme al marito, in qualità di parente convivente e residente da molti anni, pagando regolarmente il canone di locazione all'appellata, in qualità di erede dello zio.
7.4 Con il quarto motivo di gravame – intitolato “nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in merito alle contestazioni svolte;
richiesta riforma della sentenza”-
l'appellante ha infine censurato la sentenza impugnata assumendo che, avendo il Tribunale dichiarato la sua contumacia, sebbene non avesse ricevuto la notifica dell'atto di citazione, né la notifica degli atti successivi, non aveva potuto esercitare il suo diritto di difesa, dimostrando, con il deposito della documentazione, che – difformemente da quanto
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falsamente dichiarato dall'unico teste escusso, -non aveva mai occupato Testimone_1 senza titolo tale immobile, ma che lo occupava in virtù di contratto di locazione, avendo corrisposto regolarmente i canoni di locazione e gli oneri condominiali.
8. Per evidenti ragioni di priorità logico giuridica, si impone la preventiva disamina delle censure svolte con il primo e il quarto motivo del gravame principale, con cui è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata, assumendosi la contumacia involontaria dell'impugnante principale che, non avendo ricevuto la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto adeguatamente difendersi, comprovando il subingresso in un contratto di locazione relativo all'unità immobiliare oggetto di causa.
Tali censure sono evidentemente infondate.
Risulta infatti pienamente documentata - in conformità di quanto verificato anche dal
Giudice di prime cure, con l'ordinanza declaratoria della contumacia della convenuta, depositata in data 7 dicembre 2018 – la piena ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., all'indirizzo in
Napoli, alla via Stadera n. 33, coincidente con quello ove è ubicato il cespite oggetto di causa, ed ove la , come dalla stessa ripetutamente affermato, pacificamente ed Parte_1 effettivamente risiedeva all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Invero l'impugnante principale, genericamente protestando la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitata a dedurre di non aver ricevuto la predetta notificazione, non allegando uno specifico vizio del procedimento notificatorio, preclusivo della conoscenza - rectius della conoscibilità – della proposizione della lite.
Al riguardo non può che osservarsi che la società appellata ha versato in atti non solo l'atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., corredato dalla relazione dell'ufficiale giudiziario attestante il ricorso dei presupposti di cui all'art. 140 c.p.c. e l'espletamento degli adempimenti ivi disciplinati, ma anche l'avviso di ricevimento della successiva raccomandata informativa che, in difetto di consegna dell'atto al destinatario o alle persone abilitate, comprova l'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza del piego presso l'ufficio postale – come desumibile dall'annotazione “mod 26”, sottoscritta dall'agente postale- ed il mancato ritiro dello stesso nel termine fissato, come desumibile dall'annotazione “al mittente per compiuta giacenza”.
Al riguardo occorre premettere che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e
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sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale (cfr. Cass. n. 2683 del 2019).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
per effetto di tale pronuncia, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, fermo restando, però, che, in quest'ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notizia al destinatario dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.
Cass. n. 10672 del 2020).
Ai fini di quest'ultimo adempimento, è necessario che sia documentato, attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento, che la raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del
2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del
2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che il medesimo destinatario (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del
2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.).
Infatti, atteso che il presupposto della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è la condizione di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la prova del fatto che la raccomandata informativa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del medesimo è raggiunta tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, con conseguente deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
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La Corte di legittimità ha poi ripetutamente precisato che "nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso"
(Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.464; Cass. n.32201 del 2018; Cass. n. 2959 del
2012). Si è infatti osservato che se la validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dipendesse dalle stesse norme previste dalla L. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, fra l'ipotesi dell'art. 140 c.p.c. e quella dell'art. 149 c.p.c. non vi sarebbe altra differenza se non un aggravio di forme, a danno della prima, ormai deprivate di giustificazione e sostanzialmente vane, dipendendo l'esito positivo della notifica dall'attività svolta dell'agente postale (così Cass. n. 2959 del 2012 in motivazione).
Da ciò l'evidente ritualità della notificazione eseguita, e l'esclusione della dedotta nullità della sentenza impugnata.
Evidentemente irrilevanti, poi, ai fini della rituale instaurazione del giudizio, sono le deduzioni svolte dall'appellante in ordine all'omessa notifica dell'avviso ex art. 660 c.p.c., trattandosi di norma evidentemente dettata con riferimento ad ipotesi diverse da quella oggetto di causa, e cioè alle intimazioni di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità; come pure in ordine alla mancata notificazione dell'ordinanza di nomina dell'ausiliario giudiziale, e degli accessi da quest'ultimo fissati, trattandosi di atti di cui non
è prescritta la notificazione al contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
Deve pertanto escludersi, in difetto di una contumacia involontaria e a fronte della ritualità della notificazione dell'atto introduttivo della lite, qualsiasi illegittimo pregiudizio delle facoltà difensive dell'appellante, con conseguente infondatezza anche del quarto motivo di gravame.
9. Né merita miglior sorte il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha denunciato la nullità della sentenza impugnata in ragione dell'omesso rilievo del mancato espletamento
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della mediazione obbligatoria, vizio che avrebbe comportato l'improcedibilità delle domande proposte da Controparte_1
La censura non può essere accolta, apparendo l'eccezione sollevata dall'impugnante principale indubitabilmente tardiva.
Deve infatti escludersi di poter dichiarare- come preteso dall'appellante – l'improcedibilità della domanda, in ragione dell'omesso espletamento del tentativo di mediazione, non avendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, proposto Parte_1 tempestivamente tale eccezione, nel giudizio di prime cure.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, infatti,
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, e cioè nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ( cfr. in esatti termini, Cassazione civile, sez. III, 13/05/2021, n. 12896; Cass., 30/08/2018, n.
21381; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2017, n. 9557, non massimata).
Nel caso di specie, tale eccezione non risulta sollevata nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado, stante la contumacia, né l'impugnante ha in alcun modo dedotto la relativa rilevazione alla prima udienza;
da ciò l'inammissibilità della censura sollevata nel presente grado.
10. Parimenti infondate, infine, sono le censure attinenti il merito della pronuncia impugnata
– contenute, per quanto sopra esposto, sia nel primo che nel terzo motivo di gravame - e segnatamente la statuizione di accoglimento della domanda di rivendicazione.
Nel contestare la correttezza della condanna al rilascio, l'impugnante principale ha infatti allegato di occupare regolarmente l'unità immobiliare, pagando i canoni di locazione e gli oneri condominiali, risiedendovi dal 1988 ed essendo subentrata, alla morte dello zio, in qualità di erede convivente, nel contratto di locazione da questi stipulato.
Ha dedotto - richiamando l'art. 6 della Legge n. 392/1978, alla cui stregua, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi - che la successione nel contratto avviene ipso iure, nel momento in cui il conduttore viene a mancare, non essendo pertanto necessario alcun ulteriore atto o contratto che intercorra con il locatore che, quindi, non potrebbe rifiutarsi di proseguire
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nella locazione. Ha lamentato che il Tribunale si sarebbe basato unicamente sulla dichiarazione resa dal teste dipendente di parte attrice, che, rendendo delle Testimone_1 false dichiarazioni, aveva riferito dell'occupazione senza titolo dell'immobile, oggetto di causa, a decorrere dal 2001; al riguardo ha ribadito che nel 1988 era andata a vivere con il marito nell'immobile, oggetto di causa, che era l'abitazione dello zio, Persona_2 formalizzando tale sua residenza in data 09.02.1999, come risulterebbe dal certificato di residenza;
che lo zio era deceduto il 29.06.1998 e che lei aveva continuato ad abitare in tale appartamento, insieme al marito, in qualità di parente convivente e residente da molti anni, pagando regolarmente il canone di locazione all'appellata.
La prospettazione della parte impugnante, in ordine al dedotto subentro nel contratto di locazione che si assume intercorso tra e la società attrice, proprietaria del Persona_2 cespite rivendicato, non può essere condivisa, difettando la prova di una relazione di convivenza tra l'impugnante principale e l'originario conduttore, all'epoca del decesso di quest'ultimo.
Integra un principio pacifico, infatti, l'assunto secondo cui la convivenza con il conduttore defunto, cui, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza "stabile ed abituale", da una "comunanza di vita", preesistente al decesso, che peraltro non è riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell'abitazione locata soltanto per ragioni transitorie ( Cass. sez.
3, sentenza n. 3251 dell'11/02/2008).
Inoltre, l'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione), quegli è un detentore precario della "res locata" al "de cuius", sicché nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale. (Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 26670 del 10/11/2017).
Sulla scorta di tali pacifiche premesse, appare indubitabile che, al fine di suffragare la fondatezza di una tale prospettazione – comunque presupponente l'inequivoca ammissione del diritto di proprietà in capo alla rivendicante- la parte impugnante avrebbe dovuto offrire tempestiva prova di una convivenza con il preesistente al suo decesso, come detto Per_2 risalente al 29.06.1998 - circostanza incontestata e documentata dal certificato di morte versato in atti – prova che per converso la pretesa subentrante, rimasta contumace nel
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giudizio di primo grado, non ha in alcun modo fornito. Anzi, a smentire un tale assunto valgono le stesse allegazioni contenute nel gravame principale, laddove la , pur Parte_1 narrando di una convivenza preesistente al decesso, come detto non provata, ha poi precisato di aver trasferito la propria residenza nell'appartamento alla via Stadera, n.33 solo in data 9.2.1999 (come da certificato di residenza storico versato in atti), e cioè in epoca successiva al decesso di Persona_2
Da ciò l'infondatezza del gravame principale e la conferma in parte qua della sentenza impugnata.
11. Merita per converso parziale accoglimento l'appello incidentale proposto da
[...]
, volto a censurare la statuizione della sentenza impugnata con cui è Controparte_1 stata rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Con l'unico motivo di appello incidentale, la società appellata ha dunque censurato il capo della sentenza gravata con il quale il Tribunale ha rigettato la propria domanda risarcitoria, volta ad ottenere il ristoro del danno per la mancata disponibilità del bene immobile occupato dalla . Parte_1
Ha dedotto che la ricorrenza del diritto al risarcimento può essere accertata dal Giudice sulla base di elementi presuntivi, facendo riferimento al cd. danno figurativo, considerando il valore locativo del cespite abusivamente occupato.
Ha protestato che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione illegittima, l'esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato.
Per quanto attiene, poi, alla concreta stima del danno, ha chiesto di porre riferimento al valore locativo come determinato dal CTU.
Ha, pertanto, invocato, in parziale riforma della sentenza gravata, l'accertamento del danno da essa patito, con decorrenza dal 2001, per la perpetrata occupazione sine titulo, e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, al netto di quanto dalla stessa già corrisposto a titolo di pagamento spontaneo.
I rilievi che precedono appaiono in ampia misura condivisibili, non apparendo la statuizione di rigetto adottata sul punto dal primo Giudice - che ha escluso di poter accogliere la domanda risarcitoria, non essendo ravvisabile un danno in re ipsa, e ritenendo insufficienti
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le allegazioni svolte al riguardo dalla proprietaria del cespite – conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Mette conto richiamare infatti la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022) che, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, sulla configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, ha affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
e che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state dunque chiamate a comporre un contrasto manifestatosi tra le sezioni seconda e terza, involgente la problematica del danno in re ipsa con riferimento al danno emergente (danno da perdita subita - del godimento), secondo un'impostazione, contrastata dalle più recenti pronunce della sezione terza, tesa ad individuare l'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che il proprietario sia stato privato della facoltà di godimento a causa dell'occupazione abusiva dell'oggetto del suo diritto .
In particolare la giurisprudenza, soprattutto della Seconda Sezione Civile, favorevole al danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo di immobile tendeva a mettere in risalto la natura fruttifera del bene (Cass. 25 maggio 2022, n. 6359; 31 luglio 2019, n.
20708; 6 agosto 2018, n. 20545; 28 agosto 2018, n. 21239; 17 novembre 2011, 24100; 10 febbraio 2011, n. 3223; 11 febbraio 2008, n. 3251).
Pure nel caso di preclusione dell'uso, anche solo potenziale, della res da parte del comproprietario ad opera di altro comproprietario, si discorreva in alcune pronunce di danno in re ipsa, liquidabile in base ai frutti civili ritraibili dal bene (Cass. 28 settembre
2016, n. 19215; 12 maggio 2010, n. 11486; 30 ottobre 2009, n. 23065).
Sempre secondo la giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, era data però al convenuto la possibilità di fornire la prova contraria del danno in re ipsa allegato, dimostrando che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile (Cass. 22 aprile 2022, n.
12865; 15 febbraio 2022, n. 4936; 31 gennaio 2018, n. 2364; 9 agosto 2016, n. 16670; 15 ottobre 2015, n. 20823; 7 agosto 2012, n. 14222). In questo quadro è stato precisato che non
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può sostenersi che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione “danno in re ipsa” rinvia «all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile» (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39).
Proprio le Sezioni Unite hanno pertanto dato atto che nella stessa Seconda Sezione Civile è emerso un più recente orientamento secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno normale” o “danno presunto”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Il Giudice nomofilattico, nel rimarcare che la questione posta dal contrasto era se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, fosse suscettibile di tutela risarcitoria, ha dato dunque risposta positiva al quesito, “nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione
Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39;
20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865)”.
Secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite, “tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” quale riflesso processuale della distinzione sostanziale fra regole di proprietà
(property rules) e regole di responsabilità (liability rules).
Se, come ripetutamente affermato dalla Sezione Terza, la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza, poiché la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c., ai fini della definizione del danno risarcibile da violazione dell'ordine giuridico, deve muoversi, ad avviso delle Sezioni Unite,
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dalla distinzione fra la lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà e la lesione del contenuto stesso del diritto.
Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
L'evento di danno riguarda allora non la cosa oggetto di proprietà, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa;
pertanto “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale.”
Secondo quanto precisato dalla Corte nomofilattica, “l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo
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rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare senz'altro accoglibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla dall'appellante incidentale.
Vengono al riguardo in rilievo, non solo le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove appunto espressamente ci si duole che le a Controparte_1 far data dall'anno 2001 sono state impossibilitate a locare a terzi l'appartamento; ma anche gli elementi indiziari univocamente desumibili dalle circostanze pacifiche tra le parti, quali la pacifica pregressa e prolungata destinazione dell'immobile a fini locativi, comprovata dallo stesso risalente contratto di locazione invocato dall'impugnante, oltre che le caratteristiche del soggetto proprietario, che è un operatore economico che normalmente destina - come pure desumibile dalla deposizione del teste appunto addetto alla Tes_1 gestione del patrimonio immobiliare della società - a fini di profitto il proprio patrimonio immobiliare.
Quanto alla determinazione del dovuto, deve in primo luogo rimarcarsi che l'impugnante incidentale non ha in alcun modo censurato la specifica statuizione - contenuta nella sentenza impugnata e da ritenersi ormai coperta dal giudicato interno - secondo cui una tal pronuncia risarcitoria non avrebbe potuto giammai emettersi in futuro, e cioè fino alla data dell'effettivo rilascio.
Muovendo poi dalla determinazione del canone locativo operata dalla società attrice, nell'importo mensile di € 100,00, che ha ricevuto sostanziale avallo dalle risultanze dell'espletata consulenza tecnica (ove si trova quantificato un canone annuo oscillante da €
1.037,62, per l'anno 2001, ad € 1.360,48, per l'anno 2018), questa Corte reputa di condividere il conteggio contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che - difformemente da quello “aggiornato” al 2019, recepito nel gravame incidentale, che espone un importo sensibilmente maggiore e non tiene conto dei pagamenti medio tempore intervenuti, dopo il luglio 2018, parzialmente documentati in atti - contiene specifica determinazione degli importi corrisposti da fino a tale data, oggetto di Parte_1 detrazione ( per un importo complessivo pari ad € 11.928,15). Di tali pagamenti dovrà infatti senz'altro tenersi conto, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa
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dell'effettivo pregiudizio risarcibile, pervenendosi per questa via alla determinazione di un credito, a titolo risarcitorio, pari ad € 8.400,00, correlato al danno maturato a tutto luglio
2018 (epoca di introduzione del giudizio di primo grado).
Il predetto importo di € 8.400,00 - che può dunque essere senz'altro riconosciuto, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno ed alla luce delle richieste formulate dalla società rivendicante- deve essere poi, tenuto conto della sua natura di debito di valore, e della relativa quantificazione all'epoca dell'introduzione giudizio di primo grado, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, da computarsi sul capitale progressivamente rivalutato - sulla scorta dei criteri sanciti dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883) - a far data dall'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado (luglio 2018), alla pronuncia della presente sentenza.
Sulla scorta dei criteri che precedono, andrà condannata al pagamento Parte_1 in favore dell'appellante incidentale del complessivo Controparte_1 importo di € 10.951,00, di cui € 1.528,80 a titolo di rivalutazione monetaria, ed € 1.022,30 a titolo di interessi.
Per effetto della condanna al pagamento, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, saranno poi dovuti sul complessivo importo liquidato gli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
11. Volgendo infine al governo delle spese di lite, può senz'altro essere tenuto ferma, quanto al giudizio di primo grado, la statuizione di condanna di Parte_1 contenuta nella sentenza impugnata;
anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante principale alla relativa refusione in favore della società appellante incidentale.
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
12. Essendo stato rigettato l'appello principale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il
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versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 4715/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale:
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna al Parte_1 pagamento in favore dell'appellante incidentale del Controparte_1 complessivo importo di € 10.951,00 (comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale sul complessivo importo liquidato dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo:
3) Fermo il governo delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, contenuto nella sentenza impugnata, condanna l'appellante principale al Parte_1 pagamento in favore dell'appellante incidentale delle spese di lite relative al presente grado, che liquida nell'importo di € 355,50 per esborsi ed € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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