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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2141/2024 promossa da:
(C.F. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Chiriatti, elettivamente domiciliata in Milano, via Conservatorio n. 22, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLANTE contro già (C.F. e P. Iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel P.IVA_3 presente giudizio, dall'avv. Massimiliano Repetti, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Marco n. 14, nello studio del suddetto difensore;
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_3 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, Controparte_1 già e per ottenere la riforma della sentenza del Controparte_2 Controparte_3
Giudice di Pace di Piacenza n. 292/2024, pubblicata in data 16.05.2024, con la quale quest'ultimo accoglieva la domanda svolta da e condannava Controparte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in suo favore della Parte_1 Controparte_3 somma di € 784,86 a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali e spese di lite.
Parte appellante, in particolare, deduceva che aveva citato in giudizio Controparte_1
e la sua Compagnia di Assicurazione al fine di ottenere il pagamento delle Controparte_3 spese sostenute per l'attività di rimozione dei detriti e ripristino post incidente stradale, posta in essere in esito al sinistro avvenuto in data 07.01.2021 a Piacenza, in viale Osimo intersezione con via Rezzi, che vedeva coinvolto il veicolo tg DM077YG, di proprietà di da Controparte_3 questi condotto ed assicurato con ed il veicolo tg FD414EZ, Parte_1
di proprietà di un terzo. Rappresentava, in particolare, che l'odierna appellata, in primo grado, aveva precisato di aver proceduto alla pulizia del manto stradale ed alla eliminazione dei detriti sulla base di una convenzione conclusa, in data 23.07.2018, con il Comune di Piacenza, Ente proprietario della rete stradale comunale, convenzione in base alla quale la società era legittimata ad agire nei confronti del danneggiane per ottenere il pagamento della prestazione.
Impugnava, quindi, la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudice in particolare nella parte in cui riteneva sussistente la legittimazione attiva della società in base alla convenzione stipulata tra quest'ultima ed il Comune di Piacenza ed affermava che la convenzione de qua era opponibile alla Compagnia di Assicurazione ex art. 1372 c.c., laddove, invece, da un lato, la controprestazione tipica della concessione di servizi non consentiva alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante (in particolare, nel diritto ad ottenere il risarcimento del danno) e non era un mandato in rem propriam, dall'altro, alcuna cessione poteva avere ad oggetto un credito futuro e non ancora venuto ad esistenza.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.04.2025, si costituiva in giudizio resistendo all'appello e chiedendo il rigetto, con conferma Controparte_1 integrale della sentenza impugnata.
2 1.2) All'udienza del 06.05.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 16.09.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Vi è, in primo luogo, da dichiarare la contumacia di parte appellata , non costituito e CP_3 non comparso nonostante la regolare notifica, nei suoi confronti, dell'atto introduttivo del giudizio.
2.1) Come esposto in premessa, la vicenda in esame trae origine dal sinistro stradale verificatosi in data 07.01.2021 a Piacenza, in viale Osimo intersezione con via Rezzi, che vedeva coinvolto il veicolo tg DM077YG, di proprietà di da questi condotto ed assicurato con Controparte_3
A seguito del sinistro, è Parte_1 Controparte_1 intervenuta per effettuare la pulitura della strada da liquidi e detriti ivi abbandonati e per compiere le operazioni connesse, quali la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi.
All'esito di tale intervento, eseguito su richiesta del Comune di Piacenza, con cui la società è legata da apposita convenzione stipulata in data 23.07.2018, ha agito nei Controparte_1 confronti del responsabile del sinistro e della sua Compagnia di Assicurazione al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto per l'attività svolta.
Il Giudice di Pace ha accertato la sussistenza della legittimazione attiva della società (dal momento che il Comune di Piacenza e Sicurezza e Ambiente erano legate da un rapporto qualificabile quale concessione di servizi, che prevedeva il trasferimento, in capo alla seconda, della posizione giuridica attiva per l'ottenimento del risarcimento del danno nei confronti del responsabile del sinistro) e la sua titolarità di azione diretta nei confronti della Compagnia
Assicuratrice del veicolo, laddove era legittima e possibile la cessione di crediti futuri.
Deve preliminarmente rammentarsi, quanto all'ammissibilità dell'appello proposto, che il valore della presente controversia è pari ad € 784,86; trattasi, pertanto, di causa che rientra nell'alveo della previsione di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c., secondo la quale: “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile”. Per le sentenze pronunciate nelle cause il cui valore non eccede € 1.100,00, il legislatore ha previsto un mezzo di impugnazione a critica vincolata, come statuito dall'art. 339, comma 3,
c.p.c., secondo cui “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma
3 dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. A nulla rileva il criterio in base al quale sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere che “le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità: così Cass.
n. 5287/2012; Cass. n. 19724/2011 e Cass. n. 4079/2005” (Trib. Milano, sez. X, sentenza
07.02.2014, n. 1882). Ne consegue che il Tribunale, in sede di appello, avverso sentenza del
Giudice di Pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., solo l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass., n. 5287/2012).
Ciò, naturalmente, richiede l'assunzione di una corretta nozione del concetto di legitimatio ad causam.
Com'è noto, “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, la “parte” è il soggetto che, in nome proprio, domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in nome proprio, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione
(discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente, ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito
4 della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda”
(così, in motivazione, Cass. SSUU, n. 24755/2015).
La legittimazione ad agire, quindi, è una condizione dell'azione, che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto;
la verifica circa la sussistenza della legitimatio ad causam va fatta in ossequio all'affermazione che parte attrice fa di essere titolare del diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che inerisce, invece, al merito della causa, e, perciò, alla sua fondatezza.
Pertanto, la valutazione della legittimazione attiva va fatta esclusivamente sulla base della prospettazione contenuta in atto di citazione;
se l'attore non dimostra in giudizio l'effettiva titolarità della posizione giuridica dedotta a sostegno della domanda, quest'ultima va rigettata, in quanto infondata nel merito.
Ebbene, nel caso di specie, nell'atto di citazione di primo grado il diritto al risarcimento del danno, ossia al pagamento delle somme necessarie al ripristino della viabilità, è affermato come diritto proprio della società appellante in forza di una concessione-contratto già stipulata, anteriormente al verificarsi del sinistro, tra la stessa e il Comune di Piacenza.
Sul punto, contrariamente ad altre fattispecie già esaminate dal Tribunale ed aventi ad oggetto concessioni stipulate sempre dalla società con altri Enti Pubblici (tra cui la Controparte_1
Provincia di Piacenza), ritiene il Tribunale che il meccanismo concessorio previsto nella convenzione stipulata con il Comune di Piacenza sia inidoneo a determinare il trasferimento del diritto risarcitorio in capo al concessionario.
Questo Tribunale, invero, ha già ritenuto qualificabile come contratto di concessione di servizi, di cui agli artt. 164 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, un contratto, stipulato con l'Ente Pubblico proprietario della strada, in forza del quale il concessionario svolge il servizio di manutenzione e bonifica del manto stradale a seguito di incidenti a fronte del diritto a rivalersi nei confronti del soggetto danneggiante, da qualificarsi quale corrispettivo economico per lo svolgimento del
5 servizio stesso (Tribunale di Piacenza, sent. n. 252/2024). Tale schema, infatti, risulta sussumibile nella struttura tipica della concessione di servizio1, nella quale il concessionario si assume il rischio di impresa e l'alea nella gestione del servizio (art. 165 del d.lgs. n. 50/2016), non essendo previsto, come nell'appalto pubblico, il pagamento diretto di una canone o prezzo da parte dell'Ente concedente a titolo di corrispettivo. Nel caso di specie, infatti, l'Ente Pubblico non sopporta direttamente il costo finanziario per beneficare del servizio di riparazione e pulizia del manto stradale, traslando così l'onere economico dalla comunità amministrata di riferimento (e, quindi, dal proprio bilancio) ai singoli soggetti responsabili del danneggiamento del manto stradale;
coerentemente a ciò il concessionario, al fine si vedere remunerato il proprio servizio, è quindi “obbligato” a rivalersi sui singoli danneggianti, intraprendendo, nel proprio interesse ed a proprio rischio2, tutte le necessarie attività stragiudiziali e giudiziali per l'incasso del relativo risarcimento. Il trasferimento in capo al concessionario di crediti risarcitori futuri “sperati” è, quindi, un meccanismo contrattuale – ab origine connotato da aleatorietà – che in chiave economica trasla sul concessionario il rischio gestionale legato allo svolgimento del servizio3. 1 La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che “La concessione di servizi si differenzia dall'appalto pubblico di servizi poiché quest'ultimo riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, e, infine, non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario” (Cass. 11.04.2024 n. 9818); “La concessione di servizi richiede che l'ente concedente abbia trasferito integralmente (o in misura significativa) all'operatore privato il rischio di gestione economica connesso all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, se non c'è trasferimento del rischio operativo, almeno parziale, a carico del privato, il contratto non può essere qualificato come concessione, ma costituisce un appalto.” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01.12.2023, n.18072); “La concessione di servizi si distingue da un appalto pubblico per l'attribuzione al concessionario del diritto, eventualmente accompagnato da un prezzo, di gestire i servizi oggetto della concessione, e il concessionario dispone, nell'ambito del contratto concluso, di una certa libertà economica per determinare le condizioni di gestione dei servizi concessigli ed è esposto, parallelamente, al rischio legato alla gestione di detti servizi” (Corte giustizia UE, sez. VIII, 10.11.2022, n. 486). 2 Si pensi, ad esempio, all'ipotesi che il danneggiante o il proprietario del veicolo non siano identificati o identificabili;
oppure, all'ipotesi che il veicolo danneggiante non sia regolarmente assicurato;
il trasferimento in capo al concessionario dei crediti futuri “sperati” è quindi meccanismo che trasla sul concessionario il rischio gestionale legato allo svolgimento del servizio. 3 Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 4040, 08.05.1990, ha affermato che “rientra nella nozione di credito futuro suscettibile di cessione anche un credito semplicemente sperato cioè meramente eventuale;
l'aleatorietà che in tal caso caratterizza il contratto di cessione è insita nella nozione di cosa futura e non comporta l'invalidità del negozio”. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 31896, 10.12.2018, ribadisce ancora una volta la possibilità di cedere crediti “sperati”, da ultimo ripresa in Trib. Bergamo, n. 1948, 14.09.2019. Si richiama qui Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 15141, 26.10.2002, con la quale vengono distinti i crediti futuri in eventuali in concreto e eventuali in astratto, potendo questa classificazione assimilarsi alla distinzione dei crediti futuri e dei crediti sperati.
6 Giova precisare che una concessione così strutturata presenta una sua peculiarità. Infatti, normalmente il concessionario, per effetto della concessione, acquisisce il diritto a svolgere un determinato servizio presso il pubblico o presso i terzi, assumendo così il rischio economico connesso all'esecuzione del servizio, essendo la remunerazione dello stesso connessa all'andamento del mercato di riferimento. Nel caso in esame, invece, tra il concessionario stesso e i terzi non si è instaurato, né potrebbe instaurarsi, alcun rapporto contrattuale, sicché l'esecuzione dei lavori di manutenzione del manto stradale, di per sé, non è idonea a remunerare il servizio reso, in quanto prestazione resa direttamente in favore dell'Ente proprietario della strada.
Risulta, quindi, necessario che la cessione “in blocco” dei crediti risarcitori futuri e sperati - quale effetto necessario per garantire lo sfruttamento economico del servizio - sia prevista quale effetto esplicito e diretto del negozio di concessione, trattandosi di una forma di remunerazione non direttamente collegata allo svolgimento del servizio oggetto di concessione, per sua natura non
“fruibile” economicamente.
La concessione in atti, però, prevede la mera cessione “del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse” per un periodo di cinque anni, ma non vi è alcun cenno ad un meccanismo contrattuale in forza del quale, a titolo di corrispettivo del servizio, il concessionario ottenga il trasferimento in suo favore dei diritti risarcitori che matureranno in capo all'Ente Pubblico a seguito dei singoli episodi di danneggiamento. Il testo della concessione, quindi, presenta una vistosa lacuna in quanto non individua quale sia la remunerazione del concessionario per il servizio svolto.
invero, invoca, quale atto fondante la propria titolarità del credito, il Controparte_1 successivo atto funzionale datato 08.08.2018 (prodotto in primo grado sub. doc. 2 di parte attrice), a mezzo del quale il dirigente responsabile del Comune (il Comandante della Polizia
Locale) avrebbe ceduto al concessionario il diritto risarcitorio conseguente all'incidente stradale per cui è causa.
Sul punto, va primariamente rilevato che, essendo riscontrabile, nella concessione de qua, la suddetta lacuna circa il meccanismo remunerativo (ossia la surrogazione del concessionario dei crediti risarcitori dell'Ente a seguito di incidente stradale), il successivo atto funzionale risulta emesso in assenza di base giuridica;
né un tale atto unilaterale potrebbe “integrare” ex post la
7 concessione, essendosi questa perfezionata con lo scambio di consenso tra le parti già in data
23.07.2018.
Detto in altri termini, il nesso tra la concessione ed il successivo atto funzionale è, in realtà, inesistente, non essendo quest'ultimo previsto dal negozio contrattuale “principale”, unica fonte del rapporto concessorio. La “cessione di credito” di cui all'atto funzionale, quindi, risulta provvedimento del tutto avulso dal meccanismo concessorio, laddove lo stesso potrebbe, semmai, essere qualificato quale autonomo e successivo atto negoziale di cessione del credito, come tale necessitante di una propria giustificazione causale e di una specifica legittimazione in capo al
Dirigente che l'ha sottoscritto.
Ciò posto – e solo al fine di offrire una valutazione completa della fattispecie in esame – il
Tribunale non può esimersi dal rilevare come appaia problematica la qualificazione del richiamato atto funzionale come negozio di cessione del credito. Tale atto, infatti, lungi dall'essere strutturato come chiaro e specifico atto traslativo di un diritto – ad immediata efficacia reale – risulta, da inequivoci dati testuali, qualificabile come “semplice” mandato, ovverosia come atto funzionale a garantire a Sicurezza e Ambiente il potere di agire in nome e per conto dell'Ente titolare del diritto nei confronti dei terzi danneggianti. Infatti, l'atto de quo, con una formula poco equivocabile nella prassi forense, si limita a “conferire ogni più ampio potere a
” per il compimento di una serie di atti, tra i quali agire in giudizio ex Controparte_1 art. 2054 c.c., richiedere la liquidazione alle compagnie di assicurazione del sinistro, sottoscrivere quietanze di pagamento, nonché incassare e trattenere le somme. Risulta chiaro, utilizzando il prioritario criterio ermeneutico fondato sul dato testuale, che un tale atto ha ad oggetto il conferimento di poteri di rappresentanza: infatti, in una ottica di trasferimento di un diritto proprio in capo ad un terzo, l'elemento che deve emergere prioritariamente dal negozio è la volontà univoca di cedere il diritto, mentre non ha alcun senso la previsione dettagliata di poteri di rappresentanza processuale e sostanziale in capo alla controparte, se non appunto nell'ottica del conferimento di un mandato (a titolo di esempio;
se si cede un diritto di credito, certamente non si vede quale senso abbia specificare che il cessionario potrà rilasciare atti di quietanza). La stessa natura di atto unilaterale dell'atto funzionale, estraneo e successivo al negozio concessorio
(bilaterale), depone in favore di una tale conclusione: se, infatti, la surrogazione nei diritti risarcitori avesse integrato la remunerazione del servizio oggetto di connessione, non ci sarebbe stata alcuna ragione per tenerla estranea rispetto all'oggetto del contratto di concessione.
8 Alla luce delle suddette considerazioni, l'appello proposto deve essere accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.
3) Le spese del presente giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti, stante la peculiarità del caso in esame, la non sussistenza di orientamenti univoci nella giurisprudenza di merito di questo Tribunale, nonché la mancanza di specifici precedenti di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_3
Piacenza n. 292/2024, resa in data 11.05.2025, pubblicata in data 16.05.2024,
3) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e di;
Parte_1 Controparte_3
4) condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 quanto da quest'ultima corrispostole in forza della sentenza n. 292/2024, resa in data 11.05.2025
e pubblicata in data 16.05.2024;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 17.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2141/2024 promossa da:
(C.F. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Chiriatti, elettivamente domiciliata in Milano, via Conservatorio n. 22, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLANTE contro già (C.F. e P. Iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel P.IVA_3 presente giudizio, dall'avv. Massimiliano Repetti, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Marco n. 14, nello studio del suddetto difensore;
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_3 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, Controparte_1 già e per ottenere la riforma della sentenza del Controparte_2 Controparte_3
Giudice di Pace di Piacenza n. 292/2024, pubblicata in data 16.05.2024, con la quale quest'ultimo accoglieva la domanda svolta da e condannava Controparte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in suo favore della Parte_1 Controparte_3 somma di € 784,86 a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali e spese di lite.
Parte appellante, in particolare, deduceva che aveva citato in giudizio Controparte_1
e la sua Compagnia di Assicurazione al fine di ottenere il pagamento delle Controparte_3 spese sostenute per l'attività di rimozione dei detriti e ripristino post incidente stradale, posta in essere in esito al sinistro avvenuto in data 07.01.2021 a Piacenza, in viale Osimo intersezione con via Rezzi, che vedeva coinvolto il veicolo tg DM077YG, di proprietà di da Controparte_3 questi condotto ed assicurato con ed il veicolo tg FD414EZ, Parte_1
di proprietà di un terzo. Rappresentava, in particolare, che l'odierna appellata, in primo grado, aveva precisato di aver proceduto alla pulizia del manto stradale ed alla eliminazione dei detriti sulla base di una convenzione conclusa, in data 23.07.2018, con il Comune di Piacenza, Ente proprietario della rete stradale comunale, convenzione in base alla quale la società era legittimata ad agire nei confronti del danneggiane per ottenere il pagamento della prestazione.
Impugnava, quindi, la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudice in particolare nella parte in cui riteneva sussistente la legittimazione attiva della società in base alla convenzione stipulata tra quest'ultima ed il Comune di Piacenza ed affermava che la convenzione de qua era opponibile alla Compagnia di Assicurazione ex art. 1372 c.c., laddove, invece, da un lato, la controprestazione tipica della concessione di servizi non consentiva alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante (in particolare, nel diritto ad ottenere il risarcimento del danno) e non era un mandato in rem propriam, dall'altro, alcuna cessione poteva avere ad oggetto un credito futuro e non ancora venuto ad esistenza.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.04.2025, si costituiva in giudizio resistendo all'appello e chiedendo il rigetto, con conferma Controparte_1 integrale della sentenza impugnata.
2 1.2) All'udienza del 06.05.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 16.09.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Vi è, in primo luogo, da dichiarare la contumacia di parte appellata , non costituito e CP_3 non comparso nonostante la regolare notifica, nei suoi confronti, dell'atto introduttivo del giudizio.
2.1) Come esposto in premessa, la vicenda in esame trae origine dal sinistro stradale verificatosi in data 07.01.2021 a Piacenza, in viale Osimo intersezione con via Rezzi, che vedeva coinvolto il veicolo tg DM077YG, di proprietà di da questi condotto ed assicurato con Controparte_3
A seguito del sinistro, è Parte_1 Controparte_1 intervenuta per effettuare la pulitura della strada da liquidi e detriti ivi abbandonati e per compiere le operazioni connesse, quali la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi.
All'esito di tale intervento, eseguito su richiesta del Comune di Piacenza, con cui la società è legata da apposita convenzione stipulata in data 23.07.2018, ha agito nei Controparte_1 confronti del responsabile del sinistro e della sua Compagnia di Assicurazione al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto per l'attività svolta.
Il Giudice di Pace ha accertato la sussistenza della legittimazione attiva della società (dal momento che il Comune di Piacenza e Sicurezza e Ambiente erano legate da un rapporto qualificabile quale concessione di servizi, che prevedeva il trasferimento, in capo alla seconda, della posizione giuridica attiva per l'ottenimento del risarcimento del danno nei confronti del responsabile del sinistro) e la sua titolarità di azione diretta nei confronti della Compagnia
Assicuratrice del veicolo, laddove era legittima e possibile la cessione di crediti futuri.
Deve preliminarmente rammentarsi, quanto all'ammissibilità dell'appello proposto, che il valore della presente controversia è pari ad € 784,86; trattasi, pertanto, di causa che rientra nell'alveo della previsione di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c., secondo la quale: “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile”. Per le sentenze pronunciate nelle cause il cui valore non eccede € 1.100,00, il legislatore ha previsto un mezzo di impugnazione a critica vincolata, come statuito dall'art. 339, comma 3,
c.p.c., secondo cui “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma
3 dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. A nulla rileva il criterio in base al quale sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere che “le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità: così Cass.
n. 5287/2012; Cass. n. 19724/2011 e Cass. n. 4079/2005” (Trib. Milano, sez. X, sentenza
07.02.2014, n. 1882). Ne consegue che il Tribunale, in sede di appello, avverso sentenza del
Giudice di Pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., solo l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass., n. 5287/2012).
Ciò, naturalmente, richiede l'assunzione di una corretta nozione del concetto di legitimatio ad causam.
Com'è noto, “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, la “parte” è il soggetto che, in nome proprio, domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in nome proprio, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione
(discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente, ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito
4 della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda”
(così, in motivazione, Cass. SSUU, n. 24755/2015).
La legittimazione ad agire, quindi, è una condizione dell'azione, che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto;
la verifica circa la sussistenza della legitimatio ad causam va fatta in ossequio all'affermazione che parte attrice fa di essere titolare del diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che inerisce, invece, al merito della causa, e, perciò, alla sua fondatezza.
Pertanto, la valutazione della legittimazione attiva va fatta esclusivamente sulla base della prospettazione contenuta in atto di citazione;
se l'attore non dimostra in giudizio l'effettiva titolarità della posizione giuridica dedotta a sostegno della domanda, quest'ultima va rigettata, in quanto infondata nel merito.
Ebbene, nel caso di specie, nell'atto di citazione di primo grado il diritto al risarcimento del danno, ossia al pagamento delle somme necessarie al ripristino della viabilità, è affermato come diritto proprio della società appellante in forza di una concessione-contratto già stipulata, anteriormente al verificarsi del sinistro, tra la stessa e il Comune di Piacenza.
Sul punto, contrariamente ad altre fattispecie già esaminate dal Tribunale ed aventi ad oggetto concessioni stipulate sempre dalla società con altri Enti Pubblici (tra cui la Controparte_1
Provincia di Piacenza), ritiene il Tribunale che il meccanismo concessorio previsto nella convenzione stipulata con il Comune di Piacenza sia inidoneo a determinare il trasferimento del diritto risarcitorio in capo al concessionario.
Questo Tribunale, invero, ha già ritenuto qualificabile come contratto di concessione di servizi, di cui agli artt. 164 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, un contratto, stipulato con l'Ente Pubblico proprietario della strada, in forza del quale il concessionario svolge il servizio di manutenzione e bonifica del manto stradale a seguito di incidenti a fronte del diritto a rivalersi nei confronti del soggetto danneggiante, da qualificarsi quale corrispettivo economico per lo svolgimento del
5 servizio stesso (Tribunale di Piacenza, sent. n. 252/2024). Tale schema, infatti, risulta sussumibile nella struttura tipica della concessione di servizio1, nella quale il concessionario si assume il rischio di impresa e l'alea nella gestione del servizio (art. 165 del d.lgs. n. 50/2016), non essendo previsto, come nell'appalto pubblico, il pagamento diretto di una canone o prezzo da parte dell'Ente concedente a titolo di corrispettivo. Nel caso di specie, infatti, l'Ente Pubblico non sopporta direttamente il costo finanziario per beneficare del servizio di riparazione e pulizia del manto stradale, traslando così l'onere economico dalla comunità amministrata di riferimento (e, quindi, dal proprio bilancio) ai singoli soggetti responsabili del danneggiamento del manto stradale;
coerentemente a ciò il concessionario, al fine si vedere remunerato il proprio servizio, è quindi “obbligato” a rivalersi sui singoli danneggianti, intraprendendo, nel proprio interesse ed a proprio rischio2, tutte le necessarie attività stragiudiziali e giudiziali per l'incasso del relativo risarcimento. Il trasferimento in capo al concessionario di crediti risarcitori futuri “sperati” è, quindi, un meccanismo contrattuale – ab origine connotato da aleatorietà – che in chiave economica trasla sul concessionario il rischio gestionale legato allo svolgimento del servizio3. 1 La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che “La concessione di servizi si differenzia dall'appalto pubblico di servizi poiché quest'ultimo riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, e, infine, non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario” (Cass. 11.04.2024 n. 9818); “La concessione di servizi richiede che l'ente concedente abbia trasferito integralmente (o in misura significativa) all'operatore privato il rischio di gestione economica connesso all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, se non c'è trasferimento del rischio operativo, almeno parziale, a carico del privato, il contratto non può essere qualificato come concessione, ma costituisce un appalto.” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01.12.2023, n.18072); “La concessione di servizi si distingue da un appalto pubblico per l'attribuzione al concessionario del diritto, eventualmente accompagnato da un prezzo, di gestire i servizi oggetto della concessione, e il concessionario dispone, nell'ambito del contratto concluso, di una certa libertà economica per determinare le condizioni di gestione dei servizi concessigli ed è esposto, parallelamente, al rischio legato alla gestione di detti servizi” (Corte giustizia UE, sez. VIII, 10.11.2022, n. 486). 2 Si pensi, ad esempio, all'ipotesi che il danneggiante o il proprietario del veicolo non siano identificati o identificabili;
oppure, all'ipotesi che il veicolo danneggiante non sia regolarmente assicurato;
il trasferimento in capo al concessionario dei crediti futuri “sperati” è quindi meccanismo che trasla sul concessionario il rischio gestionale legato allo svolgimento del servizio. 3 Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 4040, 08.05.1990, ha affermato che “rientra nella nozione di credito futuro suscettibile di cessione anche un credito semplicemente sperato cioè meramente eventuale;
l'aleatorietà che in tal caso caratterizza il contratto di cessione è insita nella nozione di cosa futura e non comporta l'invalidità del negozio”. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 31896, 10.12.2018, ribadisce ancora una volta la possibilità di cedere crediti “sperati”, da ultimo ripresa in Trib. Bergamo, n. 1948, 14.09.2019. Si richiama qui Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 15141, 26.10.2002, con la quale vengono distinti i crediti futuri in eventuali in concreto e eventuali in astratto, potendo questa classificazione assimilarsi alla distinzione dei crediti futuri e dei crediti sperati.
6 Giova precisare che una concessione così strutturata presenta una sua peculiarità. Infatti, normalmente il concessionario, per effetto della concessione, acquisisce il diritto a svolgere un determinato servizio presso il pubblico o presso i terzi, assumendo così il rischio economico connesso all'esecuzione del servizio, essendo la remunerazione dello stesso connessa all'andamento del mercato di riferimento. Nel caso in esame, invece, tra il concessionario stesso e i terzi non si è instaurato, né potrebbe instaurarsi, alcun rapporto contrattuale, sicché l'esecuzione dei lavori di manutenzione del manto stradale, di per sé, non è idonea a remunerare il servizio reso, in quanto prestazione resa direttamente in favore dell'Ente proprietario della strada.
Risulta, quindi, necessario che la cessione “in blocco” dei crediti risarcitori futuri e sperati - quale effetto necessario per garantire lo sfruttamento economico del servizio - sia prevista quale effetto esplicito e diretto del negozio di concessione, trattandosi di una forma di remunerazione non direttamente collegata allo svolgimento del servizio oggetto di concessione, per sua natura non
“fruibile” economicamente.
La concessione in atti, però, prevede la mera cessione “del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse” per un periodo di cinque anni, ma non vi è alcun cenno ad un meccanismo contrattuale in forza del quale, a titolo di corrispettivo del servizio, il concessionario ottenga il trasferimento in suo favore dei diritti risarcitori che matureranno in capo all'Ente Pubblico a seguito dei singoli episodi di danneggiamento. Il testo della concessione, quindi, presenta una vistosa lacuna in quanto non individua quale sia la remunerazione del concessionario per il servizio svolto.
invero, invoca, quale atto fondante la propria titolarità del credito, il Controparte_1 successivo atto funzionale datato 08.08.2018 (prodotto in primo grado sub. doc. 2 di parte attrice), a mezzo del quale il dirigente responsabile del Comune (il Comandante della Polizia
Locale) avrebbe ceduto al concessionario il diritto risarcitorio conseguente all'incidente stradale per cui è causa.
Sul punto, va primariamente rilevato che, essendo riscontrabile, nella concessione de qua, la suddetta lacuna circa il meccanismo remunerativo (ossia la surrogazione del concessionario dei crediti risarcitori dell'Ente a seguito di incidente stradale), il successivo atto funzionale risulta emesso in assenza di base giuridica;
né un tale atto unilaterale potrebbe “integrare” ex post la
7 concessione, essendosi questa perfezionata con lo scambio di consenso tra le parti già in data
23.07.2018.
Detto in altri termini, il nesso tra la concessione ed il successivo atto funzionale è, in realtà, inesistente, non essendo quest'ultimo previsto dal negozio contrattuale “principale”, unica fonte del rapporto concessorio. La “cessione di credito” di cui all'atto funzionale, quindi, risulta provvedimento del tutto avulso dal meccanismo concessorio, laddove lo stesso potrebbe, semmai, essere qualificato quale autonomo e successivo atto negoziale di cessione del credito, come tale necessitante di una propria giustificazione causale e di una specifica legittimazione in capo al
Dirigente che l'ha sottoscritto.
Ciò posto – e solo al fine di offrire una valutazione completa della fattispecie in esame – il
Tribunale non può esimersi dal rilevare come appaia problematica la qualificazione del richiamato atto funzionale come negozio di cessione del credito. Tale atto, infatti, lungi dall'essere strutturato come chiaro e specifico atto traslativo di un diritto – ad immediata efficacia reale – risulta, da inequivoci dati testuali, qualificabile come “semplice” mandato, ovverosia come atto funzionale a garantire a Sicurezza e Ambiente il potere di agire in nome e per conto dell'Ente titolare del diritto nei confronti dei terzi danneggianti. Infatti, l'atto de quo, con una formula poco equivocabile nella prassi forense, si limita a “conferire ogni più ampio potere a
” per il compimento di una serie di atti, tra i quali agire in giudizio ex Controparte_1 art. 2054 c.c., richiedere la liquidazione alle compagnie di assicurazione del sinistro, sottoscrivere quietanze di pagamento, nonché incassare e trattenere le somme. Risulta chiaro, utilizzando il prioritario criterio ermeneutico fondato sul dato testuale, che un tale atto ha ad oggetto il conferimento di poteri di rappresentanza: infatti, in una ottica di trasferimento di un diritto proprio in capo ad un terzo, l'elemento che deve emergere prioritariamente dal negozio è la volontà univoca di cedere il diritto, mentre non ha alcun senso la previsione dettagliata di poteri di rappresentanza processuale e sostanziale in capo alla controparte, se non appunto nell'ottica del conferimento di un mandato (a titolo di esempio;
se si cede un diritto di credito, certamente non si vede quale senso abbia specificare che il cessionario potrà rilasciare atti di quietanza). La stessa natura di atto unilaterale dell'atto funzionale, estraneo e successivo al negozio concessorio
(bilaterale), depone in favore di una tale conclusione: se, infatti, la surrogazione nei diritti risarcitori avesse integrato la remunerazione del servizio oggetto di connessione, non ci sarebbe stata alcuna ragione per tenerla estranea rispetto all'oggetto del contratto di concessione.
8 Alla luce delle suddette considerazioni, l'appello proposto deve essere accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.
3) Le spese del presente giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti, stante la peculiarità del caso in esame, la non sussistenza di orientamenti univoci nella giurisprudenza di merito di questo Tribunale, nonché la mancanza di specifici precedenti di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_3
Piacenza n. 292/2024, resa in data 11.05.2025, pubblicata in data 16.05.2024,
3) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e di;
Parte_1 Controparte_3
4) condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 quanto da quest'ultima corrispostole in forza della sentenza n. 292/2024, resa in data 11.05.2025
e pubblicata in data 16.05.2024;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 17.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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