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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 100166/2013 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di appalto. promossa da
( ), con l'Avvocato Ilario Sestito e Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Pasquale Barbale;
OPPONENTE ( ) con l'Avvocato Massimo Alessandro Gualtieri;
Controparte_1 C.F._2
OPPOSTO
sulle CONCLUSIONI: Precisate all'udienza tenutasi in data 21 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 14/13 emesso dal Tribunale di Chiaravalle C.le in data 15.01.2013 e notificato l'11.02.2013, veniva ingiunto a di pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 titolare della ditta individuale ED UL la somma di € 6.747,00, quale saldo del corrispettivo relativo al contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 22.02.2012 per lavori edilizi effettuati sull'immobile della , ubicato in Soverato Superiore Via Miceli n. 2, Pt_1 oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura e le spese della procedura monitoria. Avverso il predetto decreto la spiegava tempestiva opposizione formulando domanda Pt_1 riconvenzione per ottenere la riduzione del prezzo dell'appalto, oltre il risarcimento dei danni per i gravi vizi e difformità dell'opera, per come quantificati nella perizia di parte prodotta. In particolare, l'opponente oltre a contestare l'azionabilità della procedura monitoria, sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per il grave inadempimento dell'appaltatore al contratto di appalto, non avendo quest'ultimo regolarmente adempiuto la propria obbligazione, non avendo, peraltro, rispettati i tempi previsti per la consegna dei lavori appaltati. Formulava, quindi, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni per i costi e le somme necessarie per eliminare i vizi e i difetti delle opere eseguite dall'appaltatore e quindi rendere agibile e fruibile l'immobile. Instaurato il contraddittorio, con la costituzione in giudizio di parte opposta, disposta consulenza tecnica, la causa all'udienza del 21 gennaio 2025 veniva assegnata a sentenza con i termini per comparsa e repliche di cui all'art. 190 cpc. Dev'essere in primo luogo affrontata l'eccezione di nullità della ctu per come formulata da parte opposta. La censura è infondata. Risulta allegato in atti le controdeduzioni effettuate dal ctu ing. all'ing. ctp di Per_1 Per_2 parte opposta. Dalla lettura attenta delle risposte rese dal nominato ctu, questi ha controdedotto ad ogni eccezione sollevata.
E' di tutta evidenza che i lavori di cui si discute facciano parte di quelli riconducibili alla c.d. edilizia libera. Nel caso di specie, gli interventi descritti dall'opponente, non risultano evidentemente volti a rendere l'appartamento in questione integralmente diverso per volumetria e struttura rispetto alla situazione preesistente. Per quanto riguarda poi l'eccezione sollevata in merito alla mancata esecuzione ad opera d'arte da parte del committente, deve rammentarsi che “per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 22353 del 03.11.2010). Nel caso di specie, dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti risulta che l'opponente ha sin dall'inizio contestato i vizi meglio descritti nelle relazioni tecniche allegate alla citazione. Occorre a questo punto esaminare la fondatezza del credito azionato in sede monitoria dalla convenuta opposta, verificando se siano state eseguite tutte le opere originariamente concordate e se siano stati realizzati anche ulteriori interventi in forza degli accordi intervenuti tra le parti nel corso dei lavori. Risulta a riguardo opportuno rammentare che “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (leggasi ad esempio Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.19099 del 19.09.2011). Nel caso di specie, entrambe le parti concordano nell'individuare l'oggetto iniziale del contratto di appalto nel documento prodotto quale allegato n.7 all'atto di citazione, intestato
“computo metrico” ma costituito in buona sostanza da un generico elenco di interventi per cui sono stati previsti compensi a misura, con l'indicazione infine di un “totale lavori” pari ad euro 30840,00, ragionevolmente non comprensivo di oneri fiscali. La C.T.U. svolta nel corso del presente giudizio ha poi consentito di verificare le opere concretamente eseguite dalla ditta opposta, individuate peraltro nel pieno disaccordo tra i consulenti di entrambe le parti. Il C.T.U. ha poi esaminato l'eventuale presenza dei vizi lamentati dall'opponente, ha riscontrato:”vizi e difformità per come rilevati ed ascrivibili all'esecuzione dei lavori appaltati sono quelli già individuati nelle risposte ai quesiti n° 3 e n° 4…” Essi, avendo inciso sulla regolare esecuzione dei lavori appaltati, comportano una riduzione del corrispettivo pattuito, riduzione che si ritiene coincida, di fatto, con la quantificazione delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori emendativi necessari per riportare alla regola dell'arte le opere mal eseguite o eseguite difformemente rispetto al contratto. Per la quantificazione dei lavori emendativi si rimanda, dunque, alla risposta di cui al successivo..”( vedi pag. 9 punto 3.6 della consulenza) Il CTU, più specificatamente ha accertato: “ Sulla scorta di quanto presente agli atti di causa e di quanto è stato possibile appurare in fase di sopralluogo, non risultano redatti e/o presentati al elaborati grafici CP_2 di progetto in grado di rappresentare graficamente e nei dettagli esecutivi sia lo stato “ante” dei luoghi (prima dell'esecuzione dei lavori) sia gli interventi di cui al contratto d'appalto. I lavori, infatti, per quanto è stato possibile appurare, risultano essere stati eseguiti sulla scorta del solo contratto d'appalto e dell'allegato computo metrico che riportano solo a livello descrittivo le modalità di esecuzione dei lavori stessi. Sulla scorta dei documenti di causa, non risulta, dunque, alcuna progettazione esecutiva che riporti lo studio riguardante il rifacimento del terrazzo con i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche né tantomeno gli altri interventi di cui al computo metrico allegato al contratto d'appalto.” ( pag. 4 primo capoverso punto 3.2 della relazione). Rispondendo, poi, al quesito (n.3) circa l'esistenza di eventuali vizi, difetti e difformità delle opere eseguite rispetto a quelle commissionate, ha verificato:
“sulla base dei sopralluoghi effettuati, relativamente alle opere eseguite sono stati riscontrati seguenti vizi, difetti e difformità:
1) Realizzazione delle pendenze della pavimentazione del terrazzo con valori al di sotto delle pendenze minime previste dalla regola dell'arte (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 42 al n° 61). Sono state rilevate in sito pendenze inferiori all'1% (vedasi planimetria di rilievo pendenze – alleg. n° 51) diversamente da quanto previsto dalla norma UNI di riferimento (UNI EN 12056-3 – vedasi Stralcio norma UNI – allegati dal n° 37 al n° 44) che indica pendenze minime del 2% così come anche riportato in letteratura tecnica (vedasi allegati dal n° 45 al n° 50) ;
2) Presenza, in limitate aree del terrazzo, di zone in piano o avvallate per come individuate nell'allegata planimetria (vedasi planimetria - alleg. n° 51) e così come risultanti dalla documentazione fotografica allegata (Foto dal n° 97 al n° 114);
3) In prossimità dei giunti della pavimentazione del terrazzo, nella zona lato-ovest nonché in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del fabbricato, alcune mattonelle, sottoposte a prova di battitura, pur essendo fissate al sottofondo, manifestavano un ancoraggio non perfettamente omogeneo al sottostante massetto (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 48 al n° 55);
4) Diversamente da quanto previsto nel computo metrico allegato al contratto d'appalto (voce n° 1 del computo metrico), non risulta eseguita alcuna lavorazione di rasatura sulle facce del parapetto in cls prospiciente sulla via comunale Miceli. Il computo, in effetti, prevedeva, proprio, la rasatura delle facce del parapetto con idoneo rasante a base cementizia (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 62 al n°72);
5) Presenza di macchie e aloni di umidità e di micro-lesioni superficiali sull'intradosso della parte di terrazza aggettante su via Miceli, limitatamente ad una zona circoscritta posta nella parte terminale nord dell'aggetto (per un'estensione di circa 1 mt) (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 79 al n° 85);
6) Presenza di macchie su alcuni gradini della scala esterna (parte iniziale della scala prossima al cancelletto d'ingresso) (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 16 al n° 20). Nel rispondere, poi, al quesito (n.7), quali siano i lavori emandativi necessari per riportare alle regole dell'arte le opere mal eseguite o eseguite difformi rispetto al contratto, il CTU, dopo aver elencato analiticamente le opere emandative da eseguirsi (pag. 10 punto 3.7 della perizia), quantificava in € 17.254,00 oltre IVA al 10% il costo complessivo per l'esecuzione dei lavori emendativi (pag. 11 relazione). Lo scrivente giudice ritiene di dover condividere alcune delle conclusioni, cui l'ausiliare è pervenuto all'esito degli accertamenti svolti nel contraddittorio con i consulenti delle parti, peraltro con i limiti derivanti dalla scelta delle parti stesse di non redigere un computo metrico specifico, né una vera progettazione. E' vero come sostiene la controparte che i lavori commissionati, riguardano opere di ordinaria manutenzione, pertanto interventi strutturali non potevano essere svolti dalla ditta opposta ma, è altrettanto vero che trattandosi di ditta specializzata, avrebbe dovuto o, segnalare l'impossibilità di effettuare un lavoro a regola d'arte o meglio ancora, informare la committente dei rischi a cui sarebbe andata incontro attuando solo i lavori richiesti. S'impone in questo caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in virtù dell'accoglimento della domanda riconvenzionale e che si quantifica per un valore che può essere racchiuso nell'importo del decreto ingiuntivo stesso. Alla luce di quanto sin qui esposto ricorrono i presupposti per poter accogliere la formulata domanda riconvenzionale, che si avvale dell'art. 1668 cc, relativamente solo al punto in cui viene chiesta la riduzione del prezzo e non anche il risarcimento del danno, in quanto non provato. Per quanto riguarda da ultimo la regolazione delle spese di lite, deve evidenziarsi che entrambe le parti risultano soccombenti, sussistono quindi i presupposti per compensare integralmente le spese di lite. Anche le spese conseguenti alla C.T.U. restano poste a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, secondo quanto già provvisoriamente disposto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa in epigrafe emarginata così provvede: In accoglimento dell'opposizione proposta, REVOCA il decreto ingiuntivo n.14\13 emesso dal Tribunale di Chiaravalle in data 15 gennaio 2013, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in questa sede;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. PONE definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati in corso di causa. Catanzaro li 27 ottobre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
( ), con l'Avvocato Ilario Sestito e Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Pasquale Barbale;
OPPONENTE ( ) con l'Avvocato Massimo Alessandro Gualtieri;
Controparte_1 C.F._2
OPPOSTO
sulle CONCLUSIONI: Precisate all'udienza tenutasi in data 21 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 14/13 emesso dal Tribunale di Chiaravalle C.le in data 15.01.2013 e notificato l'11.02.2013, veniva ingiunto a di pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 titolare della ditta individuale ED UL la somma di € 6.747,00, quale saldo del corrispettivo relativo al contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 22.02.2012 per lavori edilizi effettuati sull'immobile della , ubicato in Soverato Superiore Via Miceli n. 2, Pt_1 oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura e le spese della procedura monitoria. Avverso il predetto decreto la spiegava tempestiva opposizione formulando domanda Pt_1 riconvenzione per ottenere la riduzione del prezzo dell'appalto, oltre il risarcimento dei danni per i gravi vizi e difformità dell'opera, per come quantificati nella perizia di parte prodotta. In particolare, l'opponente oltre a contestare l'azionabilità della procedura monitoria, sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per il grave inadempimento dell'appaltatore al contratto di appalto, non avendo quest'ultimo regolarmente adempiuto la propria obbligazione, non avendo, peraltro, rispettati i tempi previsti per la consegna dei lavori appaltati. Formulava, quindi, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni per i costi e le somme necessarie per eliminare i vizi e i difetti delle opere eseguite dall'appaltatore e quindi rendere agibile e fruibile l'immobile. Instaurato il contraddittorio, con la costituzione in giudizio di parte opposta, disposta consulenza tecnica, la causa all'udienza del 21 gennaio 2025 veniva assegnata a sentenza con i termini per comparsa e repliche di cui all'art. 190 cpc. Dev'essere in primo luogo affrontata l'eccezione di nullità della ctu per come formulata da parte opposta. La censura è infondata. Risulta allegato in atti le controdeduzioni effettuate dal ctu ing. all'ing. ctp di Per_1 Per_2 parte opposta. Dalla lettura attenta delle risposte rese dal nominato ctu, questi ha controdedotto ad ogni eccezione sollevata.
E' di tutta evidenza che i lavori di cui si discute facciano parte di quelli riconducibili alla c.d. edilizia libera. Nel caso di specie, gli interventi descritti dall'opponente, non risultano evidentemente volti a rendere l'appartamento in questione integralmente diverso per volumetria e struttura rispetto alla situazione preesistente. Per quanto riguarda poi l'eccezione sollevata in merito alla mancata esecuzione ad opera d'arte da parte del committente, deve rammentarsi che “per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 22353 del 03.11.2010). Nel caso di specie, dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti risulta che l'opponente ha sin dall'inizio contestato i vizi meglio descritti nelle relazioni tecniche allegate alla citazione. Occorre a questo punto esaminare la fondatezza del credito azionato in sede monitoria dalla convenuta opposta, verificando se siano state eseguite tutte le opere originariamente concordate e se siano stati realizzati anche ulteriori interventi in forza degli accordi intervenuti tra le parti nel corso dei lavori. Risulta a riguardo opportuno rammentare che “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (leggasi ad esempio Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.19099 del 19.09.2011). Nel caso di specie, entrambe le parti concordano nell'individuare l'oggetto iniziale del contratto di appalto nel documento prodotto quale allegato n.7 all'atto di citazione, intestato
“computo metrico” ma costituito in buona sostanza da un generico elenco di interventi per cui sono stati previsti compensi a misura, con l'indicazione infine di un “totale lavori” pari ad euro 30840,00, ragionevolmente non comprensivo di oneri fiscali. La C.T.U. svolta nel corso del presente giudizio ha poi consentito di verificare le opere concretamente eseguite dalla ditta opposta, individuate peraltro nel pieno disaccordo tra i consulenti di entrambe le parti. Il C.T.U. ha poi esaminato l'eventuale presenza dei vizi lamentati dall'opponente, ha riscontrato:”vizi e difformità per come rilevati ed ascrivibili all'esecuzione dei lavori appaltati sono quelli già individuati nelle risposte ai quesiti n° 3 e n° 4…” Essi, avendo inciso sulla regolare esecuzione dei lavori appaltati, comportano una riduzione del corrispettivo pattuito, riduzione che si ritiene coincida, di fatto, con la quantificazione delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori emendativi necessari per riportare alla regola dell'arte le opere mal eseguite o eseguite difformemente rispetto al contratto. Per la quantificazione dei lavori emendativi si rimanda, dunque, alla risposta di cui al successivo..”( vedi pag. 9 punto 3.6 della consulenza) Il CTU, più specificatamente ha accertato: “ Sulla scorta di quanto presente agli atti di causa e di quanto è stato possibile appurare in fase di sopralluogo, non risultano redatti e/o presentati al elaborati grafici CP_2 di progetto in grado di rappresentare graficamente e nei dettagli esecutivi sia lo stato “ante” dei luoghi (prima dell'esecuzione dei lavori) sia gli interventi di cui al contratto d'appalto. I lavori, infatti, per quanto è stato possibile appurare, risultano essere stati eseguiti sulla scorta del solo contratto d'appalto e dell'allegato computo metrico che riportano solo a livello descrittivo le modalità di esecuzione dei lavori stessi. Sulla scorta dei documenti di causa, non risulta, dunque, alcuna progettazione esecutiva che riporti lo studio riguardante il rifacimento del terrazzo con i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche né tantomeno gli altri interventi di cui al computo metrico allegato al contratto d'appalto.” ( pag. 4 primo capoverso punto 3.2 della relazione). Rispondendo, poi, al quesito (n.3) circa l'esistenza di eventuali vizi, difetti e difformità delle opere eseguite rispetto a quelle commissionate, ha verificato:
“sulla base dei sopralluoghi effettuati, relativamente alle opere eseguite sono stati riscontrati seguenti vizi, difetti e difformità:
1) Realizzazione delle pendenze della pavimentazione del terrazzo con valori al di sotto delle pendenze minime previste dalla regola dell'arte (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 42 al n° 61). Sono state rilevate in sito pendenze inferiori all'1% (vedasi planimetria di rilievo pendenze – alleg. n° 51) diversamente da quanto previsto dalla norma UNI di riferimento (UNI EN 12056-3 – vedasi Stralcio norma UNI – allegati dal n° 37 al n° 44) che indica pendenze minime del 2% così come anche riportato in letteratura tecnica (vedasi allegati dal n° 45 al n° 50) ;
2) Presenza, in limitate aree del terrazzo, di zone in piano o avvallate per come individuate nell'allegata planimetria (vedasi planimetria - alleg. n° 51) e così come risultanti dalla documentazione fotografica allegata (Foto dal n° 97 al n° 114);
3) In prossimità dei giunti della pavimentazione del terrazzo, nella zona lato-ovest nonché in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del fabbricato, alcune mattonelle, sottoposte a prova di battitura, pur essendo fissate al sottofondo, manifestavano un ancoraggio non perfettamente omogeneo al sottostante massetto (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 48 al n° 55);
4) Diversamente da quanto previsto nel computo metrico allegato al contratto d'appalto (voce n° 1 del computo metrico), non risulta eseguita alcuna lavorazione di rasatura sulle facce del parapetto in cls prospiciente sulla via comunale Miceli. Il computo, in effetti, prevedeva, proprio, la rasatura delle facce del parapetto con idoneo rasante a base cementizia (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 62 al n°72);
5) Presenza di macchie e aloni di umidità e di micro-lesioni superficiali sull'intradosso della parte di terrazza aggettante su via Miceli, limitatamente ad una zona circoscritta posta nella parte terminale nord dell'aggetto (per un'estensione di circa 1 mt) (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 79 al n° 85);
6) Presenza di macchie su alcuni gradini della scala esterna (parte iniziale della scala prossima al cancelletto d'ingresso) (vedasi Documentazione Fotografica allegata – Foto dal n° 16 al n° 20). Nel rispondere, poi, al quesito (n.7), quali siano i lavori emandativi necessari per riportare alle regole dell'arte le opere mal eseguite o eseguite difformi rispetto al contratto, il CTU, dopo aver elencato analiticamente le opere emandative da eseguirsi (pag. 10 punto 3.7 della perizia), quantificava in € 17.254,00 oltre IVA al 10% il costo complessivo per l'esecuzione dei lavori emendativi (pag. 11 relazione). Lo scrivente giudice ritiene di dover condividere alcune delle conclusioni, cui l'ausiliare è pervenuto all'esito degli accertamenti svolti nel contraddittorio con i consulenti delle parti, peraltro con i limiti derivanti dalla scelta delle parti stesse di non redigere un computo metrico specifico, né una vera progettazione. E' vero come sostiene la controparte che i lavori commissionati, riguardano opere di ordinaria manutenzione, pertanto interventi strutturali non potevano essere svolti dalla ditta opposta ma, è altrettanto vero che trattandosi di ditta specializzata, avrebbe dovuto o, segnalare l'impossibilità di effettuare un lavoro a regola d'arte o meglio ancora, informare la committente dei rischi a cui sarebbe andata incontro attuando solo i lavori richiesti. S'impone in questo caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in virtù dell'accoglimento della domanda riconvenzionale e che si quantifica per un valore che può essere racchiuso nell'importo del decreto ingiuntivo stesso. Alla luce di quanto sin qui esposto ricorrono i presupposti per poter accogliere la formulata domanda riconvenzionale, che si avvale dell'art. 1668 cc, relativamente solo al punto in cui viene chiesta la riduzione del prezzo e non anche il risarcimento del danno, in quanto non provato. Per quanto riguarda da ultimo la regolazione delle spese di lite, deve evidenziarsi che entrambe le parti risultano soccombenti, sussistono quindi i presupposti per compensare integralmente le spese di lite. Anche le spese conseguenti alla C.T.U. restano poste a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, secondo quanto già provvisoriamente disposto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa in epigrafe emarginata così provvede: In accoglimento dell'opposizione proposta, REVOCA il decreto ingiuntivo n.14\13 emesso dal Tribunale di Chiaravalle in data 15 gennaio 2013, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in questa sede;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. PONE definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati in corso di causa. Catanzaro li 27 ottobre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone