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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Pinotti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, via Prati n. 2
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Chiarito, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Monte Santo n. 26
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 30 maggio 2023, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 142/2023 emesso
[...]
dal Tribunale di Monza, deducendo che il credito del lavoratore per il mancato pagamento del t.f.r. non era pari ad € 35.754,85, sia perché computata al lordo, sia perché sui crediti dell'opposto gravava un pignoramento azionato da , che aveva richiesto il CP_2 pagamento in suo favore dell'importo di € 15.611,10 in ragione della esposizione debitoria del lavoratore.
Ritualmente costituitosi nel giudizio di opposizione, il lavoratore ha contestato la tesi dell'opponente e ha chiesto all'intestato Tribunale di confermare il decreto ingiuntivo n.
142/2023, con conseguente rigetto del ricorso in opposizione.
Pagina 1 di 4 Istruita la causa con l'acquisizione officiosa di documentazione, all'udienza di discussione le parti hanno dato atto che, nelle more del processo, la società opponente ha versato in favore del proprio ex dipendente l'importo netto corrispondente al lordo dovuto, previo scomputo di quanto versato nei confronti della finanziaria creditrice del lavoratore.
All'esito della discussione il Giudice ha quindi assunto la causa in decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Invero all'udienza di discussione le parti hanno entrambe dato atto che l'opponente - dopo il deposito del ricorso monitorio e la notifica del decreto ingiuntivo, nel corso del processo di opposizione - ha versato mediante pagamento rateale non concordato l'importo capitale richiesto in pagamento dal lavoratore creditore, sia pure previo scomputo di quanto pagato dall'opponente in favore del terzo creditore del lavoratore.
Ne discende che in corso di causa è quindi venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito relativo al capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Per interesse ad agire, infatti, deve intendersi quella condizione dell'azione espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371;
Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901). Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177). In altre parole ancora,
l'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
In senso contrario rispetto a quanto evidenziato non depone la circostanza che la società opponente ha versato, in forma rateale, in favore del lavoratore il solo importo netto corrispondente al valore lordo del t.f.r. maturato, poiché l'avvenuto pagamento dello stesso mediante il rilascio di cedolini mensili è idoneo a comprovare l'avvenuto assoggettamento a tassazione del t.f.r. e, dunque, l'addebitabilità all'opponente, quale sostituto di imposta, di eventuali ammanchi a sfavore dell'Erario.
Pagina 2 di 4 Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, la causa deve essere decisa esclusivamente in tema di spettanza delle spese legali, sulla base della soccombenza virtuale.
Con particolare riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di
Cassazione ha affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso,
l'opposizione va accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese deve essere regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997, n. 5336).
Premessi tali criteri ermeneutici, rilevato che il debito dell'opponente era ancora sussistente al momento del deposito del ricorso monitorio e che l'opponente vi ha adempiuto solo nel corso della presente fase di opposizione, tenuto conto della unicità del processo, le spese del giudizio devono essere poste a carico della opponente stessa in ragione della metà, poiché da un lato certamente erano sussistenti i presupposti per il ricorso per decreto ingiuntivo al momento del deposito del ricorso e della notifica del relativo provvedimento monitorio, dall'altro è pacifico che la società ha provveduto a saldare quanto dovuto in favore del lavoratore, sia pure mediante un pagamento ratele non concordato.
In considerazione della particolarità della vicenda e del fatto che si è resa necessaria l'acquisizione di documentazione presso terzi onde verificare il buon fine dei pagamenti effettuati dalla opponente per non aver il lavoratore collaborato nel processo confermando l'avvenuta ricezione dei bonifici periodici, il valore delle competenze viene determinato computando sulla base dei valori medi la sola fase di studio ed introduttiva e sulla base dei valori minimi la fase istruttoria e di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 142/2023 emesso dal Tribunale di Monza – sezione lavoro il 17.4.2023 in relazione al procedimento monitorio r.g. n. 711/2023;
- Condanna a rifondere a il 50% delle Parte_1 CP_1
spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in € 1.700,00, oltre accessori fiscali,
Pagina 3 di 4 previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- Compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Pinotti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, via Prati n. 2
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Chiarito, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Monte Santo n. 26
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 30 maggio 2023, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 142/2023 emesso
[...]
dal Tribunale di Monza, deducendo che il credito del lavoratore per il mancato pagamento del t.f.r. non era pari ad € 35.754,85, sia perché computata al lordo, sia perché sui crediti dell'opposto gravava un pignoramento azionato da , che aveva richiesto il CP_2 pagamento in suo favore dell'importo di € 15.611,10 in ragione della esposizione debitoria del lavoratore.
Ritualmente costituitosi nel giudizio di opposizione, il lavoratore ha contestato la tesi dell'opponente e ha chiesto all'intestato Tribunale di confermare il decreto ingiuntivo n.
142/2023, con conseguente rigetto del ricorso in opposizione.
Pagina 1 di 4 Istruita la causa con l'acquisizione officiosa di documentazione, all'udienza di discussione le parti hanno dato atto che, nelle more del processo, la società opponente ha versato in favore del proprio ex dipendente l'importo netto corrispondente al lordo dovuto, previo scomputo di quanto versato nei confronti della finanziaria creditrice del lavoratore.
All'esito della discussione il Giudice ha quindi assunto la causa in decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Invero all'udienza di discussione le parti hanno entrambe dato atto che l'opponente - dopo il deposito del ricorso monitorio e la notifica del decreto ingiuntivo, nel corso del processo di opposizione - ha versato mediante pagamento rateale non concordato l'importo capitale richiesto in pagamento dal lavoratore creditore, sia pure previo scomputo di quanto pagato dall'opponente in favore del terzo creditore del lavoratore.
Ne discende che in corso di causa è quindi venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito relativo al capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Per interesse ad agire, infatti, deve intendersi quella condizione dell'azione espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371;
Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901). Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177). In altre parole ancora,
l'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
In senso contrario rispetto a quanto evidenziato non depone la circostanza che la società opponente ha versato, in forma rateale, in favore del lavoratore il solo importo netto corrispondente al valore lordo del t.f.r. maturato, poiché l'avvenuto pagamento dello stesso mediante il rilascio di cedolini mensili è idoneo a comprovare l'avvenuto assoggettamento a tassazione del t.f.r. e, dunque, l'addebitabilità all'opponente, quale sostituto di imposta, di eventuali ammanchi a sfavore dell'Erario.
Pagina 2 di 4 Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, la causa deve essere decisa esclusivamente in tema di spettanza delle spese legali, sulla base della soccombenza virtuale.
Con particolare riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di
Cassazione ha affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso,
l'opposizione va accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese deve essere regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997, n. 5336).
Premessi tali criteri ermeneutici, rilevato che il debito dell'opponente era ancora sussistente al momento del deposito del ricorso monitorio e che l'opponente vi ha adempiuto solo nel corso della presente fase di opposizione, tenuto conto della unicità del processo, le spese del giudizio devono essere poste a carico della opponente stessa in ragione della metà, poiché da un lato certamente erano sussistenti i presupposti per il ricorso per decreto ingiuntivo al momento del deposito del ricorso e della notifica del relativo provvedimento monitorio, dall'altro è pacifico che la società ha provveduto a saldare quanto dovuto in favore del lavoratore, sia pure mediante un pagamento ratele non concordato.
In considerazione della particolarità della vicenda e del fatto che si è resa necessaria l'acquisizione di documentazione presso terzi onde verificare il buon fine dei pagamenti effettuati dalla opponente per non aver il lavoratore collaborato nel processo confermando l'avvenuta ricezione dei bonifici periodici, il valore delle competenze viene determinato computando sulla base dei valori medi la sola fase di studio ed introduttiva e sulla base dei valori minimi la fase istruttoria e di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 142/2023 emesso dal Tribunale di Monza – sezione lavoro il 17.4.2023 in relazione al procedimento monitorio r.g. n. 711/2023;
- Condanna a rifondere a il 50% delle Parte_1 CP_1
spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in € 1.700,00, oltre accessori fiscali,
Pagina 3 di 4 previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- Compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
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