Art. 1.
Le tabelle A, B ed E, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757 , sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
Le tabelle A, B ed E, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757 , sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.