Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34 /2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LETIZIA Parte_1 C.F._1
ASTORRI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con l'avv. ALESSIA Controparte_1 C.F._2
CAPRETTI, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
, nato il giorno 29/08/2010 in Fermo (cf Controparte_2
), , nata il giorno 16/10/2014 in C.F._3 Controparte_3
Fermo, tutti in persona del curatore speciale (giusta decreto di nomina di questo
Tribunale del 31.01.2024 emesso nel presente procedimento) nonché difensore Avv.to
ROBERTA FERRACUTI, giusta atto di intervento del 10.04.2024;
INTERVENUTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 06.03.2025
Motivazione
Il presente giudizio concerne la separazione tra Parte_1
, i quali hanno avuto i tre figli Controparte_2 [...]
, nato il giorno 29/08/2010 in Fermo, , CP_2 Controparte_3
nata il giorno 16/10/2014 in Fermo, e , nato il giorno 26/05/2019 CP_4
in Fermo.
In data 16.06.2023 è stata emessa sentenza sullo stato a seguito della quale residuavano da decidere le sole condizioni della separazione.
In data 10.04.2024 interveniva in giudizio, nella sua qualità, il curatore speciale dei minori.
All'udienza del 06.03.2025 gli avvocati dei coniugi chiedevano di precisare congiuntamente le conclusioni sul presupposto del raggiungimento di un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni della separazione. Il Giudice invitava quindi le parti a precisare le conclusioni. I predetti avvocati, dunque, nel precisare le conclusioni, richiamavano il foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato da entrambe le parti. I coniugi hanno quindi congiuntamente chiesto:
- Previa trasformazione della presente procedura da giudiziale in consensuale, che l'Ill.mo
Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, verificate le condizioni di legge, dichiari la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio in Marocco in data 13/03/2008 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montegiorgio atto 63 parte II serie C alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
1. Il coniugi, che di fatto vivono già separati, continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. I coniugi non pretendono l'uno dall'altra alcuna cifra a titolo di mantenimento;
3. I coniugi e di comune accordo stabiliscono che i CP_3 Parte_1
CP_ minori e vengano affidati alla madre con affido esclusivo Per_1 CP_3 rafforzato, stante le carenti condizioni lavorative del sig. che potrebbe CP_3 necessitare di spostamenti e trasferte in caso di reperimento di un posto di lavoro in luoghi distanti da Fermo. Al fine, quindi, di agevolare ed ottimizzare la gestione delle necessità dei minori, e nel supremo interesse degli stessi, viene concordato un affidamento super esclusivo a favore della madre, Sig.ra fermo il diritto Parte_1 del padre di ottenere informazioni sugli stessi sia dalla Sig.ra che presso Parte_1 gli ambienti frequentati dai minori, in ambito scolastico, medico e ludico. Sarà cura della Sig.ra omunicare al padre dei minori le informazioni che non siano Parte_1 prevedibili o preventivabili sugli stessi.
4. I minori verranno collocati presso il domicilio materno con diritto di visita del padre di vedere i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina (o dopo la scuola in periodo scolastico), sino alla domenica sera. In ogni caso i minori potranno vedere il padre in qualsiasi momento qualora ne avessero desiderio, a richiesta diretta e nel rispetto delle reciproche esigenze;
5. Al fine di agevolare il rapporto padre- figli, l'addove si rendesse necessario l'ausilio dei Servizi Sociali, le parti provvederanno a rivolgersi all'Ufficio del Comune competente;
6. L'assegno unico verrà devoluto interamente alla sig.ra che continuerà a Parte_1 percepirlo nelle stesse modalità come già accade;
7. Il sig. i impegna a versare, non appena avrà reperito una attività lavorativa, CP_3
l'importo di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole;
8. Le spese straordinarie secondo quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Fermo siglato in data 10.07.2024 in aderenza alla Conferenza Distrettuale di Ancona, sono poste al 100% a carico della sig.ra Parte_1
9. Le parti prestano reciproco consenso a rimettere la querela sporta dalla Sig.ra
[...]
n data 23.09.2021 ed accettare la remissione della stessa e così a definire Pt_1 il proc. pen. N. 1947/2021 pendente presso il Tribunale di Fermo, così come il procedimento stralciato di competenza del Giudice di Pace di Fermo per il quale pende atto di appello.
10. Non si autorizza l'espatrio dei minori senza aver previamente ottenuto il consenso dell'altro coniuge.
Sempre alla predetta udienza, la curatrice speciale dei minori, avv.to Roberta
Ferracuti, si associava alla domanda congiunta delle parti.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento, atteso che non si ravvisano, alla luce dell'attività istruttoria espletata e, in particolare, degli accertamenti delegati ai servizi sociali, ragioni di contrasto tra l'accordo raggiunto dai coniugi (con l'adesione del curatore speciale dei minori) e gli interessi dei figli.
Le spese di lite, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ omologa l'accordo, riportato in parte motiva, contenente le condizioni della separazione tra Parte_1 Controparte_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna