TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 142
TAR
Decreto cautelare 14 marzo 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
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TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento

    La normativa sull'obbligo vaccinale è stata modificata, eliminando la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento. Pertanto, l'atto di sospensione ha perso efficacia.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso

    Non risulta alcuna esenzione medica documentata. L'obbligo vaccinale era applicabile indipendentemente dalla presenza in servizio o da congedi/malattia. Il provvedimento di sospensione è stato adottato da un dirigente competente e non costituisce sanzione disciplinare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 142
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo