Decreto cautelare 14 marzo 2022
Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Torino, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento di sospensione del 15.01.2022, dell’invito alla vaccinazione e di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente, anche se non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. SS ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 15 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza Reparto Mobile di Torino ha disposto la sospensione con decorrenza immediata del ricorrente dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa per mancata sottoposizione dello stesso alla vaccinazione anti SARS CoV-2 ai sensi dell’art. 4- ter , comma 3, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44.
In tale decreto è stata evidenziato che, dalle verifiche esperite, non è risultata l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione da parte dell’odierno ricorrente, sicché lo stesso in data 18 dicembre 2021 è stato invitato a produrre, entro cinque giorni, dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Tuttavia, il ricorrente, ancorché invitato, non ha prodotto tempestivamente la documentazione richiesta.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 3 marzo 2022 e depositato in data 11 marzo 2022) il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24 dicembre 2021 e degli altri atti indicati in epigrafe.
In punto di fatto il ricorrente ha dedotto:
- di essere assistente in forza al Reparto di Torino, in malattia fin dal 13 dicembre 2021;
- di essere stato invitato alla vaccinazione e quindi di essere stato sospeso con provvedimento notificato il 15 gennaio 2022.
Il ricorrente ha quindi censurato gli atti impugnati per i seguenti motivi:
1) “ Violazione di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente apparente insufficiente ”; in particolare, il ricorrente deduce che dalla documentazione medica ( id est , “ consulenza di genetica medica ”) si evincerebbe la pericolosità della vaccinazione per la sua salute; l’esame di detta documentazione (i cui requisiti sono stabiliti dal comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021), sarebbe stato omesso dalla P.A.; sotto altro profilo, non sarebbe esigibile la vaccinazione del ricorrente, in quanto degente per causa di servizio (ferita alla coscia causata da scoppio di ordigno in servizio).
2) “ In subordine, nullità provvedimento di sospensione per carenza di potere in astratto del firmatario ”; ad avviso del ricorrente, il D.L. n. 172/2021 pone a carico dei Dirigenti l’onere di accertare l’inadempimento, ma non conferirebbe loro il potere di incidere sullo status giuridico di altri dipendenti, essendo materia riservata alla legge: tanto si evincerebbe dagli artt. 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 25/10/1981 n. 737, in tema di “ Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti ”.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 15 aprile 2022, n. -OMISSIS-, non appellata.
Le parti hanno successivamente ribadito le rispettive difese; in particolare, il ricorrente ha dedotto che l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 non sarebbe stato esteso al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nell’ambito della conversione.
3. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità del ricorso alla luce della sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento ivi gravato; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è volto all’annullamento del provvedimento di sospensione dal servizio, a suo tempo disposta in base all’art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), che, nella versione ratione temporis vigente anteriormente all’abrogazione della lett. b) del comma 1 del citato art. 4-ter da parte dell’art. 8, comma 3, lett. a), n. 2 del D.L. n. 24 del 2022, obbligava i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (a cui il ricorrente appartiene) a sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 e prevedeva la sospensione dall’attività lavorativa dei dipendenti che non avessero osservato il predetto obbligo fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 (cfr. art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1).
Sennonché, con l’art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina dell’obbligo vaccinale per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è stata trasposta dall’art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’art. 4-ter.1 del medesimo D.L. n. 44/2021, che ha mantenuto l’obbligatorietà della vaccinazione, fissandone la scadenza al 15 giugno 2022, mentre ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento del suddetto obbligo.
Ne deriva che, per effetto delle novità introdotte con il D.L. n. 24/2022, è immediatamente terminato l’effetto sospensivo ricollegato alla mancata vaccinazione, mentre dal 15 giugno 2022 è venuto meno anche l’obbligo vaccinale.
In tale contesto, l’atto con cui il ricorrente è stato dichiarato sospeso dal servizio ha cessato di spiegare effetti lesivi, sicché il lavoratore medesimo non vanta più alcun interesse al suo annullamento.
In tal senso, è utile osservare che l’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 ricollegava alla sospensione dell’attività lavorativa unicamente la non spettanza, per il relativo periodo di inattività, della retribuzione e di altri compensi o emolumenti, ma tale ulteriore effetto non rileva nella fattispecie, non essendo state proposte domande di condanna dell’amministrazione all’erogazione di somme non percepite. Né, ai fini dell’esistenza di un interesse al ricorso, può essere valorizzato l’inciso provvedimentale (che, comunque, non ha formato oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente), secondo cui il periodo di sospensione “ non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario ”, trattandosi di un mero avviso, inidoneo a spiegare effetti giuridici sul rapporto di lavoro in assenza di ulteriori atti applicativi.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.
5. In ogni caso il ricorso si appalesa infondato.
Quanto alla supposta pericolosità della vaccinazione per la salute del ricorrente, il Collegio osserva che il Ministero della Salute, con circolare, ha stabilito le modalità di esenzione dalla vaccinazione, prevedendo che la certificazione all’uopo necessaria sarebbe stata “… rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell’assistito ”.
Ora, nella vicenda in questione, non consta che il medico di medicina generale del SSN abbia esentato il ricorrente dall’obbligo vaccinale.
Peraltro, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di sottoporre il suo (ipotizzato) problema ai medici vaccinatori che lo avrebbero potuto esentare (in quanto a ciò abilitati dal Ministero della Sanità). Il militare, viceversa, non ha fruito di tale possibilità.
Nessun certificato di esenzione, quindi, è mai stato prodotto dall’istante, né prima né in corso di causa.
Le generiche affermazioni di parte ricorrente circa il rischio di effetti avversi in caso di vaccinazione risultano del tutto apodittiche e sfornite di qualsiasi allegazione a supporto.
Quanto all’inesigibilità della vaccinazione, posto che il ricorrente sarebbe stato degente per causa di servizio, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, espresso in analoghe fattispecie (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2024, n. 2831 e n. 2835; Cons. Stato, Sez. III, 14 novembre 2023, n. 9741), secondo il quale l’articolo 4 del D.L. n. 44 del 2021, nel prevedere l’imposizione dell’obbligo vaccinale – successivamente esteso, per quanto qui rileva, al personale appartenente al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico dall’articolo 4-ter, introdotto dal D.L. n. 172 del 2021 – non condiziona tale obbligo all’effettivo e attuale svolgimento del servizio, e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 del D.L. n. 44/2021, ossia “ (...) in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (...) ”.
In altri termini, “ (...) la violazione dell’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter, D.L. n. 172 del 2021 è ancorata al solo dato, astratto e generale, dell’appartenenza dell’interessato alla categoria selezionata dal Legislatore, senza che assuma alcun rilievo il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per il periodo di vigenza dell’obbligo per essere sospeso dal servizio per altre causali (congedi o malattia) ” (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2024, n. 2925; Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 1137).
In applicazione di tali principi, la giurisprudenza è quindi pervenuta a confermare la sussistenza dell’obbligo vaccinale anche per i fruitori dell’istituto del congedo straordinario per malattia e per i fruitori di aspettativa per infermità temporanea; ex art. 4-ter D.L. n. 44/2001, l’obbligo vaccinale non è legato al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, è ancorato univocamente al dato astratto e generale dell’appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria; ne consegue che l’appartenenza alla categoria alla quale il Legislatore ha esteso l’obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo, poiché la previsione è preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2024, n. 2831 e n. 2835).
Quanto alla seconda censura, si osserva che il provvedimento di sospensione è stato adottato dal competente Dirigente in qualità di responsabile della struttura e, quindi, legittimato ai sensi dell’art. 4-ter comma 3 del D.L. n. 44/2021. Ne discende che risulta inconferente il richiamo al D.P.R. n. 737/1981, posto che detto D.P.R. regolamenta il procedimento disciplinare a carico degli appartenenti alle Forze di Polizia e quindi non risulta pertinente alla sospensione adottata a seguito della mancata ottemperanza al prescritto obbligo vaccinale, la quale, per espressa previsione normativa, non ha carattere sanzionatorio, ragione per cui esula dall’ambito di applicazione del richiamato decreto.
6. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e comunque deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese processuali vanno poste a carico della parte virtualmente soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e comunque lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
SS ON, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS ON | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.