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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2415/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FEOLA ROSARIO, il quale la
[...] rappresenta e difende in virtù di procura in atti e OL CO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PADUANO MARIO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 13.10.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza di divorzio pronunciata da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di divorzio, atteso che il figlio ha raggiunto la maggiore età e ha conseguito una parziale autonomia economica mentre la attualmente versa in Parte_1 condizioni economiche disagiate.
All'udienza del 28.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
− Ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio a € 100,00 mensili, stante la sua Per_1 capacità contributiva parziale;
− Aumentare l'assegno divorzile a favore della sig.ra a € 600,00 Parte_1 mensili, per far fronte alle sue esigenze attuali;
1 − Confermare la ripartizione al 50% delle spese straordinarie per il figlio, ove ancora necessarie;
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FEOLA ROSARIO, il quale la
[...] rappresenta e difende in virtù di procura in atti e OL CO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PADUANO MARIO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 13.10.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza di divorzio pronunciata da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di divorzio, atteso che il figlio ha raggiunto la maggiore età e ha conseguito una parziale autonomia economica mentre la attualmente versa in Parte_1 condizioni economiche disagiate.
All'udienza del 28.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
− Ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio a € 100,00 mensili, stante la sua Per_1 capacità contributiva parziale;
− Aumentare l'assegno divorzile a favore della sig.ra a € 600,00 Parte_1 mensili, per far fronte alle sue esigenze attuali;
1 − Confermare la ripartizione al 50% delle spese straordinarie per il figlio, ove ancora necessarie;
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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