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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3366 / 2023 OL EN ( vi è riunito 6934/23)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
1/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv RAUCCI SALVATORE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall'avvocatura interna CP_1
in persona del l.r.p.t. rapp. e dif. dall'Avv Augusto Imondi Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/05/2023 parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data
21.4.23 notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n. 328 2023 00002788 27 000, per assunto mancato pagamento di contributi IVS su redditi eccedenti il minimale, relativi all'anno 2015, in virtù di avviso di accertamento N. TF7010302906 del 18/11/2019, ed ha dedotto l'inattitudine dell'accertamento a sorreggere la pretesa previdenziale perché annullato dalla competente
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta con sentenza n. 3114/12/2022 del 25.10.2022; con ricorso del 30.10.23 (iscritto al nrg 6934/23) il Sig si è opposto al preavviso di fermo Pt_1
amministrativo n. 02880202300000735000 -ricevuto in data 10.10.2023 e riferito al veicolo tg.
ET36543- emesso in virtù del mancato pagamento dell' avviso di addebito n. 328 2023 00002788
1 27 000, per aver già impugnato l'avviso di addebito presupposto evidenziando, anche in quella sede, l'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento posto a base dell'avviso di addebito presupposto il preavviso di fermo amministrativo;
instauratosi il contraddittorio CP_2
si costituiva nel ricorso 6934/23 per dedurre l'infondatezza del ricorso per esser stato
[...]
regolarmente notificato l'avviso di addebito presupposto il preavviso di fermo;
nel giudizio nrg
CP_ 3366/23 si costituiva l' per evidenziare che la sentenza resa dalla Commissione Tributaria era stata impugnata da e che il provvedimento di secondo grado era stato Controparte_2
dichiarato estinto per adesione del ricorrente alla definizione agevolata delle Liti Fiscali, sostenendo nel merito che la definizione aveva fatto salvo l'Accertamento N. TF7010302906 e la conseguente legittimità dell'avviso di addebito impugnato;
parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 30.11.25, ha dedotto di aver aderito alla definizione agevolata ex L.
197/2022 per ragioni di mera opportunità e di non essere tenuto al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato in quanto l'avviso di accertamento presupposto era stato comunque annullato con la sentenza della commissione tributaria n. 3114/12/2022 ed era pertanto venuto meno il titolo legittimante la pretesa contributiva;
le cause venivano trattate nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa riunione dei giudizi, sono state decise con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di addebito n. 328 2023 00002788 27 000 scaturisce da Accertamento N. TF7010302906 dell' con il quale è stato accertato un reddito d'impresa per l'anno 2015 di Controparte_2
€ 30.494,00 (maggiore di euro 14.396,00 rispetto a quello dichiarato ed autoliquidato dal contribuente con la dichiarazione mod. Unico PF 2016 n. - 0000001 del 29/9/2016) P.IVA_1
CP_ (cfr prod
L'accertamento TF7010302906 veniva annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta con sentenza n. 3114/12/2022 depositata in data 25.10.2022 che veniva appellata dall' CP_2
;
[...]
Nelle more del giudizio di appello il sig aderiva alla definizione di cui all'art 1 comma Pt_1
2 venire meno dell'accertamento su cui si fonda l'avviso di addebito considerando che, per un verso, il ricorrente non ha contestato in questa sede la produzione del maggior reddito come accertata dall' e che, per altro verso, la definizione concordata della lite Controparte_2
fiscale “ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell' che conserva intatta la sua Controparte_2
CP_ efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito”(cfr tra le tante Cass Civ 24774/2019, 17652/20)
I principi affermati dalla S.C. con riferimento all'art. 39 comma 12 del DL 98/2011 nelle citate pronunce si ritengono applicabili, per identità di ratio, anche alla fattispecie in esame disciplinata invece dagli art 1 commi 186 e ss della legge 197/2022;
D'altro canto la tesi sostenuta da parte ricorrente, secondo cui poiché la sentenza 3114/2022 aveva annullato l'avviso di accertamento era comunque venuto meno il titolo legittimante l'emissione dell'avviso di addebito “anche in considerazione della immediata esecutività delle sentenze tributarie a norma dell'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr note di trattazione del
30.11.25) è destituita di fondamento considerando che la legge 197/2022 esclude in modo espresso la persistenza degli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali nel caso di adesione alla definizione agevolata (cfr art 1 comma 196 l 197/2022 “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.)
Da tanto consegue la legittimità dell'avviso di addebito opposto ed il rigetto di ambedue le opposizioni proposte;
Considerato infine che l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata relativa all'accertamento N. TF7010302906 è intervenuta in epoca successiva all'instaurazione dei giudizi e che ha omesso di spiegare difesa sul punto (cfr memoria Controparte_2
difensiva giudizio nrg 6934/23) si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3366 / 2023 (cui è stato riunito 6934/23
Rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite tra le parti
3 Santa Maria Capua Vetere ,11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
186 e ss legge 197/2022 ed il procedimento di secondo grado si concludeva con Sentenza di
Estinzione del 22/12/2023;
L'avvenuta adesione da parte del Sig alla definizione agevolata non ha comportato il Pt_1
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
1/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv RAUCCI SALVATORE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall'avvocatura interna CP_1
in persona del l.r.p.t. rapp. e dif. dall'Avv Augusto Imondi Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/05/2023 parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data
21.4.23 notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n. 328 2023 00002788 27 000, per assunto mancato pagamento di contributi IVS su redditi eccedenti il minimale, relativi all'anno 2015, in virtù di avviso di accertamento N. TF7010302906 del 18/11/2019, ed ha dedotto l'inattitudine dell'accertamento a sorreggere la pretesa previdenziale perché annullato dalla competente
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta con sentenza n. 3114/12/2022 del 25.10.2022; con ricorso del 30.10.23 (iscritto al nrg 6934/23) il Sig si è opposto al preavviso di fermo Pt_1
amministrativo n. 02880202300000735000 -ricevuto in data 10.10.2023 e riferito al veicolo tg.
ET36543- emesso in virtù del mancato pagamento dell' avviso di addebito n. 328 2023 00002788
1 27 000, per aver già impugnato l'avviso di addebito presupposto evidenziando, anche in quella sede, l'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento posto a base dell'avviso di addebito presupposto il preavviso di fermo amministrativo;
instauratosi il contraddittorio CP_2
si costituiva nel ricorso 6934/23 per dedurre l'infondatezza del ricorso per esser stato
[...]
regolarmente notificato l'avviso di addebito presupposto il preavviso di fermo;
nel giudizio nrg
CP_ 3366/23 si costituiva l' per evidenziare che la sentenza resa dalla Commissione Tributaria era stata impugnata da e che il provvedimento di secondo grado era stato Controparte_2
dichiarato estinto per adesione del ricorrente alla definizione agevolata delle Liti Fiscali, sostenendo nel merito che la definizione aveva fatto salvo l'Accertamento N. TF7010302906 e la conseguente legittimità dell'avviso di addebito impugnato;
parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 30.11.25, ha dedotto di aver aderito alla definizione agevolata ex L.
197/2022 per ragioni di mera opportunità e di non essere tenuto al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato in quanto l'avviso di accertamento presupposto era stato comunque annullato con la sentenza della commissione tributaria n. 3114/12/2022 ed era pertanto venuto meno il titolo legittimante la pretesa contributiva;
le cause venivano trattate nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa riunione dei giudizi, sono state decise con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di addebito n. 328 2023 00002788 27 000 scaturisce da Accertamento N. TF7010302906 dell' con il quale è stato accertato un reddito d'impresa per l'anno 2015 di Controparte_2
€ 30.494,00 (maggiore di euro 14.396,00 rispetto a quello dichiarato ed autoliquidato dal contribuente con la dichiarazione mod. Unico PF 2016 n. - 0000001 del 29/9/2016) P.IVA_1
CP_ (cfr prod
L'accertamento TF7010302906 veniva annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta con sentenza n. 3114/12/2022 depositata in data 25.10.2022 che veniva appellata dall' CP_2
;
[...]
Nelle more del giudizio di appello il sig aderiva alla definizione di cui all'art 1 comma Pt_1
2 venire meno dell'accertamento su cui si fonda l'avviso di addebito considerando che, per un verso, il ricorrente non ha contestato in questa sede la produzione del maggior reddito come accertata dall' e che, per altro verso, la definizione concordata della lite Controparte_2
fiscale “ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell' che conserva intatta la sua Controparte_2
CP_ efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito”(cfr tra le tante Cass Civ 24774/2019, 17652/20)
I principi affermati dalla S.C. con riferimento all'art. 39 comma 12 del DL 98/2011 nelle citate pronunce si ritengono applicabili, per identità di ratio, anche alla fattispecie in esame disciplinata invece dagli art 1 commi 186 e ss della legge 197/2022;
D'altro canto la tesi sostenuta da parte ricorrente, secondo cui poiché la sentenza 3114/2022 aveva annullato l'avviso di accertamento era comunque venuto meno il titolo legittimante l'emissione dell'avviso di addebito “anche in considerazione della immediata esecutività delle sentenze tributarie a norma dell'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr note di trattazione del
30.11.25) è destituita di fondamento considerando che la legge 197/2022 esclude in modo espresso la persistenza degli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali nel caso di adesione alla definizione agevolata (cfr art 1 comma 196 l 197/2022 “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.)
Da tanto consegue la legittimità dell'avviso di addebito opposto ed il rigetto di ambedue le opposizioni proposte;
Considerato infine che l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata relativa all'accertamento N. TF7010302906 è intervenuta in epoca successiva all'instaurazione dei giudizi e che ha omesso di spiegare difesa sul punto (cfr memoria Controparte_2
difensiva giudizio nrg 6934/23) si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3366 / 2023 (cui è stato riunito 6934/23
Rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite tra le parti
3 Santa Maria Capua Vetere ,11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
186 e ss legge 197/2022 ed il procedimento di secondo grado si concludeva con Sentenza di
Estinzione del 22/12/2023;
L'avvenuta adesione da parte del Sig alla definizione agevolata non ha comportato il Pt_1