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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1982 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale collegiale con ordinanza ex art. 127 ter del 14.03.2025 promosso da
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 02.12.1962, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Natale
Carbone, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Possidonea
n.46/B ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Reggio di Calabria il 05.08.1961, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Quattrone, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla Via Del Gelsomino n.45 scala B, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 16.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 30.04.1992;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
03.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al
18.02.2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 30.04.1992; b) dal matrimonio sono nati i figli (29.07.1994) oggi economicamente autosufficiente e Per_1
(23.07.1999) maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente; c)sentenza parziale n. 693/2019, pubblicata in data
08.05.2019, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data
16.01.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale, risalente al 16.01.2018, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 16.07.2024 da e , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 30.04.1992 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 330, parte 2 serie A
u.1 – anno 1992, alle seguenti condizioni:
- voglia l'adito Tribunale Civile di Reggio Calabria pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
Reggio Calabria il 30.04.1992 (trascritto nel registro del Comune di
Reggio Calabria dell'anno 1992, Atto n330, p.2, s. A, u.1) dai sigg.
e;
Parte_1 Controparte_1
- voglia altresì confermare le statuizioni economiche già rese in sede di separazione (500,00 euro da versare direttamente al figlio, entro i primi 5 giorni di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie) con riferimento all'assegno di mantenimento del figlio sino alla data in cui lo stesso Persona_3
non diverrà del tutto autonomo sotto il profilo finanziario, determinando modalità e termini per assicurare l'effettivo versamento al beneficiario;
- Voglia ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria di procedere alla trascrizione della emanata sentenza, alle medesime condizioni indicate nella sentenza n. 30/2022”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1982 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale collegiale con ordinanza ex art. 127 ter del 14.03.2025 promosso da
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 02.12.1962, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Natale
Carbone, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Possidonea
n.46/B ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Reggio di Calabria il 05.08.1961, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Quattrone, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla Via Del Gelsomino n.45 scala B, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 16.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 30.04.1992;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
03.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al
18.02.2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 30.04.1992; b) dal matrimonio sono nati i figli (29.07.1994) oggi economicamente autosufficiente e Per_1
(23.07.1999) maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente; c)sentenza parziale n. 693/2019, pubblicata in data
08.05.2019, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data
16.01.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale, risalente al 16.01.2018, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 16.07.2024 da e , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 30.04.1992 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 330, parte 2 serie A
u.1 – anno 1992, alle seguenti condizioni:
- voglia l'adito Tribunale Civile di Reggio Calabria pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
Reggio Calabria il 30.04.1992 (trascritto nel registro del Comune di
Reggio Calabria dell'anno 1992, Atto n330, p.2, s. A, u.1) dai sigg.
e;
Parte_1 Controparte_1
- voglia altresì confermare le statuizioni economiche già rese in sede di separazione (500,00 euro da versare direttamente al figlio, entro i primi 5 giorni di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie) con riferimento all'assegno di mantenimento del figlio sino alla data in cui lo stesso Persona_3
non diverrà del tutto autonomo sotto il profilo finanziario, determinando modalità e termini per assicurare l'effettivo versamento al beneficiario;
- Voglia ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria di procedere alla trascrizione della emanata sentenza, alle medesime condizioni indicate nella sentenza n. 30/2022”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna