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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto R.G. n. 9018/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Cavalli, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Carsaniga elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto cumulativamente di pronunciare dapprima sentenza di separazione personale dei coniugi e a seguire di divorzio, indicando come segue le condizioni della separazione:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati mantenendo rapporti di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà, previa comunicazione all'altro coniuge.
2) In relazione alla cessione della casa coniugale
In merito alla casa coniugale sita in Salsomaggiore Terme (PR), via Vittorio Rossi n. 4/b, di proprietà della moglie, le parti hanno raggiunto l'accordo di trasferire la nuda proprietà alle tre figlie minori,
(13/12/2012) di anni 11 (13/12/2012) di anni 11 e Persona_1 Persona_2
(15/07/2016 ) di anni 8, e il diritto di abitazione a favore del sig. Persona_3 Parte_2 fino al 31/12/2038, (successivamente a tale data l'immobile sarà a totale ed esclusiva
[...] disponibilità delle figlie) a fronte del versamento a titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile alle figlie minorenni e del diritto di abitazione a favore del sig. in forma Parte_2
1 mista, tramite: a) estinzione del mutuo pari ad Euro 110.529,56, ancora in essere alla data di oggi o comunque pari alla somma che risulterà dovuta al momento dell'estinzone, da parte del sig Parte_2
o di persona da nominare alla data del rogito notarile da fissarsi entro e non oltre il 31.12.2024 ( salvo proroghe imputabili alle tempistiche del Giudice tutelare e/o omologa del Tribunale) avanti al Notaio
di Fidenza, che comunicherà la data di svolgimento al sig. Persona_4 Parte_2 e alla signora
[...] Parte_1 b) riconoscimento delle somme già versate da per il predetto mutuo, pari Parte_2 ad Euro 105.808,08 (di cui Euro 77.048,57 come quota capitale ed Euro 28.759,51 per interessi) da parte della sig,ra a favore di e riconoscimento delle somme maturate Pt_1 Parte_2 e versate fino al trasferimento dell'immobile ; c) versamento di Euro 15.000,00 da corrispondere alla sig.ra da parte del sig Parte_1
o da persona da nominare, con la seguente modalità: Parte_2 Euro 2.500,00 già versati in data 14/10/2022;
Euro 2.500,00 già versati in data 17/10/2022; Euro 3.000,00 già versati in data 22/11/2022;
Euro 3.000,00 già versati in data 29/12/2022;
Euro 4.000,00 da versarsi al momento del rogito. 3) Il rogito per la vendita dell'immobile sito in Salsomaggiore Terme (PR), Via Vittorio Rossi n°4/b relative pertinenze e posto auto, avverrà entro e non oltre il 31.12.2024, avanti il Notaio Persona_4
di Fidenza, salvo lo stesso non necessiti di maggiore tempo, ed indichi una data diversa e
[...] successiva al 31.12.2024 e salvo proroghe imputabili alle tempistiche del Giudice tutelare e della omologa di separazione e divorzio, come da comunicazioni dei rispettivi avvocati. Le spese notarili, imposte e quant'altro conseguente alla suddetta compravendita sono a carico della parte acquirente Parte_2
Parte venditrice/donante dovrà consegnare e/o rendersi parte diligente nel verificare Parte_1 con il sig. la documentazione, necessaria al Notaio, in tempo utile per il Parte_2 rogito che verrà fissato, per il trasferimento dell'immobile alle figlie e al riconoscimento del diritto di abitazione al marito (a titolo esemplificativo APE, certificazioni di Parte_2 conformità etc).
4) Nell'ipotesi in cui entrambe le parti o anche solo una di esse non si rendesse adempiente rispetto gli accordi di cui ai punti n° 2) e 3) le stesse saranno liberate dagli obblighi in essi previsti.
5) Nella ipotesi in cui la signora successivamente al corretto adempimento da parte di entrambi Pt_1 i coniugi dei punti 2) e 3), richiedesse ed ottenesse l'assegnazione della casa coniugale per sé e per le figlie, in deroga agli accordi intercorsi, la stessa si obbliga a sostenere la somma di Euro 800,00 mensili a titolo di canone di locazione a favore del sig. a far tempo dalla Parte_2 data del rilascio della casa coniugale da parte del sig. e fino all'indipendenza delle Parte_2 figlie, oltre alla restituzione delle somme versate di cui ai punti 2) e 3).
6) Le parti dichiarano di avvalersi del disposto di cui all'art 19 Legge 06/03/1987 n. 74 nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 154/1999, come previsto dall'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa nella Circolare 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare 2/E del 21 Febbraio 2014, pertanto tali trasferimenti immobiliari dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastale e che tale trasferimento viene eseguito in forza del principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione cfr: decisione n. 21761 del 29 luglio 2021, ) in forza del quale l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di separazione e di divorzio è suscettibile di trasferire i beni immobili da un coniuge all'altro, assumendo forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. che implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, titolo valido per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo
2 prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985. Le parti precisano inoltre che il trasferimento immobiliare in oggetto è funzionale e indispensabile al fine di risolvere la crisi coniugale tra i coniugi e costituisce l'unica soluzione esperibile per dirimere le controversie di carattere patrimoniale tra loro.
7) Gli arredi di cui alla casa coniugale rimarranno a servizio del predetto immobile ad eccezione dell'asciugatrice, del tapis roulant, della specchiera posizionata nella stanza da bagno, e di un televisore, che vengono assegnati alla sig.ra e le parti danno atto che sono già stati ritirati e Pt_1 sono nella disponibilità della signora Pt_1
8) La sig.ra ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale in data 15/10/2022 e Parte_1 provvederà entro 30 giorni dal rogito notarile a trasferire la propria residenza e il proprio domicilio in Fidenza in via Giotto n.2.
9) I coniugi hanno concordato e confermato che, a far tempo dall'uscita della moglie dalla casa coniugale in data 15/10/2022, le spese per le utenze, tasse, spese condominiali ordinarie e straordinarie, lavori di manutenzione ordinari o straordinari, ristrutturazioni, sanatorie, sanzioni, cartelle di pagamento, tributi presenti e futuri e qualsivoglia ulteriore spesa presente e futura anche se non ancora maturata, anche quivi non espressamente prevista, relativa alla predetta abitazione, saranno a carico in via esclusiva del sig. fino al godimento da parte dello stesso Parte_2 dell'immobile e comunque all'indipendenza economica delle figlie, salvo il godimento a qualsiasi titolo della sig.ra Pt_1
10) Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso, con collocamento paritario ma residenza meramente anagrafica presso la madre, a Fidenza (PR). In caso di trasferimento della madre in altra città diversa da Fidenza (PR), dovrà esservi il previo consenso del padre, per il nuovo spostamento della residenza anagrafica delle figlie.
11) Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a garantire alle figlie un'adeguata presenza ed assistenza, curando che le decisioni di maggior rilievo in ordine alla cura ed all'educazione delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelta della scuola, interventi dentistici o sanitari invasivi e particolarmente costosi ecc.) siano prese di comune accordo.
Entrambi i genitori comunque avranno facoltà di partecipare ai momenti significativi della vita delle figlie. 12) I coniugi concordemente stabiliscono che le minori trascorrano con entrambi i genitori un periodo paritario di tempo nell'arco delle settimane.
Si concorda pertanto tra le parti un calendario così suddiviso su 2 settimane e con decorrenza il Lunedì: 2 gg (padre)+2 gg (madre)+3 gg (padre)+2 gg (madre)+2 gg (padre)+3 gg (madre). Il tutto compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi delle predette.
Saranno naturalmente possibili eventuali modifiche e cambi sempre che vengano comunicati, accettati e compensati con pari cambi e/o sostituzioni per tempo tra le parti.
Si precisa altresì che le figlie minori frequenteranno le scuole medie nella città di Salsomaggiore e all'uscita di scuola avranno la possibilità di recarsi ed usufruire della casa coniugale indipendentemente dal giorno di pertinenza dei genitori.
Quanto sopra per il tempo strettamente necessario alla madre di recuperare le figlie, nei giorni di sua competenza, che comunque sempre sotto la di lei responsabilità.
13) Le figlie minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alternati con la madre e con il padre, avendo cura di alternare tra i genitori le varie festività ed in particolare il Natale con il Capodanno e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Così pure i coniugi alterneranno tra loro le varie festività durante l'anno e i compleanni.
14) Durante il periodo feriale estivo, i genitori potranno tenere con sé le minori ciascuno per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente tra gli stessi entro il giorno 31 Maggio di ogni anno, tenendo presente le problematiche di lavoro e di ferie a disposizione dei medesimi. Quanto sopra salvo diverso accordo tra i genitori stessi.
3 Nel periodo in cui le figlie si troveranno in vacanza con un genitore, l'altro potrà contattarle telefonicamente anche giornalmente. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare il recapito telefonico nonché l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura con congruo anticipo rispetto alla partenza prevista.
15) Per quanto concerne il mantenimento delle minori, stante la predetta distribuzione del tempo di assegnazione, ciascun genitore provvederà direttamente con le proprie risorse al relativo quotidiano mantenimento (pasti a casa, trasferimenti scolastici, gestione influenze, ecc..).
16) Il sig. si impegna a far frequentare alle tre figlie, fin tanto che le Parte_2 medesime vorranno praticarlo, l'attività sportiva di pattinaggio artistico. Si precisa pertanto che tutte le spese di iscrizione, rette mensili, spese per le attrezzature ed eventuali spese accessorie saranno a carico esclusivo del medesimo.
17) Il sig. si impegna a gestire e mantenere a proprie cure e spese la gatta Parte_2Per_ domestica “ ” presso l'abitazione di via Vittorio Rossi 4/b a Salsomaggiore Terme. 18) In ragione di tutto quanto sopra e con l'eccezione di quanto previsto ai punti 16 e 17, i coniugi concordemente stabiliscono di ripartire tra gli stessi, a far tempo dal 29.9.2023, nella misura del 50% per il marito e 50% per la moglie, le seguenti spese che si renderanno necessarie per le figlie e nello specifico:
Spese che *non richiedono* il preventivo accordo tra i coniugi:
- spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal ssn, purchè debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, farmaci ed integratori,
- tasse e spese scolastiche, mensa scolastica, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, - trasporto pubblico da e per la scuola;
- testi di studio;
- gite scolastiche che importino un costo unitario non superiore a Euro 40,00 a bambina;
- lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori (importo non superiore ad Euro 15,00 all'ora a bambina);
- centri vacanza, soggiorni estivi a iniziative delle locali parrocchie e /o centri analoghi (colonie) e luoghi assimilati (per spese non superiori a complessivi Euro 40,00 per bambina).
- parrucchiera ed estetista quando necessaria (importi non superiori a 40 euro a bambina). *Spese che devono essere previamente concordate dai coniugi:*
- imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
- spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal ssn, ticket sanitari, farmaci ed integratori, non essenziali in quanto non debitamente prescritte dal medico di base;
- corsi educativi e sportivi, diversi da quanto già garantito nel presente accordo da , con Parte_2 relative attrezzature e spese accessorie quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, rimborso carburante, chilometrico autostradale e alberghiero del genitore accompagnatore (in mancanza di un accordo il genitore si accollerà totalmente le spese);
- particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti);
- educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
- corsi privati per l'apprendimento delle lingue;
- soggiorni all'estero;
- gite scolastiche che importino una spesa superiore a 40 euro a bambina;
- viaggi di istruzione e/o diporto;
- vacanze estive e/o invernali;
- organizzazione cerimonie, ricevimenti e feste dedicati alle figlieM
- vestiario di importo superiore ad euro 40,00 a bambina;
- regali di compleanno e/o Natale a compagni di classe, maestre e insegnanti, compagni di corso e amici;
- ricariche telefoniche;
4 - giocattoli, biciclette;
- acquisti auto o motorini;
- spese patente;
e quant'altro non specificamente indicato nel primo punto. Per i regali ai parenti o la partecipazione a cerimonie, eventi, feste di parenti, le spese saranno a carico del genitore facente parte della famiglia che organizza l'evento o la cerimonia. Altresì le spese per il vestiario ordinario saranno sostenute autonomamente da ciascun genitore.
Le spese che non importano il preventivo assenso dell'altro genitore, devono essere debitamente documentate e quindi rimborsate al coniuge che le ha sostenute entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale e amministrativa.
Quanto alle spese che necessitano del preventivo accordo dei genitori, anch'esse dovranno essere debitamente documentate, e la relativa somma di spettanza sarà versata al momento dell'atto dell'accordo stesso. 19) L'assegno unico di cui al d.lvo 21.12.2021 n.230 sarà percepito integralmente dalla sig.ra così come le detrazioni ed altre eventuali agevolazioni fiscali per i figli a carico. Parte_1 A tal fine il sig. si obbliga a consegnare a richiesta della sig.ra la documentazione Parte_2 Pt_1 fiscale ed amministrativa ed anche delle spese dal medesimo anticipate al fine di consentire alla stessa le operazioni di cui sopra. 20) I signori si impegnano a comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza Parte_2 Pt_1
o domicilio.
Quando hanno con sé le figlie minori, darsi reciprocamente comunicazione degli spostamenti nelle varie località che siano superiori ai 100 Km.
21) Le parti dichiarano di darsi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità, valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori. 22) I coniugi si asterranno per un periodo di almeno un anno dalla data del presente atto da eventuali convivenze e comunque nello svolgimento dei loro rapporti con eventuali partners a non creare situazioni di conflitto tra questi ultimi e le minori, nonché a vigilare su eventuali disagi. I coniugi si asterranno dal consentire agli eventuali partners di svolgere funzioni genitoriali.
23) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra le figlie e le rispettive famiglie di origine.
24) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze dei rispettivi legali.
25) Le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo.
26) Le parti a fronte del corretto adempimento del presente ricorso, con particolare riferimento alle clausole n° 2) e 3), danno atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto gli obblighi nei confronti delle figlie.
27) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi e di susseguente divorzio, rassegnando, quanto alla prima domanda, le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
5 La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse delle figlie (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Fidenza (PR) in [...] Parte_1 14.03.1973, e nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
6
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto R.G. n. 9018/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Cavalli, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Carsaniga elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto cumulativamente di pronunciare dapprima sentenza di separazione personale dei coniugi e a seguire di divorzio, indicando come segue le condizioni della separazione:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati mantenendo rapporti di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà, previa comunicazione all'altro coniuge.
2) In relazione alla cessione della casa coniugale
In merito alla casa coniugale sita in Salsomaggiore Terme (PR), via Vittorio Rossi n. 4/b, di proprietà della moglie, le parti hanno raggiunto l'accordo di trasferire la nuda proprietà alle tre figlie minori,
(13/12/2012) di anni 11 (13/12/2012) di anni 11 e Persona_1 Persona_2
(15/07/2016 ) di anni 8, e il diritto di abitazione a favore del sig. Persona_3 Parte_2 fino al 31/12/2038, (successivamente a tale data l'immobile sarà a totale ed esclusiva
[...] disponibilità delle figlie) a fronte del versamento a titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile alle figlie minorenni e del diritto di abitazione a favore del sig. in forma Parte_2
1 mista, tramite: a) estinzione del mutuo pari ad Euro 110.529,56, ancora in essere alla data di oggi o comunque pari alla somma che risulterà dovuta al momento dell'estinzone, da parte del sig Parte_2
o di persona da nominare alla data del rogito notarile da fissarsi entro e non oltre il 31.12.2024 ( salvo proroghe imputabili alle tempistiche del Giudice tutelare e/o omologa del Tribunale) avanti al Notaio
di Fidenza, che comunicherà la data di svolgimento al sig. Persona_4 Parte_2 e alla signora
[...] Parte_1 b) riconoscimento delle somme già versate da per il predetto mutuo, pari Parte_2 ad Euro 105.808,08 (di cui Euro 77.048,57 come quota capitale ed Euro 28.759,51 per interessi) da parte della sig,ra a favore di e riconoscimento delle somme maturate Pt_1 Parte_2 e versate fino al trasferimento dell'immobile ; c) versamento di Euro 15.000,00 da corrispondere alla sig.ra da parte del sig Parte_1
o da persona da nominare, con la seguente modalità: Parte_2 Euro 2.500,00 già versati in data 14/10/2022;
Euro 2.500,00 già versati in data 17/10/2022; Euro 3.000,00 già versati in data 22/11/2022;
Euro 3.000,00 già versati in data 29/12/2022;
Euro 4.000,00 da versarsi al momento del rogito. 3) Il rogito per la vendita dell'immobile sito in Salsomaggiore Terme (PR), Via Vittorio Rossi n°4/b relative pertinenze e posto auto, avverrà entro e non oltre il 31.12.2024, avanti il Notaio Persona_4
di Fidenza, salvo lo stesso non necessiti di maggiore tempo, ed indichi una data diversa e
[...] successiva al 31.12.2024 e salvo proroghe imputabili alle tempistiche del Giudice tutelare e della omologa di separazione e divorzio, come da comunicazioni dei rispettivi avvocati. Le spese notarili, imposte e quant'altro conseguente alla suddetta compravendita sono a carico della parte acquirente Parte_2
Parte venditrice/donante dovrà consegnare e/o rendersi parte diligente nel verificare Parte_1 con il sig. la documentazione, necessaria al Notaio, in tempo utile per il Parte_2 rogito che verrà fissato, per il trasferimento dell'immobile alle figlie e al riconoscimento del diritto di abitazione al marito (a titolo esemplificativo APE, certificazioni di Parte_2 conformità etc).
4) Nell'ipotesi in cui entrambe le parti o anche solo una di esse non si rendesse adempiente rispetto gli accordi di cui ai punti n° 2) e 3) le stesse saranno liberate dagli obblighi in essi previsti.
5) Nella ipotesi in cui la signora successivamente al corretto adempimento da parte di entrambi Pt_1 i coniugi dei punti 2) e 3), richiedesse ed ottenesse l'assegnazione della casa coniugale per sé e per le figlie, in deroga agli accordi intercorsi, la stessa si obbliga a sostenere la somma di Euro 800,00 mensili a titolo di canone di locazione a favore del sig. a far tempo dalla Parte_2 data del rilascio della casa coniugale da parte del sig. e fino all'indipendenza delle Parte_2 figlie, oltre alla restituzione delle somme versate di cui ai punti 2) e 3).
6) Le parti dichiarano di avvalersi del disposto di cui all'art 19 Legge 06/03/1987 n. 74 nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 154/1999, come previsto dall'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa nella Circolare 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare 2/E del 21 Febbraio 2014, pertanto tali trasferimenti immobiliari dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastale e che tale trasferimento viene eseguito in forza del principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione cfr: decisione n. 21761 del 29 luglio 2021, ) in forza del quale l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di separazione e di divorzio è suscettibile di trasferire i beni immobili da un coniuge all'altro, assumendo forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. che implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, titolo valido per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo
2 prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985. Le parti precisano inoltre che il trasferimento immobiliare in oggetto è funzionale e indispensabile al fine di risolvere la crisi coniugale tra i coniugi e costituisce l'unica soluzione esperibile per dirimere le controversie di carattere patrimoniale tra loro.
7) Gli arredi di cui alla casa coniugale rimarranno a servizio del predetto immobile ad eccezione dell'asciugatrice, del tapis roulant, della specchiera posizionata nella stanza da bagno, e di un televisore, che vengono assegnati alla sig.ra e le parti danno atto che sono già stati ritirati e Pt_1 sono nella disponibilità della signora Pt_1
8) La sig.ra ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale in data 15/10/2022 e Parte_1 provvederà entro 30 giorni dal rogito notarile a trasferire la propria residenza e il proprio domicilio in Fidenza in via Giotto n.2.
9) I coniugi hanno concordato e confermato che, a far tempo dall'uscita della moglie dalla casa coniugale in data 15/10/2022, le spese per le utenze, tasse, spese condominiali ordinarie e straordinarie, lavori di manutenzione ordinari o straordinari, ristrutturazioni, sanatorie, sanzioni, cartelle di pagamento, tributi presenti e futuri e qualsivoglia ulteriore spesa presente e futura anche se non ancora maturata, anche quivi non espressamente prevista, relativa alla predetta abitazione, saranno a carico in via esclusiva del sig. fino al godimento da parte dello stesso Parte_2 dell'immobile e comunque all'indipendenza economica delle figlie, salvo il godimento a qualsiasi titolo della sig.ra Pt_1
10) Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso, con collocamento paritario ma residenza meramente anagrafica presso la madre, a Fidenza (PR). In caso di trasferimento della madre in altra città diversa da Fidenza (PR), dovrà esservi il previo consenso del padre, per il nuovo spostamento della residenza anagrafica delle figlie.
11) Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a garantire alle figlie un'adeguata presenza ed assistenza, curando che le decisioni di maggior rilievo in ordine alla cura ed all'educazione delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelta della scuola, interventi dentistici o sanitari invasivi e particolarmente costosi ecc.) siano prese di comune accordo.
Entrambi i genitori comunque avranno facoltà di partecipare ai momenti significativi della vita delle figlie. 12) I coniugi concordemente stabiliscono che le minori trascorrano con entrambi i genitori un periodo paritario di tempo nell'arco delle settimane.
Si concorda pertanto tra le parti un calendario così suddiviso su 2 settimane e con decorrenza il Lunedì: 2 gg (padre)+2 gg (madre)+3 gg (padre)+2 gg (madre)+2 gg (padre)+3 gg (madre). Il tutto compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi delle predette.
Saranno naturalmente possibili eventuali modifiche e cambi sempre che vengano comunicati, accettati e compensati con pari cambi e/o sostituzioni per tempo tra le parti.
Si precisa altresì che le figlie minori frequenteranno le scuole medie nella città di Salsomaggiore e all'uscita di scuola avranno la possibilità di recarsi ed usufruire della casa coniugale indipendentemente dal giorno di pertinenza dei genitori.
Quanto sopra per il tempo strettamente necessario alla madre di recuperare le figlie, nei giorni di sua competenza, che comunque sempre sotto la di lei responsabilità.
13) Le figlie minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alternati con la madre e con il padre, avendo cura di alternare tra i genitori le varie festività ed in particolare il Natale con il Capodanno e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Così pure i coniugi alterneranno tra loro le varie festività durante l'anno e i compleanni.
14) Durante il periodo feriale estivo, i genitori potranno tenere con sé le minori ciascuno per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente tra gli stessi entro il giorno 31 Maggio di ogni anno, tenendo presente le problematiche di lavoro e di ferie a disposizione dei medesimi. Quanto sopra salvo diverso accordo tra i genitori stessi.
3 Nel periodo in cui le figlie si troveranno in vacanza con un genitore, l'altro potrà contattarle telefonicamente anche giornalmente. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare il recapito telefonico nonché l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura con congruo anticipo rispetto alla partenza prevista.
15) Per quanto concerne il mantenimento delle minori, stante la predetta distribuzione del tempo di assegnazione, ciascun genitore provvederà direttamente con le proprie risorse al relativo quotidiano mantenimento (pasti a casa, trasferimenti scolastici, gestione influenze, ecc..).
16) Il sig. si impegna a far frequentare alle tre figlie, fin tanto che le Parte_2 medesime vorranno praticarlo, l'attività sportiva di pattinaggio artistico. Si precisa pertanto che tutte le spese di iscrizione, rette mensili, spese per le attrezzature ed eventuali spese accessorie saranno a carico esclusivo del medesimo.
17) Il sig. si impegna a gestire e mantenere a proprie cure e spese la gatta Parte_2Per_ domestica “ ” presso l'abitazione di via Vittorio Rossi 4/b a Salsomaggiore Terme. 18) In ragione di tutto quanto sopra e con l'eccezione di quanto previsto ai punti 16 e 17, i coniugi concordemente stabiliscono di ripartire tra gli stessi, a far tempo dal 29.9.2023, nella misura del 50% per il marito e 50% per la moglie, le seguenti spese che si renderanno necessarie per le figlie e nello specifico:
Spese che *non richiedono* il preventivo accordo tra i coniugi:
- spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal ssn, purchè debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, farmaci ed integratori,
- tasse e spese scolastiche, mensa scolastica, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, - trasporto pubblico da e per la scuola;
- testi di studio;
- gite scolastiche che importino un costo unitario non superiore a Euro 40,00 a bambina;
- lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori (importo non superiore ad Euro 15,00 all'ora a bambina);
- centri vacanza, soggiorni estivi a iniziative delle locali parrocchie e /o centri analoghi (colonie) e luoghi assimilati (per spese non superiori a complessivi Euro 40,00 per bambina).
- parrucchiera ed estetista quando necessaria (importi non superiori a 40 euro a bambina). *Spese che devono essere previamente concordate dai coniugi:*
- imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
- spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal ssn, ticket sanitari, farmaci ed integratori, non essenziali in quanto non debitamente prescritte dal medico di base;
- corsi educativi e sportivi, diversi da quanto già garantito nel presente accordo da , con Parte_2 relative attrezzature e spese accessorie quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, rimborso carburante, chilometrico autostradale e alberghiero del genitore accompagnatore (in mancanza di un accordo il genitore si accollerà totalmente le spese);
- particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti);
- educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
- corsi privati per l'apprendimento delle lingue;
- soggiorni all'estero;
- gite scolastiche che importino una spesa superiore a 40 euro a bambina;
- viaggi di istruzione e/o diporto;
- vacanze estive e/o invernali;
- organizzazione cerimonie, ricevimenti e feste dedicati alle figlieM
- vestiario di importo superiore ad euro 40,00 a bambina;
- regali di compleanno e/o Natale a compagni di classe, maestre e insegnanti, compagni di corso e amici;
- ricariche telefoniche;
4 - giocattoli, biciclette;
- acquisti auto o motorini;
- spese patente;
e quant'altro non specificamente indicato nel primo punto. Per i regali ai parenti o la partecipazione a cerimonie, eventi, feste di parenti, le spese saranno a carico del genitore facente parte della famiglia che organizza l'evento o la cerimonia. Altresì le spese per il vestiario ordinario saranno sostenute autonomamente da ciascun genitore.
Le spese che non importano il preventivo assenso dell'altro genitore, devono essere debitamente documentate e quindi rimborsate al coniuge che le ha sostenute entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale e amministrativa.
Quanto alle spese che necessitano del preventivo accordo dei genitori, anch'esse dovranno essere debitamente documentate, e la relativa somma di spettanza sarà versata al momento dell'atto dell'accordo stesso. 19) L'assegno unico di cui al d.lvo 21.12.2021 n.230 sarà percepito integralmente dalla sig.ra così come le detrazioni ed altre eventuali agevolazioni fiscali per i figli a carico. Parte_1 A tal fine il sig. si obbliga a consegnare a richiesta della sig.ra la documentazione Parte_2 Pt_1 fiscale ed amministrativa ed anche delle spese dal medesimo anticipate al fine di consentire alla stessa le operazioni di cui sopra. 20) I signori si impegnano a comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza Parte_2 Pt_1
o domicilio.
Quando hanno con sé le figlie minori, darsi reciprocamente comunicazione degli spostamenti nelle varie località che siano superiori ai 100 Km.
21) Le parti dichiarano di darsi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità, valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori. 22) I coniugi si asterranno per un periodo di almeno un anno dalla data del presente atto da eventuali convivenze e comunque nello svolgimento dei loro rapporti con eventuali partners a non creare situazioni di conflitto tra questi ultimi e le minori, nonché a vigilare su eventuali disagi. I coniugi si asterranno dal consentire agli eventuali partners di svolgere funzioni genitoriali.
23) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra le figlie e le rispettive famiglie di origine.
24) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze dei rispettivi legali.
25) Le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo.
26) Le parti a fronte del corretto adempimento del presente ricorso, con particolare riferimento alle clausole n° 2) e 3), danno atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto gli obblighi nei confronti delle figlie.
27) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi e di susseguente divorzio, rassegnando, quanto alla prima domanda, le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
5 La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse delle figlie (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Fidenza (PR) in [...] Parte_1 14.03.1973, e nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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