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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2803/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato, ai sensi degli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c. e quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2803 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Benevento n. 92/2024, depositata il 23.2.2024
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Benevento, al viale Mellusi n. 59, presso lo studio dell'avv. Enrico Francesca, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
- Pagina 1 - In sintesi, l'odierna appellante ha proposto appello avverso la pronuncia del G.d.p. di
Benevento, di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti, censurando esclusivamente il capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese, concludendo per la condanna della al pagamento di spese e compensi CP_1
di entrambi i gradi.
Non si è costituita la convenuta, di cui va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'appello è fondato.
In parte motiva, il giudice di prime cure ha ritenuto la facoltà dell'opponente di stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore motivo sufficiente per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
Orbene, va rammentato che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca (che si ha sia nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, sia nel caso di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda: cfr. Cass. nn. 22381/1998, 134/2013,
21684/2013, 8862/2014; non anche nel caso di accoglimento dell'unica domanda per un importo notevolmente diverso sotto il profilo quantitativo da quello domandato: cfr. S.U. n.
32061/2022), in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza e, altresì, all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso esaminato dalla sentenza impugnata non si ravvisa nessuna di tali ipotesi in quanto:
1) c'è accoglimento pieno della domanda;
2) la questione trattata non è nuova, considerato l'elevato contezioso afferente al caso di specie;
3) non vi è mutamento della giurisprudenza al riguardo;
4) non vi sono gravi ed eccezionali ragioni, quali certamente non possono essere costituite dal fatto che la parte avrebbe potuto difendersi personalmente, “trattandosi di facoltà che non può in alcun modo impedire all'interessato di avvalersi di un avvocato”
(Cass. n. 8237/2022).
- Pagina 2 - Conseguentemente, le spese di lite avrebbero dovuto seguire la soccombenza e la motivazione del g.d.p. è apparente e priva di fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. nn. 14411/2016,
11217/2016, 22310/2017, 4696/2019, 3977/2020).
In conclusione, l'appello è fondato e va accolto.
Le spese di lite del doppio grado seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano - in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione fino a € 1.101) - ai valori medi per il primo grado e minimi per il grado d'appello, in considerazione dell'assoluta facilità e serialità delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria d'appello non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
b) accoglie l'appello;
c) per l'effetto sub b), in riforma della sentenza impugnata, condanna la CP_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite del primo
[...] Parte_1
grado, che liquida in € 346,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
d) condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 18.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato, ai sensi degli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c. e quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2803 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Benevento n. 92/2024, depositata il 23.2.2024
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Benevento, al viale Mellusi n. 59, presso lo studio dell'avv. Enrico Francesca, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
- Pagina 1 - In sintesi, l'odierna appellante ha proposto appello avverso la pronuncia del G.d.p. di
Benevento, di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti, censurando esclusivamente il capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese, concludendo per la condanna della al pagamento di spese e compensi CP_1
di entrambi i gradi.
Non si è costituita la convenuta, di cui va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'appello è fondato.
In parte motiva, il giudice di prime cure ha ritenuto la facoltà dell'opponente di stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore motivo sufficiente per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
Orbene, va rammentato che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca (che si ha sia nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, sia nel caso di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda: cfr. Cass. nn. 22381/1998, 134/2013,
21684/2013, 8862/2014; non anche nel caso di accoglimento dell'unica domanda per un importo notevolmente diverso sotto il profilo quantitativo da quello domandato: cfr. S.U. n.
32061/2022), in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza e, altresì, all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso esaminato dalla sentenza impugnata non si ravvisa nessuna di tali ipotesi in quanto:
1) c'è accoglimento pieno della domanda;
2) la questione trattata non è nuova, considerato l'elevato contezioso afferente al caso di specie;
3) non vi è mutamento della giurisprudenza al riguardo;
4) non vi sono gravi ed eccezionali ragioni, quali certamente non possono essere costituite dal fatto che la parte avrebbe potuto difendersi personalmente, “trattandosi di facoltà che non può in alcun modo impedire all'interessato di avvalersi di un avvocato”
(Cass. n. 8237/2022).
- Pagina 2 - Conseguentemente, le spese di lite avrebbero dovuto seguire la soccombenza e la motivazione del g.d.p. è apparente e priva di fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. nn. 14411/2016,
11217/2016, 22310/2017, 4696/2019, 3977/2020).
In conclusione, l'appello è fondato e va accolto.
Le spese di lite del doppio grado seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano - in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione fino a € 1.101) - ai valori medi per il primo grado e minimi per il grado d'appello, in considerazione dell'assoluta facilità e serialità delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria d'appello non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
b) accoglie l'appello;
c) per l'effetto sub b), in riforma della sentenza impugnata, condanna la CP_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite del primo
[...] Parte_1
grado, che liquida in € 346,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
d) condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 18.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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