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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Vercelli, piazza
Risorgimento n. 5, presso lo studio dell'avv. MANERBA ANGELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._2 in Vercelli, piazza Risorgimento n. 5, presso lo studio dell'avv. MANERBA ANGELA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“che l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Novara voglia:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra i ricorrenti in Pachino (SR) in data 01/03/1986, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di
Pachino (SR) al n. 10 Serie A Parte II Anno 1986, senza alcun obbligo reciproco, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti ed indipendenti, così come entrambi i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino (SR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti di legge.
Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Le parti dichiarano altresì di rinunciare al deposito dei documenti reddituali e dichiarano di rinunciare a proporre impugnazione all'emananda sentenza di divorzio.”. Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
PACHINO in data 1° marzo 1986 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1986.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Vercelli, 01/01/1986) e (Vercelli, Per_1 Per_2
17/07/1991), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Come richiesto dalle parti le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PACHINO in data 1° marzo 1986 da con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1986;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PACHINO di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Pag. 2 di 3 Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Vercelli, piazza
Risorgimento n. 5, presso lo studio dell'avv. MANERBA ANGELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._2 in Vercelli, piazza Risorgimento n. 5, presso lo studio dell'avv. MANERBA ANGELA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“che l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Novara voglia:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra i ricorrenti in Pachino (SR) in data 01/03/1986, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di
Pachino (SR) al n. 10 Serie A Parte II Anno 1986, senza alcun obbligo reciproco, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti ed indipendenti, così come entrambi i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino (SR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti di legge.
Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Le parti dichiarano altresì di rinunciare al deposito dei documenti reddituali e dichiarano di rinunciare a proporre impugnazione all'emananda sentenza di divorzio.”. Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
PACHINO in data 1° marzo 1986 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1986.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Vercelli, 01/01/1986) e (Vercelli, Per_1 Per_2
17/07/1991), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Come richiesto dalle parti le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PACHINO in data 1° marzo 1986 da con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1986;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PACHINO di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
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IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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