Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
dott, Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 r.g.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bagno, come da mandato in atti;
Parte 1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 11.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2024 il Pt 1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 22.5.1996 e di non aver generato prole;
evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 487/2007 del 5.2.2007 R.G. 6016/2005 il
Tribunale di Lecce avesse dichiarato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente,
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, senza alcuna condizione.
Alla udienza dell'11.3.2025 compariva la sola ricorrente, posto che la CP 1 , benchè ritualmente evocata in giudizio, restava contumace;
il Pt 1 quindi, precisava le proprie conclusioni, insistendo per la pronuncia del divorzio, senza alcuna condizione e rinunciando ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Rileva il Tribunale che sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione della coppia era stata dichiarata ed erano già decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
in ossequio alle deduzioni del ricorrente e del disinteresse manifestato dalla resistente per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Deve, pertanto, pronunciarsi il divorzio senza condizioni, stante l'assenza di istanze accessorie. Le spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 22.5.1996 in
Gallipoli (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 1996 al n. 38 Parte II
Serie A, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 16.4.25 Il Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)