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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5129
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 5129/2024 promossa da: nata l'[...] a [...], NN (USA), in proprio e unitamente a Persona_1
, nato il [...] a [...], Washington (USA) entrambe in qualità di esercenti la Controparte_1
responsabilità genitoriale della minore nata il [...] a [...], Persona_2
IF (USA); (nome da nubile , nata il [...] a [...], Parte_1 Per_3
NN (USA), in proprio e unitamente a , nato il [...] a [...], Parte_2
NN (USA) entrambe in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore:
[...]
, nata il [...] a [...], NN (USA); Persona_4 Parte_3
, nata il [...] a [...], NN (USA); , nata il
[...] Parte_4
30.04.1998 a Pottsville, NN (USA); , nato il [...] a [...], Persona_5
IF (USA); nata il [...] a [...], IF (USA); Parte_5 Pt_6
nata il [...] a [...], IF (USA) tutti elettivamente domiciliati presso lo
[...] studio dell'Avv. Arturo Grasso, sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 Roma, C.F.
, indirizzo pec come da procura in atti C.F._1 Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata il Persona_6
17.05.1883 a Mezzenile, provincia di Torino (cfr. doc. in atti n. 1), la quale emigrava negli Stati Uniti dove sposava l'8.08.1904 a VO, NN (cfr. doc. in atti n. 2), la quale si Persona_7
naturalizzava cittadina statunitense per effetto della naturalizzazione di suo marito come Persona_7
attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei
Servizi di Cittadinanza e Immigrazione U.S.C.I.S. (cfr. doc. in atti n. 3a). Il marito si Persona_7
naturalizzava cittadino statunitense il 18.01.1915 (cfr. doc. in atti n. 3b).
Sul punto i ricorrenti producevano. Altresì, la lista dei passeggeri della nave La NE (cfr. doc. in atti n. 30), partita il 6.02.1903 da e arrivata a New York, in cui compare nell'elenco il nome di Per_8
la quale in quell'occasione raggiungeva il fratello Persona_6 Persona_9
a VO (NN) anch'egli nato a [...] – Torino il 15.01.1878 da e
[...] Per_10
cfr. doc. in atti n. 31). Persona_11
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2025, sostituita dalle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede pagina 2 di 7 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio di e nasceva il 26.12.1913 a Persona_6 Persona_7 Persona_12
Zerbe, NN (cfr. doc. in atti n. 4), il quale sposava il 5.05.1937 a Persona_13
Shamokin, NN (cfr. doc. in atti n. 5);
- dalla predetta relazione nascevano due figli:
1. in data 29.06.1947 a Zerbe, NN nasceva (cfr. doc. in atti n. 6), la quale Persona_14
sposava il 16.11.1968 a VO, NN (cfr. doc. in atti n. 7), Persona_15
coppia che divorziava il 2.10.1972 (cfr. doc. in atti n. 8) e, successivamente Persona_14
contraeva un secondo matrimonio con il 1.05.1976 a Shamokin, NN Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 9), per poi divorziare nuovamente in data 12.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 10);
- dal primo matrimonio di nasceva l'8.07.1970 a Coal Township, Persona_14 Persona_1
NN (cfr. doc. in atti n. 11), la quale sposava il 24.10.1999 a San Diego, Controparte_1
IF (cfr. doc. in atti n. 12);
- quest'ultimi divorziavano il 23.06.2017 (cfr. doc. in atti n. 13) ma dal loro matrimonio nascevano quattro figli: , nato il [...] a [...], IF (cfr. doc. in atti n. 14) e Persona_5
sposato con il 26.02.2021 a Rancho Santa Fe, IF (cfr. doc. in atti n. 15); Persona_16
nata il [...] a [...], IF (cfr. doc. in atti n. 16); Parte_5 Parte_6
nata il [...] a [...], IF (cfr. doc. in atti n. 17); nata il
[...] Persona_2
22.10.2008 a San Diego, IF (cfr. doc. in atti n. 18);
- dal secondo matrimonio di nasceva il 5.03.1981 a Persona_14 Parte_3
Mahoning Township, NN (cfr. doc. in atti n. 19), la quale sposava il 29.02.2016 CP_4
a Laguna Hills, IF (cfr. doc. in atti n. 20);
2. in data 13.11.1951 nasceva a Zerbe Township, NN RG KO (cfr. doc. in atti n. 21) e sposava il 19.05.1973 a LM, NN (cfr. doc. in atti n. 22); Persona_17
- dal predetto matrimonio nasceva il 30.04.1975 a Sunbury, NN (cfr. Persona_18
doc. in atti n. 23), la quale sposava il 30.05.1997 a Williamston, NN Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 24a – 24b), coppia che divorziava in data 19.06.2000 (cfr. doc. in atti n. 25),
pagina 3 di 7 successivamente contraeva un secondo matrimonio con il Persona_18 Parte_2
5.06.2004 a BU, NN (cfr. doc. in atti n. 26);
- dal primo matrimonio di nasceva il 30.04.1998 a Persona_18 Parte_4
Pottsville, NN (cfr. doc. in atti n. 27), mentre dal suo secondo matrimonio nasceva Per_4
il 30.03.2006 a BU, NN (cfr. doc. in atti n. 28).
[...] Persona_4
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della pagina 4 di 7 Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 1) e dall'attestazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza
Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) nel quale si dà atto che l'ava cittadina italiana si naturalizzava cittadina statunitense per effetto della naturalizzazione di suo marito
(cfr. doc. in atti n. 3a). Pertanto, in ragione di quanto indicato nel predetto certificato, la Persona_7
legge americana all'epoca vigente determinava l'acquisto non volontario e non esplicito della cittadinanza americana per effetto della naturalizzazione del marito (il quale di naturalizzava cittadino statunitense con atto volontario in data 18.01.1915 – cfr. doc. in atti n. 3b) e in virtù dell'applicazione della legge 555 del 1912.
Appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente travolto questo effetto con efficacia retroattiva. Infatti, la mancata richiesta di naturalizzazione con atto volontario dell'ava , nel caso di specie, non determinava l'effetto interruttivo nella Persona_6
trasmissione della cittadinanza italiana da quest'ultima: viene, infatti, in rilievo l'art. 12 della legge 555 del 1912 interpretato in maniera costituzionalmente orientata (ovvero applicato sia in caso di naturalizzazione del padre che della madre durante la minore età dei figli).
In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Persona_6
figlio nato in data [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_12
pagina 5 di 7 Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_6
mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, Persona_6
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta al proprio figlio Persona_6
nonché ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_12 Persona_1
, ,
[...] Persona_2 Parte_1 [...]
, , Persona_4 Parte_3 Parte_4
, determinando i rapporti Persona_5 Parte_5 Parte_6
di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
pagina 6 di 7 imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata l'[...] Persona_1
negli USA); nata il [...] negli USA;
nata il Persona_2 Parte_1
30.04.1975 negli USA;
, nata il [...] negli USA;
Persona_4 [...]
, nata il [...] negli USA;
, nata il [...] negli Parte_3 Parte_4
USA; , nato il [...] negli USA;
nata il [...] negli Persona_5 Parte_5
USA; nata il [...] negli USA il diritto alla cittadinanza italiana stante la Pt_6 Pt_6
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, _3.3.2025
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 5129/2024 promossa da: nata l'[...] a [...], NN (USA), in proprio e unitamente a Persona_1
, nato il [...] a [...], Washington (USA) entrambe in qualità di esercenti la Controparte_1
responsabilità genitoriale della minore nata il [...] a [...], Persona_2
IF (USA); (nome da nubile , nata il [...] a [...], Parte_1 Per_3
NN (USA), in proprio e unitamente a , nato il [...] a [...], Parte_2
NN (USA) entrambe in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore:
[...]
, nata il [...] a [...], NN (USA); Persona_4 Parte_3
, nata il [...] a [...], NN (USA); , nata il
[...] Parte_4
30.04.1998 a Pottsville, NN (USA); , nato il [...] a [...], Persona_5
IF (USA); nata il [...] a [...], IF (USA); Parte_5 Pt_6
nata il [...] a [...], IF (USA) tutti elettivamente domiciliati presso lo
[...] studio dell'Avv. Arturo Grasso, sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 Roma, C.F.
, indirizzo pec come da procura in atti C.F._1 Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata il Persona_6
17.05.1883 a Mezzenile, provincia di Torino (cfr. doc. in atti n. 1), la quale emigrava negli Stati Uniti dove sposava l'8.08.1904 a VO, NN (cfr. doc. in atti n. 2), la quale si Persona_7
naturalizzava cittadina statunitense per effetto della naturalizzazione di suo marito come Persona_7
attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei
Servizi di Cittadinanza e Immigrazione U.S.C.I.S. (cfr. doc. in atti n. 3a). Il marito si Persona_7
naturalizzava cittadino statunitense il 18.01.1915 (cfr. doc. in atti n. 3b).
Sul punto i ricorrenti producevano. Altresì, la lista dei passeggeri della nave La NE (cfr. doc. in atti n. 30), partita il 6.02.1903 da e arrivata a New York, in cui compare nell'elenco il nome di Per_8
la quale in quell'occasione raggiungeva il fratello Persona_6 Persona_9
a VO (NN) anch'egli nato a [...] – Torino il 15.01.1878 da e
[...] Per_10
cfr. doc. in atti n. 31). Persona_11
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2025, sostituita dalle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede pagina 2 di 7 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio di e nasceva il 26.12.1913 a Persona_6 Persona_7 Persona_12
Zerbe, NN (cfr. doc. in atti n. 4), il quale sposava il 5.05.1937 a Persona_13
Shamokin, NN (cfr. doc. in atti n. 5);
- dalla predetta relazione nascevano due figli:
1. in data 29.06.1947 a Zerbe, NN nasceva (cfr. doc. in atti n. 6), la quale Persona_14
sposava il 16.11.1968 a VO, NN (cfr. doc. in atti n. 7), Persona_15
coppia che divorziava il 2.10.1972 (cfr. doc. in atti n. 8) e, successivamente Persona_14
contraeva un secondo matrimonio con il 1.05.1976 a Shamokin, NN Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 9), per poi divorziare nuovamente in data 12.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 10);
- dal primo matrimonio di nasceva l'8.07.1970 a Coal Township, Persona_14 Persona_1
NN (cfr. doc. in atti n. 11), la quale sposava il 24.10.1999 a San Diego, Controparte_1
IF (cfr. doc. in atti n. 12);
- quest'ultimi divorziavano il 23.06.2017 (cfr. doc. in atti n. 13) ma dal loro matrimonio nascevano quattro figli: , nato il [...] a [...], IF (cfr. doc. in atti n. 14) e Persona_5
sposato con il 26.02.2021 a Rancho Santa Fe, IF (cfr. doc. in atti n. 15); Persona_16
nata il [...] a [...], IF (cfr. doc. in atti n. 16); Parte_5 Parte_6
nata il [...] a [...], IF (cfr. doc. in atti n. 17); nata il
[...] Persona_2
22.10.2008 a San Diego, IF (cfr. doc. in atti n. 18);
- dal secondo matrimonio di nasceva il 5.03.1981 a Persona_14 Parte_3
Mahoning Township, NN (cfr. doc. in atti n. 19), la quale sposava il 29.02.2016 CP_4
a Laguna Hills, IF (cfr. doc. in atti n. 20);
2. in data 13.11.1951 nasceva a Zerbe Township, NN RG KO (cfr. doc. in atti n. 21) e sposava il 19.05.1973 a LM, NN (cfr. doc. in atti n. 22); Persona_17
- dal predetto matrimonio nasceva il 30.04.1975 a Sunbury, NN (cfr. Persona_18
doc. in atti n. 23), la quale sposava il 30.05.1997 a Williamston, NN Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 24a – 24b), coppia che divorziava in data 19.06.2000 (cfr. doc. in atti n. 25),
pagina 3 di 7 successivamente contraeva un secondo matrimonio con il Persona_18 Parte_2
5.06.2004 a BU, NN (cfr. doc. in atti n. 26);
- dal primo matrimonio di nasceva il 30.04.1998 a Persona_18 Parte_4
Pottsville, NN (cfr. doc. in atti n. 27), mentre dal suo secondo matrimonio nasceva Per_4
il 30.03.2006 a BU, NN (cfr. doc. in atti n. 28).
[...] Persona_4
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della pagina 4 di 7 Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 1) e dall'attestazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza
Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) nel quale si dà atto che l'ava cittadina italiana si naturalizzava cittadina statunitense per effetto della naturalizzazione di suo marito
(cfr. doc. in atti n. 3a). Pertanto, in ragione di quanto indicato nel predetto certificato, la Persona_7
legge americana all'epoca vigente determinava l'acquisto non volontario e non esplicito della cittadinanza americana per effetto della naturalizzazione del marito (il quale di naturalizzava cittadino statunitense con atto volontario in data 18.01.1915 – cfr. doc. in atti n. 3b) e in virtù dell'applicazione della legge 555 del 1912.
Appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente travolto questo effetto con efficacia retroattiva. Infatti, la mancata richiesta di naturalizzazione con atto volontario dell'ava , nel caso di specie, non determinava l'effetto interruttivo nella Persona_6
trasmissione della cittadinanza italiana da quest'ultima: viene, infatti, in rilievo l'art. 12 della legge 555 del 1912 interpretato in maniera costituzionalmente orientata (ovvero applicato sia in caso di naturalizzazione del padre che della madre durante la minore età dei figli).
In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Persona_6
figlio nato in data [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_12
pagina 5 di 7 Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_6
mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, Persona_6
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta al proprio figlio Persona_6
nonché ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_12 Persona_1
, ,
[...] Persona_2 Parte_1 [...]
, , Persona_4 Parte_3 Parte_4
, determinando i rapporti Persona_5 Parte_5 Parte_6
di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
pagina 6 di 7 imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata l'[...] Persona_1
negli USA); nata il [...] negli USA;
nata il Persona_2 Parte_1
30.04.1975 negli USA;
, nata il [...] negli USA;
Persona_4 [...]
, nata il [...] negli USA;
, nata il [...] negli Parte_3 Parte_4
USA; , nato il [...] negli USA;
nata il [...] negli Persona_5 Parte_5
USA; nata il [...] negli USA il diritto alla cittadinanza italiana stante la Pt_6 Pt_6
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, _3.3.2025
Il giudice unico
Roberta Dotta
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